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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1339/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in San Maurizio d'Opaglio (NO), via Brughiere n. 1, elettivamente domiciliato in Borgomanero, via De Amicis, 11, presso lo studio dell'avv. Casarotti Mattia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Borgomanero, via De Amicis, 11, presso lo studio dell'avv. Casarotti Mattia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente (come memoria depositata in data 23/06/2025):
“chiedono che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare i medesimi a vivere separatamente, omologando la separazione alle seguenti CONDIZIONI I. II i coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge;
II. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
III. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà
1 al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
IV. Il figlio minore , in considerazione dei rapporti distesi tra le parti e l'età del Persona_1 medesimo (14 anni) verrà collocato alternativamente col padre e la madre per il medesimo tempo durante la settimana;
V. Per quanto riguarda la collocazione del minore durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. VI. La figlia , ormai maggiorenne non ancora economicamente indipendente, Persona_2 coabiterà assieme alla madre la ex casa coniugale. Più precisamente essendo la stessa dotata di appartamento autonomo, lo stesso potrà essere utilizzato in autonomia da non appena sarà liberato;
Per_2
VII. Gli ex coniugi provvederanno al mantenimento diretto di entrambi i figli stante quanto previsto rispetto il collocamento di presso entrambi i genitori e quello di , Per_1 Per_2 maggiorenne, presso appartamento autonomo di cui il padre si farà carico di tutte le spese;
VIII. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; IX. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; X. Entrambi i coniugi hanno altresì raggiunto un accordo in base al quale i beni immobili di cui al costituito fondo patrimoniale nonché i terreni acquistati con atto notaio
[...] in data 16.11.2015 e sotto ritrascritti vengano attribuiti per intero alla Persona_3
SInora in attesa che anche diventi maggiorenne e che Controparte_1 Per_1 venga estinto il mutuo gravante sull'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna anche con riferimento al loro attuale inserimento all'interno del fondo patrimoniale familiare. Ciò posto si anticipa che il SInor è Parte_1 determinato a cedere alla SInora il compendio immobiliare Controparte_1 comprensivo della ex casa coniugale e degli accessori nonché dell'appartamento che verrà abitato dalla figlia maggiorenne. XI. Al fine di concretizzare l'accordo intervenuto tra le parti, il SInor cede alla Parte_1
SInora , che accetta: Controparte_1
a) fabbricato d'abitazione a due piani fuori terra oltre a piano interrato collegati da scala interna, sito in Via Brughiere numero, 1, consistente in ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina, bagno, portico e terrazzo al piano terreno, corridoio, bagno, guardaroba, camera, bagno, solaio e terrazzo al primo piano, bagno, taverna, lavanderia, cantina e cavedio al piano interrato, oltre a pertinenziale autorimessa sempre al piano interrato e corte anch'essa pertinenziale. Il tutto censito nei Registri Censuari di detto Comune come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 5: - mappale 2237, sub. 2, Via Brughiere numero 1, P. T-1-S1, Cat. A/7, classe unica, vani, 7,5, rendita catastale Euro 948,99; - mappale 2237, sub. 3, Via Brughiere numero 1, P.S1, Cat. C/6, classe 1, mq 62, rendita Euro 150,50. - La corte pertinenziale 2 risulta individuata catastalmente con il foglio 5, mappale 2237, sub. 1, quale bene comune non censibile a tutti i subalterni. Catasto Terreni, Foglio 5: - mappale 2237, ente urbano di are 15 e centiare 32. Coerenze in contorno (riferite alla mappa terreni): mappali 2126, 2124, 2129, 2127, 429, 596, 1933 e 1935. b) Porzioni immobiliari site in Via Cavour numero 7, consistenti in due vani di laboratorio e W.C. al piano terreno oltre a piccolo appartamento composto da atrio, camera, bagno e cucina al piano terreno. Il tutto censito nei Registri Censuari di detto Comune come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 5: - mappale 428, sub. 7, via Cavour numero, 7, P.T., Cat. C/3, classe 5, mq 175, rendita catastale Euro 216,91; Coerenze in contorno: mappale 428, sub. 8, scala comune e corte comune. - Mappale 428, sub. 8, Via Cavour, numero 7, PT., Cat. A/2, classe 2, vani 2,5, rendita catastale Euro 258,23; Coerenze in contorno: corte comune, centrale termica comune, mappale 2237, ancora corte comune, scala comune e mappale 428, sub.
