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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso dall'avv. Anna Parte_1
Fusco di Genova, presso lo studio della quale, in Via Palestro 2/4, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura
[...]
generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe
Zane dell'Avvocatura Regionale INAIL di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in
Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76; - resistente -
Conclusioni per la ricorrente: “Al Tribunale di Genova, Giudice del Lavoro, affinché, previi gli adempimenti e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezioni, accolga le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la natura professionale delle due malattie di cui è causa (tendinopatia delle spalle bilaterale e spondilodiscopatia lombare) riconoscendo il diritto alla tutela assicurativa nella misura complessiva del 16% di invalidità permanente o nella misura meglio vista;
2) Condannare a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica, sia CP_1 questa la rendita o in subordine l'indennizzo, con accessori di legge dalla domanda (23.06.22); 3)
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni per “In merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto le domande CP_1
sono comunque infondate. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024, ha dedotto di aver svolto, dal 1996 sino Parte_1
al 1.12.2023, l'attività di ausiliaria alla vendita presso il supermercato EKOM (già BASKO e in origine
1 Bobbio s.r.l.) e di svolgere attualmente le medesime mansioni presso il punto vendita BASKO in
Genova, Via Barchetta.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto, pur essendo sempre stata inquadrata come commessa, operazioni di scarico delle merci dai mezzi di trasporto dei fornitori al magazzino, nonché di posizionamento della merce stessa negli scaffali e nei frigoriferi, il tutto in assenza di apparecchiature utili ad alleggerire il rischio di esposizione alla movimentazione manuale di carichi pesanti.
Le suddette mansioni hanno comportato la movimentazione di carichi pesanti, movimenti ripetitivi, l'uso di forza e l'assunzione di posture incongrue e, secondo la ricostruzione della ricorrente, ciò le avrebbe cagionato due malattie professionali, ovvero la periartrite – tendinosi spalle bilaterale e la spondilo-discopatia lombare.
La sig.ra ha, inoltre, rappresentato che in sede delle annuali visite del lavoro, a partire Pt_1
dal 2002, il medico aziendale le aveva posto delle limitazioni, via via più specifiche e stringenti, relative alla movimentazione dei carichi e ai movimenti ripetitivi stabilendo, infine, di concedere l'idoneità piena esclusivamente all'attività di cassiera e che, tuttavia, tali limitazioni non sono mai state pienamente rispettate poiché incompatibili con l'organizzazione del lavoro aziendale, svolgendo, in realtà, soltanto per un quarto della propria giornata lavorativa, l'attività di cassiera e per la restante parte l'attività di scarico merce e sistemazione della merce negli scaffali o nei reparti frigo.
La suddetta situazione ha determinato la prosecuzione della movimentazione di carichi eccessivi da parte della ricorrente e dunque un progressivo peggioramento del proprio quadro patologico.
A fronte della situazione sopradescritta, la ricorrente, in data 23.06.2022, ha presentato all'Ente competente la domanda per il riconoscimento delle due malattie professionali sopraindicate alle spalle ed alla schiena, entrambe respinte da in data 15.03.2023, in quanto, secondo l'Istituto, CP_1
la tecnopatia alle spalle non sarebbe stata cagionata dall'attività lavorativa espletata mentre quella alla schiena non è stata ritenuta “malattia” indennizzabile.
Il ricorso amministrativo intentato contro i predetti provvedimenti si è concluso, il 28.07.2023, con visita collegiale con esito discorde e definitivi provvedimenti di rigetto.
Tanto premesso, la sig.ra ha agito in giudizio per accertare l'origine professionale delle Pt_1
due malattie patite alle spalle ed alla schiena, e, dunque, il proprio diritto alla tutela assicurativa
2 nella misura complessiva del 16%, con conseguente condanna di alla costituzione in suo CP_1
favore della rendita ex lege prevista ovvero, in subordine, alla corresponsione del relativo indennizzo.
Costituendosi in giudizio, l' ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione del diritto della CP_1
ricorrente per la malattia alle spalle, essendo trascorsi ben oltre i tre anni di legge tra la prima denuncia effettuata all'Istituto il 15.02.2010 e la successiva domanda del 23.06.2023.
Nel merito, l' ha contestato le domande della ricorrente chiedendone il rigetto, affermando, CP_1
in merito alla patologia delle spalle, l'inidoneità del rischio cui è stata esposta la ricorrente durante la propria attività lavorativa a cagionare la malattia denunciata, anche in ragione delle limitazioni predisposte dai vari medici del lavoro, nonché per quanto rilevato nei DVR e nei questionari per rischio MMC e movimenti ripetuti.
In relazione alla patologia lombare, oltre alle considerazioni già esplicate relative alle varie limitazioni imposte di anno in anno dai medici del lavoro, l' ha eccepito, poi, quanto già CP_1
evidenziato in sede di domanda amministrativa, ossia l'assenza della patologia denunciata, in quanto dagli esami diagnostici acquisiti in occasione della visita medica effettuata in sede amministrativa, risulterebbero contenuti tutti i dischi del tratto esaminato, e sarebbe rilevabile solo una degenerazione artrosica e che, in ogni caso, tra le attività espletate dalla ricorrente non vi sarebbero quelle di carico e scarico merci o la movimentazione di carichi pesanti, ma solo l'attività di sistemazione merce negli scaffali.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale, la causa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La sig.ra ha dedotto di aver svolto, per oltre venticinque anni, sempre la medesima Pt_1
professione e le stesse mansioni di scarico merce dai furgoni dei fornitori, trasbordo della stessa all'interno del supermercato e sistemazione della merce negli scaffali e nei frigoriferi, con movimentazione di carichi pesanti ed assunzione di posture scorrette, senza osservare le limitazioni a tali movimenti ricevute dal 2002 in poi dai medici del lavoro che di volta in volta l'hanno visitata.
Le attività descritte dalla ricorrente sono state tutte confermate dai testi escussi.
3 La sig.ra collega della ricorrente presso il supermercato Basko di Via Degola dal Parte_2
2014 al 2015 e dal 2016 al 2018, infatti, ha dichiarato che: “ADR: la ricorrente si occupava del rifornimento del negozio, ovvero del trasporto della merce situata sui bancali che vengono scaricati a terra dall'autista, all'interno del negozio mediante dei muletti che per un certo tempo sono stati manuali e poi elettrici e il posizionamento sugli scaffali, che viene fatto manualmente. Tale attività veniva svolta quotidianamente o durante l'ora di chiusura della pausa pranzo oppure la mattina all'inizio dell'orario di lavoro. In questo caso i camion arrivava prima dell'apertura del negozio, ma l'attività di posizionamento della merce sugli scaffali la facevamo durante la mattinata. La ricorrente si occupava anche dell'attività di cassa soprattutto il pomeriggio, ma l'attività prevalente era quella del caricamento degli scaffali.
ADR : so che la ricorrente aveva delle limitazioni sia per quanto riguarda i lavori ripetitivi che per i carichi, ma non venivano rispettate.
ADR : all'epoca all'interno del negozio nel quale lavoravamo eravamo tre dipendenti a tempo pieno ad occuparci del carico. Vi era altro personale che si occupava esclusivamente della cassa e il capo negozio che a volte ci aiutava.
ADR: non so quantificare la distanza tra il camion e l'ingresso del negozio, che dovevamo percorrere con i bancali della merce, ma tale percorso era in leggera salita.”.
Il teste responsabile dell'amministrazione del personale dell'intero Gruppo Testimone_1
Sogegross, cui fanno riferimento i supermercati BASKO ed EKOM, ha dichiarato che: “la ricorrente era addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, per quanto ricordi, cioè si occupava del rifornimento di merce degli scaffali.”.
Il teste , collega della ricorrente presso il supermercato Basko in via Degola, ha Testimone_2
confermato che: “La ricorrente si occupava soprattutto dello scarico e del posizionamento della merce ortofrutticola, movimentando le casse degli ortaggi e della frutta dai “roll” (carrelli nei quali vengono caricati i prodotti), oppure attraverso le movimentazioni dei bancali con i transpallett manuali. Il percorso dal camion al negozio era in lieve salita, anche se situato vicino all'ingresso del negozio. All'interno del negozio lo scarico dei roll o dei bancali viene fatto manualmente per posizionare la merce sugli scaffali. Spesso i roll hanno delle ruote inefficienti oppure sono caricati male e ciò implica un maggior sforzo nel loro spostamento.ADR: Il carico dell'ortofrutta arrivava quotidianamente mentre quello del secco di solito tre volte la settimana. La ricorrente era sempre molto disponibile e quindi quando aveva terminato la sua attività all'ortofrutta, aiutava anche per
4 il posizionamento della merce secca e di quella del “libero servizio”, cioè quella dei prodotti conservati nel frigorifero. L'attività lavorativa che ho descritto era quella che impegnava la gran parte dell'orario di lavoro della ricorrente, la quale qualche volta lavorava anche in cassa.”.
Da ultimo il teste responsabile della ricorrente presso il BASKO in via Degola, tra il 2018 ed Tes_3
il 2022, ha dichiarato che: “Nel negozio in via Degola a Sampierdarena, io ero responsabile di filiale e lei era addetta alle vendite, ovvero si occupava di carico e scarico della merce. La merce arrivava su roll o su bancali con i camion che venivano portati all'interno del negozio da me o dal mio vice e posizionati nelle corsie, dove gli addetti alle vendite come la ricorrente, si occupavano di posizionare la merce dai roll o dai bancali sugli scaffali. Poteva capitare che la ricorrente si occupasse di portare i roll o i bancali all'interno del negozio, ma solo saltuariamente perché questa era un'attività che facevamo io e il mio vice”. ADR: l'attività prevalente della ricorrente era quella che ho descritto, ma tutti gli addetti di un supermercato, come quello in cui lavorava sono polivalenti e quindi, a volte, lavorava in cassa”.
In breve, le mansioni dedotte dalla ricorrente sono state, pur con qualche divergenza dovuta ai ruoli differenti dei testi escussi, confermate e dunque, è risultato che l'attività prevalente della ricorrente era quella di addetta alle vendite importante movimentazione, trasporto e sollevamento dei carichi.
Al fine di effettuare la valutazione dei rischi cui è stata esposta la ricorrente per entrambe le malattie denunciate, del collegamento eziologico tra le attività svolte e dell'insorgenza delle patologie lamentate, nonché dell'identità tra la malattia alle spalle denunciata nel 2010 e quella denunciata il 23.06.2022, è stato, quindi, dato corso alla C.T.U. medico-legale richiesta dalla ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l' CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione ha evidenziato che: “In sostanza, relativamente al rachide ed alle spalle - ossia le sedi dove la ricorrente ritiene di aver riportato danni riferibili a causa professionale - sulla base dei dati anamnestici, del rilievo clinico attuale e degli accertamenti strumentali eseguiti nel corso del periodo 2020-2024, si può definire che la sig.ra sia affetta da: spondilartrosi Pt_1 lombosacrale, protrusione discale tra L4 e L5, borsite subacromion-deltoidea, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato).
