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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3960/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Attilio Biava Parte_1
APPELLANTE
e difesa dagli avv. Massimo Oneglia e Paolo Verrone Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 14.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma con decreto n. 22902 in data 25.10.2018 ingiunge a
[...]
il pagamento, in favore del della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 156.899,20, oltre interessi e spese, in relazione a tre fatture emesse con riguardo ad un rapporto di affitto di ramo di azienda decorrente dal 28.10.2008.
In particolare: € 1.800,00 per la fattura n. 134 del 03/06/2009 a titolo di corrispettivo della messa a disposizione per i mesi di marzo-aprile 2009 di uno spazio attrezzato all'interno del Centro Commerciale “Domus”, in Roma, Via B. Alimena n. 111; €
153.308,78 per la fattura n. 152 del 15.09.2009, di cui € 95.755,81 a titolo di corrispettivo per lavorazioni eseguite presso il punto vendita LE ME Italia nel Centro Commerciale
“Domus” ed € 57.552,97 a titolo di rimborso di quanto anticipato dalla per Parte_1
l'allacciamento dell'utenza elettrica nel medesimo punto vendita;
€ 1.790,42 per la fattura n. 18 del 31/12/2012 a titolo di residuo rimborso della maggior somma (di € 208.275,48) dovuta dalla LE ME Italia per il consumo dell'energia elettrica relativo al periodo novembre'08-giugno'09 nel predetto punto vendita.
Avverso tale decreto ingiuntivo propone opposizione con Parte_2
atto notificato in data 3.12.2018 contestando la legittimazione attiva del e la Parte_1
sussistenza dei presunti crediti nonché spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento del controcredito di € 95.333,33 derivante dalla transazione conclusa tra le parti in data 28.10.2008
eccepisce la tardività dell'opposizione e l'infondatezza dei Parte_1
motivi.
Ex actis il Tribunale di Roma con sentenza n. 9072/2021 revoca il decreto opposto e rigetta nel merito la domanda proposta in via monitoria.
Avverso la predetta sentenza propone appello Parte_1
concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o, in subordine, il rigetto nel merito previa assunzione delle prove per interrogatorio formale, per testi ed esibizione del registro IVA già articolate in primo grado. Al riguardo deduce tre motivi: 1) i crediti azionati in via monitoria sono tutti riconducibili al contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 28.10.2008; ne consegue la tardività dell'opposizione in quanto proposta con citazione iscritta al ruolo in data 11.12.2018 in relazione al decreto notificato in data 25.10.2018; 2) il credito di €
95.755,81 di cui alla fattura n. 152/2009 deriva dall'incarico, conferito da LE ME a di curare l'esecuzione dei lavori funzionali a rendere i locali alle esigenze Parte_1
commerciali dell'affittuaria; tale incarico e la sua esecuzione non sono state contestate e sono dimostrate anche dallo scambio di mail tra le parti oltre che dai capitoli di prova orali articolati;
il credito residuo di 57.552,97 di cui alla fattura n. 152/2009, derivante dall'allacciamento all'utenza elettrica del punto vendita LE ME, si fonda sull'onere assunto dall'affittuaria all'art.10.4 del contratto, che deroga alla disciplina generale fissata nel codice civile per quanto concerne l'”apertura utenze”; al riguardo sono altresì da assumere le prove orali e per esibizione del registro IVA già articolate;
il credito di €
1.790,42 di cui alla fattura n. 18/2012 si fonda sulla mancata contestazione sia dell'avvenuta ricezione della fattura sia dell'avvenuto versamento della minor somma di €
206.485,06 rispetto a quella richiesta a rimborso di € 208.275,48; il credito di € 1.800,00 di cui alla fattura n. 134/2009 si fonda sull'utilizzo bimestrale di un ulteriore spazio, attiguo al punto vendita, per la esposizione della collezione primavera-estate, concesso con intesa verbale, dimostrabile anche mediante le articolate prove orali e per esibizione del registro
IVA; 3) il dedotto controcredito di € 95.333,33 è inopponibile al e, comunque, Parte_1
da ritenersi estinto mediante compensazione con i canoni di affitto di azienda dovuti in favore di , subentrata a quale conferitaria del ramo di azienda, per il CP_2 Parte_1
periodo 30.4.2009/31.8.2011, come dimostrato dalla clausola liberatoria (“non aver più nulla a pretendere”) nell'accordo di risoluzione consensuale del contratto di affitto in data
1.8.2011.
Si costituisce contestando la fondatezza di tutti i motivi di Parte_2
gravame e reiterando, in via subordinata, l'eccezione di compensazione con il controcredito di € 95.333,33.
