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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3193/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott.Manuela Andretta Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3193/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNOLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMPAGNOLO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNOLO Parte_2 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMPAGNOLO ROBERTO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALINI CRISTINA, _1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ARISTIDE DE TOGNI 7 MILANO presso il difensore avv. NALINI
CRISTINA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per ed Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, dichiarare la nullità della sentenza ed in ogni caso in via principale e nel merito in riforma dell'impugnata Sentenza n. 8129/23 del Tribunale di Milano, così disporre:
NEL MERITO
In via principale
a)accertare e dichiarare la falsità e/o comunque la non autenticità del testamento olografo e/o della sottoscrizione apposta allo stesso datato 28.11.1984 pubblicato giusta verbale in data 11.04.2018 rep.n. 70597/13950 del Notaio , e per l'effetto accertare e dichiarare la invalidità e/o Persona_1
nullità e/o inesistenza del testamento olografo datato 28.11.1984 stante la mancanza di olografia e/o della sottoscrizione autografa della Signora e/o comunque la nullità del medesimo Persona_2
con conseguente inidoneità del suddetto testamento a produrre effetto alcuno non essendo lo stesso stato integralmente redatto di pugno da parte della de cujus e, ancora, per l'effetto accertare e dichiarare che la successione della Signora è regolata dalle norme in tema di Persona_2 successione legittima;
e, ancora, per l'effetto:
b.1) accertare e dichiarare che la successione della defunta deve essere regolata dall'art. 570, 467 e
468 c.c.. e, per l'effetto accertare e dichiarare i sig.ri ed eredi della de Parte_1 Parte_2
cujus, in quanto subentrano nella posizione del loro padre premorto, Controparte_2
b.2) condannare la sig.ra a consegnare all'eredità tutti i beni mobili ed immobili di _1
proprietà della defunta e dagli stessi ad ogni titolo detenuti, corrispondendo tutte le somme eventualmente illegittimamente ritirate dagli istituti di credito, oltre ai frutti maturati e maturandi ai sensi dell'art. 464 c.c..
In via istruttoria:
- senza inversione dell'onere della prova e con riserva di ogni più ampia deduzione e produzione, si chiede sin d'ora la ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta;
- si insiste nelle istanze istruttorie e nei capitoli di prova – da intendersi qui integralmente trascritti – come formulati nelle memorie ex art. 183 VI c c.p.c.;
-si chiede la rinnovazione della CTU grafologica, affidando l'incarico ad un diverso professionista e rimettendo la causa in istruttoria, sul testamento olografo datato 28.11.1984 pubblicato giusta verbale in data 11.04.2018 rep.n. 70597/13950 del Notaio a presunta firma della Signora Persona_1
al fine di verificare ed accertare la mancata autenticità della sottoscrizione posta in Persona_2
calce alla scheda testamentaria e della scheda testamentaria stessa e conseguentemente,
pagina 2 di 8 -si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione all'originale della scheda testamentaria a presunta firma della Signora e agli atti notarili di trasferimento Persona_2
immobiliare, a firma di Persona_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile, oltre al rimborso delle spese di CTU poste a carico delle parti appellanti nella misura integrale nel giudizio di primo grado. “
Per _1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, richiamate integralmente le difese e le istanze svolte nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: rigettare integralmente l'appello e le relative domande proposte dagli appellanti signori ed in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi svolti nella Parte_1 Parte_2 comparsa di costituzione e per l'effetto confermare integralmente in ogni sua statuizione la sentenza impugnata n. 8129/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano il 18.10.2023 e notificata il 18.10.2023.
In via istruttoria: si insiste nella istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI c.p.c. procedimento di primo grado richiamate nella comparsa di costituzione in appello, e dato atto della dichiarazione espressa in atti della SI erede testamentario di volersi avvalere del _1
documento disconosciuto, si chiede confermarsi ai sensi dell'art. 216 1° comma c.p.c. la verificazione della provenienza dalla defunta della scheda testamentaria redatta in data Persona_2
28.11.1984 e pubblicata a ministero del Notaio il 11.4.2018 n.70579/13950 di rep. ai Persona_1 sensi dell'art. 216 comma c.p.c. richiamando le risultanze della perizia grafotecnica svolta per procedimento impugnato.
