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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6121/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/06/2025, promossa con ricorso depositato il 24/10/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 avv. TRIO ERIKA, giusta procura in atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 410/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
San Domenico n. 4 – non costituito – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come segue: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora e il signor (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di RO al numero 584, parte 2, serie C) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione pagina 1 di 14 dell'emananda sentenza;
2. disporre l'affidamento “esclusivo rafforzato” della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale saranno affidate le decisioni di maggiore interesse della minore o, in via subordinata, esclusivo, ex art. Persona_1
337-quater c.c., con collocamento prevalente sempre presso la madre;
3. quanto al diritto di visita, fermo il diritto del sig. di venire a trovare gni qualvolta vorrà, salvo CP_1 R_ preavviso telefonico alla madre, la signora si impegna a garantire le frequentazioni Pt_1 tra il padre e la figlia a fine settimana alternati, accompagnando la minore a Bergamo il venerdì sera per riprenderla la domenica sera entro le ore 16:00; durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore. Tutte le altre festività dell'anno verranno godute in alternanza fra i genitori, compatibilmente con il calendario scolastico della minore. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la minore due settimane ciascuno, anche non consecutive, concordando le date reciprocamente entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
4. disporre che il sig. CP_1 corrisponda per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 300,00, R_
(somma rivalutabile secondo gli indici Istat) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora e sino al Pt_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore;
5. porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o utili nei confronti della figlia, secondo il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo;
con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge (IVA e C.P.A.)”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 16/12/2017 in RO, dalla cui unione è nata Controparte_1 la figlia n. a Bergamo il 20/09/2015) e di essersi separata dal coniuge tramite accordo R_ di negoziazione assistita siglato in data 29/08/2023 – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare il divorzio e di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con il diritto del padre di vedere il mercoledì e a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì R_ mattina;
chiedeva, infine, di porre a carico dell'altro genitore l'obbligo di versare un contributo di euro 300,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, deduceva di aver intrapreso una nuova relazione, Parte_1 dopo la separazione, con il signor dalla cui unione è nato il figlio Controparte_2 [...]
(n. a Villa D'Adda il 07/04/2024); che la ricorrente era già madre di un Persona_2 altro figlio, nato da un precedente matrimonio e che oggi risiede con il Persona_3 padre che ella, attualmente, vive insieme ai due figli minori Persona_4 R_ Pers in un immobile sito a Villa D'Adda e non svolge attività lavorativa da dicembre 2017, ovvero da quando era scaduto il contratto di lavoro da estetista;
che, ad oggi, la ricorrente pagina 2 di 14 Pers percepisce circa 214,70 euro mensili, a titolo di assegno unico per i figli e oltre R_ ad euro 99,70 al mese per il figlio e dal mese di gennaio 2024 l'assegno di inclusione Per_3 dell'importo di 640 euro al mese circa, che utilizza per far fronte al canone di locazione che ammonta a 800 euro al mese;
che il marito qui convenuto, all'epoca della separazione, collaborava con l'agenzia immobiliare “Remax” di Terno d'Isola e si presume che tuttora svolga la medesima attività lavorativa;
che , di recente, ha aderito al Controparte_1 movimento , movimento che non riconosce la sovranità dello Controparte_3
Stato e, per questa ragione, si è rifiutato di sottoscrivere un ricorso per il divorzio congiunto;
che il padre frequenta regolarmente la figlia minore, seppur con qualche minima modifica nel diritto di visita rispetto all'accordo di separazione, e versa regolarmente il mantenimento di 300,00 euro al mese per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, preso atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, nella prima memoria depositata in data 19/03/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., dichiarava che, dopo la notificazione del ricorso introduttivo, i rapporti in seno alla coppia genitoriale si sono incrinati ulteriormente e il dialogo con il convenuto è divenuto impossibile, così come la gestione di vari aspetti della vita della minore; che, più in particolare, proprio a causa della sua adesione al movimento , sostiene che la coppia Controparte_3 CP_1 sarebbe già divorziata in base ad un documento chiamato “Affidavit divorzio” e “Persona fisica e finzione giuridica”, inviato alla ricorrente e al di lei Legale, al quale scriveva testualmente: “…deve comprendere che questa azione non e' solo per me , bensì' anche per mia figlia , riconoscendomi come padre naturale e non genitore quindi Persona_1 proprietà' dello stato (genitore) e prendo atto che la mia ex moglie ha voluto Parte_1 sospendere , rinnegando le scelte fatte con grande dispiacere e rammarico , tuttavia ne o preso atto”; che il suddetto messaggio, unito ad altri dello stesso tenore, in cui, ad esempio, si faceva riferimento alla decisione che avrebbe preso il “popolo”, per tale intendo riferirsi al movimento di cui fa parte, fanno dubitare la ricorrente delle effettive capacità genitoriali del convenuto, in quanto il rifiuto da parte di di rispettare le regole del Controparte_1 comune vivere civile sta creando notevoli difficoltà alla signora anche nella gestione Pt_1 di tutte le questioni pratiche e burocratiche che riguardano la vita della minore, di cui la stessa si è sempre occupata in via esclusiva, atteso che ella si trova, spesso, a mendicare che la controparte firmi i consensi per le gite scolastiche, per le attività sportive, per le vaccinazioni, per il rinnovo della carta di identità; che, peraltro, all'inizio dell'anno 2025, la ricorrente ha scoperto di essere nuovamente incinta, motivo per cui sta valutando di Pers trasferirsi a Basilea, in Svizzera, dove da tempo vive il compagno padre di e CP_2 dell'altro figlio in arrivo, e dove la ricorrente auspica di reperire più facilmente un'occupazione lavorativa;
che, tuttavia, rispetto al trasferimento della minore in Svizzera, l'odierno convenuto si è dimostrato del tutto irragionevole, proponendo di chiedere alla minore di anni nove, dove vuole stare, nonostante la ricorrente l'abbia rassicurato sul fatto che Bergamo e Basilea distano 300km, che lui potrà far visita alla minore quando vorrà e che anche lei tornerà spesso a Bergamo, dove vivono i suoi anziani genitori e il figlio primogenito che, nello specifico, una delle motivazioni addotte dal padre a sostegno Per_3 del diniego del trasferimento di deriva dal fatto che, rifiutandosi lo stesso di R_
