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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21.02.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 6176 /2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MALATESTA SALVATORE e dall'avv.to GERMANA Parte_1
GIORDANO
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to SIVIERO MARCO CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.04.2022 il ricorrente epigrafato ha convenuto in giudizio la società epigrafata chiedendo:
1) in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 04.06.2018 al 28.02.2020, per i motivi innanzi esposti;
2) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 38.094,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, festività, ferie non godute, due mensilità non corrisposte e
T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, meglio specificati in premessa e per i motivi innanzi esposti;
4) con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
All'uopo parte ricorrente ha indicato in punto di fatto :
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società titolare di Controparte_1 un bar, dal 04.06.2018 al 28.02.2020, data in cui il rapporto cessava per recesso unilaterale del datore senza giustificato motivo e senza giusta causa;
- che il predetto rapporto di lavoro si era sviluppato senza soluzione di continuità per tutto il periodo indicato CP_ (dal 04.06.2018 al 29.02.2020), sebbene dall'Estratto conto risultavano alcune brevi interruzioni, in conseguenza evidente delle comunicazioni che il datore di lavoro aveva fatto all'ente previdenziale, all'insaputa del lavoratore;
che egli aveva lavorato osservando sempre il seguente orario di lavoro: per tre giorni a settimana prestava attività lavorativa dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e per altri tre giorni della medesima settimana, che variavano di volta in volta, dalle ore 10,30 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 01,30, con una brevissima pausa pranzo;
- che aveva fruito di un giorno di riposo settimanale;
- che aveva svolto mansioni di responsabile di sala e bar, rientranti nel livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione e Turismo.
Parte ricorrente ha allegato che, contrariamente a quanto dichiarato dal datore ed evincibile dall'estratto CP_ contributivo che recava per il periodo di causa - in luogo di un unico rapporto a tempo indeterminato full time - la annotazione di più rapporti part time, egli aveva reso una prestazione lavorativa ininterrotta secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal predetto CCNL di categoria, per l'orario di lavoro a tempo pieno 40 ore settimanali., di talchè il suddetto rapporto lavorativo, doveva essere considerato a tempo pieno ed indeterminato;
ha lamentato di avere ricevuto una retribuzione assai inferiore rispetto ai parametri di cui all'art. 36 Cost. e 2099 e 2103 c.c., e dal ccnl del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, 4° livello e ha sostenuto che dalla ingiustificata mancata corresponsione, nonostante il sollecito inoltrato, degli importi spettanti in ragione della eseguita prestazione lavorativa, da qualificarsi come un vero e proprio inadempimento contrattuale colpevole derivava il diritto del ricorrente alla condanna del datore alla corresponsione, in favore del lavoratore, della indennità di mancato preavviso.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo che il ricorrente aveva svolto un'attività di lavoro subordinato part-time, con mansioni appartenenti al livello VII dell'art. 46 del Ccnl di settore, occupandosi di sistemare il materiale presente all'interno dell'attività commerciale;
ordinare ed etichettare con i relativi prezzi, indicati da parte datoriale, i vari articoli da porsi in vendita al pubblico;
ordinare i tabacchi, le bevande e gli altri beni negli appositi scaffali.
In merito all'orario di lavoro effettivamente svolto dal , la società precisava che dal 04.06.2018 al Pt_1
21.06.2018 il ricorrente aveva lavorato solo 3 ore settimanali, per poi lavorare per 10 ore settimanali dal
05.10.2018 al 31.12.2018 e per 42 ore settimanali dal 25.01.2019 al 31.12.2019; infine che dal 01.01.2020 al
29.02.2020 aveva lavorato soltanto per 9 ore settimanali.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
in via subordinata, chiedeva accogliersi domanda riconvenzionale al fine di far accertare che il ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze secondo le modalità e gli orari indicati in memoria.