- ci si oppone fin d'ora alla rinnovazione della perizia grafotecnica e in caso venga disposta la rinnovazione porre le spese a carico della parte appellante.
- In caso di ammissione delle prove orale dedotte dalla controparte, si insiste nella richiesta di ammissione della prova orale per testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che: la SI ha lavorato con mansioni di operaria presso un laboratorio di Persona_2
pellicceria fino al raggiungimento della pensione e coabitava con la sorella pur _1
disponendo di un appartamento sempre nel Comune di Arese.
pagina 3 di 8 2)Vero che: la SI nel tempo libero coadiuvava i genitori nella conduzione del Persona_2
bar gestito situato nel centro di Arese e ciò fino alla cessazione da parte dei genitori della attività commerciale avvenuto circa negli anni 1960.
3)Vero che: la SI aveva rapporti frequenti con parenti e la di Persona_2 CP_3
lui famiglia, che frequentava nel tempo libero, sempre con la sorella e ai quali si _1
rivolgeva se aveva necessità di svolgere alcune incombenze, pur mantenendo sempre autonomia decisionale.
4) Vero che: la SI era ben inserita nel contesto sociale di Arese. Persona_2
5) Vero era: dopo il decesso della SI la sorella in occasione Persona_2 _1
dello svolgimento delle pratiche successorie, comunicò al Notaio che intendeva Persona_1
procedere alla pubblicazione del testamento della sorella e provvedeva a consegnare Persona_2 al pubblico ufficiale l'originale della scheda testamentaria.
Si indicano quali testi: il signor residente a[...] CP_3
la SI residente a [...] Testimone_1
Ci si oppone fin d'ora alla ammissione dei capitoli di eventualmente dedotti da controparte e in caso di loro ammissione si chiede ammettersi prova contraria e controprova.
Quanto alle spese: con il favore delle spese, diritti e onorari comprese le spese di consulenza tecnica e le spese del consulente di parte per entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed figli di fratello di deceduta il 26.10.2017, Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Persona_2
nubile e senza figli, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, sorella _1
della defunta, nominata erede in forza di un testamento - recante la data del 28.11.1984 - apparentemente a firma della de cuius, pubblicato l'11.4.2018. Chiedevano di accertare la nullità e/o inesistenza del testamento, con conseguente apertura della successione legittima. Si costituiva in giudizio sostenendo l'autenticità della scheda testamentaria _1
Il Presidente istruttore disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica diretta ad accertare l'autenticità del testamento;
il CTU affermava che la scheda testamentaria venne integralmente vergata di pugno dalla SI Persona_2
pagina 4 di 8 Il Tribunale, con sentenza n. 8129/23, pubblicata il 18.10.2023, sulla base delle evidenze della CTU, rigettava le domande proposte da e;
condannava gli attori, in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere alla convenuta le spese di lite, e poneva le spese di CTU a carico degli attori.
Hanno proposto appello, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, e , Parte_1 Parte_2
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, articolando un unico motivo di appello, e individuando come censurabile il capo della sentenza, emessa dal Tribunale di Milano, che aderisce alle conclusioni del CTU sulla autenticità del contenuto dispositivo della scheda testamentaria del
28.11.1984. In particolare, gli appellanti hanno affermato che la sentenza sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e 196 c.p.c, poiché il Tribunale avrebbe fondato la decisione unicamente sulle risultanze della CTU, senza analizzare le osservazioni dedotte dal Consulente Tecnico di Parte attorea, e poiché ha rigettato l'istanza, formulata dalla difesa attorea all'udienza del
16.12.2022, di rinnovazione delle indagini peritali e di nomina di un nuovo CTU. Il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni della CTU, senza esaminare in maniera approfondita, e tenere in considerazione, i rilievi del CTP di parte attrice, limitandosi a copiare parti della relazione del CTU nella sentenza. Il Tribunale avrebbe frazionato l'esame delle risultanze istruttorie acquisite. Gli appellanti hanno affermato che la sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 132 c.p.c.
