Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N° 1006/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1006 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “solo danni a cose”, promossa dalla in persona del legale rappresentante , con Parte_1 Parte_1 sede in Cesena (FC), via Pescheria n° 49, c.f. e p.i. rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura alle liti in atti dagli avv.ti IN Brunelli e IA Brunelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Cesenatico (FC), viale E. De Amicis n° 15/C, presso lo studio dei suddetti difensori, - attrice contro nato a [...] il [...], c.f. , ed Controparte_1 C.F._1
nata a [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Stefano Spinelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Cesena, piazza del Popolo n° 44, presso lo studio del suddetto difensore,
- convenuti e con l'intervento di
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
21, c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti – anche C.F._3 disgiuntamente tra loro – dall'avv. IN Brunelli del foro di Forlì-Cesena e dall'avv.
Valentina Damiani del foro di Rimini, elettivamente domiciliata in Cesena, via Fiorenzuola n°
377, presso lo studio dell'avv. Brunelli nonché all'indirizzo pec di detto difensore
; Email_1
-parte intervenuta
1
in via preliminare, – rigettare le richieste di inammissibilità delle domande di cui alla citazione relative all'impianto di irrigazione realizzato dai convenuti, per le ragioni tutte riportate nelle note di trattazione scritta a far parte integrante del verbale d'udienza del 27/01/2021; – rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, nonché la richiesta di condanna ex art. 96 cpc in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
– ordinare e condannare i sigg.ri e a consentire l'accesso Controparte_1 Controparte_2 ed il passaggio sull'area cortilizia di loro proprietà, identificata al foglio 126, particella 453, del Catasto Terreni del Comune di Cesena, alla SI.ra , nonché alle maestranze Parte_1 incaricate dalla stessa di eseguire i lavori di rifacimento e sistemazione del muro di confine in comproprietà tra le parti in causa, meglio individuati nell'ambito del presente giudizio di merito, ad integrazione/sostituzione di quelli previsti dalla CTU già espletata nel procedimento per ATP rubricato al n. 1658/2015 RG del Tribunale di Forlì, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni di legge, per il tempo necessario al diligente svolgimento dei suddetti lavori e, a tal fine: - ordinare e condannare i sigg.ri Controparte_1
e a partecipare, nonché sottoscrivere tutte le richieste e pratiche indirizzate Controparte_2 alle pubbliche amministrazioni competenti, volte al rilascio delle concessioni e autorizzazioni funzionali all'esecuzione delle opere di rifacimento / sistemazione del muro di confine in comproprietà con la SI.ra ; in via principale: - accertare e dichiarare che i Parte_1 danni e il deperimento del muro di cinta posto a confine tra le proprietà in capo ai sigg.ri
e alla SI.ra , censito al foglio 126 del Catasto Terreni del Comune di CP_1 Parte_1
Cesena, sono stati causati dalla spinta esercitata sul muro in questione dal terreno identificabile alla particella 453, censita al Catasto Terreni del Comune di Cesena, foglio 126, di proprietà dei sigg.ri - accertare e dichiarare che il deperimento nonché il degrado CP_1 del muro di cinta posto a confine tra le proprietà in capo ai sigg.ri e alla SI.ra CP_1 Pt_1
ha cagionato agli immobili di proprietà di quest'ultima, identificati alle particelle n.
[...]
538 sub 1 e sub 2, nonché, censiti nel Catasto terreni del Comune di Cesena, foglio 126, i danni rilevati nell'ambito del presente procedimento, nonché quelli accertati all'esito dell'ATP rubricato al n. 1658/2015 RG del Tribunale di Forlì e, conseguentemente, - condannare i sigg.ri e a corrispondere alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
le somme risultanti di loro debenza così come già quantificate nella perizia integrativa
[...]
e aggiornamento con computo metrico dell'ing. (allegato 4 all'istanza di parte CP_4 datata 01/02/2023) o, in subordine, nella CTU acquisita al procedimento per ATP rubricato al n. 1658/2015 RG del Tribunale di Forlì, aumentate del 30% in forza dei chiarimenti resi dall'ing. in data 03/10/2018, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei Per_1 danni risultanti e di loro spettanza all'esito del presente giudizio di merito, oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso: - accertare e dichiarare se l'impianto di irrigazione realizzato dagli odierni convenuti sulla particella 453, censita al Catasto Terreni di Comune di Cesena, foglio 126, in prossimità alla mura di confine in comproprietà con l'odierna attrice è stato
2 posto a distanza di legge dal manufatto stesso e, in caso contrario, per l'effetto - condannare
i sigg.ri e a rimuovere le opere e le installazioni realizzate Controparte_1 Controparte_2 in violazione delle distanze di legge, nonché a risarcire il danno conseguente da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura che verrà ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione”; parte attrice ha inoltre insistito nelle istanze istruttorie già formulate in atti e non accolte dal G.I. Con “Note di trattazione scritta” depositate anch'esse in data 11 dicembre 2024 i convenuti ed hanno concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1 Controparte_2
Tribunale adito, rigettata ogni istanza contraria, 6. In via principale: - Respingere tutte le domande formulate da controparte sia in via preliminare, principale che in via subordinata, ivi comprese le richieste di rimborso delle spese di ATP, CTU, CTP;
7. In via principale e riconvenzionale, accertare le seguenti circostanze: - Che la corte sul lato del muro di proprietà
è stata generata alterando lo stato dei luoghi, ovvero abbassando Controparte_5 le quote naturali per portarle a livello con Via Sobborgo Valzania;
- Che il fabbricato di proprietà della società è stato costruito in aderenza al muro di confine in epoca Parte_1 successiva;
- Conseguentemente all'accertamento di almeno una delle due anzidette circostanze condannare la società a sostenere tutte le spese per la manutenzione e Parte_1 il ripristino del muro di confine nonché del fabbricato costruito in aderenza, tenendo indenni il SI. e la SI.ra ;
8. In via subordinata, - nella denegata Controparte_1 Controparte_2 ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, accertare e dichiarare che il muro di confine deve essere ricostruito come da indicazioni di ATP redatta dal CTU Ing. Per_2 di cui all'R.G. 1658/2015 del Tribunale di Forlì, limitando le spese a carico della parte
[...]