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Incombeva, infatti, al ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, vieppiù in presenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Ad avviso del Giudicante, valutando le risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che la dimostrazione in giudizio delle circostanze di fatto poste alla base della domanda avanzata , nei limiti di cui appresso . Preliminarmente va rilevato che la parte ricorrente ha depositato in atti l' estratto conto contributivo da cui risulta che nell'arco di tempo azionato nel presente giudizio, e cioè dal 4.06.2018 al 28.02.2020, sono intercorsi tre separati rapporti di lavoro subordinato tra le parti, rispettivamente dal 05.10.2018 al 31.12.2018
e per 42 ore settimanali dal 25.01.2019 al 31.12.2019; tale circostanza, d'altrocanto, può dirsi senz'altro pacifica tra le parti essendo conforme alla allegazione della convenuta in memoria di costituzione .
Attesa la affermazione da parte della convenuta circa la esistenza, nel lasso temporale dal 4.06.2018 al
28.02.2020, di periodi di interruzione del vincolo della subordinazione pure esistito ed inoltre della natura part time di due dei tre rapporti di lavoro effettivamente intercorsi tra le parti, deve ritenersi controversa tra le parti l' ininterrotta intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal
4.06.2028 al 28.02.2020, e l'orario di lavoro effettivamente osservato.
Per tale motivo la prova da svolgersi è stata orientata , tra l'altro, in primo luogo a verificare se il rapporto di lavoro tra le parti si fosse sviluppato - al di là delle risultanze dell'estratto conto contributivo - senza soluzione di continuità per tutto il periodo indicato (dal 04.06.2018 al 29.02.2020), e secondariamente alla verifica del se il aveva lavorato o meno secondo il superiore nastro orario indicato in ricorso. Pt_1
Orbene , a parere della scrivente la prova per testi svolta ha dimostrato l'assunto attoreo relativamente ad entrambi i profili appena indicati .
Il giudice rileva che in primo luogo che nella assoluta discordanza delle deposizioni rese da un lato dai testi di lista di parte ricorrente , e dall'altra dai testi di lista di parte convenuta, soccorre ai fini della valutazione della attendibilità dei testi la valutazione della loro qualità, desunta dalla posizione che gli stessi hanno rispetto alle parti. A tal riguardo emerge la maggiore attendibilità, tra i quattro testi ascoltati, del teste , TEtimone_1 di lista di parte ricorrente;
egli - non legato al ricorrente da vincolo di parentela - dichiara infatti di essere stato collega del , avendo lavorato anche egli alle dipendenze della convenuta, e di non avere Pt_1 intentato causa alla società ex datrice di lavoro . Il teste ha esposto una piena conoscenza dei fatti di TE_1 causa ed anche degli specifici turni di lavoro del ricorrente ( avendo dichiarato che egli, addetto al lavoro secondo il medesimo nastro orario del , frequentemente aveva lavorato nella medesima giornata Pt_1 sullo stesso turno di lavoro assegnato al ricorrente); ha confermato che il ricorrente, come lui , aveva lavorato osservando sempre per tre giorni a settimana dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e per altri tre giorni della medesima settimana, sul turno spezzato a in volta, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 sino alla chiusura notturna del locale ( non essendo dirimenti lievi sfasature dell'orario narrato rispetto a quello esposto in ricorso );dalla dichiarazione resa da detto teste emerge la sostanziale conferma dei fatti costitutivi delle pretese attore in merito alla percezione delle differenze retributive secondo i valori di cui al livello IV del ccnl indicato in ricorso richieste a titolo di lavoro ordinario e straordinario, così come conteggiate dalla parte ricorrente.
Le dichiarazioni del teste sono state confermate da quelle rese dal secondo teste di lista di pate TE_1 ricorrente, , la cui attendibilità non può essere revocata in dubbio sol per il rapporto di affinità TEtimone_2 con il ricorrente, e di cui può viceversa essere apprezzato il fatto che essa abbia dichiarato una plausibile frequentazione solo occasionale del bar pizzeria gestito dalla convenuta, il che depone nel senso della assenza di spirito compiacente.