pagina 3 di 14 rinnovare la carta di identità, in ragione del proprio credo, potrebbe avere problemi a recarsi in Svizzera; che, dunque, per tutte le ragioni sopra enunciate, la ricorrente intendeva modificare le domande di cui al ricorso, chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento super-esclusivo della minore e che, una volta effettuato il trasferimento in Svizzera, il padre avrebbe potuto farle visita presso la residenza materna, due weekend al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso telefonico alla signora almeno 7 giorni prima. Con la successiva memoria depositata Pt_1 in data 01/04/2025, la ricorrente aggiungeva che, con l'avvicinarsi della data dell'udienza di comparizione parti, l'atteggiamento del sig. nei confronti della signora è CP_1 Pt_1 diventato sempre meno collaborativo, in quanto lo stesso ha perseverato nell'invio di messaggi dal contenuto incomprensibile in merito alla minore e alla causa di divorzio; inoltre, in occasione delle visite alla figlia, il resistente ormai si rifiuta di avere qualsiasi contatto con la signora non la saluta e pretende che la minore salga sulla propria Pt_1 autovettura per non avere alcun tipo di rapporto con la ricorrente.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/04/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto regolarmente evocato in giudizio e procedeva ad interrogare liberamente che dichiarava quanto si reputa utile riportare di Parte_1 seguito: “Confermo di voler divorziare e che dal tempo della separazione non è ripresa la nostra convivenza. Attualmente vivo con mia figlia e l'altro mio figlio, che ha un R_ anno. Il PÀ dell'ultimo figlio si chiama lavora e vive a Basilea Controparte_2
(Svizzera). Rientra in Italia per stare insieme a me e al suo bambino, dal venerdì alla domenica o al lunedì. Lui è PÀ di altri due figli, quindi comunque già prima di costituire questo nuovo nucleo familiare con me rientrava il weekend in Italia per stare insieme ai suoi figli. A lavora come magazziniere. Il mio primo figlio adesso Parte_2 Per_3 vive con il PÀ. Si è trasferito da lui da qualche mese dopo che io mi sono trasferita a Villa d'Adda, anche per una questione di maggior comodità nell'accompagnamento a scuola di mio figlio da parte del padre. Io e il signor ci siamo conosciuti nel 2023 e la nostra CP_2 relazione è nata nello stesso anno. Lui ha coabitato un po' con me quando ha avuto un piccolo incidente che gli ha impedito di lavorare e abbiamo convissuto da ottobre 2023 a novembre 2024, per quasi un anno insieme. Per il resto è stato in Svizzera. Quando riesco anche io trascorro qualche giorno durante la settimana o nel weekend in Svizzera da lui. Ad esempio, questo weekend sono andata in Svizzera per vedere una casa. Là io avrei più prospettive di lavoro sia come l'ayurveda, sia per i centri estetici. Io mi sono già messa in contatto con un medico ayurvedico che ha delle cliniche a Basilea e a Zurigo. è R_ entusiasta di questo nuovo trasferimento. Anche lei è già stata in Svizzera d'estate quando veniva con me e durante le vacanze e mi ha detto che le piace il luogo. Mi sono già informata nelle scuole, dove mi hanno detto che la lingua viene insegnata a scuola con lezioni ad hoc, come mi ha anche rassicurato un'amica che si è trasferita lì dal Portogallo. Una volta che prendi la residenza in Svizzera, si viene automaticamente iscritti alla scuola. In Svizzera la scuola inizierà il prossimo 11 agosto e che io sappia non c'è un termine per iscriverla;
comunque dovrei spostare la residenza dopo che finisce questo anno scolastico. R_ attualmente frequenta la quarta elementare e la scuola finisce il 6 giugno. Sarà per me pagina 4 di 14 sufficiente trasferirmi là per avere la residenza, dato che il mio compagno è il padre di mio figlio e ha già tutti i permessi, in particolare il Permesso B. Ci sono ovviamente delle regole da rispettare, ad esempio, quando iverrà adolescente, dovrà necessariamente avere
R_ una sua camera per questo motivo stiamo guardando degli immobili quadrilocali da prendere in locazione. Io parlo molto bene il francese e comunque so che, quando ci si trasferisce in Svizzera, vengono offerti corsi specifici per apprendere la lingua. Io verrò spesso in Italia, quindi avrà modo di restare in contatto con un'amica con cui è
R_ particolarmente legata, oltre che ovviamente vedere il padre, laddove lei lo volesse.
R_ frequenta volentieri il padre e anche io non ho un'opinione negativa su di lui se non per quanto riguarda queste credenze e ideologie che condivide con Quando ci stavamo
R_ separando, mio marito si era avvicinato a questo , di cui ora fa parte. Credo che CP_4 avendo problemi con l'Agenzia delle Entrate magari lui aveva visto in questo Movimento una specie di scappatoia. La separazione è stata consensuale, ma con il divorzio lui ha iniziato ad affermare che lo Stato non esisteva e che, pertanto, non doveva firmare nulla. Nella gestione di o avuto problemi con la firma delle autorizzazioni delle gite, con
R_
l'assicurazione scolastica, moduli che ho sempre firmato solo io. Ad esempio, l'anno prossimo scadrà la carta d'identità e so già che non avrò il suo consenso per rinnovarla. Tramite la mamma dell'amica di ho scoperto che il padre ha portato er due
R_ R_ volte a questi incontri organizzati del suo Movimento. Lo scoprivo perché quella signora mi chiedeva se avesse la carta di identità e cosa fosse la “legge dell'ammiragliato”,
R_ cosa di cui aveva parlato a questa amichetta. Parlando con mi ha detto di
R_ R_ essere andata in un luogo a Milano, un posto privato, dove c'è stato uno di questi convegni. Lei mi diceva che in questi incontri spiegavano la legge dell'ammiragliato e l'esistenza dell'Universal pass, per fare qualsiasi cosa. Io le ho spiegato che è il contrario. A
R_ non è stato rilasciato l'Universal Pass, il padre mi aveva mandato i documenti ma io non sono d'accordo. In un'occasione il PÀ andava a prendere a scuola con un'ora e
R_ mezza di ritardo perché la Polizia stradale l'aveva fermato e lui non aveva la patente di guida. Tra un paio di anni ovrà sottoporsi a dei richiami vaccinali e so già che il
R_ padre non firmerà in quanto non usa più le firme. dice che vorrebbe trasferirsi a
R_
Basilea, lei è convinta. La casa dove adesso vive il mio compagno è un bilocale, per questo per starci tutti non va bene e dovremo cambiare casa. Mio marito vive da solo e lavora presso l'agenzia dove abbiamo notificato il ricorso. Quando tiene con sé, la porta
R_ nella casa dove ha la residenza anagrafica. OE non mi racconta nulla di quello che fa con il PÀ, noi comunque ci sentiamo in videochiamate. Anzi, ogni tanto lei mi racconta che vanno a fare dei giri. Quando va con il PÀ esta la sera, dorme là e poi viene
R_ riportata a scuola. L'anno scorso non è andata in vacanza con il PÀ, è stata un
R_ pochino a Stresa in una casa affittata dai nonni paterni. A volte quando il PÀ la chiama telefonicamente, a in camera sua, come se non volesse farmi sentire le cose che dice
R_ il PÀ. Lui la chiama a volte il giovedì sera. a un suo telefono, quindi può ricevere
R_
i messaggi. Lui ha proprio questa credenza radicata” (v. verbale udienza).