La CTU svolta in primo grado sarebbe errata perché non sarebbe possibile fornire una “certezza identificatoria”: per quanto siano riscontrabili analogie tra la firma in verifica e quella della SI
, non sarebbe possibile confermare con assoluta certezza il giudizio di autografia della stessa, R_
dovendo, peraltro, tener conto delle similitudini del gesto grafico tra consanguinei e escludere l'intervento di una mano diversa. L'affermazione della CTU che asserisce che “le singole porzioni alfabetiche sono redatte con attenzione, ma non sono mai artefatte” non corrisponderebbe alle evidenze del testamento, perché, osservando nel dettaglio le singole lettere, si riscontrerebbero segni di
“innaturalezza”; la scrittura non sarebbe calibrata e sarebbero rinvenibili gesti di frammentazione del tratto e di irregolarità dell'andamento della grafia, oltre che “ingorghi e disomogeneità nel flusso pressorio”; la grafia presenterebbe un livello grafico molto modesto, e non sarebbero riscontrabili, contrariamente a quanto affermato dal CTU, gesti di personalizzazione grafica. Secondo gli appellanti, dall'analisi sarebbero emerse diverse differenze, anche sostanziali, con le firme autografe. Vi sarebbe una notevole compatibilità con la sottoscrizione della SI che la CTU avrebbe _1
superficialmente spiegato con lo stesso percorso di apprendimento scolastico delle due sorelle, senza prendere in debita considerazione le osservazioni della CTP di parte attrice in merito al tema di
“consanguineità e grafismo”. La sentenza avrebbe errato nel ritenere valide le confutazioni della CTU ai rilievi critici della CTP attorea, e non avrebbe tenuto conto del fatto che la relazione della CTP era pagina 5 di 8 corredata da immagini esplicative, mentre la relazione della CTU ne sarebbe stata priva. Gli appellanti hanno altresì criticato l'asserita inadeguatezza della strumentazione ottica utilizzata dalla CTU
(macchina fotografica e lampada wood), e il fatto che la CTU non avrebbe esaminato l'originale della scheda testamentaria, ma solo fotografie eseguite da soggetto terzo non individuato.
Il Tribunale avrebbe errato perché, avendo parte attrice formulato critiche precise e puntuali, supportate da elementi probatori concreti per la decisione della controversia, in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del CTU, avrebbe dovuto prendere tali critiche in esame e motivare il perché tali critiche non potessero essere accolte. Sarebbe assente la motivazione sul rigetto delle puntuali contestazioni formulate in primo grado dagli attori e dalla loro CTP e sul rigetto dell'istanza di rinnovazione della
CTU proposta all'udienza del 16.11.2022. Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i comportamenti tenuti da (nonostante coabitassero, le sorelle sarebbero spesso state in _1
conflitto; la de cujus avrebbe preso decisioni solo previa consultazione con i nipoti ed;
Pt_1 Pt_2
essi sarebbero stati costretti a intervenire nei conflitti tra le sorelle;
il testamento sarebbe emerso solo 6 mesi dopo il decesso di , durante trattative sulla divisione dell'asse ereditario;
inizialmente R_
avrebbe esibito una diversa scheda testamentaria ma, a fronte delle perplessità mostrate _1
dal notaio incaricato, l'avrebbe ritirata e sostituita in un secondo momento con il testamento in esame) perché assorbiti dalle conclusioni della CTU.
Gli appellanti hanno chiesto alla Corte, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU grafologica con un diverso professionista;
nel merito, di dichiarare la falsità e/o non autenticità del testamento olografo e che la successione di sia regolata dalle norme in tema di successione legittima;
di Persona_2
condannare a consegnare tutti i beni dell'asse ereditare e a restituire le somme _1
illegittimamente ritirate dagli istituti di credito.