Circa i testi di lista di parte convenuta, emergono consistenti dubbi sulla loro attendibilità. In particolare rispetto al teste , cognato del legale rappresentante della convenuta TE_3 Controparte_3 soggetto interessato agli esiti del giudizio non solo per il rapporto di stretta parentela con il legale rappresentante della convenuta, ma anche perché l'istruttoria complessivamente svolta lo ha rappresentato quale soggetto che di fatto ha diretto l'attività in cui ha lavorato il ricorrente. A parte le dichiarazioni dei testi di lista di parte ricorrente, si evidenzia a tale proposito come lo stesso teste di lista di parte convenuta,
[...] TE
, dopo avere indicato il come un dipendente con mansioni di pizzaiolo, ha poi esposto di essere TE_4 TE rimasto, quale cliente e quale amico, a dare un occhio al locale, quando il per motivi suoi personali se ne allontanava per andare nella sua abitazione. La narrazione appena richiamata è alquanto eccentrica, in quanto da un lato sembra inverosimile che in una attività di tipo familiare in cui - secondo la esposizione dello TE TE stesso teste erano impegnati oltre al , anche il cognato e sua moglie - la Controparte_3 gestione ed il controllo del locale in caso di assenza di uno dei tre- fosse lasciata ad un amico che vi si trovava occasionalmente all'interno anche quale cliente;
dall'altro il tenore complessivo della dichiarazione in TE commento esclude che il teste fosse un soggetto disinteressato rispetto alla società convenuta, un TE mero dipendente della stessa, rappresentando invece una posizione del tutto difforme ( infatti il teste – difformemente da ciò che fa ordinariamente un lavoratore subordinato - si allontana dal locale aperto al pubblico ad libitum, senza chiedere permessi ed alcuno, preoccupandosi di delegarne il controllo ) .
Inoltre, nella valutazione della attendibilità dei testi di lista di parte convenuta il giudice scrivente non può esimersi dal considerare che gli stessi, nel narrare della effettuazione sempre da parte del solo di Pt_1 TE poche ore di lavoro al giorno, il teste aggiungendo che queste ore erano incrementate durante la stagione estiva, hanno contraddetto anche la tesi difensiva della convenuta che – coerentemente alle risultanze dell'estratto contributivo in atti - ha indicato in memoria di costituzione per ciascuno dei tre contratti intercorsi una differente quota oraria di lavoro, in particolare precisando che nel periodo dal 25.01.2019 al
31.12.2019 il aveva lavorato per 42 ore settimanali. Infine la valutazione di attendibilità dei testi Pt_1 della lista di parte convenuta è incisa dal contrasto in cui essi incorrono nella individuazione della compagine lavorativa impegnata nel locale gestito dalla convenuta: il teste dichiara che nel locale, oltre ad TE_4 Per_
ed a suo cognato, lavoravano solo il cassiere, il barista ed il suo aiuto ed alla mattina due Persona_1 TE ragazze, che ad un certo punto andavano via, mentre il teste , nell'indicare che il pagamento di tutti i dipendenti avveniva in contanti, precisa che vi erano al lavoro nel locale circa venti persone.
Preme evidenziare che non può trovare accoglimento la difesa della società convenuta, che anche a confutazione del computo effettuato, si è doluta della mancata produzione da parte della ricorrente delle buste paga relative al rapporto di lavoro, atteso che sarebbe stato onere della convenuta – che ha asserito la corrispondenza del rapporto di lavoro effettivo a quello formalmente posto in essere – di produrre le stesse.
Dalla mancata produzione da parte della convenuta delle buste paga deve ritenersi non contestato il percepito indicato in busta e l'inquadramento del ricorrente nel livello IV del ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo ai cui valori adeguare i compensi spettanti;
evidenziando che le contestazioni contabili contenute in memoria sono generiche e dunque tamquam non esset.
Dalla mancata contestazione in memoria di costituzione della circostanza dell' omesso versamento delle ultime due retribuzioni, con conseguente prova in giudizio dell'effettivo pagamento, deriva il diritto del ricorrente al pagamento delle stesse;
sol dovendosi rimarcare che gli ultimi due mesi di retribuzione richiesti sono afferenti ad un periodo in cui la esistenza del rapporto di lavoro subordinato è pacifica tra le parti. Del pari dall'accertamento della intercorrenza ininterrotta del rapporto lavorativo tra le parti nei termini di cui sopra discende il diritto del ricorrente a ricevere gli importi richiesti a titolo di tredicesima mensilità, ed il tfr;
rimarcandosi che, a fronte della deduzione attorea di mancato assoluto pagamento di dette voci, nulla ha dedotto e documentato in atti la società convenuta.