Dal punto di vista strumentale la situazione rachidea non appare compromessa in misura rilevante, pur se è riscontrabile una spondilartrosi lombo-sacrale, abbastanza contenuta e che non provoca
5 limitazioni funzionali di rilievo;
non ci sono segni di ernie ma un accertamento radiografico del
2020 parlava di “lieve riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 da discopatia”; successivi accertamenti di risonanza magnatica del 2021 e del 2024 hanno confermato l'assenza di ernie, per quanto riguarda eventuali discopatie c'è un accenno nell'accertamento del 2024. Dagli atti si deduce che la parte sanitaria dell' (v. Considerazioni mediche del 15/05/2024) ha parlato di CP_1
“non evidenza della patologia denunciata”, basandosi sull'assenza di evidenze strumentali/radiologiche (“alla R.M. Lombosacrale. del 3.5.2021 risultano contenuti tutti i dischi compresi nel tratto esaminato”). In realtà, come già riportato, i referti disponibili riguardo specificamente allo stato dei dischi riportano: - Rx 6.02.2020: lieve riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 da discopatia. - RM 30.04.2021: non evidenti ernie o frammenti nucleari espulsi. Sostanzialmente contenuti tutti i dischi compresi nel volume di esame - RM 6.06.2024: riduzione d'ampiezza dei diametri del canale rachideo, reperto accentuato tra L4- L5; segni involutivi a carico del IV disco intersomatico con modica protrusione posteriore a larga base.
Com'è evidente, su 3 accertamenti, solo quello di mezzo non evidenziò alterazioni riguardanti i dischi, mentre il primo ed il terzo (il più recente) sì, anche se non a carico dello stesso disco (il 5° lombare nel primo, il 4° nell'ultimo); tutto sommato queste differenze possono essere interpretate anche tenendo conto delle diversità soggettive e di “attenzione” dei refertatori, della qualità degli accertamenti, ecc. Tutti e 3 i referti comunque evidenziarono la patologia spondilartrosica. A parte questa spondilartrosi, pur non avanzata e potenzialmente interpretabile (in tutto o in parte) come fisiologica, il principale aspetto da segnalare ai fini del quesito consiste appunto nei “segni involutivi a carico del IV disco intersomatico (L4-L5) con modica protrusione posteriore a larga base”.
“Si parla di discopatia in presenza di un'alterazione dello spessore o della posizione dei dischi intervertebrali, ossia le strutture circolari poste tra una vertebra e l'altra, deputate ad ammortizzare e distribuire la sollecitazione derivante dai movimenti del corpo. Il termine “protrusione” è in genere ritenuto sovrapponibile a quello di discopatia, nel senso che la protrusione è la discopatia più comune e si caratterizza per una fuoriuscita del disco dal suo spazio naturale con l'invasione di quello circostante, fino al contatto con le vicine radici nervose;
si tratta di un fenomeno che può verificarsi quando il disco perde spessore o va incontro a disidratazione. Una protrusione del disco posteriore con base larga, come refertato nel 2024, indica che il disco intervertebrale è rigonfio o sporge all'indietro rispetto alla sua posizione normale. Il termine “a base larga” suggerisce che la sporgenza abbia una base appunto ampia o un attacco al disco, piuttosto che una sporgenza focale o stretta. Da notare che il referto definisce “modica” la protrusione descritta. Il referto sopra accennato depone per un'alterazione modesta, di significato clinico probabilmente non rilevante
6 ma neppure “trascurabile”, che potrebbe essere o meno associata a sintomi. La sig.ra in Pt_1 effetti mi ha riferito che, dopo la comparsa dei primi sintomi avvenuta da circa 20 anni, i disturbi dolorosi si sono abbastanza attenuati o - anche meglio - stabilizzati da alcuni anni, a seguito di chiroterapia (terapia che mira al riassestamento delle ossa, in questo caso della colonna vertebrale, mediante manipolazione energetica). Per quanto riguarda le spalle è invece presente una patologia infiammatoria-degenerativa dei tendini della cuffia dei rotatori, pur senza limitazioni funzionali
“importanti” almeno al momento della mia constatazione clinica. Gli esami disponibili e prima riportati depongono comunque per una patologia certamente significativa, con tendinopatia di 3 dei 4 muscoli della cuffia, presente sia a sinistra sia a destra. E' del tutto ammissibile che questa patologia delle cuffia si traduca, oltre che in possibili riacutizzazioni sintomatologiche, in problemi funzionali, e ciò soprattutto in caso di attività che prevedano uso e spostamenti degli arti superiori specie nel senso di sopraelevazione. [….]. Le attività che comportino fatiche e sforzi, le operazioni di sollevamento, trasporto e sostegno di carichi, ma anche le vibrazioni, così come il mantenimento prolungato di posture incongrue, possono comportare rischi di lesioni muscoloscheletriche.
Possono verificarsi effetti di tipo infiammatorio e degenerativo che esitano in dolore e limitazione funzionale a diversi livelli (spalla, gomito, mano/polso), ma il tratto dorso-lombo-sacrale è certamente la sede più interessata da varie patologie osteo-articolari e sensibile ai sovraccarichi funzionali. La patologia più comunemente riscontrata è la spondilodiscoartrosi, che consiste in alterazioni dei corpi vertebrali in relazione alla progressiva disidratazione, degenerazione e schiacciamento di uno o più dischi intervertebrali adiacenti;
clinicamente si manifesta soprattutto con dolore e limitazione funzionale. Se il nucleo polposo del disco intervertebrale migra posteriormente o postero lateralmente, si ha la cosiddetta ernia del disco. In questi casi, accanto alla sintomatologia dolorosa ad esordio brusco di origine discale, si possono associare sintomi periferici sul territorio di distribuzione della radice compressa, con caratteristiche diverse secondo l'entità e la sede della compressione. Il processo artrosico può riconoscere - come già ricordato - varie cause, vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo. In alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute del soggetto ma questo non sembra il caso della ricorrente, nella quale non sono state mai accertate patologie di ordine dismetabolico né ad esempio rilevanti alterazioni ponderali (ricordo che il sovrappeso o la condizione di obesità sono certamente una delle condizioni più favorenti la maggiore e più precoce usura dell'apparato osteo-articolare). Come accennato, il discrimine fondamentale per l'attribuzione ad eziologia professionale di tali alterazioni consiste da un lato nell'aderenza a quanto previsto dalla Tabella delle m.p. (se tabellabili) e contestualmente nella presenza di un'esposizione lavorativa a fattori potenzialmente nocivi (lesivi, usuranti e ripetuti nel tempo) per l'apparato osteo-artro-muscolo-
7 scheletrico, in particolare (ma non solo) legati alla movimentazione manuale di carichi pesanti e alle vibrazioni.”
Fatte tali premesse il C.T.U. ha evidenziato che: Il quesito postomi implica - come già detto - di definire preliminarmente se la patologia alle spalle per cui è stata fatta denuncia nel 2022 sia diversa da quella per la quale era stata presentata nel 2010 domanda all' . Nelle 2 denunce di CP_1 malattia professionale sono indicate rispettivamente le seguenti diagnosi: 15/02/2010: “periartrite bilaterale” 23/06/2022: “periartrite e tendinosi spalle bilaterale”. A prima vista appare evidente che, pur se nel 2022 la diagnosi era relativamente più composita, si trattava sostanzialmente della stessa patologia, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche di infiammazione/degenerazione artrosica nel distretto delle spalle. Anche se quanto detto sopra potrebbe risultare decisivo sul piano formale e normativo, posso comunque affermare che la posizione negativa assunta dall' CP_1 similarmente in entrambe le occasioni, concludendo negativamente sulla base dell'insussistenza di rischio, non mi pare del tutto condivisibile. In proposito ci sono vari elementi, anamnestici e documentali non propriamente coincidenti. Riguardo al lavoro, al rischio e all'esposizione lavorativa…. L' ha acquisito il Documento di valutazione dei rischi della BASKO e su questo CP_1 mi pare abbia basato in parte la propria posizione negativa rispetto almeno ad una delle domande presentate dalla ricorrente (quella riguardante le spalle), anche se in effetti l' ha in questa CP_1 fase sollevato preliminarmente - per quanto riguarda la patologia alle spalle, già oggetto di denuncia nel 2010 - la questione della prescrizione. Tale documento (risalente in prima stesura alla fine del 2008 ma successivamente aggiornato in varie riprese), riguardo alle attività svolte dalla sig.ra quindi sia come addetta alle vendite sia come addetta alle casse, definisce un Pt_1 rischio prevalentemente contenuto, se non assente (anche se non per tutte le mansioni). Riguardo alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI del D.Lgs. 81/2008) ed ai movimenti ripetuti, per gli “addetti ortofrutta” si definisce un indice di rischio “medio” ma il calcolo dell'indice OCRA di esposizione (con valutazione del complesso delle azioni di spinta, di traino, di trasporto in piano) risulta < 2,3, quindi l'attività viene posta in “fascia verde” e definita “accettabile”, ossia
“accettabile per la maggior parte dei soggetti di riferimento della popolazione lavorativa”. La stessa fascia viene ovviamente definita per gli addetti alle casse, certamente ben meno coinvolti in attività di movimentazione dei carichi. E' disponibile anche la parte di Documento relativa alla valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti, che risulta: per gli addetti all'ortofrutta
“verde” per mano sn, “gialla” per mano dx, per gli addetti alla cassa “gialla” per entrambe le mani, dove: “gialla” equivale ad “accettabile condizionato” (ossia “accettabile a condizione che vengano riconsiderati i fattori di rischio o vengano intraprese altre misure organizzative”). Le varie operazioni degli addetti all'ortofrutta (preparazione, posizionamento merci, distribuzione al banco)
8 risultano alternativamente valutate in fascia verde o gialla. In sostanza la valutazione depone per mansioni definite come non rilevantemente rischiose dal punto di vista delle conseguenze di salute, specie a carico dell'apparato osteo-articolare, ma al tempo stesso - come minimo - da attenzionare.
Questi documenti sono soggetti a varie possibili interpretazioni, e costituiscono naturalmente un riferimento che dovrebbe essere utile, pur se di efficacia (e, ahinoi, di verità) variabile, evidenziando spesso conseguentemente il livello di attenzione che un datore di lavoro ed i suoi collaboratori tecnici pongono rispetto all'attività ed alle mansioni dei loro addetti. Valutazioni del genere - soprattutto in attività caratterizzate da notevole variabilità e possibili improvvisazioni e innovazioni
- non vanno spesso al di là di una certa generalizzazione e non risultano sempre esaustive;
del resto, il DVR è comunque un documento che può essere soggetto ad analisi critica e ad ulteriori approfondimenti nel tempo (oltre che a revisione da parte degli stessi compilatori e naturalmente degli organi di vigilanza). Va inoltre considerato che le valutazioni di cui sopra riguardano un gruppo di lavoratori ed anche i giudizi si basano su una collettività, non andando (salvo che in rare occasioni, per quanto mi risulti) nei particolari dei singoli;
ad esempio nel caso presente - come già accennato - si parla nel DVR di “rischio accettabile” (definito per alcune delle mansioni svolte dalla sig.ra , ma spiegando correttamente che si intende “accettabile per la maggior Pt_1 parte dei soggetti di riferimento della popolazione lavorativa”, il che è del resto abbastanza ovvio.
Ciò porta anche alla considerazione che utilizzare il DVR come parametro decisivo per esprimere un parere positivo o negativo in merito ad un danno alla salute riportato da un singolo individuo può non essere sempre pienamente giustificato e/o condivisibile. Di fronte a tali documenti, specie se redatti con specifiche e dettagli tecnici, in un ambito peritale come quello in oggetto si può dunque procedere - a mio parere - con diversi “atteggiamenti”: prenderli così come sono e assumerli come probatori, oppure considerarli un contributo utile ma non necessariamente determinante ai fini di un singolo caso di lavoratore. Personalmente propendo in genere per la seconda eventualità.