L'appellata, costituitasi, ha chiesto preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto l'impugnativa non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta, dato che gli appellanti avrebbero omesso di indicare le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge;
nel merito, la reiezione delle domande degli appellanti. Ha affermato che, alle pagine 6 e 7, la sentenza si soffermerebbe a lungo sulle considerazioni del CTP della controparte. La metodologia usata dalla CTU sarebbe stata rigorosa;
la CTU avrebbe usato solo i documenti di sicura provenienza della defunta quali atti notarili e contratti in originale firmati dalla defunta, risalenti a periodo tra il 1960 e il 2016, perciò prima e dopo la scheda del 1984, condividendoli con i CTP;
avrebbe usato adeguata strumentazione tecno ottica, con ingrandimenti 10-15 e riprese fotografiche.
pagina 6 di 8 Il Tribunale non avrebbe errato nel motivare per relationem alle conclusioni ed ai passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividere il contenuto.
Alla prima udienza del 28.5.2024 il Consigliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., riservata al collegio ogni valutazione sulle istanze istruttorie, assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1.4.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
1.4.2025 nella camera di consiglio del 9.4.2025.
La Corte osserva che il Tribunale ha chiamato la CTU a fornire ulteriori chiarimenti, in forma scritta, sulle osservazioni critiche svolte dalla CTP di parte attrice (doc. “ 9 chiarimenti ctu.pdf” Persona_3
depositato nel fascicolo del giudizio di secondo grado in data 21.11.2023). A fronte di tale richiesta del
Tribunale, la CTU, nella sua relazione a chiarimenti, richiamati i singoli punti evidenziati dalla CTP oggetto di discordanti valutazioni, ha sottolineato la circostanza che le due sorelle e R_ _1
(nate rispettivamente nel 1920 e nel 1925) appartengono alla stessa generazione e hanno avuto un apprendimento scolastico improntato ai medesimi principi;
ciononostante ciascuna avrebbe sviluppato una propria grafia individuale, negli anni, chiaramente riscontrabile nelle scritture introdotte nel giudizio. Delle contestazioni della CTP di parte attrice, e dei chiarimenti conseguenti forniti dalla CTU il Tribunale rende conto nella parte motiva della sentenza, dove discute, in particolare alle pagine 6 e 7, sia le contestazioni della CTP sia le conclusioni a cui sia la CTU che la CTP attorea giungono.
Pertanto devono ritenersi infondate le doglianze degli appellanti circa l'asserita circostanza che la sentenza non avrebbe tenuto conto dei rilievi critici della CTP attorea.
Non risulta provato dagli appellanti, su cui incombe il relativo onere, che la strumentazione usata dalla
CTU sia obsoleta o comunque inidonea a permettere alla CTU di analizzare compiutamente la scheda testamentaria e le scritture di comparazione e rispondere al quesito.
Inoltre, il Giudice di prime cure ha fatto riferimento (pag. 7 della sentenza) alle riprese fotografiche richiamate nelle conclusioni redatte dalla CTU il 20.12.2021 (una relativa alla firma posta in calce alla scheda testamentaria, l'altra compara le grafie delle due sorelle evidenziandone le difformità). Pertanto devono ritenersi sfornite di prova le asserzioni degli appellanti circa la mancanza di documentazione fotografica circa le conclusioni a cui la CTU è giunta.
Pertanto, ritenuta la sentenza di primo grado adeguatamente motivata, sia con riferimento alla CTU che risulta essere stata condotta rigorosamente, e congruamente e logicamente motivata, sia relativamente pagina 7 di 8 ai rilievi critici della CTP di parte attorea, che la sentenza ha preso in considerazione ed analizzato in dettaglio;
ritenuta non necessaria né opportuna una rinnovazione della CTU in grado di appello, non sussistendone i presupposti;
conferma la sentenza di primo grado e rigetta integralmente l'appello.