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato disponeva l'ascolto della minore, che si svolgeva all'udienza fissata per il giorno 10/06/2025. In quella sede pur essendo parsa R_
pagina 5 di 14 piuttosto timida, si mostrava disponibile al dialogo e con estrema naturalezza, serenità e spontaneità, raccontava la propria quotidianità e le proprie relazioni familiari, dichiarando testualmente quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “Sono contenta che sia finita la scuola;
ho finito la quarta e un po' mi dispiace per i miei compagni. Nei prossimi giorni ci trasferiremo in Svizzera. Io sono già stata a Basilea nella casa del compagno della mamma CP_ CP_ CP_ che si chiama Conosco da due anni. In settimana quando io andavo a scuola, era in Svizzera perché doveva lavorare, quindi lo vedevo nel weekend quando non stavo con CP_ Per il PÀ. mi è molto simpatico. Ho un fratellino che si chiama e ha appena compiuto un anno;
ci troviamo bene, giochiamo insieme. Sono andata a vedere la scuola a Basilea due weekend fa. Siamo partiti giovedì e sono rimasta fino al mercoledì successivo. I miei compagni mi hanno dato delle letterine di saluto perché sanno che cambierò scuola. Il PÀ lo vedrò ogni quindici giorni;
verrò io in Italia. Io pratico basket il mercoledì e il venerdì; ogni mercoledì il PÀ viene a prendermi a basket, mangiamo il gelato, ridiamo, scherziamo, Per_ ceniamo insieme;
abbiamo un gatto che ha quasi otto mesi, si chiama . Quando sono con il PÀ vado giù in giardino con i vicini a giocare, ci sono dei bambini e siamo amici. A casa del PÀ c'è un giardino, piccolo, ma bello e mentre il PÀ prepara la cena a me piace giocare a canestro in giardino;
mi piace anche andare a vedere l'Olimpia Milano con il PÀ. Quando vedo il PÀ nel weekend mi fermo a dormire. Il PÀ è simpatico, tranquillo, gioioso, felice, paziente. Io ho un bel rapporto con il PÀ. Il PÀ sa di questa idea di trasferirci a Basilea;
prima gliene ho parlato io e poi anche la mamma. Il PÀ è triste e non vorrebbe. Io ho pensato che potrei provare a frequentare questa scuola e se poi non mi trovo bene posso tornare qua. Al PÀ dispiace un pochino, ma se devo andare mi lascia andare. Io sono stata già alcune volte a Basilea, potrò imparare anche a prendere il tram da sola, quando imparerò il tedesco. Il tedesco è un po' difficile ma ci riuscirò. Mi piace l'idea di poter imparare un'altra lingua. La scuola mi sembra bella, è grande e poi si mangia bene;
si può anche mangiare il sushi, fanno anche cucina vegana, ma io mangio tutto;
sono carnivora. Ho conosciuto è molto bravo e mi farà imparare il tedesco;
lui conosce Per_6 delle ragazze delle superiori e mi insegnerà il tedesco. un professore e con lui farò Per_6 delle lezioni aggiuntive per imparare meglio il tedesco. Mi piacerebbe poter fare basket anche a Basilea e vorrei anche iniziare a prendere lezioni di chitarra elettrica. Mi sa che il PÀ non riuscirà a venire a Basilea a trovarmi, ma penso che verrà. È un po' impegnato perché fa l'agente immobiliare, ma penso che verrà. Non so se lo faranno entrare in Svizzera perché non ha il documento. Io avevo un cellulare, ma a un certo punto mi è sparito. Io suonavo anche la pianola. Al momento sono senza cellulare, ma mi compreranno un orologio con il quale potrò messaggiare e videochiamare, così potrò vedere il PÀ in videochiamata. Adesso che sono senza cellulare lo chiamo con il telefono della mamma. Lo sento quasi tutti i giorni;
gli ho parlato della scuola Steiner e che proverò per due settimane adesso a giugno per vedere se mi piace. La scuola in Svizzera inizia l'11 agosto. Io sono convinta, ma vedrò sempre il PÀ. Sono un po' preoccupata per alcune difficoltà che ci CP_ Per saranno. Forse imparerò anche lo spagnolo perché parla anche lo spagnolo;
il mio fratellino, imparerà lo spagnolo e lo imparerò anche io. Con il PÀ andavo sempre al mare a Stresa;
andavamo sempre a casa del nonno;
oggi c'è stato il funerale del nonno. I nonni
pagina 6 di 14 paterni hanno una casa a Stresa e lì trascorro le vacanze con il PÀ. Non vedrò più il PÀ il mercoledì, ma lo vedrò il venerdì, il sabato e la domenica. Io penso di poter venire in Italia già dal venerdì. La NA materna non è stata tanto bene, ha avuto la trombosi ed è stata in ospedale;
invece, il nonno materno non sta tanto bene e sta in una casa di riposo a RO, non ci vede ed è sordo;
ogni tanto potrò andare a trovare anche i nonni. Abbiamo una casa a Villa D'Adda con due gatti che si chiamano e , abitiamo dove c'è il bosco e Per_7 Per_8 quella casa per un anno la terremo per quando verremo in Italia. Alla Steiner al momento Per non c'è l'asilo nido, ma dall'anno prossimo ci sarà anche l'asilo che potrà frequentare Quest'estate con il PÀ andremo a Stresa, ma non so quando;
ci sarà anche la mia NA (la mamma di mio PÀ). Ci saranno anche i miei cugini, mia UG ha 13 anni e mio cugino ne ha 10. Giochiamo a pallavolo nella camera della NA. La mamma è simpatica, è generosa;
anche il PÀ è generoso;
la mamma è tranquilla, ma meno paziente. Anche con Per la mamma rido e scherzo, ma adesso deve seguire un po' di più Con il PÀ vado a Per mangiare il sushi;
ci vado più spesso rispetto a quanto vado con la mamma. Anche ha già assaggiato dei piatti giapponesi. Mi piace vedere la serie “una mamma per amica” con la mamma, ma è lunga e ci vorrà un anno per vederla tutta;
la sto guardando in italiano. In questa serie il PÀ è via per lavoro e quindi la mamma e la figlia stanno sempre insieme e fanno molte cose insieme;
questa mamma beve tantissimo caffè e ha un migliore amico che beve sempre il caffè con lei. Questa storia mi pace molto, ho preso anche il libro. La figlia aveva un fidanzato con cui si è lasciata, poi si è innamorata di che è il nipote di quello Pt_3 che ha la caffetteria. Questa mamma aveva conosciuto che è il professore della Per_9 figlia. ha una ragazza che fa l'avvocato. Questa mamma ha una migliore amica, anche Pt_3 lei si è sposata e adesso è incinta. Il mio PÀ non ha una fidanzata al momento. Tantissimi compagni mi hanno scritto una letterina;
in classe in tutto siamo 27 bambini e quest'anno hanno fatto due classi. Il mio migliore amico è , è cinese ma parla italiano. Io sono R_0 nella sezione B e lui nella A. Questo mio amico aiuta un altro mio compagno cinese, , R_1
a parlare italiano;
spesso tra di loro parlano cinese ma le maestre li gridano perché non CP_ vogliono che parlino cinese tra di loro. La casa di a Basilea è bella. Il migliore amico CP_ R_ di è e mi è molto simpatico. Per il momento stiamo cercando una casa a Basilea;
la mamma mi ha detto che forse c'è una casa nello stesso condominio che si potrebbe Per liberare e forse andremo a vederla. Mi trovo bene anche con la mamma e anche se c'è CP_ lei mi riesce a gestire. A me mi va bene trasferirmi a Basilea con la mamma e Mi piace tanto ascoltare la musica, mi rilassa e penso che la ascoltò a Basilea e nei viaggi che farò per venire in Italia” (v. verbale udienza).
Al termine dell'ascolto, il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando, in via provvisoria, le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita, e invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Precisate le conclusioni nei termini sopra riportati, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in udienza e per la rimessione della causa in decisione, ritenendo conforme all'interesse di l trasferimento con la madre a Basilea, R_
pagina 7 di 14 città dove la ricorrente aveva anche reperito attività lavorativa come cameriera e dove intendeva stabilite il nucleo familiare costituito con l'attuale compagno.
All'esito dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio civile il 16/12/2017 in RO e che si separavano tramite accordo di negoziazione assistita siglato in data 29/08/2023, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale il 29/08/2023 (v. documenti in atti).