In sostanza, pur con alcune dichiarazioni non coincidenti (il che non è sorprendente, visti i diversi ruoli (dirigenziali o meno) dei soggetti che hanno reso testimonianze, appare piuttosto evidente che:
- l'attività di addetta alle vendite, quindi quella con maggiore impegno fisico, è stata probabilmente complessivamente prevalente;
- tale attività richiedeva in alcune parti un certo impegno fisico nella movimentazione, trasporto e sollevamento dei carichi, comportando quindi sollecitazioni sui vari distretti osteo-articolari. A conferma di ciò, sono disponibili i giudizi dei medici competenti dell'azienda, che “attraversano” un lungo periodo, dal 2008 al 2022. Sin dal 2008-2009 furono definite limitazioni quali “no movimentazione manuale dei carichi, no movimenti ripetitivi a livello dell'articolazione delle spalle”, con il “suggerimento” di “alternare per come possibile l'attività alla cassa con quella in corsia”. A seguito delle visite negli anni successivi il giudizio, permanendo
9 le precedenti limitazioni, fu talora maggiormente articolato: “evitare attività che comportano stazione eretta prolungata” (2012),”alternare l'attività di cassiera con quella di carico dopo circa due ore. Scarpe antinfortunistiche che consentano l'utilizzo di plantare ortopedico” (gennaio 2014),
“alternanza regolare dell'attività in cassa con quella in corsia (20 minuti circa dopo 2 ore di attività di cassa). Limitazione della movimentazione manuale dei carichi a 12 kg. (ottobre 2014)”, “non adibire a movimentazione manuale di carichi oltre 10 kg., movimenti ripetitivi degli arti superiori, limitando le attività oltre la linea delle spalle;
qualora possibile alternare l'attività in cassa con quella di corsia ogni due ore. Uso di guanti in cotone durante il lavoro, non mettere in contatto con oggetti alle basse temperature” (2017), “non adibire alla movimentazione manuale di carichi oltre
8 kg., ….. Temporaneamente non idonea alle attività che richiedono gli accessi nelle celle frigorifere...” (febbraio 2022), “…. alternare le attività in cassa con quella di corsia possibilmente ogni due ore (carico leggero). Se possibile alternare la cassa con nastro trasportatore a destra con quella a sinistra” (maggio 2022). E' quasi ovvio considerare che evidentemente i medici competenti
(diversi nel corso del tempo) condivisero a partire dal 2008 prescrizioni che da un lato si basavano evidentemente su problemi del soggetto dal punto di vista dell'apparato osteo-articolare, dall'altro
“ammettevano” implicitamente che tale apparato fosse utilizzato e messo “a prova” nello svolgimento delle mansioni della sig.ra Da notare che in alcuni casi le prescrizioni hanno Pt_1 anche riguardato l'accesso alle celle frigorifere, che non era raro e che naturalmente comportava tra l'altro l'esposizione a basse temperature. Ricordo la testimonianza, riportata in precedenza, di una lavoratrice che ha dichiarato “la ricorrente aveva delle limitazioni sia per quanto riguarda i lavori ripetitivi che per i carichi, ma non venivano rispettate” e del resto, a ben vedere, anche i dirigenti/responsabili ascoltati sul tema del rispetto delle limitazioni definite dai medici competenti hanno in alcuni casi usato la locuzione “per quanto possibile”. In sintesi riguardo al tema del rischio e dell'esposizione, ritengo di poter concordare con quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sul fatto che l'attività lavorativa della sig.ra abbia comportato il rischio - eventualmente Pt_1
a maggior ragione in un soggetto predisposto - di danni all'apparato osteo-artro-muscolare. Si tratta quindi di definire se all'esposizione a fattori potenzialmente nocivi/usuranti per l'apparato osteo-articolare siano effettivamente conseguiti danni alla stessa attribuibili. Come detto in precedenza, la sig.ra è affetta da: spondilartrosi lombosacrale, protrusione discale tra Pt_1
L4 e L5, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori con borsite subacromion-deltoidea. In entrambi i distretti, si tratta di processi artrosici che possono in genere riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute (ed alla storia) del soggetto ma questo non sembra specificamente il caso della ricorrente. Anche in questo caso, è certamente possibile una causalità
10 di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare l'importanza dello svolgimento prolungato di attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per lo scheletro del soggetto.
Aggiungo peraltro che sulla base degli elementi disponibili, sia dei dati anamnestici sia anche delle testimonianze raccolte, è possibile ritenere che il rischio di danni all'apparato osteo-articolare si sia verificato soprattutto nei primi 10-12 anni lavorativi e poi si sia parzialmente attenuato, anche se invero non cessato, sulla base del (pur probabilmente incompleto) rispetto delle limitazioni definite dai medici competenti. Tale considerazione è “aiutata” anche dal fatto che i disturbi alle spalle ed alla schiena non sembrano essere evoluti rilevantemente, in senso negativo, negli ultimi anni, nei quali si è verificata (anche in base agli stessi dati anamnestici) una certa stabilizzazione.
Ripeto in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia della sig.ra possa essere causalmente o concausalmente attribuita con molte probabilità sia Pt_1
a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) sia anche a vari fattori lavorativi
“negativi”, quali espletamento di attività fisiche, movimentazione di carichi e azioni comportanti fatiche e sforzi per gli arti superiori, cui la ricorrente è stata esposta per un periodo prolungato di lavoro. Sulla base delle considerazioni fatte fin qui, mi pare congruo e adeguato - per quanto riguarda il rachide - attribuire all'origine lavorativa (con una definizione di cautela) una quota parte di danno in misura quanto meno non inferiore al 50%. Dal punto di vista valutativo, per quanto riguarda la patologia rachidea, come detto abbastanza contenuta, non è possibile definire un danno tabellato, visto che la Tabella delle m.p. si riferisce solo all'ernia discale, mentre in questo caso è presente una spondilartrosi con iniziale discopatia L4-L5. Può essere assunta come voce di riferimento la n. 193 delle Tabella del danno biologico (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persisienti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnosticostrumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - Fino a 25). Stante l'evidenziazione obiettiva e strumentale dell'attuale situazione, piuttosto modesta ma non insignificante, ritengo che la patologia rachidea nel complesso comporti
(e comportasse) in questi ultimi anni un danno valutabile attorno almeno all'8%, come proposto dal C.t. della ricorrente. Ne consegue l'espressione - come quota parte dell'intero danno - di un danno su base professionale nella misura del 4%. Per quanto riguarda le spalle, ho già detto che la risposta al quesito “preliminare” è che vi sia analogia tra la domanda presentata nel 2010 e quella del 2022. Ove mi si chiedesse di valutare comunque il danno, in via cautelativa esprimo la mia valutazione. Ricordando che la posizione dell' deriva da un parere negativo sul rischio, CP_1 che a mio parere non è condivisibile, ritengo che, stante l'importanza delle compromissione di entrambe le cuffie dei rotatori, sarebbe valutabile un'invalidità del 10-12%. Considerando che una
11 patologia delle cuffie dei rotatori di questo tipo non appare presumibile come fisiologica ma piuttosto, molto probabilmente, conseguente ad un'usura non comune, tenendo altresì conto (come accennato anche nella relazione del C.t. per la ricorrente) della limitata altezza del soggetto, che fa pensare ad una sollecitazione ancora maggiore nei casi di frequente sopraelevazione degli arti superiori, ritengo che l'entità percentuale sopra definita sarebbe almeno per i 2/3 attribuibile a causa lavorativa;
ne deriva quindi un danno pari al 7-8%, da ritenersi patologia tabellata (con un complessivo 11% per l'insieme delle due patologie al rachide ed alle spalle). Ritengo che sia i postumi al rachide sia (nel caso di effettiva valutazione e riconoscimento) quelli alle spalle fossero presenti già nel 2022, ossia alla data delle domande presentate all' ”. CP_1
Dopo le superiori considerazioni, il dott. ha dato atto delle osservazioni ricevute dai Per_2 cc.tt.pp. a seguito dell'invio della prima bozza di relazione.
Di maggior rilievo, per la questione che ci occupa, sono le osservazioni del Dott. Per_3 consulente di parte ricorrente, secondo cui: “In merito alla precedente richiesta desidero esprimere quanto segue. Rilevo come, nel 2010, fosse stata richiesto il riconoscimento della patologia
“periartrite bilaterale di spalla”: sebbene essa sia una dicitura generica, ritengo che l'intento del tempo fosse il riconoscimento di una tendinopatia calcifica, così come refertato all'ecografia del
16/12/2010 che mi è stata fornita dalla p. stessa e che sotto si riporta integralmente (Allegato).
Questa patologia ha una sua identità nosologica: l' , infatti, la identifica come CP_1 CP_2
o col codice identificativo M75.3. Ad oggi, invece, è presente
[...] Controparte_3 una tendinopatia degenerativa che coinvolge il t. del sovraspinato e il t. del CLBB bilateralmente.
Queste patologie sono rispettivamente identificate dall' come patologie a sé stanti, ovverossia CP_1 la tendinite del sovraspinoso -o tendinite della cuffia dei rotatori (identificata al codice M75.1) e la tendinite del capo lungo di bicipite (identificata al codice M75.2). Essendo che lo stesso Ente riconosce identità nosologiche differenti, ritengo che le domande del 2010 e del 2021 non possano essere ritenute uguali. Certo, i fattori di rischio sono identici, ovverossia i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori: tuttavia, lo stesso CTU ha affermato che già al tempo fosse presente il fattore di rischio e che già al tempo sarebbe stata da riconoscerne l'esposizione.
Pertanto, a fronte dello stesso fattore di rischio e della medesima esposizione, benchè ad oggi non possa essere riconosciuta la tendinite calcifica (M75.3) poichè già oggetto di domanda nel 2010, ritengo che possano essere riconosciute le tendiniti della cuffia dei rotatori (identificata al codice
M75.1) e la tendinite del capo lungo di bicipite (identificata al codice M75.2), in quanto patologie diverse da quella richiesta oltre dieci anni orsono.”.