7. L'area su cui insiste il fabbricato di cui fanno parte dette unità immobiliari risulta censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 5, mappale 2127, ente urbano di are 14 e centiare 38 derivante dal frazionamento del mappale 428 di are 17,40. Per quanto concerne i terreni non agricoli siti nel Comune di San Maurizio d'Opaglio, censiti in Catasto Terreni come segue: - Foglio 5, mappale 2124: bosco ceduo, classe 3, ettari 00. 00.47, R.D.
€ 0.02, R.A. € 0.01; - Foglio 5, mappale 2126: bosco ceduo, classe 3, ettari 00. 00. 24, R.D. 0.01, R.A. 0.01; - Foglio 5, mappale 2129: INCOLT STER, ettari 00. 01. 16; I medesimi verranno esclusi dal trasferimento immobiliare in quanto assoggettati a vincolo di alienazione come standard al comune di San Maurizio d'Opaglio. - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29 comma 1 bis della L. 52 del 27 febbraio 1985 si fa riferimento alle planimetrie già versate in atti di cui al doc. 8. - La parte cedente, intestataria catastale degli stessi, espressamente dichiara e garantisce, assumendone la relativa responsabilità, che dette planimetrie sono conformi a quelle depositate in catasto e che i dati catastali, in base alle attuali disposizioni legislative in materia, sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto e l'intestazione catastale degli immobili ceduti è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
- La presente cessione è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili in oggetto oggi si trovano con ogni diritto e garanzia di legge, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù se esistenti a corpo e non a misura;
- Il possesso degli immobili con il presente atto ceduti passa da oggi alla parte acquirente la quale da oggi ne farà propri i frutti sopportandone i relativi oneri e pesi anche fiscali e tributari;
- Dichiara e garantisce la parte cedente, di essere piena, assoluta ed esclusiva titolare dei diritti immobiliari con il presente atto ceduti e che sugli stessi non gravano pesi, censi, canoni, afficienze ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli prestando all'uopo ogni più ampia garanzia di fatto e di diritto per ogni caso di molestia od evizione sia totale che parziale ad eccezione di: ipoteca iscritta sul fabbricato censito al foglio 5, mappale 2237 a favore della iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Novara in data Controparte_2
19.04.2002 ai numeri 6156/1222 per euro 650.000,00, a garanzia di mutuo a rogito notaio in data 17.04.2002, numero 10061 di repertorio;
- Quanto alla provenienza Persona_4 la parte cedente dichiara, per quanto concerne i beni immobili di cui al punto a), di essere venuto in possesso dei terreni con atto notaio in data 12.03.1997, repertorio Persona_4
4596, fascicolo 1071 (doc. 9) atto notaio in data 16.11.2001, repertorio Persona_4 numero 9684, fascicolo numero 2689 (doc. 10) ed atto notaio in data Persona_4
16.11.2001, repertorio numero 9685, fascicolo 2690 (doc. 11), sui quali sono poi state 3 costruite le unità immobiliari di cui al punto a) come meglio si evince dalla denuncia di cambiamento n.° 48255 presentata il 23.03.2005 (doc. 12) nonché dalla dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata all'Agenzia del Territorio di Novara in data 29.04.2005 (doc. 13); -Per quanto concerne gli immobili di cui al punto b) di averli ricevuti in donazione da parte della SInora con atto notaio in Persona_5 Persona_6 data 14.03.2013, repertorio 602, raccolta 409, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vercelli in data 12.04.2013 al n. 2258, serie 1T (doc. 14); - per quanto riguarda i beni immobili di cui al punto c) di averli acquistati con atto notaio Persona_3 repertorio 17.523, raccolta 8361, registrato a Novara in data 19.11.2015 al n. 12446, Serie 1T; - Gli immobili di cui al punto a) ed al punto b) comprendono il fondo patrimoniale di cui all'atto notaio repertorio n. 603, raccolta n. 410, registrato presso l'Agenzia Persona_6 delle Entrate di Vercelli in data 12.04.2013 al n. 2264 serie 1T; - A norma delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica la parte cedente dichiara, assumendone la relativa responsabilità, che il fabbricato di cui al punto a) è stato costruito in forza di Concessione Edilizia n.