Dunque, essendo decorso il termine di legge previsto per la procedibilità della domanda di divorzio, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi che hanno vissuto separatamente, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Passando ad analizzare le questioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale preme ricordare, in punto di diritto, che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla pagina 8 di 14 idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008). Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un significativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente, che subirà direttamente o indirettamente gli effetti della decisione.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, sebbene non possa mettersi in dubbio che esista una relazione positiva tra padre e figlia e che ha manifestato un autentico Controparte_1 affetto nei confronti di ttraverso il rispetto dei tempi di frequentazione con la minore R_
e il rispetto degli oneri di mantenimento posti a suo carico (peraltro, il sentimento di affetto profondo è contraccambiato dalla bambina, alla luce delle dichiarazioni rese spontaneamente in sede di ascolto), non può non essere considerato il fatto che solo la madre, allo stato, appare idonea ad assumere decisioni nell'interesse della minore, siano esse di ordinaria amministrazione siano esse di straordinaria amministrazione, quali quelle in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale. Infatti, proprio in considerazione dell'appartenenza dell'odierno convenuto al movimento indicato in ricorso, Controparte_1 non solo ritenendo il matrimonio già nullo (v. doc. 24) e non riconoscendo alcuna autorità a questo Tribunale, come neppure allo Stato italiano, non si è neppure costituito in giudizio
(risulta agli atti che il convenuto inviava a questo Ufficio, e all'indirizzo mail del difensore della ricorrente, una sorta di “atto di ricusazione del giudice”, v. nota depositata in data 01/04/2025), ma nell'esercizio delle sue prerogative genitoriali ha, di fatto, ostacolato la madre nell'assunzione di decisioni nell'interesse della figlia, rifiutando di apporre la propria firma in moduli, autorizzazioni e, quindi, di prestare il proprio assenso quando richiesto dalla madre (v. doc. 22, in un messaggio in cui scriveva al padre cosa avesse Parte_1 intenzione di fare per la carta d'identità di il passaporto, in quanto serviva anche la R_ sua firma per rinnovarla, , in data 28/12/2024, scriveva: «prendo atto che Controparte_1 non hai letto affidavit … per rispondermi così all'interno io metto in protezione dallo stato
ergo non posso più disporne.. Siamo padre e madre naturali..; nei messaggi a R_ seguire faceva riferimento alla necessità di capire come “autografare” quanto gli veniva richiesto dalla moglie dopo aver consultato il consiglio di conciliazione del popolo). Peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente emerge come, in base alle regole del predetto movimento, vi sia a priori ferma opposizione a qualsiasi vaccinazione, test molecolare, test antigenici, test sierologici, test salivari, nasofaringei, green pass, etc., regole che ha dimostrato di seguire incondizionatamente e che fanno CP_1 presumere l'inadeguatezza della figura paterna a confrontarsi con la madre nell'ambito del regime di bi-genitorialità per addivenire ad accordi che siano effettivamente tutelanti per la figlia, anche in tema di salute e scelte sanitarie.
Per tutto quanto sopra esposto, a fronte degli elementi di ordine fattuale emersi dalla trattazione della causa, il Collegio riscontra l'impossibilità di ristabilire, all'attualità, una alleanza genitoriale e ravvisa, nella condotta paterna, il concreto pericolo di stallo di alcune decisioni di maggiore interesse per che potrebbero essere negate dal padre ove R_ richiedono la sottoscrizione di moduli e consensi, o del tutto rifiutate se in contrasto con la pagina 9 di 14 decisione del “movimento” di cui fa parte, con conseguente deresponsabilizzazione del padre e delega alla madre di ogni incombente.
Per questi motivi
, il Collegio ritiene che sia maggiormente tutelante per la minore la previsione di un affidamento esclusivo rafforzato in favore della madre, alla quale viene attribuito il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative o sportive praticate, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), ma anche quelle di maggiore interesse per la figlia in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.), istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico) e scelta della residenza abituale. La madre, inoltre, potrà tenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e ogni altro organo della pubblica amministrazione.
Resta inteso che in qualità di genitore affidatario, dovrà tenere Parte_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico della figlia e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola e assumendo informazioni sullo stato di salute della minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Fermo il collocamento prevalente della minore presso il genitore affidatario in via esclusiva
– che per effetto dei poteri qui conferiti sarà libero di decidere dove stabilire la residenza abituale e anagrafica della minore – quanto alle frequentazioni tra il padre e Persona_1 il Tribunale reputa conforme agli attuali bisogni della bambina il calendario proposto R_ dalla madre in sede di precisazione delle conclusioni, anche nella consapevolezza che, essendo privo di validi documenti di identità, il padre difficilmente potrà fare ingresso in Svizzera per far visita alla figlia minore. Dunque, la necessità di garantire continuità alla relazione padre-figlia pare essere salvaguardata alla luce dell'impegno assunto dalla ricorrente di accompagnare a Bergamo, a fine settimana alternati, per consentire a R_
di tenere con sé la figlia dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, come meglio Pt_4 indicato in dispositivo. La madre, al contempo, dovrà garantire costanti contatti telefonici tra il padre e la figlia, nonché il mantenimento di rapporti equilibrati con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Passando alle questioni economiche, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori pagina 10 di 14 deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Ebbene, nel caso di specie, essendo pacifico che continua a svolgere attività Controparte_1 lavorativa retribuita come agente immobiliare presso l'azienda Remax - dove peraltro si è perfezionata la notifica del ricorso introduttivo - il Tribunale reputa equo e congruo rispetto ai bisogni materiali di onfermare il contributo a suo tempo concordato tra i genitori R_ in sede di accordo di negoziazione assistita, nella misura di euro 300,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, ferma la pari contribuzione alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Stante la soccombenza di in ordine alla domanda di affidamento super- Controparte_1 esclusivo della minore, e la natura necessaria del giudizio quanto alla pronunzia sullo status di divorzio, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di ½ e che, per la restante parte, il convenuto deve essere condannato a rifonderle all'erario, sempre che permangano i presupposti per l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato. Tenuto conto dei parametri “minimi” per le cause di valore indeterminato di “bassa complessità” di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese di causa si liquidano in complessivi euro 3.809,00, a titolo di compensi professionali (pari ad euro 1,904,50 per la quota della metà), oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
il giorno 16/12/2017 in RO (iscritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune, anno 2017, n.8, parte II, serie C);
2) AFFIDA la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva Persona_1 alla madre alla quale è attribuito il potere di assumere autonomamente tutte Parte_1 le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, somministrazione di farmaci, attività ludiche- ricreative o sportive, frequentazioni amicali, regime alimentare, eventuale aiuto compiti, rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, pagina 11 di 14 tessera sanitaria etc.), oltre alle decisioni di maggiore interesse per la figlia in tema di salute (a titolo esemplificativo, esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.) e in tema di istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico) e scelta della residenza anagrafica e abituale. La madre terrà autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. in qualità di genitore affidatario, dovrà tenere Parte_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico della figlia e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola di R_
e assumendo informazioni sullo stato di salute della minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
3) CONFERMA il collocamento prevalente di resso la madre e, quanto al diritto di R_ visita paterno, fermo il diritto di di incontrare gni qualvolta vorrà, Controparte_1 R_ salvo preavviso telefonico alla madre, dispone che la madre dovrà garantire la permanenza della figlia minore presso il padre a fine settimana alternati, accompagnando la figlia a Bergamo il venerdì sera per riprenderla la domenica sera entro le ore 16:00. Durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore. Tutte le altre festività dell'anno verranno godute in alternanza fra i genitori, compatibilmente con il calendario scolastico della minore. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la minore due settimane ciascuno, anche non consecutive, concordando le date reciprocamente entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Il padre ha il diritto di sentire e contattare telefonicamente la figlia anche quotidianamente. La madre affidataria dovrà garantire il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) CONFERMA l'obbligo in capo al padre di versare un assegno di euro 300,00 al mese in favore della madre, a titolo di mantenimento ordinario indiretto della figlia, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, ferma la pari contribuzione dei genitori alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio pagina 12 di 14 Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 13 di 14 (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) COMPENSA le spese di causa per la quota di ½ e CONDANNA a Controparte_1 rifondere all'Erario le spese di lite per la restante quota di ½ liquidata in euro 1.904,50, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, sempre che ricorrano i presupposti per la conferma dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di RO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/06/2025, promossa con ricorso depositato il 24/10/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 avv. TRIO ERIKA, giusta procura in atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 410/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
San Domenico n. 4 – non costituito – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come segue: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora e il signor (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di RO al numero 584, parte 2, serie C) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione pagina 1 di 14 dell'emananda sentenza;
2. disporre l'affidamento “esclusivo rafforzato” della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale saranno affidate le decisioni di maggiore interesse della minore o, in via subordinata, esclusivo, ex art. Persona_1
337-quater c.c., con collocamento prevalente sempre presso la madre;
3. quanto al diritto di visita, fermo il diritto del sig. di venire a trovare gni qualvolta vorrà, salvo CP_1 R_ preavviso telefonico alla madre, la signora si impegna a garantire le frequentazioni Pt_1 tra il padre e la figlia a fine settimana alternati, accompagnando la minore a Bergamo il venerdì sera per riprenderla la domenica sera entro le ore 16:00; durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore. Tutte le altre festività dell'anno verranno godute in alternanza fra i genitori, compatibilmente con il calendario scolastico della minore. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la minore due settimane ciascuno, anche non consecutive, concordando le date reciprocamente entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
4. disporre che il sig. CP_1 corrisponda per il mantenimento della figlia minore la somma di euro 300,00, R_
(somma rivalutabile secondo gli indici Istat) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora e sino al Pt_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore;
5. porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie e/o utili nei confronti della figlia, secondo il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo;
con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge (IVA e C.P.A.)”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 16/12/2017 in RO, dalla cui unione è nata Controparte_1 la figlia n. a Bergamo il 20/09/2015) e di essersi separata dal coniuge tramite accordo R_ di negoziazione assistita siglato in data 29/08/2023 – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare il divorzio e di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con il diritto del padre di vedere il mercoledì e a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì R_ mattina;
chiedeva, infine, di porre a carico dell'altro genitore l'obbligo di versare un contributo di euro 300,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, deduceva di aver intrapreso una nuova relazione, Parte_1 dopo la separazione, con il signor dalla cui unione è nato il figlio Controparte_2 [...]