Stante la soccombenza totale degli appellanti nel presente grado del giudizio, essi devono essere condannati alla rifusione, a favore dell'appellata, delle relative spese di lite, che si liquidano in euro
6.946,00, per compensi, oltre oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
6.946,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Milano, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott.Manuela Andretta Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3193/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNOLO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMPAGNOLO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNOLO Parte_2 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMPAGNOLO ROBERTO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NALINI CRISTINA, _1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ARISTIDE DE TOGNI 7 MILANO presso il difensore avv. NALINI
CRISTINA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per ed Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, dichiarare la nullità della sentenza ed in ogni caso in via principale e nel merito in riforma dell'impugnata Sentenza n. 8129/23 del Tribunale di Milano, così disporre:
NEL MERITO
In via principale
a)accertare e dichiarare la falsità e/o comunque la non autenticità del testamento olografo e/o della sottoscrizione apposta allo stesso datato 28.11.1984 pubblicato giusta verbale in data 11.04.2018 rep.n. 70597/13950 del Notaio , e per l'effetto accertare e dichiarare la invalidità e/o Persona_1
nullità e/o inesistenza del testamento olografo datato 28.11.1984 stante la mancanza di olografia e/o della sottoscrizione autografa della Signora e/o comunque la nullità del medesimo Persona_2
con conseguente inidoneità del suddetto testamento a produrre effetto alcuno non essendo lo stesso stato integralmente redatto di pugno da parte della de cujus e, ancora, per l'effetto accertare e dichiarare che la successione della Signora è regolata dalle norme in tema di Persona_2 successione legittima;
e, ancora, per l'effetto:
b.1) accertare e dichiarare che la successione della defunta deve essere regolata dall'art. 570, 467 e
468 c.c.. e, per l'effetto accertare e dichiarare i sig.ri ed eredi della de Parte_1 Parte_2
cujus, in quanto subentrano nella posizione del loro padre premorto, Controparte_2
b.2) condannare la sig.ra a consegnare all'eredità tutti i beni mobili ed immobili di _1
proprietà della defunta e dagli stessi ad ogni titolo detenuti, corrispondendo tutte le somme eventualmente illegittimamente ritirate dagli istituti di credito, oltre ai frutti maturati e maturandi ai sensi dell'art. 464 c.c..
In via istruttoria:
- senza inversione dell'onere della prova e con riserva di ogni più ampia deduzione e produzione, si chiede sin d'ora la ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta;
- si insiste nelle istanze istruttorie e nei capitoli di prova – da intendersi qui integralmente trascritti – come formulati nelle memorie ex art. 183 VI c c.p.c.;
-si chiede la rinnovazione della CTU grafologica, affidando l'incarico ad un diverso professionista e rimettendo la causa in istruttoria, sul testamento olografo datato 28.11.1984 pubblicato giusta verbale in data 11.04.2018 rep.n. 70597/13950 del Notaio a presunta firma della Signora Persona_1
al fine di verificare ed accertare la mancata autenticità della sottoscrizione posta in Persona_2
calce alla scheda testamentaria e della scheda testamentaria stessa e conseguentemente,
pagina 2 di 8 -si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione all'originale della scheda testamentaria a presunta firma della Signora e agli atti notarili di trasferimento Persona_2
immobiliare, a firma di Persona_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile, oltre al rimborso delle spese di CTU poste a carico delle parti appellanti nella misura integrale nel giudizio di primo grado. “
Per _1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, richiamate integralmente le difese e le istanze svolte nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: rigettare integralmente l'appello e le relative domande proposte dagli appellanti signori ed in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi svolti nella Parte_1 Parte_2 comparsa di costituzione e per l'effetto confermare integralmente in ogni sua statuizione la sentenza impugnata n. 8129/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano il 18.10.2023 e notificata il 18.10.2023.
In via istruttoria: si insiste nella istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI c.p.c. procedimento di primo grado richiamate nella comparsa di costituzione in appello, e dato atto della dichiarazione espressa in atti della SI erede testamentario di volersi avvalere del _1
documento disconosciuto, si chiede confermarsi ai sensi dell'art. 216 1° comma c.p.c. la verificazione della provenienza dalla defunta della scheda testamentaria redatta in data Persona_2
28.11.1984 e pubblicata a ministero del Notaio il 11.4.2018 n.70579/13950 di rep. ai Persona_1 sensi dell'art. 216 comma c.p.c. richiamando le risultanze della perizia grafotecnica svolta per procedimento impugnato.
