Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12393/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Figline ed Incisa Valdarno (FI) in via Francesco Evangelista n. 50, assistita dall'avv.
CRUCITTI ANTONIO
RICORRENTE
e
(C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], assistito dall'avv. ESPOSITO ANTONIO
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 4/11/2024 e 6/11/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
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Tribunale di disporre quanto segue: “1. La figlia viene affidata alla mamma Sig.ra Persona_1
. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali Parte_1
collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Questi avrà come abitazione principale Per_1
quella materna in Figline ed Incisa Valdarno.
2. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della figlia dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3. l'affidamento è così regolato: Per_1
starà con il padre, che vive a Napoli, ogni qualvolta lo stesso manifesterà, previo preavviso di almeno
7 giorni, l'intenzione di raggiungere la figlia a Figline ed Incisa Valdarno.
4. Nel periodo delle festività natalizie Aurora le trascorrerà con la madre. Nel periodo in esame il padre terrà con sè la ragazza per 6 giorni successivi nel periodo compreso tra il 01 e il 06 gennaio. Nel periodo pasquale starà con uno dei genitori ad anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025. Nel Per_1
periodo estivo sarà affidata al padre per 20 giorni consecutivi nel mese di luglio: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 del mese precedente.
5. I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse della figlia e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido 6. Il padre corrisponderà la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta) mensili a titolo di mantenimento della figlia: la somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie (scuola, salute, vacanze, viaggi ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
7. I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto e alle quali Per_1
parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
8. Il sig. si impegna altresì a CP_1 versare, al momento della liquidazione della sua pensione, alla figlia la somma di € 13.000,00, Per_1
a titolo di arretrati per il suo mantenimento, dal 2017 ad oggi, mediate apertura di apposito conto corrente bancario/postale intestato alla minore;
Dette somme potranno essere prelevate della minore, al momento del raggiungimento della maggiore età per le sue necessità;
8. I genitori si impegnano a crescere ed educare la figlia con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
9. I signori si obbligano, sin d'ora, a comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico”.
pagina 2 di 3 Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 1/11/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1
al fine di ottenere provvedimenti a tutela della figlia minore (C.F. Persona_1
nata il [...] a [...] e residente in [...]ed Incisa Valdarno C.F._3
(FI) in via Francesco Evangelista n. 50 dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con
[...]
il quale si è costituito in giudizio in data 10/2/2025 avanti al G.D.; all'udienza di CP_1
prima comparizione del 4/03/2025 le parti hanno concluso concordemente come da accordo depositato in PCT in data 3/3/2025, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore Per_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo depositato dalle parti in PCT in data 3/3/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/03/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice delegato La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
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