CASS
Ordinanza 5 aprile 2022
Ordinanza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/04/2022, n. 10945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10945 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 22423-2020 proposto da: RECCHIA ROCCO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTOC,HIRICO;
- ricorrente -
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ER DE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
- resistente - Civile Ord. Sez. 6 Num. 10945 Anno 2022 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 05/04/2022 avverso la sentenza n. 226/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di RO CH volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13, I. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell'esposizione morbigena. Nel caso di specie l'appellato era andato in quiescenza nel gennaio 1999 ed aveva presentato domanda amministrativa il 3.2.2017, dopo il termine decennale di prescrizione. 3. Avverso tale sentenza RO CH ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'INPS ha depositato procura speciale. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione omessa o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d'appello individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, nella data del pensionamento. Ric. 2020 n. 22423 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- 6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che il ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, ha acquisito consapevolezza dell'esposizione ad amianto dal momento del deposito della c.t.u. ambientale relativa allo stesso stabilimento ove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte. 7. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data dell'1.10.2003. 8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento. 9. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d'appello, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all'amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto. 10. I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati. 11. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione Ric. 2020 n. 22423 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020; n. 2856 del 2017; n. 16128 del 2015). 12. Poiché la Corte di merito non si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 21.12.2021 Il Presidente Dott.ssa L cia Esposito
- ricorrente -
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ER DE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
- resistente - Civile Ord. Sez. 6 Num. 10945 Anno 2022 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 05/04/2022 avverso la sentenza n. 226/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di RO CH volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell'art. 13, I. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell'esposizione morbigena. Nel caso di specie l'appellato era andato in quiescenza nel gennaio 1999 ed aveva presentato domanda amministrativa il 3.2.2017, dopo il termine decennale di prescrizione. 3. Avverso tale sentenza RO CH ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'INPS ha depositato procura speciale. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione omessa o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d'appello individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, nella data del pensionamento. Ric. 2020 n. 22423 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- 6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che il ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, ha acquisito consapevolezza dell'esposizione ad amianto dal momento del deposito della c.t.u. ambientale relativa allo stesso stabilimento ove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte. 7. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data dell'1.10.2003. 8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova e finanche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento. 9. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d'appello, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici contributivi per esposizione all'amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, col momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto. 10. I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati. 11. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione Ric. 2020 n. 22423 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020; n. 2856 del 2017; n. 16128 del 2015). 12. Poiché la Corte di merito non si è attenuta a tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 21.12.2021 Il Presidente Dott.ssa L cia Esposito