La Corte così ragiona. E' fondato il motivo 1) in quanto i crediti azionati trovano il loro fondamento causale proprio nel contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 28.10.2008.
Al riguardo, con riferimento alla fattura n. 152/2009, non è dirimente che taluni dei lavori, dei quali è preteso il corrispettivo od il rimborso, siano iniziati prima o dopo la data della stipulazione del contratto, essendo piuttosto rilevante che le opere siano state compiute al fine di adeguare i locali alle esigenze proprie dell'affittuaria LE ME Italia con riguardo al punto vendita, nel Centro Commerciale “Domus”, oggetto dell'affitto.
Del resto, sono state invocate da entrambe le parti talune clausole del contratto di affitto (art.
4.2 e allegato D, quanto alla consistenza del ramo di azienda affittata;
art.10.4, sugli oneri accessori a carico dell'affittuaria) proprio al fine di argomentare la sussistenza o meno del credito.
Quanto alla fattura n. 18/2012, è da rilevare che inerisce al consumo dell'energia per il periodo di vigenza del rapporto di affitto da novembre a giugno 2019; la fattura n. 134/2009 attiene, poi, alla concessione in godimento di uno spazio ulteriore, attiguo al punto vendita, per il periodo marzo-aprile 2009, pacificamente funzionale all'azienda già in precedenza affittata e, come tale, ancora riconducibile alla medesima tipologia causale.
Deve, pertanto, ritenersi che tutti i crediti azionati in via monitoria ineriscano alla “materia” dell'affitto di azienda ai fini dell'applicazione del rito previsto dall'art.447bis
c.p.c..
L'opposizione, ivi compresa l'eccezione di compensazione, non è stata, quindi, proposta nel rispetto del termine di cui all'art.641 c.p.c. in quanto iscritta al ruolo in data
11.12.2018 a fronte della notificazione dell'ingiunzione in data 25.10.2018, essendo irrilevante la pregressa notificazione della citazione in luogo del deposito del ricorso ex art.447bis c.p.c..
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9072/2021 dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n.22902/2018;
- condanna al rimborso delle spese processuali, in favore Parte_2
del liquidate per il primo grado in € 5.200,00 per compensi e, per Parte_1
il secondo grado, in € 6.000,00 per compensi, € 1.150,00 per spese, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 15.7.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3960/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Attilio Biava Parte_1
APPELLANTE
e difesa dagli avv. Massimo Oneglia e Paolo Verrone Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 14.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma con decreto n. 22902 in data 25.10.2018 ingiunge a
[...]
il pagamento, in favore del della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 156.899,20, oltre interessi e spese, in relazione a tre fatture emesse con riguardo ad un rapporto di affitto di ramo di azienda decorrente dal 28.10.2008.
In particolare: € 1.800,00 per la fattura n. 134 del 03/06/2009 a titolo di corrispettivo della messa a disposizione per i mesi di marzo-aprile 2009 di uno spazio attrezzato all'interno del Centro Commerciale “Domus”, in Roma, Via B. Alimena n. 111; €
153.308,78 per la fattura n. 152 del 15.09.2009, di cui € 95.755,81 a titolo di corrispettivo per lavorazioni eseguite presso il punto vendita LE ME Italia nel Centro Commerciale
“Domus” ed € 57.552,97 a titolo di rimborso di quanto anticipato dalla per Parte_1
l'allacciamento dell'utenza elettrica nel medesimo punto vendita;
€ 1.790,42 per la fattura n. 18 del 31/12/2012 a titolo di residuo rimborso della maggior somma (di € 208.275,48) dovuta dalla LE ME Italia per il consumo dell'energia elettrica relativo al periodo novembre'08-giugno'09 nel predetto punto vendita.
Avverso tale decreto ingiuntivo propone opposizione con Parte_2
atto notificato in data 3.12.2018 contestando la legittimazione attiva del e la Parte_1
sussistenza dei presunti crediti nonché spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento del controcredito di € 95.333,33 derivante dalla transazione conclusa tra le parti in data 28.10.2008
eccepisce la tardività dell'opposizione e l'infondatezza dei Parte_1
motivi.
Ex actis il Tribunale di Roma con sentenza n. 9072/2021 revoca il decreto opposto e rigetta nel merito la domanda proposta in via monitoria.