Nulla compete invece al ricorrente per festività infrasettimanali e festività non godute, in assenza di una specifica allegazione in merito alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di dette voci retributive
Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi visto quanto già indicato i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo, detraendo dagli stessi per quanto appena indicato gli importi richiesti per festività infrasettimanali e festività non godute. Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 30.428,00 per differenze retributive e tfr, in particolare dovendosi riconoscere euro 27.883,00 per differenze retributive ed euro 2.545,00 per tfr. Si precisa che si perviene al computo delle differenze retributive dovute di euro
27.883,00 sommando i valori annui di differenze dovute, rispettivamente pari per gli anni 2018,2019 e 2020 ad euro 8.534, 14.858 ed euro 4.491; che a detti valori annui si perviene sottraendo dal maturato a titolo di retribuzione ordinaria, straordinari e tredicesima mensilità come indicati nei conteggi di parte ricorrente, il percepito ivi annotato;
che il tfr è riconteggiato dal giudice dividendo per 13,5 la somma di euro 34.359,85
; somma quest'ultima risultante dagli accantonamenti annui per retribuzione ordinaria su tredici mensilità(
10.548+904,57 )+ (18.155+1550,69)+(2942,16+ 258,46).
Org_ La somma di euro 30.428,00 che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Respingendosi la idea della esistenza di danni in re ipsa , va rigettata invece la domanda risarcitoria avanzata in ricorso per la assoluta genericità della allegazione a supporto della esistenza in concreto di un danno.
Attesi gli esiti complessivi della lite, le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00, vanno compensate per un terzo;
i due terzi residui, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della convenuta con attribuzione.
P.Q.M.
Ogbni altra domanda disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 4.06.2018 al 28.02.2020 con inquadramento nel IV livello del ccnl Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo e condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 30.428,00 per le causali di cui sopra , oltre accessori come in motivazione;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente i due terzi residui delle spese di lite, liquidati 3.000,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Salvatore Malatesta e Germana Giordano anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 21.02.2024
Il giudice del lavoro
( dott. A. Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21.02.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 6176 /2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MALATESTA SALVATORE e dall'avv.to GERMANA Parte_1
GIORDANO
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to SIVIERO MARCO CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.04.2022 il ricorrente epigrafato ha convenuto in giudizio la società epigrafata chiedendo:
1) in via principale, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 04.06.2018 al 28.02.2020, per i motivi innanzi esposti;
2) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 38.094,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, festività, ferie non godute, due mensilità non corrisposte e
T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, meglio specificati in premessa e per i motivi innanzi esposti;
4) con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
All'uopo parte ricorrente ha indicato in punto di fatto :
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società titolare di Controparte_1 un bar, dal 04.06.2018 al 28.02.2020, data in cui il rapporto cessava per recesso unilaterale del datore senza giustificato motivo e senza giusta causa;
- che il predetto rapporto di lavoro si era sviluppato senza soluzione di continuità per tutto il periodo indicato CP_ (dal 04.06.2018 al 29.02.2020), sebbene dall'Estratto conto risultavano alcune brevi interruzioni, in conseguenza evidente delle comunicazioni che il datore di lavoro aveva fatto all'ente previdenziale, all'insaputa del lavoratore;
che egli aveva lavorato osservando sempre il seguente orario di lavoro: per tre giorni a settimana prestava attività lavorativa dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e per altri tre giorni della medesima settimana, che variavano di volta in volta, dalle ore 10,30 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 01,30, con una brevissima pausa pranzo;
- che aveva fruito di un giorno di riposo settimanale;
- che aveva svolto mansioni di responsabile di sala e bar, rientranti nel livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione e Turismo.