° 1058/01 in data 28.01.2002 al quale è seguito il Condono Edilizio 2004 – Permesso di costruire in sanatoria in data 26.02.2008 – Pratica 11/C (doc. 15); - dichiara, inoltre, che successivamente non sono state realizzate ulteriori opere e che comunque il fabbricato in oggetto risulta edificato in perfetta conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica. - In ordine alla conformità degli impianti la parte cessionaria dichiara espressamente di essere stata resa edotta dalla parte cedente che l'unità immobiliare oggetto della presente vendita è dotata di impianti conformi alle norme in materia di sicurezza vigenti all'epoca della sua costruzione. - Le parti infine dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi e delle disposizioni dettate dall'art. 6 del D. LGS. 19 agosto 2005 n. 192 relativo alla normativa in tema di rendimento energetico dell'edilizia, sue successive modifiche ed integrazioni (d.p. 112 del 25 Giugno 2008 convertito dalla legge 133 del 6 agosto 2008) e della L.R. 28 Maggio 2007 n. 13 – D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 (disposizioni attuative) ed a tal fine la parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Le parti danno atto di avere depositato nel fascicolo gli attestati di prestazione energetica redatti in data 11.06.2025; XII. Le parti rinunziano espressamente a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale dispensando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari dal procedervi d'ufficio con esonero da ogni sua responsabilità. XIII. Le parti prendono atto che i Giudici ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferiti, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. XIV. Le parti hanno dichiarato che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura del verbale di separazione che sarà omologato dal Tribunale presso la competente Agenzia del Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. XV. A fronte dell'attribuzione dell'intera quota di proprietà della ex casa coniugale a favore della SI.ra , entrambe le parti provvederanno con risorse Controparte_1 proprie a pagare il residuo importo dovuto all'istituto erogatrice della somma finanziata, Banco Popolare di Intra ora Intesa San Paolo, fino all'estinzione dell'intero debito al fine 4 di liberare lo stesso per renderlo cedibile privo di gravami a favore dei figli una volta che anche diventerà maggiorenne.”. Per_1
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NE (MI) in data 21 settembre 1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 26, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (15/03/2006) e (08/12/2010). Per_2 Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 11/09/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto la formalizzazione in questa sede di un trasferimento immobiliare da parte del marito in favore della moglie. Con provvedimento reso in data 21/12/2024 il Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo, preso atto delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, ha ordinato il deposito di documentazione integrativa al fine di formalizzare il predetto trasferimento immobiliare, ed ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 29/01/2025. Con atto depositato in data 16/01/2025 le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza fissata di almeno 60 giorni, al fine di reperire la documentazione integrativa richiesta. L'udienza del 29/01/2025 è stata, pertanto, differita al giorno 08/04/2025. All'udienza dell'08/04/2025 le parti hanno chiesto un ulteriore differimento al fine di depositare la perizia richiesta. La causa è stata, quindi, rinviata al 13/05/2025 e, successivamente al 27/05/2025 ai fini della formalizzazione del trasferimento immobiliare anche alla presenza di un Cancelliere o di un Funzionario. All'udienza del 27/05/2025 il Giudice relatore all'epoca assegnatario ha rilevato l'assenza di attestazione energetica in ordine agli immobili di cui al punto a) nonché l'apparente intervenuta scadenza dell'APE rispetto agli immobili di cui al punto b) ed il difensore delle parti ha, quindi, chiesto breve rinvio per la relativa produzione. La causa è stata pertanto rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 24/06/2025. All'udienza del 24/06/2025 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo ed innanzi al Funzionario ed hanno formalizzato un trasferimento immobiliare da parte del sig. in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il Collegio ritiene che le condizioni di separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
5
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad OMEGNA (VB) in [...] [...] e nata a GE (MI) in [...]_1