(n. a Villa D'Adda il 07/04/2024); che la ricorrente era già madre di un Persona_2 altro figlio, nato da un precedente matrimonio e che oggi risiede con il Persona_3 padre che ella, attualmente, vive insieme ai due figli minori Persona_4 R_ Pers in un immobile sito a Villa D'Adda e non svolge attività lavorativa da dicembre 2017, ovvero da quando era scaduto il contratto di lavoro da estetista;
che, ad oggi, la ricorrente pagina 2 di 14 Pers percepisce circa 214,70 euro mensili, a titolo di assegno unico per i figli e oltre R_ ad euro 99,70 al mese per il figlio e dal mese di gennaio 2024 l'assegno di inclusione Per_3 dell'importo di 640 euro al mese circa, che utilizza per far fronte al canone di locazione che ammonta a 800 euro al mese;
che il marito qui convenuto, all'epoca della separazione, collaborava con l'agenzia immobiliare “Remax” di Terno d'Isola e si presume che tuttora svolga la medesima attività lavorativa;
che , di recente, ha aderito al Controparte_1 movimento , movimento che non riconosce la sovranità dello Controparte_3
Stato e, per questa ragione, si è rifiutato di sottoscrivere un ricorso per il divorzio congiunto;
che il padre frequenta regolarmente la figlia minore, seppur con qualche minima modifica nel diritto di visita rispetto all'accordo di separazione, e versa regolarmente il mantenimento di 300,00 euro al mese per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, preso atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, nella prima memoria depositata in data 19/03/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., dichiarava che, dopo la notificazione del ricorso introduttivo, i rapporti in seno alla coppia genitoriale si sono incrinati ulteriormente e il dialogo con il convenuto è divenuto impossibile, così come la gestione di vari aspetti della vita della minore; che, più in particolare, proprio a causa della sua adesione al movimento , sostiene che la coppia Controparte_3 CP_1 sarebbe già divorziata in base ad un documento chiamato “Affidavit divorzio” e “Persona fisica e finzione giuridica”, inviato alla ricorrente e al di lei Legale, al quale scriveva testualmente: “…deve comprendere che questa azione non e' solo per me , bensì' anche per mia figlia , riconoscendomi come padre naturale e non genitore quindi Persona_1 proprietà' dello stato (genitore) e prendo atto che la mia ex moglie ha voluto Parte_1 sospendere , rinnegando le scelte fatte con grande dispiacere e rammarico , tuttavia ne o preso atto”; che il suddetto messaggio, unito ad altri dello stesso tenore, in cui, ad esempio, si faceva riferimento alla decisione che avrebbe preso il “popolo”, per tale intendo riferirsi al movimento di cui fa parte, fanno dubitare la ricorrente delle effettive capacità genitoriali del convenuto, in quanto il rifiuto da parte di di rispettare le regole del Controparte_1 comune vivere civile sta creando notevoli difficoltà alla signora anche nella gestione Pt_1 di tutte le questioni pratiche e burocratiche che riguardano la vita della minore, di cui la stessa si è sempre occupata in via esclusiva, atteso che ella si trova, spesso, a mendicare che la controparte firmi i consensi per le gite scolastiche, per le attività sportive, per le vaccinazioni, per il rinnovo della carta di identità; che, peraltro, all'inizio dell'anno 2025, la ricorrente ha scoperto di essere nuovamente incinta, motivo per cui sta valutando di Pers trasferirsi a Basilea, in Svizzera, dove da tempo vive il compagno padre di e CP_2 dell'altro figlio in arrivo, e dove la ricorrente auspica di reperire più facilmente un'occupazione lavorativa;
che, tuttavia, rispetto al trasferimento della minore in Svizzera, l'odierno convenuto si è dimostrato del tutto irragionevole, proponendo di chiedere alla minore di anni nove, dove vuole stare, nonostante la ricorrente l'abbia rassicurato sul fatto che Bergamo e Basilea distano 300km, che lui potrà far visita alla minore quando vorrà e che anche lei tornerà spesso a Bergamo, dove vivono i suoi anziani genitori e il figlio primogenito che, nello specifico, una delle motivazioni addotte dal padre a sostegno Per_3 del diniego del trasferimento di deriva dal fatto che, rifiutandosi lo stesso di R_
pagina 3 di 14 rinnovare la carta di identità, in ragione del proprio credo, potrebbe avere problemi a recarsi in Svizzera; che, dunque, per tutte le ragioni sopra enunciate, la ricorrente intendeva modificare le domande di cui al ricorso, chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento super-esclusivo della minore e che, una volta effettuato il trasferimento in Svizzera, il padre avrebbe potuto farle visita presso la residenza materna, due weekend al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso telefonico alla signora almeno 7 giorni prima. Con la successiva memoria depositata Pt_1 in data 01/04/2025, la ricorrente aggiungeva che, con l'avvicinarsi della data dell'udienza di comparizione parti, l'atteggiamento del sig. nei confronti della signora è CP_1 Pt_1 diventato sempre meno collaborativo, in quanto lo stesso ha perseverato nell'invio di messaggi dal contenuto incomprensibile in merito alla minore e alla causa di divorzio; inoltre, in occasione delle visite alla figlia, il resistente ormai si rifiuta di avere qualsiasi contatto con la signora non la saluta e pretende che la minore salga sulla propria Pt_1 autovettura per non avere alcun tipo di rapporto con la ricorrente.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/04/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto regolarmente evocato in giudizio e procedeva ad interrogare liberamente che dichiarava quanto si reputa utile riportare di Parte_1 seguito: “Confermo di voler divorziare e che dal tempo della separazione non è ripresa la nostra convivenza. Attualmente vivo con mia figlia e l'altro mio figlio, che ha un R_ anno. Il PÀ dell'ultimo figlio si chiama lavora e vive a Basilea Controparte_2