Parte ricorrente ha allegato che, contrariamente a quanto dichiarato dal datore ed evincibile dall'estratto CP_ contributivo che recava per il periodo di causa - in luogo di un unico rapporto a tempo indeterminato full time - la annotazione di più rapporti part time, egli aveva reso una prestazione lavorativa ininterrotta secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal predetto CCNL di categoria, per l'orario di lavoro a tempo pieno 40 ore settimanali., di talchè il suddetto rapporto lavorativo, doveva essere considerato a tempo pieno ed indeterminato;
ha lamentato di avere ricevuto una retribuzione assai inferiore rispetto ai parametri di cui all'art. 36 Cost. e 2099 e 2103 c.c., e dal ccnl del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, 4° livello e ha sostenuto che dalla ingiustificata mancata corresponsione, nonostante il sollecito inoltrato, degli importi spettanti in ragione della eseguita prestazione lavorativa, da qualificarsi come un vero e proprio inadempimento contrattuale colpevole derivava il diritto del ricorrente alla condanna del datore alla corresponsione, in favore del lavoratore, della indennità di mancato preavviso.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo che il ricorrente aveva svolto un'attività di lavoro subordinato part-time, con mansioni appartenenti al livello VII dell'art. 46 del Ccnl di settore, occupandosi di sistemare il materiale presente all'interno dell'attività commerciale;
ordinare ed etichettare con i relativi prezzi, indicati da parte datoriale, i vari articoli da porsi in vendita al pubblico;
ordinare i tabacchi, le bevande e gli altri beni negli appositi scaffali.
In merito all'orario di lavoro effettivamente svolto dal , la società precisava che dal 04.06.2018 al Pt_1
21.06.2018 il ricorrente aveva lavorato solo 3 ore settimanali, per poi lavorare per 10 ore settimanali dal
05.10.2018 al 31.12.2018 e per 42 ore settimanali dal 25.01.2019 al 31.12.2019; infine che dal 01.01.2020 al
29.02.2020 aveva lavorato soltanto per 9 ore settimanali.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
in via subordinata, chiedeva accogliersi domanda riconvenzionale al fine di far accertare che il ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze secondo le modalità e gli orari indicati in memoria.
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Incombeva, infatti, al ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, vieppiù in presenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Ad avviso del Giudicante, valutando le risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che la dimostrazione in giudizio delle circostanze di fatto poste alla base della domanda avanzata , nei limiti di cui appresso . Preliminarmente va rilevato che la parte ricorrente ha depositato in atti l' estratto conto contributivo da cui risulta che nell'arco di tempo azionato nel presente giudizio, e cioè dal 4.06.2018 al 28.02.2020, sono intercorsi tre separati rapporti di lavoro subordinato tra le parti, rispettivamente dal 05.10.2018 al 31.12.2018
e per 42 ore settimanali dal 25.01.2019 al 31.12.2019; tale circostanza, d'altrocanto, può dirsi senz'altro pacifica tra le parti essendo conforme alla allegazione della convenuta in memoria di costituzione .
Attesa la affermazione da parte della convenuta circa la esistenza, nel lasso temporale dal 4.06.2018 al
28.02.2020, di periodi di interruzione del vincolo della subordinazione pure esistito ed inoltre della natura part time di due dei tre rapporti di lavoro effettivamente intercorsi tra le parti, deve ritenersi controversa tra le parti l' ininterrotta intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal
4.06.2028 al 28.02.2020, e l'orario di lavoro effettivamente osservato.
Per tale motivo la prova da svolgersi è stata orientata , tra l'altro, in primo luogo a verificare se il rapporto di lavoro tra le parti si fosse sviluppato - al di là delle risultanze dell'estratto conto contributivo - senza soluzione di continuità per tutto il periodo indicato (dal 04.06.2018 al 29.02.2020), e secondariamente alla verifica del se il aveva lavorato o meno secondo il superiore nastro orario indicato in ricorso. Pt_1
Orbene , a parere della scrivente la prova per testi svolta ha dimostrato l'assunto attoreo relativamente ad entrambi i profili appena indicati .