A seguito delle osservazioni ricevute, il dott. ha così replicato: “Il C.t. per la ricorrente Per_2
12 ha fatto osservazioni solo su un punto, proprio quello appena citato delle “due domande”; a parere del dott. tra le due patologie denunciate rispettivamente nel 2010 e nel 2022 vi sono Per_3 differenze “importanti”, nel senso che nel 2010 non vi erano segni di infiammazione/degenerazioni dei tendini dei muscoli della cuffia dei rotatori ma solo una situazione periartritica, mentre negli ultimi anni sono stati accertati segni di tendinopatia bilaterale della maggior parte dei muscoli della cuffia. A corredo di questa considerazione, il dott. ha allegato un referto di esame Per_3 ecografico del dicembre 2010, riguardante solo la spalla destra, che descrive tendini dei muscoli della cuffia “continui e di regolare morfologia” ma con “presenza di piccoli residui calcifici nel contesto del sovraspinoso, sottospinoso e sottoscapolare”. Secondo il C.t. della ricorrente pertanto vi è differenza tra le due domande di mp, riferendosi quella del 2010 a tendinopatia calcifica, quella del 2022 a tendinopatia a carico della cuffia dei rotatori;
ed in effetti l' identifica CP_1 differentemente la Tendinite calcifica (col codice identificativo M75.3) dalla tendinite del sovraspinoso o tendinite della cuffia dei rotatori (identificata al codice M75.1) nonché la tendinite del capo lungo di bicipite (identificata al codice M75.2). Il dott. ritiene che oggi sia Per_3 riconoscibile una tendinopatia degenerativa che coinvolge il t. del sovraspinato e il t. del CLBB bilateralmente. Per inciso, di tendinite del capo lungo del bicipite io non ho parlato, perché, mentre un esame ecografica delle spalle nell'aprile 2021 evidenziava alterazioni degenerative bilaterali dei tendini del capo lungo del bicipite brachiale, una risonanza magnetica del marzo 2022 deponeva per “normalità del CLBB in sede nella doccia bicipitale bilateralmente”. Direi quindi che questo successivo accertamento, certamente più approfondito, non consente di parlare di alterazioni del capo lungo del bicipite. Per il resto, effettivamente le osservazioni del dott. sono almeno Per_3 in parte condivisibili, pur se l'accertamento allegato riguarda solo una spalla, la destra (il che è spiegabile perché - come risulta dall'anamnesi - la sintomatologia riguardava inizialmente soprattutto la spalla destra), e non è desumibile quale fosse la condizione della spalla sinistra. Come ho già detto, da un lato le due denunce del 2010 e 2022 riguardano lo stesso distretto, le spalle, ma è anche vero che oltre alla periartrite bilaterale, indicata in entrambe le occasioni, nel 2022 alla periatrite si aggiungeva la tendinosi delle spalle. Si può quindi ritenere che la denuncia del
2022 rappresentasse quanto meno l'indicazione di un aggravamento rispetto alla patologia del
2010. La posizione del dott. potrebbe dunque essere in parte condivisa, pur se sussistono Per_3 due considerazioni non coincidenti: da un lato appunto il fatto che la patologia denunciata nelle due occasioni riguardava sempre lo stesso rischio lavorativo e un danno all'articolazione delle spalle con lamentata periartrite, dall'altro il fatto che nella seconda denuncia si aggiungeva alla periartrite la tendinopatia delle cuffie dei rotatori. Si tratta di dirimere come questa “duplicità di considerazioni” permetta di rispondere al quesito postomi “Se la “periartrite-tendinosi spalle
13 bilaterale” sia malattia diversa da quella già oggetto della domanda presentata il 15.2.2010 e rigettata da con provvedimento del 10.4.2010 (“periartrite bilaterale”). Da un punto di vista CP_1
“burocratico” (senza attribuire qui alcun significato negativo al termine) la risposta al quesito postomi potrebbe essere - come già detto - affermativa ma in effetti la patologia che oggi si pone all'attenzione è essenzialmente la tendinopatia della cuffia dei rotatori, non lamentata nel 2010,
e che naturalmente è “altro” rispetto alla periartrite (o al concetto di periatrite per come viene spesso genericamente inteso), pur se in qualche misura ne fa parte. Le osservazioni del C.t. della ricorrente mi portano a fare qualche specifica riflessione sul significato di “periartrite scapolo- omerale”, definizione abbastanza generica e spesso usata impropriamente, che dovrebbe essere sostituita da diagnosi più precise. La periartrite alla spalla (genericamente intesa) è la conseguenza di un processo infiammatorio a carico della capsula articolare dell'articolazione scapolo-omerale, cui segue la formazione di un tessuto simil-cicatriziale, che rende la stessa capsula più spessa, abnormemente rigida e tendente alla retrazione. Si tratta per lo più di una condizione di lunga durata (anche di alcuni anni), nel corso della quale la sintomatologia evolve generalmente in senso benigno, con lenta risoluzione spontanea. In genere con questo termine di “periartrite” si indica un'infiammazione (talora di natura reumatica) e/o degenerazione dei tessuti molli della spalla, quali tendini, borse, legamenti, connettivo, cartilagini, e tra i tendini più sollecitati vi sono proprio quelli della cuffia dei rotatori;
a ciò si può aggiungere una sofferenza a livello subacromiale o anche del capo lungo del bicipite o altresì una lesione del cercine periglenoideo all'inserzione del capo lungo del bicipite sulla cavità glenoidea (lesione SLAP). Tra le possibili cause di una periatrite (ripetendo quanto appena detto sul fatto che tale definizione dovrebbe essere in genere maggiormente precisata) vi sono certamente l'usura da movimenti ripetuti con frequente sopraelevazione delle spalle ed il sollevamento di pesi. In sintesi, ripeto che la situazione delle spalle della sig.ra e in particolare delle cuffie dei rotatori, era nel 2022 presumibilmente più Pt_1 compromessa che nel 2010, quando non vi erano segni di sofferenza dei tendini così significative come rilevato negli ultimi anni, ma è pur vero che le due diagnosi presentate all'atto delle domande riguardano lo stesso distretto osteoartromuscolare, con l'unica differenza (già prima sottolineata) che nel 2010 si parlava “solo” di “periartrite bilaterale” mente nel 2022 di “periatrite bilaterale con tendinosi delle spalle”. A me pare dunque che la diagnosi del 2022 rappresenti un'evoluzione aggravativa di una patologia già denunciata (con diagnosi “generica”) nel 2010. E ripeto ancora che comunque la risposta negativa dell' , sin dal 2010, è stata basata sul giudizio di CP_1 un'insussistenza o inidoneità del rischio, che personalmente non trovo condivisibile. Sottopongo doverosamente questa risposta al quesito postomi, solo parzialmente affermativa, all'attenzione ed alla valutazione del Giudice, peritus peritorum”.
14 Il C.T.U., a seguito degli scrupolosi approfondimenti magistralmente esplicati, ha, dunque, concluso che: “La sig.ra è affetta da spondilartrosi vertebrale lombosacrale con modesta Parte_1 protrusione discale tra L4 e L5., Tale patologia è con grande probabilità riferibile causalmente o in misura concausalmente rilevante, almeno in parte - oltre che presumibilmente a fattori comuni costituzionali e genetici - alle attività lavorative svolte dal soggetto come addetta alle vendite nel supermercato Basko. Per tale patologia, definibile “non tabellata”, è riconoscibile una quota parte di danno su base professionale, non inferiore al 50% del danno totale, valutabile pari al 4%, riferibile alla data attuale ma che può essere fatto decorrere da quella della domanda presentata all' (23/06/2022). La ricorrente è altresì affetta da tendinopatia bilaterale della cuffia dei CP_1 rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato) con borsite subacromion-deltoidea, patologia riferibile in parte prevalente all'esposizione lavorativa, che - a parere del sottoscritto
C.t.u. - ha comportato il rischio di conseguenze di salute anche alle spalle ed agli arti superiori.
Tale patologia è riferibile ad altra analoga, pur con minore rilievo anatomo-patologico, già oggetto di domanda presentata all' nel 2010 e respinta dall' per insussistenza del CP_1 CP_1 rischio. La situazione attuale è da considerarsi aggravativa rispetto a quella presente nel 2010.
Ove le conseguenze per la patologia alle spalle siano valutate, è attualmente (e dalla data della domanda, 23/06/2022) definibile un danno di origine professionale pari al 7-8%; pertanto l'invalidità complessiva per le patologie in entrambi i distretti osteoarticolari diventerebbe pari all'11%)”.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In merito all'eccezione di prescrizione in relazione alla patologia alle spalle già denunciata dalla ricorrente nel 2010, l'eccezione di va respinta, in quanto la domanda presentata dalla CP_1
ricorrente nel 2010, pur essendo attinente allo stesso distretto osteo-articolare, è differente rispetto a quella del 2022.
In particolare, come osservato dal dott. e avallato dal dott. è lo stesso Ente (v. Per_3 Per_2
Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 9 aprile 2008. Allegato 1) che, nella categoria generale delle malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, distingue diverse tipologie di malattia relative al distretto delle spalle, fra le quali: la tendinite del sovraspinoso (M75.1); la tendinite del capolungo bicipite (M75.2) e la tendinite calcifica (morbo di duplay) (M75.3).
15 Pertanto, vero è che la ricorrente aveva già presentato una domanda per una malattia alle spalle sulla base di un determinato rischio lavorativo, ma altrettanto vero è che la prima domanda dalla medesima presentata, era volta ad accertare un tipo di malattia (tendinite calcifica (morbo di duplay) (M75.3)) e quella più recente, invece, una malattia che ricomprendeva quella precedente, ma aggravata da ulteriori sintomi, nonché un altro tipo di malattia classificato in manera diversa dall' (tendinite del sovraspinoso (M75.1)), pur afferente al medesimo distretto osteo- CP_1
articolare.
Si legge, infatti, nella relazione del dott. che “per il resto, effettivamente le osservazioni Per_2
del dott. sono almeno in parte condivisibili. […]. Come ho già detto, da un lato la due Per_3
denunce del 2010 e 2022 riguardano lo stesso distretto, le spalle, ma è anche vero che oltre alla periartrite bilaterale, indicata in entrambe le occasioni, nel 2022 alla periatrite si aggiungeva la tendinosi delle spalle. Si può quindi ritenere che la denuncia del 2022 rappresentasse quanto meno l'indicazione di un aggravamento rispetto alla patologia del 2010. La posizione del dott. Per_3
potrebbe dunque essere in parte condivisa, pur se sussistono due considerazioni non coincidenti: da un lato appunto il fatto che la patologia denunciata nelle due occasioni riguardava sempre lo stesso rischio lavorativo e un danno all'articolazione delle spalle con lamentata periartrite, dall'altro il fatto che nella seconda denuncia si aggiungeva alla periartrite la tendinopatia delle cuffie dei rotatori.”
A ciò si aggiunga che, pur non volendo considerare la nuova domanda come diversa rispetto a quella precedente, la stessa potrebbe comunque essere considerata come aggravamento di una situazione già segnalata.
Tale aggravamento sarebbe stato determinato dal mancato rispetto in ambito lavorativo delle prescrizioni mediche, via via più stringenti, ricevute dalla ricorrente sia in ragione dell'età della ricorrente sia per la sintomatologia dolorosa via via più rilevante, che hanno poi determinato la sig.ra a sottoporsi a nuovi esami diagnostici nel 2020-2021, all'esito dei quali la Pt_1
ricorrente ha avuto la certezza dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute e ha ritenuto integrate le condizioni necessarie per ottenere l'indennizzo negatole dall' nel 2010. CP_1
Pertanto, chiarito che non vi è corrispondenza tra la domanda presentata dalla ricorrente nel 2010
e quella del 2022 per la quale è causa, in quanto “la patologia che oggi si pone all'attenzione è essenzialmente la tendinopatia della cuffia dei rotatori, non lamentata nel 2010, e che naturalmente è “altro” rispetto alla periartrite (o al concetto di periatrite per come viene spesso
16 genericamente inteso), pur se in qualche misura ne fa parte” e che “la diagnosi del 2022 rappresenta un'evoluzione aggravativa di una patologia già denunciata (con diagnosi “generica”) nel 2010” non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
Infatti, considerando la domanda del 2022, possiamo osservare che la sig.ra ha Pt_1
effettuato gli esami diagnostici nel 2020-2021, ha presentato domanda amministrativa nel giugno
2022, momento dal quale il termine di prescrizione triennale è sospeso sino al termine dell'iter amministrativo (v. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, recepita dalla circolare n. 44 del 23.10.2023), nel caso di specie concluso il 20.07.2023, ed ha, CP_1
quindi, iscritto al ruolo il ricorso de quo il 28.03.2024.
Non risulta dunque decorso il termine di prescrizione triennale previsto ex lege.
In ragione di ciò, entrambe le patologie denunciate dalla ricorrente sono di origine professionale, pertanto, dovrà essere riconosciuta in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità complessiva per le suddette malattie pari all' 11% (4 % per la spondilartrosi vertebrale lombosacrale con modesta protrusione discale tra L4 e L5 oltre al 7% per tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato con borsite subacromion-deltoidea).
Il C.T.U. ha stabilito, inoltre, che tali condizioni persistono dal momento della domanda amministrativa del 23.06.2022.
L' deve, perciò, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, dalla data di deposito CP_1
della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale riconosciuta del 11%.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L.