13/02/1973;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1339/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in San Maurizio d'Opaglio (NO), via Brughiere n. 1, elettivamente domiciliato in Borgomanero, via De Amicis, 11, presso lo studio dell'avv. Casarotti Mattia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Borgomanero, via De Amicis, 11, presso lo studio dell'avv. Casarotti Mattia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente (come memoria depositata in data 23/06/2025):
“chiedono che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare i medesimi a vivere separatamente, omologando la separazione alle seguenti CONDIZIONI I. II i coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge;
II. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
III. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà
1 al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
IV. Il figlio minore , in considerazione dei rapporti distesi tra le parti e l'età del Persona_1 medesimo (14 anni) verrà collocato alternativamente col padre e la madre per il medesimo tempo durante la settimana;
V. Per quanto riguarda la collocazione del minore durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. VI. La figlia , ormai maggiorenne non ancora economicamente indipendente, Persona_2 coabiterà assieme alla madre la ex casa coniugale. Più precisamente essendo la stessa dotata di appartamento autonomo, lo stesso potrà essere utilizzato in autonomia da non appena sarà liberato;
Per_2
VII. Gli ex coniugi provvederanno al mantenimento diretto di entrambi i figli stante quanto previsto rispetto il collocamento di presso entrambi i genitori e quello di , Per_1 Per_2 maggiorenne, presso appartamento autonomo di cui il padre si farà carico di tutte le spese;
VIII. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; IX. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; X. Entrambi i coniugi hanno altresì raggiunto un accordo in base al quale i beni immobili di cui al costituito fondo patrimoniale nonché i terreni acquistati con atto notaio
[...] in data 16.11.2015 e sotto ritrascritti vengano attribuiti per intero alla Persona_3
SInora in attesa che anche diventi maggiorenne e che Controparte_1 Per_1 venga estinto il mutuo gravante sull'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna anche con riferimento al loro attuale inserimento all'interno del fondo patrimoniale familiare. Ciò posto si anticipa che il SInor è Parte_1 determinato a cedere alla SInora il compendio immobiliare Controparte_1 comprensivo della ex casa coniugale e degli accessori nonché dell'appartamento che verrà abitato dalla figlia maggiorenne. XI. Al fine di concretizzare l'accordo intervenuto tra le parti, il SInor cede alla Parte_1
SInora , che accetta: Controparte_1
a) fabbricato d'abitazione a due piani fuori terra oltre a piano interrato collegati da scala interna, sito in Via Brughiere numero, 1, consistente in ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina, bagno, portico e terrazzo al piano terreno, corridoio, bagno, guardaroba, camera, bagno, solaio e terrazzo al primo piano, bagno, taverna, lavanderia, cantina e cavedio al piano interrato, oltre a pertinenziale autorimessa sempre al piano interrato e corte anch'essa pertinenziale. Il tutto censito nei Registri Censuari di detto Comune come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 5: - mappale 2237, sub. 2, Via Brughiere numero 1, P. T-1-S1, Cat. A/7, classe unica, vani, 7,5, rendita catastale Euro 948,99; - mappale 2237, sub. 3, Via Brughiere numero 1, P.S1, Cat. C/6, classe 1, mq 62, rendita Euro 150,50. - La corte pertinenziale 2 risulta individuata catastalmente con il foglio 5, mappale 2237, sub. 1, quale bene comune non censibile a tutti i subalterni. Catasto Terreni, Foglio 5: - mappale 2237, ente urbano di are 15 e centiare 32. Coerenze in contorno (riferite alla mappa terreni): mappali 2126, 2124, 2129, 2127, 429, 596, 1933 e 1935. b) Porzioni immobiliari site in Via Cavour numero 7, consistenti in due vani di laboratorio e W.C. al piano terreno oltre a piccolo appartamento composto da atrio, camera, bagno e cucina al piano terreno. Il tutto censito nei Registri Censuari di detto Comune come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 5: - mappale 428, sub. 7, via Cavour numero, 7, P.T., Cat. C/3, classe 5, mq 175, rendita catastale Euro 216,91; Coerenze in contorno: mappale 428, sub. 8, scala comune e corte comune. - Mappale 428, sub. 8, Via Cavour, numero 7, PT., Cat. A/2, classe 2, vani 2,5, rendita catastale Euro 258,23; Coerenze in contorno: corte comune, centrale termica comune, mappale 2237, ancora corte comune, scala comune e mappale 428, sub.