Il giudice rileva che in primo luogo che nella assoluta discordanza delle deposizioni rese da un lato dai testi di lista di parte ricorrente , e dall'altra dai testi di lista di parte convenuta, soccorre ai fini della valutazione della attendibilità dei testi la valutazione della loro qualità, desunta dalla posizione che gli stessi hanno rispetto alle parti. A tal riguardo emerge la maggiore attendibilità, tra i quattro testi ascoltati, del teste , TEtimone_1 di lista di parte ricorrente;
egli - non legato al ricorrente da vincolo di parentela - dichiara infatti di essere stato collega del , avendo lavorato anche egli alle dipendenze della convenuta, e di non avere Pt_1 intentato causa alla società ex datrice di lavoro . Il teste ha esposto una piena conoscenza dei fatti di TE_1 causa ed anche degli specifici turni di lavoro del ricorrente ( avendo dichiarato che egli, addetto al lavoro secondo il medesimo nastro orario del , frequentemente aveva lavorato nella medesima giornata Pt_1 sullo stesso turno di lavoro assegnato al ricorrente); ha confermato che il ricorrente, come lui , aveva lavorato osservando sempre per tre giorni a settimana dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e per altri tre giorni della medesima settimana, sul turno spezzato a in volta, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 e dalle ore 18,00 sino alla chiusura notturna del locale ( non essendo dirimenti lievi sfasature dell'orario narrato rispetto a quello esposto in ricorso );dalla dichiarazione resa da detto teste emerge la sostanziale conferma dei fatti costitutivi delle pretese attore in merito alla percezione delle differenze retributive secondo i valori di cui al livello IV del ccnl indicato in ricorso richieste a titolo di lavoro ordinario e straordinario, così come conteggiate dalla parte ricorrente.
Le dichiarazioni del teste sono state confermate da quelle rese dal secondo teste di lista di pate TE_1 ricorrente, , la cui attendibilità non può essere revocata in dubbio sol per il rapporto di affinità TEtimone_2 con il ricorrente, e di cui può viceversa essere apprezzato il fatto che essa abbia dichiarato una plausibile frequentazione solo occasionale del bar pizzeria gestito dalla convenuta, il che depone nel senso della assenza di spirito compiacente.
Circa i testi di lista di parte convenuta, emergono consistenti dubbi sulla loro attendibilità. In particolare rispetto al teste , cognato del legale rappresentante della convenuta TE_3 Controparte_3 soggetto interessato agli esiti del giudizio non solo per il rapporto di stretta parentela con il legale rappresentante della convenuta, ma anche perché l'istruttoria complessivamente svolta lo ha rappresentato quale soggetto che di fatto ha diretto l'attività in cui ha lavorato il ricorrente. A parte le dichiarazioni dei testi di lista di parte ricorrente, si evidenzia a tale proposito come lo stesso teste di lista di parte convenuta,
[...] TE
, dopo avere indicato il come un dipendente con mansioni di pizzaiolo, ha poi esposto di essere TE_4 TE rimasto, quale cliente e quale amico, a dare un occhio al locale, quando il per motivi suoi personali se ne allontanava per andare nella sua abitazione. La narrazione appena richiamata è alquanto eccentrica, in quanto da un lato sembra inverosimile che in una attività di tipo familiare in cui - secondo la esposizione dello TE TE stesso teste erano impegnati oltre al , anche il cognato e sua moglie - la Controparte_3 gestione ed il controllo del locale in caso di assenza di uno dei tre- fosse lasciata ad un amico che vi si trovava occasionalmente all'interno anche quale cliente;
dall'altro il tenore complessivo della dichiarazione in TE commento esclude che il teste fosse un soggetto disinteressato rispetto alla società convenuta, un TE mero dipendente della stessa, rappresentando invece una posizione del tutto difforme ( infatti il teste – difformemente da ciò che fa ordinariamente un lavoratore subordinato - si allontana dal locale aperto al pubblico ad libitum, senza chiedere permessi ed alcuno, preoccupandosi di delegarne il controllo ) .
Inoltre, nella valutazione della attendibilità dei testi di lista di parte convenuta il giudice scrivente non può esimersi dal considerare che gli stessi, nel narrare della effettuazione sempre da parte del solo di Pt_1 TE poche ore di lavoro al giorno, il teste aggiungendo che queste ore erano incrementate durante la stagione estiva, hanno contraddetto anche la tesi difensiva della convenuta che – coerentemente alle risultanze dell'estratto contributivo in atti - ha indicato in memoria di costituzione per ciascuno dei tre contratti intercorsi una differente quota oraria di lavoro, in particolare precisando che nel periodo dal 25.01.2019 al
31.12.2019 il aveva lavorato per 42 ore settimanali. Infine la valutazione di attendibilità dei testi Pt_1 della lista di parte convenuta è incisa dal contrasto in cui essi incorrono nella individuazione della compagine lavorativa impegnata nel locale gestito dalla convenuta: il teste dichiara che nel locale, oltre ad TE_4 Per_
ed a suo cognato, lavoravano solo il cassiere, il barista ed il suo aiuto ed alla mattina due Persona_1 TE ragazze, che ad un certo punto andavano via, mentre il teste , nell'indicare che il pagamento di tutti i dipendenti avveniva in contanti, precisa che vi erano al lavoro nel locale circa venti persone.