412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, alla ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Relativamente alle spese, queste seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione
17 delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente, antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G., promossa da contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalle malattie professionali riconosciute di spondilartrosi vertebrale lombosacrale con modesta protrusione discale tra L4 e L5 e di tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato) con borsite subacromion-deltoidea, con una percentuale di danno quantificato in misura complessiva del 11% (4%+7%) dal giorno della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 4.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Anna Fusco, antistataria.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Genova, 16 luglio 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso dall'avv. Anna Parte_1
Fusco di Genova, presso lo studio della quale, in Via Palestro 2/4, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura
[...]
generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe
Zane dell'Avvocatura Regionale INAIL di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in
Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76; - resistente -
Conclusioni per la ricorrente: “Al Tribunale di Genova, Giudice del Lavoro, affinché, previi gli adempimenti e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezioni, accolga le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la natura professionale delle due malattie di cui è causa (tendinopatia delle spalle bilaterale e spondilodiscopatia lombare) riconoscendo il diritto alla tutela assicurativa nella misura complessiva del 16% di invalidità permanente o nella misura meglio vista;
2) Condannare a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica, sia CP_1 questa la rendita o in subordine l'indennizzo, con accessori di legge dalla domanda (23.06.22); 3)
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni per “In merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto le domande CP_1
sono comunque infondate. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024, ha dedotto di aver svolto, dal 1996 sino Parte_1
al 1.12.2023, l'attività di ausiliaria alla vendita presso il supermercato EKOM (già BASKO e in origine
1 Bobbio s.r.l.) e di svolgere attualmente le medesime mansioni presso il punto vendita BASKO in
Genova, Via Barchetta.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto, pur essendo sempre stata inquadrata come commessa, operazioni di scarico delle merci dai mezzi di trasporto dei fornitori al magazzino, nonché di posizionamento della merce stessa negli scaffali e nei frigoriferi, il tutto in assenza di apparecchiature utili ad alleggerire il rischio di esposizione alla movimentazione manuale di carichi pesanti.
Le suddette mansioni hanno comportato la movimentazione di carichi pesanti, movimenti ripetitivi, l'uso di forza e l'assunzione di posture incongrue e, secondo la ricostruzione della ricorrente, ciò le avrebbe cagionato due malattie professionali, ovvero la periartrite – tendinosi spalle bilaterale e la spondilo-discopatia lombare.
La sig.ra ha, inoltre, rappresentato che in sede delle annuali visite del lavoro, a partire Pt_1
dal 2002, il medico aziendale le aveva posto delle limitazioni, via via più specifiche e stringenti, relative alla movimentazione dei carichi e ai movimenti ripetitivi stabilendo, infine, di concedere l'idoneità piena esclusivamente all'attività di cassiera e che, tuttavia, tali limitazioni non sono mai state pienamente rispettate poiché incompatibili con l'organizzazione del lavoro aziendale, svolgendo, in realtà, soltanto per un quarto della propria giornata lavorativa, l'attività di cassiera e per la restante parte l'attività di scarico merce e sistemazione della merce negli scaffali o nei reparti frigo.
La suddetta situazione ha determinato la prosecuzione della movimentazione di carichi eccessivi da parte della ricorrente e dunque un progressivo peggioramento del proprio quadro patologico.
A fronte della situazione sopradescritta, la ricorrente, in data 23.06.2022, ha presentato all'Ente competente la domanda per il riconoscimento delle due malattie professionali sopraindicate alle spalle ed alla schiena, entrambe respinte da in data 15.03.2023, in quanto, secondo l'Istituto, CP_1
la tecnopatia alle spalle non sarebbe stata cagionata dall'attività lavorativa espletata mentre quella alla schiena non è stata ritenuta “malattia” indennizzabile.
Il ricorso amministrativo intentato contro i predetti provvedimenti si è concluso, il 28.07.2023, con visita collegiale con esito discorde e definitivi provvedimenti di rigetto.
Tanto premesso, la sig.ra ha agito in giudizio per accertare l'origine professionale delle Pt_1
due malattie patite alle spalle ed alla schiena, e, dunque, il proprio diritto alla tutela assicurativa
2 nella misura complessiva del 16%, con conseguente condanna di alla costituzione in suo CP_1
favore della rendita ex lege prevista ovvero, in subordine, alla corresponsione del relativo indennizzo.
Costituendosi in giudizio, l' ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione del diritto della CP_1
ricorrente per la malattia alle spalle, essendo trascorsi ben oltre i tre anni di legge tra la prima denuncia effettuata all'Istituto il 15.02.2010 e la successiva domanda del 23.06.2023.
Nel merito, l' ha contestato le domande della ricorrente chiedendone il rigetto, affermando, CP_1
in merito alla patologia delle spalle, l'inidoneità del rischio cui è stata esposta la ricorrente durante la propria attività lavorativa a cagionare la malattia denunciata, anche in ragione delle limitazioni predisposte dai vari medici del lavoro, nonché per quanto rilevato nei DVR e nei questionari per rischio MMC e movimenti ripetuti.
In relazione alla patologia lombare, oltre alle considerazioni già esplicate relative alle varie limitazioni imposte di anno in anno dai medici del lavoro, l' ha eccepito, poi, quanto già CP_1
evidenziato in sede di domanda amministrativa, ossia l'assenza della patologia denunciata, in quanto dagli esami diagnostici acquisiti in occasione della visita medica effettuata in sede amministrativa, risulterebbero contenuti tutti i dischi del tratto esaminato, e sarebbe rilevabile solo una degenerazione artrosica e che, in ogni caso, tra le attività espletate dalla ricorrente non vi sarebbero quelle di carico e scarico merci o la movimentazione di carichi pesanti, ma solo l'attività di sistemazione merce negli scaffali.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale, la causa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La sig.ra ha dedotto di aver svolto, per oltre venticinque anni, sempre la medesima Pt_1
professione e le stesse mansioni di scarico merce dai furgoni dei fornitori, trasbordo della stessa all'interno del supermercato e sistemazione della merce negli scaffali e nei frigoriferi, con movimentazione di carichi pesanti ed assunzione di posture scorrette, senza osservare le limitazioni a tali movimenti ricevute dal 2002 in poi dai medici del lavoro che di volta in volta l'hanno visitata.
Le attività descritte dalla ricorrente sono state tutte confermate dai testi escussi.
3 La sig.ra collega della ricorrente presso il supermercato Basko di Via Degola dal Parte_2
2014 al 2015 e dal 2016 al 2018, infatti, ha dichiarato che: “ADR: la ricorrente si occupava del rifornimento del negozio, ovvero del trasporto della merce situata sui bancali che vengono scaricati a terra dall'autista, all'interno del negozio mediante dei muletti che per un certo tempo sono stati manuali e poi elettrici e il posizionamento sugli scaffali, che viene fatto manualmente. Tale attività veniva svolta quotidianamente o durante l'ora di chiusura della pausa pranzo oppure la mattina all'inizio dell'orario di lavoro. In questo caso i camion arrivava prima dell'apertura del negozio, ma l'attività di posizionamento della merce sugli scaffali la facevamo durante la mattinata. La ricorrente si occupava anche dell'attività di cassa soprattutto il pomeriggio, ma l'attività prevalente era quella del caricamento degli scaffali.
ADR : so che la ricorrente aveva delle limitazioni sia per quanto riguarda i lavori ripetitivi che per i carichi, ma non venivano rispettate.
ADR : all'epoca all'interno del negozio nel quale lavoravamo eravamo tre dipendenti a tempo pieno ad occuparci del carico. Vi era altro personale che si occupava esclusivamente della cassa e il capo negozio che a volte ci aiutava.
ADR: non so quantificare la distanza tra il camion e l'ingresso del negozio, che dovevamo percorrere con i bancali della merce, ma tale percorso era in leggera salita.”.
Il teste responsabile dell'amministrazione del personale dell'intero Gruppo Testimone_1
Sogegross, cui fanno riferimento i supermercati BASKO ed EKOM, ha dichiarato che: “la ricorrente era addetta alle operazioni ausiliarie di vendita, per quanto ricordi, cioè si occupava del rifornimento di merce degli scaffali.”.
Il teste , collega della ricorrente presso il supermercato Basko in via Degola, ha Testimone_2
confermato che: “La ricorrente si occupava soprattutto dello scarico e del posizionamento della merce ortofrutticola, movimentando le casse degli ortaggi e della frutta dai “roll” (carrelli nei quali vengono caricati i prodotti), oppure attraverso le movimentazioni dei bancali con i transpallett manuali. Il percorso dal camion al negozio era in lieve salita, anche se situato vicino all'ingresso del negozio. All'interno del negozio lo scarico dei roll o dei bancali viene fatto manualmente per posizionare la merce sugli scaffali. Spesso i roll hanno delle ruote inefficienti oppure sono caricati male e ciò implica un maggior sforzo nel loro spostamento.ADR: Il carico dell'ortofrutta arrivava quotidianamente mentre quello del secco di solito tre volte la settimana. La ricorrente era sempre molto disponibile e quindi quando aveva terminato la sua attività all'ortofrutta, aiutava anche per
4 il posizionamento della merce secca e di quella del “libero servizio”, cioè quella dei prodotti conservati nel frigorifero. L'attività lavorativa che ho descritto era quella che impegnava la gran parte dell'orario di lavoro della ricorrente, la quale qualche volta lavorava anche in cassa.”.
Da ultimo il teste responsabile della ricorrente presso il BASKO in via Degola, tra il 2018 ed Tes_3
il 2022, ha dichiarato che: “Nel negozio in via Degola a Sampierdarena, io ero responsabile di filiale e lei era addetta alle vendite, ovvero si occupava di carico e scarico della merce. La merce arrivava su roll o su bancali con i camion che venivano portati all'interno del negozio da me o dal mio vice e posizionati nelle corsie, dove gli addetti alle vendite come la ricorrente, si occupavano di posizionare la merce dai roll o dai bancali sugli scaffali. Poteva capitare che la ricorrente si occupasse di portare i roll o i bancali all'interno del negozio, ma solo saltuariamente perché questa era un'attività che facevamo io e il mio vice”. ADR: l'attività prevalente della ricorrente era quella che ho descritto, ma tutti gli addetti di un supermercato, come quello in cui lavorava sono polivalenti e quindi, a volte, lavorava in cassa”.
In breve, le mansioni dedotte dalla ricorrente sono state, pur con qualche divergenza dovuta ai ruoli differenti dei testi escussi, confermate e dunque, è risultato che l'attività prevalente della ricorrente era quella di addetta alle vendite importante movimentazione, trasporto e sollevamento dei carichi.
Al fine di effettuare la valutazione dei rischi cui è stata esposta la ricorrente per entrambe le malattie denunciate, del collegamento eziologico tra le attività svolte e dell'insorgenza delle patologie lamentate, nonché dell'identità tra la malattia alle spalle denunciata nel 2010 e quella denunciata il 23.06.2022, è stato, quindi, dato corso alla C.T.U. medico-legale richiesta dalla ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l' CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione ha evidenziato che: “In sostanza, relativamente al rachide ed alle spalle - ossia le sedi dove la ricorrente ritiene di aver riportato danni riferibili a causa professionale - sulla base dei dati anamnestici, del rilievo clinico attuale e degli accertamenti strumentali eseguiti nel corso del periodo 2020-2024, si può definire che la sig.ra sia affetta da: spondilartrosi Pt_1 lombosacrale, protrusione discale tra L4 e L5, borsite subacromion-deltoidea, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato).
Dal punto di vista strumentale la situazione rachidea non appare compromessa in misura rilevante, pur se è riscontrabile una spondilartrosi lombo-sacrale, abbastanza contenuta e che non provoca
5 limitazioni funzionali di rilievo;
non ci sono segni di ernie ma un accertamento radiografico del
2020 parlava di “lieve riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 da discopatia”; successivi accertamenti di risonanza magnatica del 2021 e del 2024 hanno confermato l'assenza di ernie, per quanto riguarda eventuali discopatie c'è un accenno nell'accertamento del 2024. Dagli atti si deduce che la parte sanitaria dell' (v. Considerazioni mediche del 15/05/2024) ha parlato di CP_1
“non evidenza della patologia denunciata”, basandosi sull'assenza di evidenze strumentali/radiologiche (“alla R.M. Lombosacrale. del 3.5.2021 risultano contenuti tutti i dischi compresi nel tratto esaminato”). In realtà, come già riportato, i referti disponibili riguardo specificamente allo stato dei dischi riportano: - Rx 6.02.2020: lieve riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 da discopatia. - RM 30.04.2021: non evidenti ernie o frammenti nucleari espulsi. Sostanzialmente contenuti tutti i dischi compresi nel volume di esame - RM 6.06.2024: riduzione d'ampiezza dei diametri del canale rachideo, reperto accentuato tra L4- L5; segni involutivi a carico del IV disco intersomatico con modica protrusione posteriore a larga base.