Avverso la predetta sentenza propone appello Parte_1
concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o, in subordine, il rigetto nel merito previa assunzione delle prove per interrogatorio formale, per testi ed esibizione del registro IVA già articolate in primo grado. Al riguardo deduce tre motivi: 1) i crediti azionati in via monitoria sono tutti riconducibili al contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 28.10.2008; ne consegue la tardività dell'opposizione in quanto proposta con citazione iscritta al ruolo in data 11.12.2018 in relazione al decreto notificato in data 25.10.2018; 2) il credito di €
95.755,81 di cui alla fattura n. 152/2009 deriva dall'incarico, conferito da LE ME a di curare l'esecuzione dei lavori funzionali a rendere i locali alle esigenze Parte_1
commerciali dell'affittuaria; tale incarico e la sua esecuzione non sono state contestate e sono dimostrate anche dallo scambio di mail tra le parti oltre che dai capitoli di prova orali articolati;
il credito residuo di 57.552,97 di cui alla fattura n. 152/2009, derivante dall'allacciamento all'utenza elettrica del punto vendita LE ME, si fonda sull'onere assunto dall'affittuaria all'art.10.4 del contratto, che deroga alla disciplina generale fissata nel codice civile per quanto concerne l'”apertura utenze”; al riguardo sono altresì da assumere le prove orali e per esibizione del registro IVA già articolate;
il credito di €
1.790,42 di cui alla fattura n. 18/2012 si fonda sulla mancata contestazione sia dell'avvenuta ricezione della fattura sia dell'avvenuto versamento della minor somma di €
206.485,06 rispetto a quella richiesta a rimborso di € 208.275,48; il credito di € 1.800,00 di cui alla fattura n. 134/2009 si fonda sull'utilizzo bimestrale di un ulteriore spazio, attiguo al punto vendita, per la esposizione della collezione primavera-estate, concesso con intesa verbale, dimostrabile anche mediante le articolate prove orali e per esibizione del registro
IVA; 3) il dedotto controcredito di € 95.333,33 è inopponibile al e, comunque, Parte_1
da ritenersi estinto mediante compensazione con i canoni di affitto di azienda dovuti in favore di , subentrata a quale conferitaria del ramo di azienda, per il CP_2 Parte_1
periodo 30.4.2009/31.8.2011, come dimostrato dalla clausola liberatoria (“non aver più nulla a pretendere”) nell'accordo di risoluzione consensuale del contratto di affitto in data
1.8.2011.
Si costituisce contestando la fondatezza di tutti i motivi di Parte_2
gravame e reiterando, in via subordinata, l'eccezione di compensazione con il controcredito di € 95.333,33.
La Corte così ragiona. E' fondato il motivo 1) in quanto i crediti azionati trovano il loro fondamento causale proprio nel contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 28.10.2008.
Al riguardo, con riferimento alla fattura n. 152/2009, non è dirimente che taluni dei lavori, dei quali è preteso il corrispettivo od il rimborso, siano iniziati prima o dopo la data della stipulazione del contratto, essendo piuttosto rilevante che le opere siano state compiute al fine di adeguare i locali alle esigenze proprie dell'affittuaria LE ME Italia con riguardo al punto vendita, nel Centro Commerciale “Domus”, oggetto dell'affitto.
Del resto, sono state invocate da entrambe le parti talune clausole del contratto di affitto (art.
4.2 e allegato D, quanto alla consistenza del ramo di azienda affittata;
art.10.4, sugli oneri accessori a carico dell'affittuaria) proprio al fine di argomentare la sussistenza o meno del credito.
Quanto alla fattura n. 18/2012, è da rilevare che inerisce al consumo dell'energia per il periodo di vigenza del rapporto di affitto da novembre a giugno 2019; la fattura n. 134/2009 attiene, poi, alla concessione in godimento di uno spazio ulteriore, attiguo al punto vendita, per il periodo marzo-aprile 2009, pacificamente funzionale all'azienda già in precedenza affittata e, come tale, ancora riconducibile alla medesima tipologia causale.
Deve, pertanto, ritenersi che tutti i crediti azionati in via monitoria ineriscano alla “materia” dell'affitto di azienda ai fini dell'applicazione del rito previsto dall'art.447bis
c.p.c..
L'opposizione, ivi compresa l'eccezione di compensazione, non è stata, quindi, proposta nel rispetto del termine di cui all'art.641 c.p.c. in quanto iscritta al ruolo in data
11.12.2018 a fronte della notificazione dell'ingiunzione in data 25.10.2018, essendo irrilevante la pregressa notificazione della citazione in luogo del deposito del ricorso ex art.447bis c.p.c..
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9072/2021 dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n.22902/2018;
- condanna al rimborso delle spese processuali, in favore Parte_2
del liquidate per il primo grado in € 5.200,00 per compensi e, per Parte_1
il secondo grado, in € 6.000,00 per compensi, € 1.150,00 per spese, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 15.7.2025
IL PRESIDENTE est.