Preme evidenziare che non può trovare accoglimento la difesa della società convenuta, che anche a confutazione del computo effettuato, si è doluta della mancata produzione da parte della ricorrente delle buste paga relative al rapporto di lavoro, atteso che sarebbe stato onere della convenuta – che ha asserito la corrispondenza del rapporto di lavoro effettivo a quello formalmente posto in essere – di produrre le stesse.
Dalla mancata produzione da parte della convenuta delle buste paga deve ritenersi non contestato il percepito indicato in busta e l'inquadramento del ricorrente nel livello IV del ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo ai cui valori adeguare i compensi spettanti;
evidenziando che le contestazioni contabili contenute in memoria sono generiche e dunque tamquam non esset.
Dalla mancata contestazione in memoria di costituzione della circostanza dell' omesso versamento delle ultime due retribuzioni, con conseguente prova in giudizio dell'effettivo pagamento, deriva il diritto del ricorrente al pagamento delle stesse;
sol dovendosi rimarcare che gli ultimi due mesi di retribuzione richiesti sono afferenti ad un periodo in cui la esistenza del rapporto di lavoro subordinato è pacifica tra le parti. Del pari dall'accertamento della intercorrenza ininterrotta del rapporto lavorativo tra le parti nei termini di cui sopra discende il diritto del ricorrente a ricevere gli importi richiesti a titolo di tredicesima mensilità, ed il tfr;
rimarcandosi che, a fronte della deduzione attorea di mancato assoluto pagamento di dette voci, nulla ha dedotto e documentato in atti la società convenuta.
Nulla compete invece al ricorrente per festività infrasettimanali e festività non godute, in assenza di una specifica allegazione in merito alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di dette voci retributive
Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi visto quanto già indicato i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo, detraendo dagli stessi per quanto appena indicato gli importi richiesti per festività infrasettimanali e festività non godute. Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 30.428,00 per differenze retributive e tfr, in particolare dovendosi riconoscere euro 27.883,00 per differenze retributive ed euro 2.545,00 per tfr. Si precisa che si perviene al computo delle differenze retributive dovute di euro
27.883,00 sommando i valori annui di differenze dovute, rispettivamente pari per gli anni 2018,2019 e 2020 ad euro 8.534, 14.858 ed euro 4.491; che a detti valori annui si perviene sottraendo dal maturato a titolo di retribuzione ordinaria, straordinari e tredicesima mensilità come indicati nei conteggi di parte ricorrente, il percepito ivi annotato;
che il tfr è riconteggiato dal giudice dividendo per 13,5 la somma di euro 34.359,85
; somma quest'ultima risultante dagli accantonamenti annui per retribuzione ordinaria su tredici mensilità(
10.548+904,57 )+ (18.155+1550,69)+(2942,16+ 258,46).
Org_ La somma di euro 30.428,00 che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Respingendosi la idea della esistenza di danni in re ipsa , va rigettata invece la domanda risarcitoria avanzata in ricorso per la assoluta genericità della allegazione a supporto della esistenza in concreto di un danno.
Attesi gli esiti complessivi della lite, le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00, vanno compensate per un terzo;
i due terzi residui, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della convenuta con attribuzione.
P.Q.M.
Ogbni altra domanda disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 4.06.2018 al 28.02.2020 con inquadramento nel IV livello del ccnl Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo e condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 30.428,00 per le causali di cui sopra , oltre accessori come in motivazione;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente i due terzi residui delle spese di lite, liquidati 3.000,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Salvatore Malatesta e Germana Giordano anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 21.02.2024
Il giudice del lavoro
( dott. A. Lazzara )