Com'è evidente, su 3 accertamenti, solo quello di mezzo non evidenziò alterazioni riguardanti i dischi, mentre il primo ed il terzo (il più recente) sì, anche se non a carico dello stesso disco (il 5° lombare nel primo, il 4° nell'ultimo); tutto sommato queste differenze possono essere interpretate anche tenendo conto delle diversità soggettive e di “attenzione” dei refertatori, della qualità degli accertamenti, ecc. Tutti e 3 i referti comunque evidenziarono la patologia spondilartrosica. A parte questa spondilartrosi, pur non avanzata e potenzialmente interpretabile (in tutto o in parte) come fisiologica, il principale aspetto da segnalare ai fini del quesito consiste appunto nei “segni involutivi a carico del IV disco intersomatico (L4-L5) con modica protrusione posteriore a larga base”.
“Si parla di discopatia in presenza di un'alterazione dello spessore o della posizione dei dischi intervertebrali, ossia le strutture circolari poste tra una vertebra e l'altra, deputate ad ammortizzare e distribuire la sollecitazione derivante dai movimenti del corpo. Il termine “protrusione” è in genere ritenuto sovrapponibile a quello di discopatia, nel senso che la protrusione è la discopatia più comune e si caratterizza per una fuoriuscita del disco dal suo spazio naturale con l'invasione di quello circostante, fino al contatto con le vicine radici nervose;
si tratta di un fenomeno che può verificarsi quando il disco perde spessore o va incontro a disidratazione. Una protrusione del disco posteriore con base larga, come refertato nel 2024, indica che il disco intervertebrale è rigonfio o sporge all'indietro rispetto alla sua posizione normale. Il termine “a base larga” suggerisce che la sporgenza abbia una base appunto ampia o un attacco al disco, piuttosto che una sporgenza focale o stretta. Da notare che il referto definisce “modica” la protrusione descritta. Il referto sopra accennato depone per un'alterazione modesta, di significato clinico probabilmente non rilevante
6 ma neppure “trascurabile”, che potrebbe essere o meno associata a sintomi. La sig.ra in Pt_1 effetti mi ha riferito che, dopo la comparsa dei primi sintomi avvenuta da circa 20 anni, i disturbi dolorosi si sono abbastanza attenuati o - anche meglio - stabilizzati da alcuni anni, a seguito di chiroterapia (terapia che mira al riassestamento delle ossa, in questo caso della colonna vertebrale, mediante manipolazione energetica). Per quanto riguarda le spalle è invece presente una patologia infiammatoria-degenerativa dei tendini della cuffia dei rotatori, pur senza limitazioni funzionali
“importanti” almeno al momento della mia constatazione clinica. Gli esami disponibili e prima riportati depongono comunque per una patologia certamente significativa, con tendinopatia di 3 dei 4 muscoli della cuffia, presente sia a sinistra sia a destra. E' del tutto ammissibile che questa patologia delle cuffia si traduca, oltre che in possibili riacutizzazioni sintomatologiche, in problemi funzionali, e ciò soprattutto in caso di attività che prevedano uso e spostamenti degli arti superiori specie nel senso di sopraelevazione. [….]. Le attività che comportino fatiche e sforzi, le operazioni di sollevamento, trasporto e sostegno di carichi, ma anche le vibrazioni, così come il mantenimento prolungato di posture incongrue, possono comportare rischi di lesioni muscoloscheletriche.
Possono verificarsi effetti di tipo infiammatorio e degenerativo che esitano in dolore e limitazione funzionale a diversi livelli (spalla, gomito, mano/polso), ma il tratto dorso-lombo-sacrale è certamente la sede più interessata da varie patologie osteo-articolari e sensibile ai sovraccarichi funzionali. La patologia più comunemente riscontrata è la spondilodiscoartrosi, che consiste in alterazioni dei corpi vertebrali in relazione alla progressiva disidratazione, degenerazione e schiacciamento di uno o più dischi intervertebrali adiacenti;
clinicamente si manifesta soprattutto con dolore e limitazione funzionale. Se il nucleo polposo del disco intervertebrale migra posteriormente o postero lateralmente, si ha la cosiddetta ernia del disco. In questi casi, accanto alla sintomatologia dolorosa ad esordio brusco di origine discale, si possono associare sintomi periferici sul territorio di distribuzione della radice compressa, con caratteristiche diverse secondo l'entità e la sede della compressione. Il processo artrosico può riconoscere - come già ricordato - varie cause, vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo. In alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute del soggetto ma questo non sembra il caso della ricorrente, nella quale non sono state mai accertate patologie di ordine dismetabolico né ad esempio rilevanti alterazioni ponderali (ricordo che il sovrappeso o la condizione di obesità sono certamente una delle condizioni più favorenti la maggiore e più precoce usura dell'apparato osteo-articolare). Come accennato, il discrimine fondamentale per l'attribuzione ad eziologia professionale di tali alterazioni consiste da un lato nell'aderenza a quanto previsto dalla Tabella delle m.p. (se tabellabili) e contestualmente nella presenza di un'esposizione lavorativa a fattori potenzialmente nocivi (lesivi, usuranti e ripetuti nel tempo) per l'apparato osteo-artro-muscolo-
7 scheletrico, in particolare (ma non solo) legati alla movimentazione manuale di carichi pesanti e alle vibrazioni.”
Fatte tali premesse il C.T.U. ha evidenziato che: Il quesito postomi implica - come già detto - di definire preliminarmente se la patologia alle spalle per cui è stata fatta denuncia nel 2022 sia diversa da quella per la quale era stata presentata nel 2010 domanda all' . Nelle 2 denunce di CP_1 malattia professionale sono indicate rispettivamente le seguenti diagnosi: 15/02/2010: “periartrite bilaterale” 23/06/2022: “periartrite e tendinosi spalle bilaterale”. A prima vista appare evidente che, pur se nel 2022 la diagnosi era relativamente più composita, si trattava sostanzialmente della stessa patologia, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche di infiammazione/degenerazione artrosica nel distretto delle spalle. Anche se quanto detto sopra potrebbe risultare decisivo sul piano formale e normativo, posso comunque affermare che la posizione negativa assunta dall' CP_1 similarmente in entrambe le occasioni, concludendo negativamente sulla base dell'insussistenza di rischio, non mi pare del tutto condivisibile. In proposito ci sono vari elementi, anamnestici e documentali non propriamente coincidenti. Riguardo al lavoro, al rischio e all'esposizione lavorativa…. L' ha acquisito il Documento di valutazione dei rischi della BASKO e su questo CP_1 mi pare abbia basato in parte la propria posizione negativa rispetto almeno ad una delle domande presentate dalla ricorrente (quella riguardante le spalle), anche se in effetti l' ha in questa CP_1 fase sollevato preliminarmente - per quanto riguarda la patologia alle spalle, già oggetto di denuncia nel 2010 - la questione della prescrizione. Tale documento (risalente in prima stesura alla fine del 2008 ma successivamente aggiornato in varie riprese), riguardo alle attività svolte dalla sig.ra quindi sia come addetta alle vendite sia come addetta alle casse, definisce un Pt_1 rischio prevalentemente contenuto, se non assente (anche se non per tutte le mansioni). Riguardo alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI del D.Lgs. 81/2008) ed ai movimenti ripetuti, per gli “addetti ortofrutta” si definisce un indice di rischio “medio” ma il calcolo dell'indice OCRA di esposizione (con valutazione del complesso delle azioni di spinta, di traino, di trasporto in piano) risulta < 2,3, quindi l'attività viene posta in “fascia verde” e definita “accettabile”, ossia
“accettabile per la maggior parte dei soggetti di riferimento della popolazione lavorativa”. La stessa fascia viene ovviamente definita per gli addetti alle casse, certamente ben meno coinvolti in attività di movimentazione dei carichi. E' disponibile anche la parte di Documento relativa alla valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti, che risulta: per gli addetti all'ortofrutta
“verde” per mano sn, “gialla” per mano dx, per gli addetti alla cassa “gialla” per entrambe le mani, dove: “gialla” equivale ad “accettabile condizionato” (ossia “accettabile a condizione che vengano riconsiderati i fattori di rischio o vengano intraprese altre misure organizzative”). Le varie operazioni degli addetti all'ortofrutta (preparazione, posizionamento merci, distribuzione al banco)
8 risultano alternativamente valutate in fascia verde o gialla. In sostanza la valutazione depone per mansioni definite come non rilevantemente rischiose dal punto di vista delle conseguenze di salute, specie a carico dell'apparato osteo-articolare, ma al tempo stesso - come minimo - da attenzionare.
Questi documenti sono soggetti a varie possibili interpretazioni, e costituiscono naturalmente un riferimento che dovrebbe essere utile, pur se di efficacia (e, ahinoi, di verità) variabile, evidenziando spesso conseguentemente il livello di attenzione che un datore di lavoro ed i suoi collaboratori tecnici pongono rispetto all'attività ed alle mansioni dei loro addetti. Valutazioni del genere - soprattutto in attività caratterizzate da notevole variabilità e possibili improvvisazioni e innovazioni
- non vanno spesso al di là di una certa generalizzazione e non risultano sempre esaustive;
del resto, il DVR è comunque un documento che può essere soggetto ad analisi critica e ad ulteriori approfondimenti nel tempo (oltre che a revisione da parte degli stessi compilatori e naturalmente degli organi di vigilanza). Va inoltre considerato che le valutazioni di cui sopra riguardano un gruppo di lavoratori ed anche i giudizi si basano su una collettività, non andando (salvo che in rare occasioni, per quanto mi risulti) nei particolari dei singoli;
ad esempio nel caso presente - come già accennato - si parla nel DVR di “rischio accettabile” (definito per alcune delle mansioni svolte dalla sig.ra , ma spiegando correttamente che si intende “accettabile per la maggior Pt_1 parte dei soggetti di riferimento della popolazione lavorativa”, il che è del resto abbastanza ovvio.
Ciò porta anche alla considerazione che utilizzare il DVR come parametro decisivo per esprimere un parere positivo o negativo in merito ad un danno alla salute riportato da un singolo individuo può non essere sempre pienamente giustificato e/o condivisibile. Di fronte a tali documenti, specie se redatti con specifiche e dettagli tecnici, in un ambito peritale come quello in oggetto si può dunque procedere - a mio parere - con diversi “atteggiamenti”: prenderli così come sono e assumerli come probatori, oppure considerarli un contributo utile ma non necessariamente determinante ai fini di un singolo caso di lavoratore. Personalmente propendo in genere per la seconda eventualità.
