Articolo 10 della Legge 3 aprile 1997, n. 94
Articolo 9
Versione
9 aprile 1997
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 9 aprile 1997
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