Articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 settembre 1967
Art. 17.
Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.
I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967