(Svizzera). Rientra in Italia per stare insieme a me e al suo bambino, dal venerdì alla domenica o al lunedì. Lui è PÀ di altri due figli, quindi comunque già prima di costituire questo nuovo nucleo familiare con me rientrava il weekend in Italia per stare insieme ai suoi figli. A lavora come magazziniere. Il mio primo figlio adesso Parte_2 Per_3 vive con il PÀ. Si è trasferito da lui da qualche mese dopo che io mi sono trasferita a Villa d'Adda, anche per una questione di maggior comodità nell'accompagnamento a scuola di mio figlio da parte del padre. Io e il signor ci siamo conosciuti nel 2023 e la nostra CP_2 relazione è nata nello stesso anno. Lui ha coabitato un po' con me quando ha avuto un piccolo incidente che gli ha impedito di lavorare e abbiamo convissuto da ottobre 2023 a novembre 2024, per quasi un anno insieme. Per il resto è stato in Svizzera. Quando riesco anche io trascorro qualche giorno durante la settimana o nel weekend in Svizzera da lui. Ad esempio, questo weekend sono andata in Svizzera per vedere una casa. Là io avrei più prospettive di lavoro sia come l'ayurveda, sia per i centri estetici. Io mi sono già messa in contatto con un medico ayurvedico che ha delle cliniche a Basilea e a Zurigo. è R_ entusiasta di questo nuovo trasferimento. Anche lei è già stata in Svizzera d'estate quando veniva con me e durante le vacanze e mi ha detto che le piace il luogo. Mi sono già informata nelle scuole, dove mi hanno detto che la lingua viene insegnata a scuola con lezioni ad hoc, come mi ha anche rassicurato un'amica che si è trasferita lì dal Portogallo. Una volta che prendi la residenza in Svizzera, si viene automaticamente iscritti alla scuola. In Svizzera la scuola inizierà il prossimo 11 agosto e che io sappia non c'è un termine per iscriverla;
comunque dovrei spostare la residenza dopo che finisce questo anno scolastico. R_ attualmente frequenta la quarta elementare e la scuola finisce il 6 giugno. Sarà per me pagina 4 di 14 sufficiente trasferirmi là per avere la residenza, dato che il mio compagno è il padre di mio figlio e ha già tutti i permessi, in particolare il Permesso B. Ci sono ovviamente delle regole da rispettare, ad esempio, quando iverrà adolescente, dovrà necessariamente avere
R_ una sua camera per questo motivo stiamo guardando degli immobili quadrilocali da prendere in locazione. Io parlo molto bene il francese e comunque so che, quando ci si trasferisce in Svizzera, vengono offerti corsi specifici per apprendere la lingua. Io verrò spesso in Italia, quindi avrà modo di restare in contatto con un'amica con cui è
R_ particolarmente legata, oltre che ovviamente vedere il padre, laddove lei lo volesse.
R_ frequenta volentieri il padre e anche io non ho un'opinione negativa su di lui se non per quanto riguarda queste credenze e ideologie che condivide con Quando ci stavamo
R_ separando, mio marito si era avvicinato a questo , di cui ora fa parte. Credo che CP_4 avendo problemi con l'Agenzia delle Entrate magari lui aveva visto in questo Movimento una specie di scappatoia. La separazione è stata consensuale, ma con il divorzio lui ha iniziato ad affermare che lo Stato non esisteva e che, pertanto, non doveva firmare nulla. Nella gestione di o avuto problemi con la firma delle autorizzazioni delle gite, con
R_
l'assicurazione scolastica, moduli che ho sempre firmato solo io. Ad esempio, l'anno prossimo scadrà la carta d'identità e so già che non avrò il suo consenso per rinnovarla. Tramite la mamma dell'amica di ho scoperto che il padre ha portato er due
R_ R_ volte a questi incontri organizzati del suo Movimento. Lo scoprivo perché quella signora mi chiedeva se avesse la carta di identità e cosa fosse la “legge dell'ammiragliato”,
R_ cosa di cui aveva parlato a questa amichetta. Parlando con mi ha detto di
R_ R_ essere andata in un luogo a Milano, un posto privato, dove c'è stato uno di questi convegni. Lei mi diceva che in questi incontri spiegavano la legge dell'ammiragliato e l'esistenza dell'Universal pass, per fare qualsiasi cosa. Io le ho spiegato che è il contrario. A
R_ non è stato rilasciato l'Universal Pass, il padre mi aveva mandato i documenti ma io non sono d'accordo. In un'occasione il PÀ andava a prendere a scuola con un'ora e
R_ mezza di ritardo perché la Polizia stradale l'aveva fermato e lui non aveva la patente di guida. Tra un paio di anni ovrà sottoporsi a dei richiami vaccinali e so già che il
R_ padre non firmerà in quanto non usa più le firme. dice che vorrebbe trasferirsi a
R_
Basilea, lei è convinta. La casa dove adesso vive il mio compagno è un bilocale, per questo per starci tutti non va bene e dovremo cambiare casa. Mio marito vive da solo e lavora presso l'agenzia dove abbiamo notificato il ricorso. Quando tiene con sé, la porta
R_ nella casa dove ha la residenza anagrafica. OE non mi racconta nulla di quello che fa con il PÀ, noi comunque ci sentiamo in videochiamate. Anzi, ogni tanto lei mi racconta che vanno a fare dei giri. Quando va con il PÀ esta la sera, dorme là e poi viene
R_ riportata a scuola. L'anno scorso non è andata in vacanza con il PÀ, è stata un
R_ pochino a Stresa in una casa affittata dai nonni paterni. A volte quando il PÀ la chiama telefonicamente, a in camera sua, come se non volesse farmi sentire le cose che dice
R_ il PÀ. Lui la chiama a volte il giovedì sera. a un suo telefono, quindi può ricevere
R_
i messaggi. Lui ha proprio questa credenza radicata” (v. verbale udienza).