- ci si oppone fin d'ora alla rinnovazione della perizia grafotecnica e in caso venga disposta la rinnovazione porre le spese a carico della parte appellante.
- In caso di ammissione delle prove orale dedotte dalla controparte, si insiste nella richiesta di ammissione della prova orale per testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che: la SI ha lavorato con mansioni di operaria presso un laboratorio di Persona_2
pellicceria fino al raggiungimento della pensione e coabitava con la sorella pur _1
disponendo di un appartamento sempre nel Comune di Arese.
pagina 3 di 8 2)Vero che: la SI nel tempo libero coadiuvava i genitori nella conduzione del Persona_2
bar gestito situato nel centro di Arese e ciò fino alla cessazione da parte dei genitori della attività commerciale avvenuto circa negli anni 1960.
3)Vero che: la SI aveva rapporti frequenti con parenti e la di Persona_2 CP_3
lui famiglia, che frequentava nel tempo libero, sempre con la sorella e ai quali si _1
rivolgeva se aveva necessità di svolgere alcune incombenze, pur mantenendo sempre autonomia decisionale.
4) Vero che: la SI era ben inserita nel contesto sociale di Arese. Persona_2
5) Vero era: dopo il decesso della SI la sorella in occasione Persona_2 _1
dello svolgimento delle pratiche successorie, comunicò al Notaio che intendeva Persona_1
procedere alla pubblicazione del testamento della sorella e provvedeva a consegnare Persona_2 al pubblico ufficiale l'originale della scheda testamentaria.
Si indicano quali testi: il signor residente a[...] CP_3
la SI residente a [...] Testimone_1
Ci si oppone fin d'ora alla ammissione dei capitoli di eventualmente dedotti da controparte e in caso di loro ammissione si chiede ammettersi prova contraria e controprova.
Quanto alle spese: con il favore delle spese, diritti e onorari comprese le spese di consulenza tecnica e le spese del consulente di parte per entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed figli di fratello di deceduta il 26.10.2017, Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Persona_2
nubile e senza figli, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, sorella _1
della defunta, nominata erede in forza di un testamento - recante la data del 28.11.1984 - apparentemente a firma della de cuius, pubblicato l'11.4.2018. Chiedevano di accertare la nullità e/o inesistenza del testamento, con conseguente apertura della successione legittima. Si costituiva in giudizio sostenendo l'autenticità della scheda testamentaria _1
Il Presidente istruttore disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica diretta ad accertare l'autenticità del testamento;
il CTU affermava che la scheda testamentaria venne integralmente vergata di pugno dalla SI Persona_2
pagina 4 di 8 Il Tribunale, con sentenza n. 8129/23, pubblicata il 18.10.2023, sulla base delle evidenze della CTU, rigettava le domande proposte da e;
condannava gli attori, in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere alla convenuta le spese di lite, e poneva le spese di CTU a carico degli attori.
Hanno proposto appello, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, e , Parte_1 Parte_2
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, articolando un unico motivo di appello, e individuando come censurabile il capo della sentenza, emessa dal Tribunale di Milano, che aderisce alle conclusioni del CTU sulla autenticità del contenuto dispositivo della scheda testamentaria del
28.11.1984. In particolare, gli appellanti hanno affermato che la sentenza sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e 196 c.p.c, poiché il Tribunale avrebbe fondato la decisione unicamente sulle risultanze della CTU, senza analizzare le osservazioni dedotte dal Consulente Tecnico di Parte attorea, e poiché ha rigettato l'istanza, formulata dalla difesa attorea all'udienza del
16.12.2022, di rinnovazione delle indagini peritali e di nomina di un nuovo CTU. Il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni della CTU, senza esaminare in maniera approfondita, e tenere in considerazione, i rilievi del CTP di parte attrice, limitandosi a copiare parti della relazione del CTU nella sentenza. Il Tribunale avrebbe frazionato l'esame delle risultanze istruttorie acquisite. Gli appellanti hanno affermato che la sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art. 132 c.p.c.
La CTU svolta in primo grado sarebbe errata perché non sarebbe possibile fornire una “certezza identificatoria”: per quanto siano riscontrabili analogie tra la firma in verifica e quella della SI
, non sarebbe possibile confermare con assoluta certezza il giudizio di autografia della stessa, R_
dovendo, peraltro, tener conto delle similitudini del gesto grafico tra consanguinei e escludere l'intervento di una mano diversa. L'affermazione della CTU che asserisce che “le singole porzioni alfabetiche sono redatte con attenzione, ma non sono mai artefatte” non corrisponderebbe alle evidenze del testamento, perché, osservando nel dettaglio le singole lettere, si riscontrerebbero segni di
“innaturalezza”; la scrittura non sarebbe calibrata e sarebbero rinvenibili gesti di frammentazione del tratto e di irregolarità dell'andamento della grafia, oltre che “ingorghi e disomogeneità nel flusso pressorio”; la grafia presenterebbe un livello grafico molto modesto, e non sarebbero riscontrabili, contrariamente a quanto affermato dal CTU, gesti di personalizzazione grafica. Secondo gli appellanti, dall'analisi sarebbero emerse diverse differenze, anche sostanziali, con le firme autografe. Vi sarebbe una notevole compatibilità con la sottoscrizione della SI che la CTU avrebbe _1
superficialmente spiegato con lo stesso percorso di apprendimento scolastico delle due sorelle, senza prendere in debita considerazione le osservazioni della CTP di parte attrice in merito al tema di
“consanguineità e grafismo”. La sentenza avrebbe errato nel ritenere valide le confutazioni della CTU ai rilievi critici della CTP attorea, e non avrebbe tenuto conto del fatto che la relazione della CTP era pagina 5 di 8 corredata da immagini esplicative, mentre la relazione della CTU ne sarebbe stata priva. Gli appellanti hanno altresì criticato l'asserita inadeguatezza della strumentazione ottica utilizzata dalla CTU
(macchina fotografica e lampada wood), e il fatto che la CTU non avrebbe esaminato l'originale della scheda testamentaria, ma solo fotografie eseguite da soggetto terzo non individuato.
Il Tribunale avrebbe errato perché, avendo parte attrice formulato critiche precise e puntuali, supportate da elementi probatori concreti per la decisione della controversia, in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del CTU, avrebbe dovuto prendere tali critiche in esame e motivare il perché tali critiche non potessero essere accolte. Sarebbe assente la motivazione sul rigetto delle puntuali contestazioni formulate in primo grado dagli attori e dalla loro CTP e sul rigetto dell'istanza di rinnovazione della
CTU proposta all'udienza del 16.11.2022. Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i comportamenti tenuti da (nonostante coabitassero, le sorelle sarebbero spesso state in _1
conflitto; la de cujus avrebbe preso decisioni solo previa consultazione con i nipoti ed;
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essi sarebbero stati costretti a intervenire nei conflitti tra le sorelle;
il testamento sarebbe emerso solo 6 mesi dopo il decesso di , durante trattative sulla divisione dell'asse ereditario;
inizialmente R_
avrebbe esibito una diversa scheda testamentaria ma, a fronte delle perplessità mostrate _1
dal notaio incaricato, l'avrebbe ritirata e sostituita in un secondo momento con il testamento in esame) perché assorbiti dalle conclusioni della CTU.
Gli appellanti hanno chiesto alla Corte, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU grafologica con un diverso professionista;
nel merito, di dichiarare la falsità e/o non autenticità del testamento olografo e che la successione di sia regolata dalle norme in tema di successione legittima;
di Persona_2
condannare a consegnare tutti i beni dell'asse ereditare e a restituire le somme _1
illegittimamente ritirate dagli istituti di credito.
