Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1538/2024
Oggi 24 giugno 2025 innanzi alla giudice Federica Ferrari, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Giuseppa Marabello per la ricorrente il dr per il Ministero Pt_1
l'avv Marabello aderisce ai conteggi di parte convenuta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1538/2024 R.G. promossa da
( ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppa Parte_2 C.F._1
Marabello e dell'avv. Michela Pandolfino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppa Marabello in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301;
RICORRENTE contro
(C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l' Controparte_2 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 Controparte_3 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24,
Pec: Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
- In via preliminare, accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto alla retribuzione professionale docenti, in quanto, come fin qui esposto, rientra a pieno titolo tra coloro a cui spetta questo ulteriore corrispettivo;
- Conseguenzialmente, riconoscere che la ricorrente ha diritto alla corresponsione a titolo di RDP della complessiva somma di € 2.772,05 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali , così come calcolate in
Pag. 2 di 6 ricorso applicando le tabelle del CCNL di riferimento;
- Condannare pertanto il e l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente , al Controparte_1 pagamento in favore della Dott.ssa della complessiva somma di € Parte_2
2.772,05 e/o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice accertare a seguito di nomina di consulente tecnico d'ufficio; - In subordine laddove codesto Ill. Tribunale adito, non dovesse ritenere giustificati i calcoli, così come effettuati da parte ricorrente e così come disciplinati dalle modalità sancite dall'art 25 del CCNL del 31.08.1999, si chiede che venga disposta la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di poter meglio quantificare tali somme dovute a titolo di RDP.
-Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali ed opportune - Con riserva di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti anche in esito alle difese avverse. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In ogni caso
RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (v. doc. contratti di lavoro 1-15 e cedolini allegati al ricorso) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. 1) risulta che Parte_2
ha presto servizio, quale docente a tempo determinato, nei seguenti periodi
[...]
(per ciò che qui interessa):
- nell'anno scolastico 2020/2021 con n 4 contratti dal 28/10/2020 al 31/03/2021, dal
07/04/2021 al 07/05/2021, dal 10/05/2021 al 21/05/2021, dal 24/05/2021 al 28/05/2021, per n 2 contratti dal 31/05/2021 al 11/06/2021, dal 14/06/2021 al 18/06/2021, dal
21/06/2021 al 25/06/2021 per POSTO COMUNE presso ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIDIGULFO, per n. 18 ore settimanali;
Pag. 3 di 6 - nell'anno scolastico 2021/2022 con n 6 Contratti dal 27/10/2021 al 08/06/2022, per n 7 ore di servizio e con n 3 contratti dal 10/11/2021 al 30/06/2022, per n 11 ore di servizio, per POSTO COMUNE presso l'Istituto Comprensivo NEGRI/ MOTTA VISCONTI;
- nell'anno scolastico 2022/2023 dal 12/09/2022 al 31/08/2023, per POSTO COMUNE presso l'Istituto Comprensivo A. Benedetti Michelangeli Lacchiarella, per n. 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, per un posto
NORMALE e per l'insegnamento di A022 - ITALIANO, , GEOGRAFIA Per_1
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra INTERNO presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO, per n. 18 ore settimanali.
La ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al
31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del CP_1
convenuto al pagamento in favore della Dott.ssa della complessiva Parte_2 somma di € 2.772,05 e/o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta congrua dal
Giudice accertare a seguito di nomina di consulente tecnico d'ufficio
L'Amministrazione convenuta – ritualmente citata – non si è costituita ed è rimasta contumace.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
Pag. 4 di 6 attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Applicando tale principio la domanda della ricorrente risulta fondata nell'an, e nella determinazione del credito.
Il calcolo del dovuto
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del
C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, si osserva che v'è soluzione di continuità tra la fine di ogni servizio di supplenza e l'inizio del successivo.
La somma dovuta è pari ad euro 2.255,45 € lordi come quantificata dal nella CP_1
comparsa di costituzione che riporta i conteggi condivisi in data odierna dal difensore della ricorrente.
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo sulla base dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione cui si riferisce il valore della condanna;
è corretto applicare i valori minimi, considerando la modesta complessità della lite, la
“serialità” della stessa.
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PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso depositato il 16 ottobre 2024: Parte_2
1) accerta il diritto della ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per gli anni scolastici indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 2.255,45 con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1300 per compenso professionale, € 49,00 per C.U.; oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore degli avvocati che si sono dichiarati antistatari.
Deciso all'udienza del 24.06.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
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