7. L'area su cui insiste il fabbricato di cui fanno parte dette unità immobiliari risulta censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 5, mappale 2127, ente urbano di are 14 e centiare 38 derivante dal frazionamento del mappale 428 di are 17,40. Per quanto concerne i terreni non agricoli siti nel Comune di San Maurizio d'Opaglio, censiti in Catasto Terreni come segue: - Foglio 5, mappale 2124: bosco ceduo, classe 3, ettari 00. 00.47, R.D.
€ 0.02, R.A. € 0.01; - Foglio 5, mappale 2126: bosco ceduo, classe 3, ettari 00. 00. 24, R.D. 0.01, R.A. 0.01; - Foglio 5, mappale 2129: INCOLT STER, ettari 00. 01. 16; I medesimi verranno esclusi dal trasferimento immobiliare in quanto assoggettati a vincolo di alienazione come standard al comune di San Maurizio d'Opaglio. - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29 comma 1 bis della L. 52 del 27 febbraio 1985 si fa riferimento alle planimetrie già versate in atti di cui al doc. 8. - La parte cedente, intestataria catastale degli stessi, espressamente dichiara e garantisce, assumendone la relativa responsabilità, che dette planimetrie sono conformi a quelle depositate in catasto e che i dati catastali, in base alle attuali disposizioni legislative in materia, sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto e l'intestazione catastale degli immobili ceduti è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
- La presente cessione è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili in oggetto oggi si trovano con ogni diritto e garanzia di legge, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù se esistenti a corpo e non a misura;
- Il possesso degli immobili con il presente atto ceduti passa da oggi alla parte acquirente la quale da oggi ne farà propri i frutti sopportandone i relativi oneri e pesi anche fiscali e tributari;
- Dichiara e garantisce la parte cedente, di essere piena, assoluta ed esclusiva titolare dei diritti immobiliari con il presente atto ceduti e che sugli stessi non gravano pesi, censi, canoni, afficienze ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli prestando all'uopo ogni più ampia garanzia di fatto e di diritto per ogni caso di molestia od evizione sia totale che parziale ad eccezione di: ipoteca iscritta sul fabbricato censito al foglio 5, mappale 2237 a favore della iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Novara in data Controparte_2
19.04.2002 ai numeri 6156/1222 per euro 650.000,00, a garanzia di mutuo a rogito notaio in data 17.04.2002, numero 10061 di repertorio;
- Quanto alla provenienza Persona_4 la parte cedente dichiara, per quanto concerne i beni immobili di cui al punto a), di essere venuto in possesso dei terreni con atto notaio in data 12.03.1997, repertorio Persona_4
4596, fascicolo 1071 (doc. 9) atto notaio in data 16.11.2001, repertorio Persona_4 numero 9684, fascicolo numero 2689 (doc. 10) ed atto notaio in data Persona_4
16.11.2001, repertorio numero 9685, fascicolo 2690 (doc. 11), sui quali sono poi state 3 costruite le unità immobiliari di cui al punto a) come meglio si evince dalla denuncia di cambiamento n.° 48255 presentata il 23.03.2005 (doc. 12) nonché dalla dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata all'Agenzia del Territorio di Novara in data 29.04.2005 (doc. 13); -Per quanto concerne gli immobili di cui al punto b) di averli ricevuti in donazione da parte della SInora con atto notaio in Persona_5 Persona_6 data 14.03.2013, repertorio 602, raccolta 409, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vercelli in data 12.04.2013 al n. 2258, serie 1T (doc. 14); - per quanto riguarda i beni immobili di cui al punto c) di averli acquistati con atto notaio Persona_3 repertorio 17.523, raccolta 8361, registrato a Novara in data 19.11.2015 al n. 12446, Serie 1T; - Gli immobili di cui al punto a) ed al punto b) comprendono il fondo patrimoniale di cui all'atto notaio repertorio n. 603, raccolta n. 410, registrato presso l'Agenzia Persona_6 delle Entrate di Vercelli in data 12.04.2013 al n. 2264 serie 1T; - A norma delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica la parte cedente dichiara, assumendone la relativa responsabilità, che il fabbricato di cui al punto a) è stato costruito in forza di Concessione Edilizia n.