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato disponeva l'ascolto della minore, che si svolgeva all'udienza fissata per il giorno 10/06/2025. In quella sede pur essendo parsa R_
pagina 5 di 14 piuttosto timida, si mostrava disponibile al dialogo e con estrema naturalezza, serenità e spontaneità, raccontava la propria quotidianità e le proprie relazioni familiari, dichiarando testualmente quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “Sono contenta che sia finita la scuola;
ho finito la quarta e un po' mi dispiace per i miei compagni. Nei prossimi giorni ci trasferiremo in Svizzera. Io sono già stata a Basilea nella casa del compagno della mamma CP_ CP_ CP_ che si chiama Conosco da due anni. In settimana quando io andavo a scuola, era in Svizzera perché doveva lavorare, quindi lo vedevo nel weekend quando non stavo con CP_ Per il PÀ. mi è molto simpatico. Ho un fratellino che si chiama e ha appena compiuto un anno;
ci troviamo bene, giochiamo insieme. Sono andata a vedere la scuola a Basilea due weekend fa. Siamo partiti giovedì e sono rimasta fino al mercoledì successivo. I miei compagni mi hanno dato delle letterine di saluto perché sanno che cambierò scuola. Il PÀ lo vedrò ogni quindici giorni;
verrò io in Italia. Io pratico basket il mercoledì e il venerdì; ogni mercoledì il PÀ viene a prendermi a basket, mangiamo il gelato, ridiamo, scherziamo, Per_ ceniamo insieme;
abbiamo un gatto che ha quasi otto mesi, si chiama . Quando sono con il PÀ vado giù in giardino con i vicini a giocare, ci sono dei bambini e siamo amici. A casa del PÀ c'è un giardino, piccolo, ma bello e mentre il PÀ prepara la cena a me piace giocare a canestro in giardino;
mi piace anche andare a vedere l'Olimpia Milano con il PÀ. Quando vedo il PÀ nel weekend mi fermo a dormire. Il PÀ è simpatico, tranquillo, gioioso, felice, paziente. Io ho un bel rapporto con il PÀ. Il PÀ sa di questa idea di trasferirci a Basilea;
prima gliene ho parlato io e poi anche la mamma. Il PÀ è triste e non vorrebbe. Io ho pensato che potrei provare a frequentare questa scuola e se poi non mi trovo bene posso tornare qua. Al PÀ dispiace un pochino, ma se devo andare mi lascia andare. Io sono stata già alcune volte a Basilea, potrò imparare anche a prendere il tram da sola, quando imparerò il tedesco. Il tedesco è un po' difficile ma ci riuscirò. Mi piace l'idea di poter imparare un'altra lingua. La scuola mi sembra bella, è grande e poi si mangia bene;
si può anche mangiare il sushi, fanno anche cucina vegana, ma io mangio tutto;
sono carnivora. Ho conosciuto è molto bravo e mi farà imparare il tedesco;
lui conosce Per_6 delle ragazze delle superiori e mi insegnerà il tedesco. un professore e con lui farò Per_6 delle lezioni aggiuntive per imparare meglio il tedesco. Mi piacerebbe poter fare basket anche a Basilea e vorrei anche iniziare a prendere lezioni di chitarra elettrica. Mi sa che il PÀ non riuscirà a venire a Basilea a trovarmi, ma penso che verrà. È un po' impegnato perché fa l'agente immobiliare, ma penso che verrà. Non so se lo faranno entrare in Svizzera perché non ha il documento. Io avevo un cellulare, ma a un certo punto mi è sparito. Io suonavo anche la pianola. Al momento sono senza cellulare, ma mi compreranno un orologio con il quale potrò messaggiare e videochiamare, così potrò vedere il PÀ in videochiamata. Adesso che sono senza cellulare lo chiamo con il telefono della mamma. Lo sento quasi tutti i giorni;
gli ho parlato della scuola Steiner e che proverò per due settimane adesso a giugno per vedere se mi piace. La scuola in Svizzera inizia l'11 agosto. Io sono convinta, ma vedrò sempre il PÀ. Sono un po' preoccupata per alcune difficoltà che ci CP_ Per saranno. Forse imparerò anche lo spagnolo perché parla anche lo spagnolo;
il mio fratellino, imparerà lo spagnolo e lo imparerò anche io. Con il PÀ andavo sempre al mare a Stresa;
andavamo sempre a casa del nonno;
oggi c'è stato il funerale del nonno. I nonni
pagina 6 di 14 paterni hanno una casa a Stresa e lì trascorro le vacanze con il PÀ. Non vedrò più il PÀ il mercoledì, ma lo vedrò il venerdì, il sabato e la domenica. Io penso di poter venire in Italia già dal venerdì. La NA materna non è stata tanto bene, ha avuto la trombosi ed è stata in ospedale;
invece, il nonno materno non sta tanto bene e sta in una casa di riposo a RO, non ci vede ed è sordo;
ogni tanto potrò andare a trovare anche i nonni. Abbiamo una casa a Villa D'Adda con due gatti che si chiamano e , abitiamo dove c'è il bosco e Per_7 Per_8 quella casa per un anno la terremo per quando verremo in Italia. Alla Steiner al momento Per non c'è l'asilo nido, ma dall'anno prossimo ci sarà anche l'asilo che potrà frequentare Quest'estate con il PÀ andremo a Stresa, ma non so quando;
ci sarà anche la mia NA (la mamma di mio PÀ). Ci saranno anche i miei cugini, mia UG ha 13 anni e mio cugino ne ha 10. Giochiamo a pallavolo nella camera della NA. La mamma è simpatica, è generosa;
anche il PÀ è generoso;
la mamma è tranquilla, ma meno paziente. Anche con Per la mamma rido e scherzo, ma adesso deve seguire un po' di più Con il PÀ vado a Per mangiare il sushi;
ci vado più spesso rispetto a quanto vado con la mamma. Anche ha già assaggiato dei piatti giapponesi. Mi piace vedere la serie “una mamma per amica” con la mamma, ma è lunga e ci vorrà un anno per vederla tutta;
la sto guardando in italiano. In questa serie il PÀ è via per lavoro e quindi la mamma e la figlia stanno sempre insieme e fanno molte cose insieme;
questa mamma beve tantissimo caffè e ha un migliore amico che beve sempre il caffè con lei. Questa storia mi pace molto, ho preso anche il libro. La figlia aveva un fidanzato con cui si è lasciata, poi si è innamorata di che è il nipote di quello Pt_3 che ha la caffetteria. Questa mamma aveva conosciuto che è il professore della Per_9 figlia. ha una ragazza che fa l'avvocato. Questa mamma ha una migliore amica, anche Pt_3 lei si è sposata e adesso è incinta. Il mio PÀ non ha una fidanzata al momento. Tantissimi compagni mi hanno scritto una letterina;
in classe in tutto siamo 27 bambini e quest'anno hanno fatto due classi. Il mio migliore amico è , è cinese ma parla italiano. Io sono R_0 nella sezione B e lui nella A. Questo mio amico aiuta un altro mio compagno cinese, , R_1
a parlare italiano;
spesso tra di loro parlano cinese ma le maestre li gridano perché non CP_ vogliono che parlino cinese tra di loro. La casa di a Basilea è bella. Il migliore amico CP_ R_ di è e mi è molto simpatico. Per il momento stiamo cercando una casa a Basilea;
la mamma mi ha detto che forse c'è una casa nello stesso condominio che si potrebbe Per liberare e forse andremo a vederla. Mi trovo bene anche con la mamma e anche se c'è CP_ lei mi riesce a gestire. A me mi va bene trasferirmi a Basilea con la mamma e Mi piace tanto ascoltare la musica, mi rilassa e penso che la ascoltò a Basilea e nei viaggi che farò per venire in Italia” (v. verbale udienza).
Al termine dell'ascolto, il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando, in via provvisoria, le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita, e invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Precisate le conclusioni nei termini sopra riportati, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in udienza e per la rimessione della causa in decisione, ritenendo conforme all'interesse di l trasferimento con la madre a Basilea, R_
pagina 7 di 14 città dove la ricorrente aveva anche reperito attività lavorativa come cameriera e dove intendeva stabilite il nucleo familiare costituito con l'attuale compagno.
All'esito dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio civile il 16/12/2017 in RO e che si separavano tramite accordo di negoziazione assistita siglato in data 29/08/2023, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale il 29/08/2023 (v. documenti in atti).
