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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5788 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Parte_1
OL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bellizzi alla via Roma
n. 120;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
US RE con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Guarino presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Monteroduni n. 19;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.10.2025 esponeva Parte_1
che in data 12.9.2025 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259010711074000 alla quale sono sottese - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - sei avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 CP_1
(segnatamente: 1) l'avviso di addebito n. 40020180001368544000
asseritamente notificato il 26.6.2018 per l'importo di € 3.983,62; 2) l'avviso di addebito n. 40020180009301949000 asseritamente notificato il 4.2.2019 per l'importo di € 2.815,76; 3) l'avviso di addebito n. 40020190004053391000
asseritamente notificato il 30.7.2019 per l'importo di € 2.827,66; 4) l'avviso di addebito n. 40020190008853411000 asseritamente notificato il 22.2.2020 per l'importo di € 2.807,45; 5) l'avviso di addebito n. 40020210002097024000 asseritamente notificato il 4.4.2022 per l'importo di € 4.269,26; ,6) l'avviso di addebito n. 40020230003508764000 asseritamente notificato il 19.12.2023
per l'importo di € 3.064,80) per l'importo complessivo di € 17.823,38.
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la carenza di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia l' che l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 Controparte_2
ricorso in ordine alle doglianze formali stante la tardività dell'opposizione e, ad ogni modo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Chiedevano,
pertanto, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dallo è infondato e va, pertanto, rigettato per Parte_1
le ragioni che si vengono qui ad indicare. Va, anzitutto, osservato come le eccepite doglianze di ordine formale (ossia la mancata notifica degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la carenza di motivazione) fatte valere dallo non possono essere vagliate in quanto con riferimento a esse Parte_1
questi è decaduto dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una intimazione di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del
precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n.
80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio
2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.). Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come l'intimazione di pagamento qui impugnata sia stata ricevuta dallo il 12.9.2025. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato, Parte_1
invece, depositato il 15.10.2025. Ebbene, dal 12.9.2025 al 15.10.2025 sono decorsi ben 33 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della intimazione di pagamento opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c.
prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato invece l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti atti siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato allo , in Controparte_2 Parte_1
data 20.6.2022, l'intimazione di pagamento n. 10020229003087759 valida ad interrompere la prescrizione quinquennale.
Sulla notifica di tale atto parte ricorrente, con le note di trattazione per l'odierna udienza, eccepisce il difetto di notifica in quanto risulterebbe notificato
“all'indirizzo , si CodiceFiscale_1
risultante da INIPEC, ma che risulta associato ad una ditta individuale cessata
nel 2006.”
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 10020229003087759 notificata il
20.6.2022, valevole come atto interruttivo della prescrizione, è stata notificata piuttosto tramite raccomandata A/R come si evince dalla cartolina di ricevimento (sottoscritta, tra l'altro, da un familiare del ricorrente) allegata dall (cfr. produzione n. 5) e su cui parte Controparte_2
ricorrente nulla specificatamente deduce. Dal 26.6.2018 (data di notifica del primo avviso di addebito) al 20.6.2022 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020229003087759) non sono decorsi all'evidenza più di 5 anni. Lo stesso è a dirsi, poi, dal 20.6.2022 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020229003087759) al 12.9.2025
(data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020259010711074000 qui impugnata).
Non è sopravvenuta, pertanto, nessuna prescrizione.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 17.823,38). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine prescrizionale impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza e che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5788 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti dell e dell Parte_1 CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna lo al pagamento in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in favore di Controparte_2
ciascuno di essi in complessivi 1.865,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5788 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Parte_1
OL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bellizzi alla via Roma
n. 120;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
US RE con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Guarino presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Monteroduni n. 19;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.10.2025 esponeva Parte_1
che in data 12.9.2025 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259010711074000 alla quale sono sottese - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - sei avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 CP_1
(segnatamente: 1) l'avviso di addebito n. 40020180001368544000
asseritamente notificato il 26.6.2018 per l'importo di € 3.983,62; 2) l'avviso di addebito n. 40020180009301949000 asseritamente notificato il 4.2.2019 per l'importo di € 2.815,76; 3) l'avviso di addebito n. 40020190004053391000
asseritamente notificato il 30.7.2019 per l'importo di € 2.827,66; 4) l'avviso di addebito n. 40020190008853411000 asseritamente notificato il 22.2.2020 per l'importo di € 2.807,45; 5) l'avviso di addebito n. 40020210002097024000 asseritamente notificato il 4.4.2022 per l'importo di € 4.269,26; ,6) l'avviso di addebito n. 40020230003508764000 asseritamente notificato il 19.12.2023
per l'importo di € 3.064,80) per l'importo complessivo di € 17.823,38.
Eccepiva la mancata notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la carenza di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli avvisi. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia l' che l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 Controparte_2
ricorso in ordine alle doglianze formali stante la tardività dell'opposizione e, ad ogni modo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Chiedevano,
pertanto, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dallo è infondato e va, pertanto, rigettato per Parte_1
le ragioni che si vengono qui ad indicare. Va, anzitutto, osservato come le eccepite doglianze di ordine formale (ossia la mancata notifica degli avvisi di addebito sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, la carenza di motivazione) fatte valere dallo non possono essere vagliate in quanto con riferimento a esse Parte_1
questi è decaduto dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una intimazione di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del
precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n.
80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio
2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.). Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come l'intimazione di pagamento qui impugnata sia stata ricevuta dallo il 12.9.2025. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato, Parte_1
invece, depositato il 15.10.2025. Ebbene, dal 12.9.2025 al 15.10.2025 sono decorsi ben 33 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della intimazione di pagamento opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c.
prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato invece l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti atti siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato allo , in Controparte_2 Parte_1
data 20.6.2022, l'intimazione di pagamento n. 10020229003087759 valida ad interrompere la prescrizione quinquennale.
Sulla notifica di tale atto parte ricorrente, con le note di trattazione per l'odierna udienza, eccepisce il difetto di notifica in quanto risulterebbe notificato
“all'indirizzo , si CodiceFiscale_1
risultante da INIPEC, ma che risulta associato ad una ditta individuale cessata
nel 2006.”
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 10020229003087759 notificata il
20.6.2022, valevole come atto interruttivo della prescrizione, è stata notificata piuttosto tramite raccomandata A/R come si evince dalla cartolina di ricevimento (sottoscritta, tra l'altro, da un familiare del ricorrente) allegata dall (cfr. produzione n. 5) e su cui parte Controparte_2
ricorrente nulla specificatamente deduce. Dal 26.6.2018 (data di notifica del primo avviso di addebito) al 20.6.2022 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020229003087759) non sono decorsi all'evidenza più di 5 anni. Lo stesso è a dirsi, poi, dal 20.6.2022 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020229003087759) al 12.9.2025
(data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020259010711074000 qui impugnata).
Non è sopravvenuta, pertanto, nessuna prescrizione.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 17.823,38). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine prescrizionale impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza e che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5788 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti dell e dell Parte_1 CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna lo al pagamento in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in favore di Controparte_2
ciascuno di essi in complessivi 1.865,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro