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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
BERZOINI S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (P.I.- C.F. 03904120239) visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato in data 29.4.2024 da ICM Industria Compensati Moglia S.r.l., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Berzoini S.r.l. Unipersonale in Liquidazione, con sede legale in Villa Bartolomea (VR), Via dell'Industria n. 16; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I.; stati depositati due ulteriori ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, da parte di RR ON in data 21.11.2024 e di BE AS in data 14.3.2025; osservato che la società debitrice si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza e rappresentando a tal fine che: - l'impresa è inattiva dal 21.1.2023, allorché l'immobile (di proprietà di terzi) in cui veniva esercitata l'attività è stato colpito da un grave incendio, nel quale sono andate distrutte le rimanenze di magazzino, le attrezzature e tutta la documentazione sociale e fiscale;
- è stata prontamente attivata la polizza assicurativa a garanzia del sinistro;
- si è in attesa della liquidazione dell'indennizzo, che dovrebbe verosimilmente ammontare ad un importo tale per cui, tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva della società pari a € 450.000 circa, sarebbe possibile soddisfare integralmente i creditori privilegiati (€ 202.480,20) ed offrire ai creditori chirografari (€ 250.000 circa) una soddisfazione pari al 40-50% dei rispettivi crediti;
- il procedimento penale a carico degli amministratori della società è stato archiviato e non vi sono altri ostacoli ad una rapida liquidazione dell'indennizzo, di modo che la società sarà in grado di pagare i propri creditori, nei termini sopra descritti, entro un tempo abbastanza prossimo;
- la liquidazione giudiziale è meno conveniente per i creditori rispetto ai risultati che gli stessi potrebbero ottenere dalla liquidazione civile, in ragione dei maggiori costi della procedura giudiziale (quali il compenso del curatore) e del fatto che non vi pagina 1 di 4 sarebbe comunque in quella sede altro attivo da acquisire oltre al menzionato indennizzo assicurativo;
- la sottoposizione a liquidazione giudiziale va quindi esclusa quando, come nel caso di specie, sia possibile svolgere una prognosi negativa in ordine alla sua reale convenienza per le ragioni dei creditori;
osservato che, nelle more di alcuni rinvii concessi su concorde richiesta della debitrice e di IMC S.p.A., sono stati depositati, rispettivamente in data 21.11.2024 e 13.3.2025, due ulteriori ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di due ex dipendenti, RR ON e BE AS;
osservato infine che, all'udienza del 19.3.2025, i due ricorrenti ON e AS hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre la società debitrice, con la non opposizione di IMC S.p.A., ha chiesto la concessione di un ulteriore rinvio sul rilievo che: a) la perizia assicurativa (nelle more depositata) ha individuato come danno minimo risarcibile l'importo di € 200.000, somma che consentirà di pagare integralmente dipendenti e creditori privilegiati e di ipotizzare un piano di rientro con gli altri creditori nella misura del 40-50%; b) nell'ambito della liquidazione volontaria e/o di un possibile accordo di ristrutturazione dei debiti, ci potrebbero essere apporti di terzi per incrementare la soddisfazione dei creditori;
c) in ogni caso, i due dipendenti istanti non raggiungono da soli la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 co. 5 C.C.I.I.; vista la documentazione allegata dai ricorrenti, dalla debitrice e quella acquisita d'ufficio; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che tutti i tre ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza in quanto vantano nei confronti della società resistente crediti fondati su altrettanti decreti ingiuntivi del Tribunale di Verona, per importi pari, rispettivamente, ad € 158.702,50 (IMC S.p.A.), ad € 10.018,59 (ON) e ad € 8.196,22 (AS); ritenuto che non possa concedersi un (ulteriore) rinvio come richiesto dalla società resistente, in quanto si ravvisano già allo stato tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che:
- Berzoini S.r.l. unipersonale in liquidazione è un'impresa che esercita attività commerciale (fabbricazione di mobili per l'arredo domestico, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice, posta in liquidazione in data 21.12.2023, si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti degli istanti, che, come sopra anticipato, vantano crediti ormai risalenti pari complessivamente ad € 176.917,31, fondati su titoli giudiziali;
(ii) dall'esito negativo dei pignoramenti mobiliari tentati dai ricorrenti ON e AS e dall'esito solo parzialmente satisfattivo del pignoramento presso terzi tentato da ON;
(iii) dal mancato deposito del bilancio 2023; (iv) dalla manifesta insufficienza del patrimonio della società ad assicurare il completamento della liquidazione ordinaria con soddisfazione integrale dei creditori:
pagina 2 di 4 la stessa debitrice, con dichiarazione di portata confessoria, ha infatti ammesso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 450.000 circa, l'unico attivo attualmente disponibile nel proprio patrimonio è costituito dall'indennizzo da erogarsi dalla compagnia di assicurazione, indennizzo che avrà un valore indicativo, ancora al netto delle eventuali franchigie e massimali previsti in polizza, di soli € 200.000 (nel verbale redatto dal collegio peritale in data 27.2.2025 è infatti dichiarato quanto segue: “Esaminati gli elementi parziali ad oggi in loro possesso, i sottoscritti danno atto concordemente in base alle risultanze fino ad ora acquisite, che il danno minio complessivo (con riserva di ogni diversa valutazione finale) è ad oggi prevedibile a valore commerciale in € 200.000,00. Al citato importo sono da applicare le condizioni di assicurazione”);
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., come comprovato dai dati del bilancio 2022, ove sono indicati un attivo di € 614.054 e ricavi per € 711.812; rilevato, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso i ricorrenti (€ 176.917,31) e, in ogni caso, dell'ammissione della società debitrice che riconosce di avere un'esposizione debitoria complessiva di circa € 450.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di Berzoini S.r.l. Unipersonale in Liquidazione, con sede legale in Villa Bartolomea (VR), Via dell'Industria n. 16;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Vanessa Concari, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2.7.2025 ad ore 10.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le pagina 3 di 4 domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.3.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
BERZOINI S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (P.I.- C.F. 03904120239) visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato in data 29.4.2024 da ICM Industria Compensati Moglia S.r.l., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Berzoini S.r.l. Unipersonale in Liquidazione, con sede legale in Villa Bartolomea (VR), Via dell'Industria n. 16; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I.; stati depositati due ulteriori ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, da parte di RR ON in data 21.11.2024 e di BE AS in data 14.3.2025; osservato che la società debitrice si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza e rappresentando a tal fine che: - l'impresa è inattiva dal 21.1.2023, allorché l'immobile (di proprietà di terzi) in cui veniva esercitata l'attività è stato colpito da un grave incendio, nel quale sono andate distrutte le rimanenze di magazzino, le attrezzature e tutta la documentazione sociale e fiscale;
- è stata prontamente attivata la polizza assicurativa a garanzia del sinistro;
- si è in attesa della liquidazione dell'indennizzo, che dovrebbe verosimilmente ammontare ad un importo tale per cui, tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva della società pari a € 450.000 circa, sarebbe possibile soddisfare integralmente i creditori privilegiati (€ 202.480,20) ed offrire ai creditori chirografari (€ 250.000 circa) una soddisfazione pari al 40-50% dei rispettivi crediti;
- il procedimento penale a carico degli amministratori della società è stato archiviato e non vi sono altri ostacoli ad una rapida liquidazione dell'indennizzo, di modo che la società sarà in grado di pagare i propri creditori, nei termini sopra descritti, entro un tempo abbastanza prossimo;
- la liquidazione giudiziale è meno conveniente per i creditori rispetto ai risultati che gli stessi potrebbero ottenere dalla liquidazione civile, in ragione dei maggiori costi della procedura giudiziale (quali il compenso del curatore) e del fatto che non vi pagina 1 di 4 sarebbe comunque in quella sede altro attivo da acquisire oltre al menzionato indennizzo assicurativo;
- la sottoposizione a liquidazione giudiziale va quindi esclusa quando, come nel caso di specie, sia possibile svolgere una prognosi negativa in ordine alla sua reale convenienza per le ragioni dei creditori;
osservato che, nelle more di alcuni rinvii concessi su concorde richiesta della debitrice e di IMC S.p.A., sono stati depositati, rispettivamente in data 21.11.2024 e 13.3.2025, due ulteriori ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di due ex dipendenti, RR ON e BE AS;
osservato infine che, all'udienza del 19.3.2025, i due ricorrenti ON e AS hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre la società debitrice, con la non opposizione di IMC S.p.A., ha chiesto la concessione di un ulteriore rinvio sul rilievo che: a) la perizia assicurativa (nelle more depositata) ha individuato come danno minimo risarcibile l'importo di € 200.000, somma che consentirà di pagare integralmente dipendenti e creditori privilegiati e di ipotizzare un piano di rientro con gli altri creditori nella misura del 40-50%; b) nell'ambito della liquidazione volontaria e/o di un possibile accordo di ristrutturazione dei debiti, ci potrebbero essere apporti di terzi per incrementare la soddisfazione dei creditori;
c) in ogni caso, i due dipendenti istanti non raggiungono da soli la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 co. 5 C.C.I.I.; vista la documentazione allegata dai ricorrenti, dalla debitrice e quella acquisita d'ufficio; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che tutti i tre ricorrenti sono legittimati alla proposizione dell'istanza in quanto vantano nei confronti della società resistente crediti fondati su altrettanti decreti ingiuntivi del Tribunale di Verona, per importi pari, rispettivamente, ad € 158.702,50 (IMC S.p.A.), ad € 10.018,59 (ON) e ad € 8.196,22 (AS); ritenuto che non possa concedersi un (ulteriore) rinvio come richiesto dalla società resistente, in quanto si ravvisano già allo stato tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che:
- Berzoini S.r.l. unipersonale in liquidazione è un'impresa che esercita attività commerciale (fabbricazione di mobili per l'arredo domestico, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice, posta in liquidazione in data 21.12.2023, si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti degli istanti, che, come sopra anticipato, vantano crediti ormai risalenti pari complessivamente ad € 176.917,31, fondati su titoli giudiziali;
(ii) dall'esito negativo dei pignoramenti mobiliari tentati dai ricorrenti ON e AS e dall'esito solo parzialmente satisfattivo del pignoramento presso terzi tentato da ON;
(iii) dal mancato deposito del bilancio 2023; (iv) dalla manifesta insufficienza del patrimonio della società ad assicurare il completamento della liquidazione ordinaria con soddisfazione integrale dei creditori:
pagina 2 di 4 la stessa debitrice, con dichiarazione di portata confessoria, ha infatti ammesso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 450.000 circa, l'unico attivo attualmente disponibile nel proprio patrimonio è costituito dall'indennizzo da erogarsi dalla compagnia di assicurazione, indennizzo che avrà un valore indicativo, ancora al netto delle eventuali franchigie e massimali previsti in polizza, di soli € 200.000 (nel verbale redatto dal collegio peritale in data 27.2.2025 è infatti dichiarato quanto segue: “Esaminati gli elementi parziali ad oggi in loro possesso, i sottoscritti danno atto concordemente in base alle risultanze fino ad ora acquisite, che il danno minio complessivo (con riserva di ogni diversa valutazione finale) è ad oggi prevedibile a valore commerciale in € 200.000,00. Al citato importo sono da applicare le condizioni di assicurazione”);
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., come comprovato dai dati del bilancio 2022, ove sono indicati un attivo di € 614.054 e ricavi per € 711.812; rilevato, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso i ricorrenti (€ 176.917,31) e, in ogni caso, dell'ammissione della società debitrice che riconosce di avere un'esposizione debitoria complessiva di circa € 450.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di Berzoini S.r.l. Unipersonale in Liquidazione, con sede legale in Villa Bartolomea (VR), Via dell'Industria n. 16;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Vanessa Concari, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2.7.2025 ad ore 10.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le pagina 3 di 4 domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.3.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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