Dunque, essendo decorso il termine di legge previsto per la procedibilità della domanda di divorzio, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi che hanno vissuto separatamente, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Passando ad analizzare le questioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale preme ricordare, in punto di diritto, che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla pagina 8 di 14 idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008). Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un significativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente, che subirà direttamente o indirettamente gli effetti della decisione.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, sebbene non possa mettersi in dubbio che esista una relazione positiva tra padre e figlia e che ha manifestato un autentico Controparte_1 affetto nei confronti di ttraverso il rispetto dei tempi di frequentazione con la minore R_
e il rispetto degli oneri di mantenimento posti a suo carico (peraltro, il sentimento di affetto profondo è contraccambiato dalla bambina, alla luce delle dichiarazioni rese spontaneamente in sede di ascolto), non può non essere considerato il fatto che solo la madre, allo stato, appare idonea ad assumere decisioni nell'interesse della minore, siano esse di ordinaria amministrazione siano esse di straordinaria amministrazione, quali quelle in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale. Infatti, proprio in considerazione dell'appartenenza dell'odierno convenuto al movimento indicato in ricorso, Controparte_1 non solo ritenendo il matrimonio già nullo (v. doc. 24) e non riconoscendo alcuna autorità a questo Tribunale, come neppure allo Stato italiano, non si è neppure costituito in giudizio
(risulta agli atti che il convenuto inviava a questo Ufficio, e all'indirizzo mail del difensore della ricorrente, una sorta di “atto di ricusazione del giudice”, v. nota depositata in data 01/04/2025), ma nell'esercizio delle sue prerogative genitoriali ha, di fatto, ostacolato la madre nell'assunzione di decisioni nell'interesse della figlia, rifiutando di apporre la propria firma in moduli, autorizzazioni e, quindi, di prestare il proprio assenso quando richiesto dalla madre (v. doc. 22, in un messaggio in cui scriveva al padre cosa avesse Parte_1 intenzione di fare per la carta d'identità di il passaporto, in quanto serviva anche la R_ sua firma per rinnovarla, , in data 28/12/2024, scriveva: «prendo atto che Controparte_1 non hai letto affidavit … per rispondermi così all'interno io metto in protezione dallo stato
ergo non posso più disporne.. Siamo padre e madre naturali..; nei messaggi a R_ seguire faceva riferimento alla necessità di capire come “autografare” quanto gli veniva richiesto dalla moglie dopo aver consultato il consiglio di conciliazione del popolo). Peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente emerge come, in base alle regole del predetto movimento, vi sia a priori ferma opposizione a qualsiasi vaccinazione, test molecolare, test antigenici, test sierologici, test salivari, nasofaringei, green pass, etc., regole che ha dimostrato di seguire incondizionatamente e che fanno CP_1 presumere l'inadeguatezza della figura paterna a confrontarsi con la madre nell'ambito del regime di bi-genitorialità per addivenire ad accordi che siano effettivamente tutelanti per la figlia, anche in tema di salute e scelte sanitarie.
Per tutto quanto sopra esposto, a fronte degli elementi di ordine fattuale emersi dalla trattazione della causa, il Collegio riscontra l'impossibilità di ristabilire, all'attualità, una alleanza genitoriale e ravvisa, nella condotta paterna, il concreto pericolo di stallo di alcune decisioni di maggiore interesse per che potrebbero essere negate dal padre ove R_ richiedono la sottoscrizione di moduli e consensi, o del tutto rifiutate se in contrasto con la pagina 9 di 14 decisione del “movimento” di cui fa parte, con conseguente deresponsabilizzazione del padre e delega alla madre di ogni incombente.
Per questi motivi
, il Collegio ritiene che sia maggiormente tutelante per la minore la previsione di un affidamento esclusivo rafforzato in favore della madre, alla quale viene attribuito il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative o sportive praticate, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), ma anche quelle di maggiore interesse per la figlia in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.), istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico) e scelta della residenza abituale. La madre, inoltre, potrà tenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e ogni altro organo della pubblica amministrazione.
Resta inteso che in qualità di genitore affidatario, dovrà tenere Parte_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico della figlia e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola e assumendo informazioni sullo stato di salute della minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Fermo il collocamento prevalente della minore presso il genitore affidatario in via esclusiva
– che per effetto dei poteri qui conferiti sarà libero di decidere dove stabilire la residenza abituale e anagrafica della minore – quanto alle frequentazioni tra il padre e Persona_1 il Tribunale reputa conforme agli attuali bisogni della bambina il calendario proposto R_ dalla madre in sede di precisazione delle conclusioni, anche nella consapevolezza che, essendo privo di validi documenti di identità, il padre difficilmente potrà fare ingresso in Svizzera per far visita alla figlia minore. Dunque, la necessità di garantire continuità alla relazione padre-figlia pare essere salvaguardata alla luce dell'impegno assunto dalla ricorrente di accompagnare a Bergamo, a fine settimana alternati, per consentire a R_
di tenere con sé la figlia dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, come meglio Pt_4 indicato in dispositivo. La madre, al contempo, dovrà garantire costanti contatti telefonici tra il padre e la figlia, nonché il mantenimento di rapporti equilibrati con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Passando alle questioni economiche, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori pagina 10 di 14 deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Ebbene, nel caso di specie, essendo pacifico che continua a svolgere attività Controparte_1 lavorativa retribuita come agente immobiliare presso l'azienda Remax - dove peraltro si è perfezionata la notifica del ricorso introduttivo - il Tribunale reputa equo e congruo rispetto ai bisogni materiali di onfermare il contributo a suo tempo concordato tra i genitori R_ in sede di accordo di negoziazione assistita, nella misura di euro 300,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, ferma la pari contribuzione alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Stante la soccombenza di in ordine alla domanda di affidamento super- Controparte_1 esclusivo della minore, e la natura necessaria del giudizio quanto alla pronunzia sullo status di divorzio, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di ½ e che, per la restante parte, il convenuto deve essere condannato a rifonderle all'erario, sempre che permangano i presupposti per l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato. Tenuto conto dei parametri “minimi” per le cause di valore indeterminato di “bassa complessità” di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese di causa si liquidano in complessivi euro 3.809,00, a titolo di compensi professionali (pari ad euro 1,904,50 per la quota della metà), oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
il giorno 16/12/2017 in RO (iscritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune, anno 2017, n.8, parte II, serie C);
2) AFFIDA la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva Persona_1 alla madre alla quale è attribuito il potere di assumere autonomamente tutte Parte_1 le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, somministrazione di farmaci, attività ludiche- ricreative o sportive, frequentazioni amicali, regime alimentare, eventuale aiuto compiti, rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, pagina 11 di 14 tessera sanitaria etc.), oltre alle decisioni di maggiore interesse per la figlia in tema di salute (a titolo esemplificativo, esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.) e in tema di istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico) e scelta della residenza anagrafica e abituale. La madre terrà autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. in qualità di genitore affidatario, dovrà tenere Parte_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico della figlia e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola di R_
e assumendo informazioni sullo stato di salute della minore (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
3) CONFERMA il collocamento prevalente di resso la madre e, quanto al diritto di R_ visita paterno, fermo il diritto di di incontrare gni qualvolta vorrà, Controparte_1 R_ salvo preavviso telefonico alla madre, dispone che la madre dovrà garantire la permanenza della figlia minore presso il padre a fine settimana alternati, accompagnando la figlia a Bergamo il venerdì sera per riprenderla la domenica sera entro le ore 16:00. Durante le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà metà periodo con ciascun genitore. Tutte le altre festività dell'anno verranno godute in alternanza fra i genitori, compatibilmente con il calendario scolastico della minore. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la minore due settimane ciascuno, anche non consecutive, concordando le date reciprocamente entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Il padre ha il diritto di sentire e contattare telefonicamente la figlia anche quotidianamente. La madre affidataria dovrà garantire il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) CONFERMA l'obbligo in capo al padre di versare un assegno di euro 300,00 al mese in favore della madre, a titolo di mantenimento ordinario indiretto della figlia, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, ferma la pari contribuzione dei genitori alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio pagina 12 di 14 Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 13 di 14 (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) COMPENSA le spese di causa per la quota di ½ e CONDANNA a Controparte_1 rifondere all'Erario le spese di lite per la restante quota di ½ liquidata in euro 1.904,50, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, sempre che ricorrano i presupposti per la conferma dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di RO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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