In sostanza, pur con alcune dichiarazioni non coincidenti (il che non è sorprendente, visti i diversi ruoli (dirigenziali o meno) dei soggetti che hanno reso testimonianze, appare piuttosto evidente che:
- l'attività di addetta alle vendite, quindi quella con maggiore impegno fisico, è stata probabilmente complessivamente prevalente;
- tale attività richiedeva in alcune parti un certo impegno fisico nella movimentazione, trasporto e sollevamento dei carichi, comportando quindi sollecitazioni sui vari distretti osteo-articolari. A conferma di ciò, sono disponibili i giudizi dei medici competenti dell'azienda, che “attraversano” un lungo periodo, dal 2008 al 2022. Sin dal 2008-2009 furono definite limitazioni quali “no movimentazione manuale dei carichi, no movimenti ripetitivi a livello dell'articolazione delle spalle”, con il “suggerimento” di “alternare per come possibile l'attività alla cassa con quella in corsia”. A seguito delle visite negli anni successivi il giudizio, permanendo
9 le precedenti limitazioni, fu talora maggiormente articolato: “evitare attività che comportano stazione eretta prolungata” (2012),”alternare l'attività di cassiera con quella di carico dopo circa due ore. Scarpe antinfortunistiche che consentano l'utilizzo di plantare ortopedico” (gennaio 2014),
“alternanza regolare dell'attività in cassa con quella in corsia (20 minuti circa dopo 2 ore di attività di cassa). Limitazione della movimentazione manuale dei carichi a 12 kg. (ottobre 2014)”, “non adibire a movimentazione manuale di carichi oltre 10 kg., movimenti ripetitivi degli arti superiori, limitando le attività oltre la linea delle spalle;
qualora possibile alternare l'attività in cassa con quella di corsia ogni due ore. Uso di guanti in cotone durante il lavoro, non mettere in contatto con oggetti alle basse temperature” (2017), “non adibire alla movimentazione manuale di carichi oltre
8 kg., ….. Temporaneamente non idonea alle attività che richiedono gli accessi nelle celle frigorifere...” (febbraio 2022), “…. alternare le attività in cassa con quella di corsia possibilmente ogni due ore (carico leggero). Se possibile alternare la cassa con nastro trasportatore a destra con quella a sinistra” (maggio 2022). E' quasi ovvio considerare che evidentemente i medici competenti
(diversi nel corso del tempo) condivisero a partire dal 2008 prescrizioni che da un lato si basavano evidentemente su problemi del soggetto dal punto di vista dell'apparato osteo-articolare, dall'altro
“ammettevano” implicitamente che tale apparato fosse utilizzato e messo “a prova” nello svolgimento delle mansioni della sig.ra Da notare che in alcuni casi le prescrizioni hanno Pt_1 anche riguardato l'accesso alle celle frigorifere, che non era raro e che naturalmente comportava tra l'altro l'esposizione a basse temperature. Ricordo la testimonianza, riportata in precedenza, di una lavoratrice che ha dichiarato “la ricorrente aveva delle limitazioni sia per quanto riguarda i lavori ripetitivi che per i carichi, ma non venivano rispettate” e del resto, a ben vedere, anche i dirigenti/responsabili ascoltati sul tema del rispetto delle limitazioni definite dai medici competenti hanno in alcuni casi usato la locuzione “per quanto possibile”. In sintesi riguardo al tema del rischio e dell'esposizione, ritengo di poter concordare con quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sul fatto che l'attività lavorativa della sig.ra abbia comportato il rischio - eventualmente Pt_1
a maggior ragione in un soggetto predisposto - di danni all'apparato osteo-artro-muscolare. Si tratta quindi di definire se all'esposizione a fattori potenzialmente nocivi/usuranti per l'apparato osteo-articolare siano effettivamente conseguiti danni alla stessa attribuibili. Come detto in precedenza, la sig.ra è affetta da: spondilartrosi lombosacrale, protrusione discale tra Pt_1
L4 e L5, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori con borsite subacromion-deltoidea. In entrambi i distretti, si tratta di processi artrosici che possono in genere riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute (ed alla storia) del soggetto ma questo non sembra specificamente il caso della ricorrente. Anche in questo caso, è certamente possibile una causalità
10 di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare l'importanza dello svolgimento prolungato di attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per lo scheletro del soggetto.
Aggiungo peraltro che sulla base degli elementi disponibili, sia dei dati anamnestici sia anche delle testimonianze raccolte, è possibile ritenere che il rischio di danni all'apparato osteo-articolare si sia verificato soprattutto nei primi 10-12 anni lavorativi e poi si sia parzialmente attenuato, anche se invero non cessato, sulla base del (pur probabilmente incompleto) rispetto delle limitazioni definite dai medici competenti. Tale considerazione è “aiutata” anche dal fatto che i disturbi alle spalle ed alla schiena non sembrano essere evoluti rilevantemente, in senso negativo, negli ultimi anni, nei quali si è verificata (anche in base agli stessi dati anamnestici) una certa stabilizzazione.
Ripeto in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia della sig.ra possa essere causalmente o concausalmente attribuita con molte probabilità sia Pt_1
a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) sia anche a vari fattori lavorativi
“negativi”, quali espletamento di attività fisiche, movimentazione di carichi e azioni comportanti fatiche e sforzi per gli arti superiori, cui la ricorrente è stata esposta per un periodo prolungato di lavoro. Sulla base delle considerazioni fatte fin qui, mi pare congruo e adeguato - per quanto riguarda il rachide - attribuire all'origine lavorativa (con una definizione di cautela) una quota parte di danno in misura quanto meno non inferiore al 50%. Dal punto di vista valutativo, per quanto riguarda la patologia rachidea, come detto abbastanza contenuta, non è possibile definire un danno tabellato, visto che la Tabella delle m.p. si riferisce solo all'ernia discale, mentre in questo caso è presente una spondilartrosi con iniziale discopatia L4-L5. Può essere assunta come voce di riferimento la n. 193 delle Tabella del danno biologico (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persisienti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnosticostrumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - Fino a 25). Stante l'evidenziazione obiettiva e strumentale dell'attuale situazione, piuttosto modesta ma non insignificante, ritengo che la patologia rachidea nel complesso comporti
(e comportasse) in questi ultimi anni un danno valutabile attorno almeno all'8%, come proposto dal C.t. della ricorrente. Ne consegue l'espressione - come quota parte dell'intero danno - di un danno su base professionale nella misura del 4%. Per quanto riguarda le spalle, ho già detto che la risposta al quesito “preliminare” è che vi sia analogia tra la domanda presentata nel 2010 e quella del 2022. Ove mi si chiedesse di valutare comunque il danno, in via cautelativa esprimo la mia valutazione. Ricordando che la posizione dell' deriva da un parere negativo sul rischio, CP_1 che a mio parere non è condivisibile, ritengo che, stante l'importanza delle compromissione di entrambe le cuffie dei rotatori, sarebbe valutabile un'invalidità del 10-12%. Considerando che una
11 patologia delle cuffie dei rotatori di questo tipo non appare presumibile come fisiologica ma piuttosto, molto probabilmente, conseguente ad un'usura non comune, tenendo altresì conto (come accennato anche nella relazione del C.t. per la ricorrente) della limitata altezza del soggetto, che fa pensare ad una sollecitazione ancora maggiore nei casi di frequente sopraelevazione degli arti superiori, ritengo che l'entità percentuale sopra definita sarebbe almeno per i 2/3 attribuibile a causa lavorativa;
ne deriva quindi un danno pari al 7-8%, da ritenersi patologia tabellata (con un complessivo 11% per l'insieme delle due patologie al rachide ed alle spalle). Ritengo che sia i postumi al rachide sia (nel caso di effettiva valutazione e riconoscimento) quelli alle spalle fossero presenti già nel 2022, ossia alla data delle domande presentate all' ”. CP_1
Dopo le superiori considerazioni, il dott. ha dato atto delle osservazioni ricevute dai Per_2 cc.tt.pp. a seguito dell'invio della prima bozza di relazione.
Di maggior rilievo, per la questione che ci occupa, sono le osservazioni del Dott. Per_3 consulente di parte ricorrente, secondo cui: “In merito alla precedente richiesta desidero esprimere quanto segue. Rilevo come, nel 2010, fosse stata richiesto il riconoscimento della patologia
“periartrite bilaterale di spalla”: sebbene essa sia una dicitura generica, ritengo che l'intento del tempo fosse il riconoscimento di una tendinopatia calcifica, così come refertato all'ecografia del
16/12/2010 che mi è stata fornita dalla p. stessa e che sotto si riporta integralmente (Allegato).
Questa patologia ha una sua identità nosologica: l' , infatti, la identifica come CP_1 CP_2
o col codice identificativo M75.3. Ad oggi, invece, è presente
[...] Controparte_3 una tendinopatia degenerativa che coinvolge il t. del sovraspinato e il t. del CLBB bilateralmente.
Queste patologie sono rispettivamente identificate dall' come patologie a sé stanti, ovverossia CP_1 la tendinite del sovraspinoso -o tendinite della cuffia dei rotatori (identificata al codice M75.1) e la tendinite del capo lungo di bicipite (identificata al codice M75.2). Essendo che lo stesso Ente riconosce identità nosologiche differenti, ritengo che le domande del 2010 e del 2021 non possano essere ritenute uguali. Certo, i fattori di rischio sono identici, ovverossia i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori: tuttavia, lo stesso CTU ha affermato che già al tempo fosse presente il fattore di rischio e che già al tempo sarebbe stata da riconoscerne l'esposizione.
Pertanto, a fronte dello stesso fattore di rischio e della medesima esposizione, benchè ad oggi non possa essere riconosciuta la tendinite calcifica (M75.3) poichè già oggetto di domanda nel 2010, ritengo che possano essere riconosciute le tendiniti della cuffia dei rotatori (identificata al codice
M75.1) e la tendinite del capo lungo di bicipite (identificata al codice M75.2), in quanto patologie diverse da quella richiesta oltre dieci anni orsono.”.