L'appellata, costituitasi, ha chiesto preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto l'impugnativa non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta, dato che gli appellanti avrebbero omesso di indicare le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge;
nel merito, la reiezione delle domande degli appellanti. Ha affermato che, alle pagine 6 e 7, la sentenza si soffermerebbe a lungo sulle considerazioni del CTP della controparte. La metodologia usata dalla CTU sarebbe stata rigorosa;
la CTU avrebbe usato solo i documenti di sicura provenienza della defunta quali atti notarili e contratti in originale firmati dalla defunta, risalenti a periodo tra il 1960 e il 2016, perciò prima e dopo la scheda del 1984, condividendoli con i CTP;
avrebbe usato adeguata strumentazione tecno ottica, con ingrandimenti 10-15 e riprese fotografiche.
pagina 6 di 8 Il Tribunale non avrebbe errato nel motivare per relationem alle conclusioni ed ai passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividere il contenuto.
Alla prima udienza del 28.5.2024 il Consigliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., riservata al collegio ogni valutazione sulle istanze istruttorie, assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1.4.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
1.4.2025 nella camera di consiglio del 9.4.2025.
La Corte osserva che il Tribunale ha chiamato la CTU a fornire ulteriori chiarimenti, in forma scritta, sulle osservazioni critiche svolte dalla CTP di parte attrice (doc. “ 9 chiarimenti ctu.pdf” Persona_3
depositato nel fascicolo del giudizio di secondo grado in data 21.11.2023). A fronte di tale richiesta del
Tribunale, la CTU, nella sua relazione a chiarimenti, richiamati i singoli punti evidenziati dalla CTP oggetto di discordanti valutazioni, ha sottolineato la circostanza che le due sorelle e R_ _1
(nate rispettivamente nel 1920 e nel 1925) appartengono alla stessa generazione e hanno avuto un apprendimento scolastico improntato ai medesimi principi;
ciononostante ciascuna avrebbe sviluppato una propria grafia individuale, negli anni, chiaramente riscontrabile nelle scritture introdotte nel giudizio. Delle contestazioni della CTP di parte attrice, e dei chiarimenti conseguenti forniti dalla CTU il Tribunale rende conto nella parte motiva della sentenza, dove discute, in particolare alle pagine 6 e 7, sia le contestazioni della CTP sia le conclusioni a cui sia la CTU che la CTP attorea giungono.
Pertanto devono ritenersi infondate le doglianze degli appellanti circa l'asserita circostanza che la sentenza non avrebbe tenuto conto dei rilievi critici della CTP attorea.
Non risulta provato dagli appellanti, su cui incombe il relativo onere, che la strumentazione usata dalla
CTU sia obsoleta o comunque inidonea a permettere alla CTU di analizzare compiutamente la scheda testamentaria e le scritture di comparazione e rispondere al quesito.
Inoltre, il Giudice di prime cure ha fatto riferimento (pag. 7 della sentenza) alle riprese fotografiche richiamate nelle conclusioni redatte dalla CTU il 20.12.2021 (una relativa alla firma posta in calce alla scheda testamentaria, l'altra compara le grafie delle due sorelle evidenziandone le difformità). Pertanto devono ritenersi sfornite di prova le asserzioni degli appellanti circa la mancanza di documentazione fotografica circa le conclusioni a cui la CTU è giunta.
Pertanto, ritenuta la sentenza di primo grado adeguatamente motivata, sia con riferimento alla CTU che risulta essere stata condotta rigorosamente, e congruamente e logicamente motivata, sia relativamente pagina 7 di 8 ai rilievi critici della CTP di parte attorea, che la sentenza ha preso in considerazione ed analizzato in dettaglio;
ritenuta non necessaria né opportuna una rinnovazione della CTU in grado di appello, non sussistendone i presupposti;
conferma la sentenza di primo grado e rigetta integralmente l'appello.
Stante la soccombenza totale degli appellanti nel presente grado del giudizio, essi devono essere condannati alla rifusione, a favore dell'appellata, delle relative spese di lite, che si liquidano in euro
6.946,00, per compensi, oltre oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
6.946,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Milano, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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