° 1058/01 in data 28.01.2002 al quale è seguito il Condono Edilizio 2004 – Permesso di costruire in sanatoria in data 26.02.2008 – Pratica 11/C (doc. 15); - dichiara, inoltre, che successivamente non sono state realizzate ulteriori opere e che comunque il fabbricato in oggetto risulta edificato in perfetta conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica. - In ordine alla conformità degli impianti la parte cessionaria dichiara espressamente di essere stata resa edotta dalla parte cedente che l'unità immobiliare oggetto della presente vendita è dotata di impianti conformi alle norme in materia di sicurezza vigenti all'epoca della sua costruzione. - Le parti infine dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi e delle disposizioni dettate dall'art. 6 del D. LGS. 19 agosto 2005 n. 192 relativo alla normativa in tema di rendimento energetico dell'edilizia, sue successive modifiche ed integrazioni (d.p. 112 del 25 Giugno 2008 convertito dalla legge 133 del 6 agosto 2008) e della L.R. 28 Maggio 2007 n. 13 – D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 (disposizioni attuative) ed a tal fine la parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Le parti danno atto di avere depositato nel fascicolo gli attestati di prestazione energetica redatti in data 11.06.2025; XII. Le parti rinunziano espressamente a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale dispensando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari dal procedervi d'ufficio con esonero da ogni sua responsabilità. XIII. Le parti prendono atto che i Giudici ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferiti, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. XIV. Le parti hanno dichiarato che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura del verbale di separazione che sarà omologato dal Tribunale presso la competente Agenzia del Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. XV. A fronte dell'attribuzione dell'intera quota di proprietà della ex casa coniugale a favore della SI.ra , entrambe le parti provvederanno con risorse Controparte_1 proprie a pagare il residuo importo dovuto all'istituto erogatrice della somma finanziata, Banco Popolare di Intra ora Intesa San Paolo, fino all'estinzione dell'intero debito al fine 4 di liberare lo stesso per renderlo cedibile privo di gravami a favore dei figli una volta che anche diventerà maggiorenne.”. Per_1
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NE (MI) in data 21 settembre 1997 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 26, parte II, serie A, anno 1997. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (15/03/2006) e (08/12/2010). Per_2 Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 11/09/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto la formalizzazione in questa sede di un trasferimento immobiliare da parte del marito in favore della moglie. Con provvedimento reso in data 21/12/2024 il Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo, preso atto delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, ha ordinato il deposito di documentazione integrativa al fine di formalizzare il predetto trasferimento immobiliare, ed ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 29/01/2025. Con atto depositato in data 16/01/2025 le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza fissata di almeno 60 giorni, al fine di reperire la documentazione integrativa richiesta. L'udienza del 29/01/2025 è stata, pertanto, differita al giorno 08/04/2025. All'udienza dell'08/04/2025 le parti hanno chiesto un ulteriore differimento al fine di depositare la perizia richiesta. La causa è stata, quindi, rinviata al 13/05/2025 e, successivamente al 27/05/2025 ai fini della formalizzazione del trasferimento immobiliare anche alla presenza di un Cancelliere o di un Funzionario. All'udienza del 27/05/2025 il Giudice relatore all'epoca assegnatario ha rilevato l'assenza di attestazione energetica in ordine agli immobili di cui al punto a) nonché l'apparente intervenuta scadenza dell'APE rispetto agli immobili di cui al punto b) ed il difensore delle parti ha, quindi, chiesto breve rinvio per la relativa produzione. La causa è stata pertanto rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 24/06/2025. All'udienza del 24/06/2025 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo ed innanzi al Funzionario ed hanno formalizzato un trasferimento immobiliare da parte del sig. in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Il Collegio ritiene che le condizioni di separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad OMEGNA (VB) in [...] [...] e nata a GE (MI) in [...]_1
13/02/1973;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
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