Articolo 25 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 24Articolo 26
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14 settembre 1957
Art. 25. Annotazione

Dell'ipoteca o altro vincolo e' fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.
Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finche' non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla, legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957