A seguito delle osservazioni ricevute, il dott. ha così replicato: “Il C.t. per la ricorrente Per_2
12 ha fatto osservazioni solo su un punto, proprio quello appena citato delle “due domande”; a parere del dott. tra le due patologie denunciate rispettivamente nel 2010 e nel 2022 vi sono Per_3 differenze “importanti”, nel senso che nel 2010 non vi erano segni di infiammazione/degenerazioni dei tendini dei muscoli della cuffia dei rotatori ma solo una situazione periartritica, mentre negli ultimi anni sono stati accertati segni di tendinopatia bilaterale della maggior parte dei muscoli della cuffia. A corredo di questa considerazione, il dott. ha allegato un referto di esame Per_3 ecografico del dicembre 2010, riguardante solo la spalla destra, che descrive tendini dei muscoli della cuffia “continui e di regolare morfologia” ma con “presenza di piccoli residui calcifici nel contesto del sovraspinoso, sottospinoso e sottoscapolare”. Secondo il C.t. della ricorrente pertanto vi è differenza tra le due domande di mp, riferendosi quella del 2010 a tendinopatia calcifica, quella del 2022 a tendinopatia a carico della cuffia dei rotatori;
ed in effetti l' identifica CP_1 differentemente la Tendinite calcifica (col codice identificativo M75.3) dalla tendinite del sovraspinoso o tendinite della cuffia dei rotatori (identificata al codice M75.1) nonché la tendinite del capo lungo di bicipite (identificata al codice M75.2). Il dott. ritiene che oggi sia Per_3 riconoscibile una tendinopatia degenerativa che coinvolge il t. del sovraspinato e il t. del CLBB bilateralmente. Per inciso, di tendinite del capo lungo del bicipite io non ho parlato, perché, mentre un esame ecografica delle spalle nell'aprile 2021 evidenziava alterazioni degenerative bilaterali dei tendini del capo lungo del bicipite brachiale, una risonanza magnetica del marzo 2022 deponeva per “normalità del CLBB in sede nella doccia bicipitale bilateralmente”. Direi quindi che questo successivo accertamento, certamente più approfondito, non consente di parlare di alterazioni del capo lungo del bicipite. Per il resto, effettivamente le osservazioni del dott. sono almeno Per_3 in parte condivisibili, pur se l'accertamento allegato riguarda solo una spalla, la destra (il che è spiegabile perché - come risulta dall'anamnesi - la sintomatologia riguardava inizialmente soprattutto la spalla destra), e non è desumibile quale fosse la condizione della spalla sinistra. Come ho già detto, da un lato le due denunce del 2010 e 2022 riguardano lo stesso distretto, le spalle, ma è anche vero che oltre alla periartrite bilaterale, indicata in entrambe le occasioni, nel 2022 alla periatrite si aggiungeva la tendinosi delle spalle. Si può quindi ritenere che la denuncia del
2022 rappresentasse quanto meno l'indicazione di un aggravamento rispetto alla patologia del
2010. La posizione del dott. potrebbe dunque essere in parte condivisa, pur se sussistono Per_3 due considerazioni non coincidenti: da un lato appunto il fatto che la patologia denunciata nelle due occasioni riguardava sempre lo stesso rischio lavorativo e un danno all'articolazione delle spalle con lamentata periartrite, dall'altro il fatto che nella seconda denuncia si aggiungeva alla periartrite la tendinopatia delle cuffie dei rotatori. Si tratta di dirimere come questa “duplicità di considerazioni” permetta di rispondere al quesito postomi “Se la “periartrite-tendinosi spalle
13 bilaterale” sia malattia diversa da quella già oggetto della domanda presentata il 15.2.2010 e rigettata da con provvedimento del 10.4.2010 (“periartrite bilaterale”). Da un punto di vista CP_1
“burocratico” (senza attribuire qui alcun significato negativo al termine) la risposta al quesito postomi potrebbe essere - come già detto - affermativa ma in effetti la patologia che oggi si pone all'attenzione è essenzialmente la tendinopatia della cuffia dei rotatori, non lamentata nel 2010,
e che naturalmente è “altro” rispetto alla periartrite (o al concetto di periatrite per come viene spesso genericamente inteso), pur se in qualche misura ne fa parte. Le osservazioni del C.t. della ricorrente mi portano a fare qualche specifica riflessione sul significato di “periartrite scapolo- omerale”, definizione abbastanza generica e spesso usata impropriamente, che dovrebbe essere sostituita da diagnosi più precise. La periartrite alla spalla (genericamente intesa) è la conseguenza di un processo infiammatorio a carico della capsula articolare dell'articolazione scapolo-omerale, cui segue la formazione di un tessuto simil-cicatriziale, che rende la stessa capsula più spessa, abnormemente rigida e tendente alla retrazione. Si tratta per lo più di una condizione di lunga durata (anche di alcuni anni), nel corso della quale la sintomatologia evolve generalmente in senso benigno, con lenta risoluzione spontanea. In genere con questo termine di “periartrite” si indica un'infiammazione (talora di natura reumatica) e/o degenerazione dei tessuti molli della spalla, quali tendini, borse, legamenti, connettivo, cartilagini, e tra i tendini più sollecitati vi sono proprio quelli della cuffia dei rotatori;
a ciò si può aggiungere una sofferenza a livello subacromiale o anche del capo lungo del bicipite o altresì una lesione del cercine periglenoideo all'inserzione del capo lungo del bicipite sulla cavità glenoidea (lesione SLAP). Tra le possibili cause di una periatrite (ripetendo quanto appena detto sul fatto che tale definizione dovrebbe essere in genere maggiormente precisata) vi sono certamente l'usura da movimenti ripetuti con frequente sopraelevazione delle spalle ed il sollevamento di pesi. In sintesi, ripeto che la situazione delle spalle della sig.ra e in particolare delle cuffie dei rotatori, era nel 2022 presumibilmente più Pt_1 compromessa che nel 2010, quando non vi erano segni di sofferenza dei tendini così significative come rilevato negli ultimi anni, ma è pur vero che le due diagnosi presentate all'atto delle domande riguardano lo stesso distretto osteoartromuscolare, con l'unica differenza (già prima sottolineata) che nel 2010 si parlava “solo” di “periartrite bilaterale” mente nel 2022 di “periatrite bilaterale con tendinosi delle spalle”. A me pare dunque che la diagnosi del 2022 rappresenti un'evoluzione aggravativa di una patologia già denunciata (con diagnosi “generica”) nel 2010. E ripeto ancora che comunque la risposta negativa dell' , sin dal 2010, è stata basata sul giudizio di CP_1 un'insussistenza o inidoneità del rischio, che personalmente non trovo condivisibile. Sottopongo doverosamente questa risposta al quesito postomi, solo parzialmente affermativa, all'attenzione ed alla valutazione del Giudice, peritus peritorum”.
14 Il C.T.U., a seguito degli scrupolosi approfondimenti magistralmente esplicati, ha, dunque, concluso che: “La sig.ra è affetta da spondilartrosi vertebrale lombosacrale con modesta Parte_1 protrusione discale tra L4 e L5., Tale patologia è con grande probabilità riferibile causalmente o in misura concausalmente rilevante, almeno in parte - oltre che presumibilmente a fattori comuni costituzionali e genetici - alle attività lavorative svolte dal soggetto come addetta alle vendite nel supermercato Basko. Per tale patologia, definibile “non tabellata”, è riconoscibile una quota parte di danno su base professionale, non inferiore al 50% del danno totale, valutabile pari al 4%, riferibile alla data attuale ma che può essere fatto decorrere da quella della domanda presentata all' (23/06/2022). La ricorrente è altresì affetta da tendinopatia bilaterale della cuffia dei CP_1 rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato) con borsite subacromion-deltoidea, patologia riferibile in parte prevalente all'esposizione lavorativa, che - a parere del sottoscritto
C.t.u. - ha comportato il rischio di conseguenze di salute anche alle spalle ed agli arti superiori.
Tale patologia è riferibile ad altra analoga, pur con minore rilievo anatomo-patologico, già oggetto di domanda presentata all' nel 2010 e respinta dall' per insussistenza del CP_1 CP_1 rischio. La situazione attuale è da considerarsi aggravativa rispetto a quella presente nel 2010.
Ove le conseguenze per la patologia alle spalle siano valutate, è attualmente (e dalla data della domanda, 23/06/2022) definibile un danno di origine professionale pari al 7-8%; pertanto l'invalidità complessiva per le patologie in entrambi i distretti osteoarticolari diventerebbe pari all'11%)”.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In merito all'eccezione di prescrizione in relazione alla patologia alle spalle già denunciata dalla ricorrente nel 2010, l'eccezione di va respinta, in quanto la domanda presentata dalla CP_1
ricorrente nel 2010, pur essendo attinente allo stesso distretto osteo-articolare, è differente rispetto a quella del 2022.
In particolare, come osservato dal dott. e avallato dal dott. è lo stesso Ente (v. Per_3 Per_2
Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 9 aprile 2008. Allegato 1) che, nella categoria generale delle malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, distingue diverse tipologie di malattia relative al distretto delle spalle, fra le quali: la tendinite del sovraspinoso (M75.1); la tendinite del capolungo bicipite (M75.2) e la tendinite calcifica (morbo di duplay) (M75.3).
15 Pertanto, vero è che la ricorrente aveva già presentato una domanda per una malattia alle spalle sulla base di un determinato rischio lavorativo, ma altrettanto vero è che la prima domanda dalla medesima presentata, era volta ad accertare un tipo di malattia (tendinite calcifica (morbo di duplay) (M75.3)) e quella più recente, invece, una malattia che ricomprendeva quella precedente, ma aggravata da ulteriori sintomi, nonché un altro tipo di malattia classificato in manera diversa dall' (tendinite del sovraspinoso (M75.1)), pur afferente al medesimo distretto osteo- CP_1
articolare.
Si legge, infatti, nella relazione del dott. che “per il resto, effettivamente le osservazioni Per_2
del dott. sono almeno in parte condivisibili. […]. Come ho già detto, da un lato la due Per_3
denunce del 2010 e 2022 riguardano lo stesso distretto, le spalle, ma è anche vero che oltre alla periartrite bilaterale, indicata in entrambe le occasioni, nel 2022 alla periatrite si aggiungeva la tendinosi delle spalle. Si può quindi ritenere che la denuncia del 2022 rappresentasse quanto meno l'indicazione di un aggravamento rispetto alla patologia del 2010. La posizione del dott. Per_3
potrebbe dunque essere in parte condivisa, pur se sussistono due considerazioni non coincidenti: da un lato appunto il fatto che la patologia denunciata nelle due occasioni riguardava sempre lo stesso rischio lavorativo e un danno all'articolazione delle spalle con lamentata periartrite, dall'altro il fatto che nella seconda denuncia si aggiungeva alla periartrite la tendinopatia delle cuffie dei rotatori.”
A ciò si aggiunga che, pur non volendo considerare la nuova domanda come diversa rispetto a quella precedente, la stessa potrebbe comunque essere considerata come aggravamento di una situazione già segnalata.
Tale aggravamento sarebbe stato determinato dal mancato rispetto in ambito lavorativo delle prescrizioni mediche, via via più stringenti, ricevute dalla ricorrente sia in ragione dell'età della ricorrente sia per la sintomatologia dolorosa via via più rilevante, che hanno poi determinato la sig.ra a sottoporsi a nuovi esami diagnostici nel 2020-2021, all'esito dei quali la Pt_1
ricorrente ha avuto la certezza dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute e ha ritenuto integrate le condizioni necessarie per ottenere l'indennizzo negatole dall' nel 2010. CP_1
Pertanto, chiarito che non vi è corrispondenza tra la domanda presentata dalla ricorrente nel 2010
e quella del 2022 per la quale è causa, in quanto “la patologia che oggi si pone all'attenzione è essenzialmente la tendinopatia della cuffia dei rotatori, non lamentata nel 2010, e che naturalmente è “altro” rispetto alla periartrite (o al concetto di periatrite per come viene spesso
16 genericamente inteso), pur se in qualche misura ne fa parte” e che “la diagnosi del 2022 rappresenta un'evoluzione aggravativa di una patologia già denunciata (con diagnosi “generica”) nel 2010” non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
Infatti, considerando la domanda del 2022, possiamo osservare che la sig.ra ha Pt_1
effettuato gli esami diagnostici nel 2020-2021, ha presentato domanda amministrativa nel giugno
2022, momento dal quale il termine di prescrizione triennale è sospeso sino al termine dell'iter amministrativo (v. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, recepita dalla circolare n. 44 del 23.10.2023), nel caso di specie concluso il 20.07.2023, ed ha, CP_1
quindi, iscritto al ruolo il ricorso de quo il 28.03.2024.
Non risulta dunque decorso il termine di prescrizione triennale previsto ex lege.
In ragione di ciò, entrambe le patologie denunciate dalla ricorrente sono di origine professionale, pertanto, dovrà essere riconosciuta in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità complessiva per le suddette malattie pari all' 11% (4 % per la spondilartrosi vertebrale lombosacrale con modesta protrusione discale tra L4 e L5 oltre al 7% per tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato con borsite subacromion-deltoidea).
Il C.T.U. ha stabilito, inoltre, che tali condizioni persistono dal momento della domanda amministrativa del 23.06.2022.
L' deve, perciò, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, dalla data di deposito CP_1
della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale riconosciuta del 11%.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L.
412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, alla ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Relativamente alle spese, queste seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione
17 delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente, antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G., promossa da contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalle malattie professionali riconosciute di spondilartrosi vertebrale lombosacrale con modesta protrusione discale tra L4 e L5 e di tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (muscoli sopraspinato, sottoscapolare e sottospinato) con borsite subacromion-deltoidea, con una percentuale di danno quantificato in misura complessiva del 11% (4%+7%) dal giorno della domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 4.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Anna Fusco, antistataria.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Genova, 16 luglio 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
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