e alla sola somma di € 17.500,00 tenendoli indenni da Controparte_1 Controparte_2 aggiornamenti di prezzi ( si veda in particolare quelli di cui alla CTU integrativa del
13/12/2021) e quote di competenza di altri condomini, chiedendo sin da ora che tali voci vengano poste a carico della società e ciò a causa delle numerose istanze Parte_1 depositate da controparte che hanno ritardato la chiusura del procedimento di primo grado;
9. In ogni caso: - Dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda qualsiasi domanda proposta da controparte circa un presunto impianto di irrigazione e sui presunti danni, poiché come dato atto nell'integrazione di CTU eseguita dall'Ing. del Persona_2
12/05/2022 non è presente alcun tubo o elemento di impianto di ogni tipo nella fascia di terreno adiacente al muro di confine e ciò a spese compensate. - condannare la società
[...]
a rifondere ai SI.ri e tutti i compensi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 corrisposti ai CTP che ammontano ad € 4.722,94 (compresa la fase di ATP) oltre a quelle successive, oltre interessi dalle singole corresponsioni al saldo oltre alle spese di CTU eventualmente liquidate a carico dei SIg.ri e (anche Controparte_1 Controparte_2 nella fase di ATP); - condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a causa della condotta processuale da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese legali, anche per la fase di ATP e di negoziazione assistita, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge. Spese compensate in caso di soccombenza”.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25 marzo 2020 la Parte_1 conveniva in giudizio ed al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti a causa dell'omessa manutenzione del muro di cinta posto al confine tra le proprietà delle parti anzidette. A fondamento della propria domanda la società attrice esponeva di essere proprietaria degli immobili identificati alle particelle n° 538, sub. 1
e sub. 2, nonché 510, sub. 1, censite al Catasto Terreni del Comune di Cesena (FC) al foglio
126; in virtù di tale diritto, era comproprietaria del muro di cinta situato tra le aree cortilive, sito in Cesena, località Porta Santi, tra la via della Conserva ed il Sobborgo Persona_3 censito al foglio 126 del Catasto Terreni del predetto ente, congiuntamente ai confinanti
[...]
ed . Tale manufatto fungeva sia da muro di confine che da quarto CP_1 Controparte_2 lato dei fabbricati di proprietà dell'attrice; invero, la struttura era datata ed in condizioni di conservazione precarie, non avendo mai subito interventi di manutenzione o di ripristino.
Aggiungeva altresì che nel marzo del 2014 i precedenti comproprietari confinanti (sigg.ri e venivano sollecitati ad eseguire i lavori di Pt_1 CP_6 Pt_2 Per_4 consolidamento della struttura, rifiutando qualsivoglia intervento o responsabilità.
Successivamente, a partire dal mese di febbraio 2025, eventi climatici straordinari, caratterizzati da abbondanti piogge, causavano gravi infiltrazioni di umidità all'interno del fabbricato della società, comportando estese efflorescenze di muffa. A fronte di tale deterioramento della cinta muraria l'odierna attrice incaricava il dott. il quale Persona_5 accertava la grave compromissione della cinta muraria, evidenziando il rischio di crollo sui vani della proprietà della società attrice, aggravato dalla spinta laterale del terreno del cortile limitrofo, posto ad una quota superiore rispetto all'area cortilizia confinante. Successivamente a tali eventi atmosferici, parte attrice sollecitava nuovamente l'intervento di manutenzione;
tuttavia, i convenuti insistevano nell'affermare l'assenza di qualsivoglia responsabilità, negando di dover contribuire alle spese. Ciò posto, nell'aprile 2015 la promuoveva innanzi al Tribunale di Parte_1
Forlì un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (rubricato al n°
1658/2015 R.G.) nei confronti dei precedenti proprietari, affinché si accertasse l'effettivo stato dei luoghi, ovvero i danni arrecati ai beni di proprietà dell'attrice, le eventuali opere di consolidamento da adottare per il ripristino e la messa in sicurezza dei manufatti e, conseguentemente, la ripartizione delle spese tra i comproprietari. All'udienza del 22 luglio
2015 si costituiva esclusivamente contestando il fondamento delle pretese Controparte_7 della società ricorrente ed eccependo l'interruzione del giudizio a seguito del decesso della convenuta , avvenuto il 22 giugno 2015. Il procedimento veniva dunque sospeso Persona_6
e successivamente riassunto da parte ricorrente nei confronti delle restanti controparti;
nel mentre, parte resistente alienava la proprietà cui si riferisce il muro di cinta agli odierni convenuti ed , i quali si costituivano in giudizio contestando Controparte_1 Controparte_2 la richiesta di accertamento tecnico preventivo, sostenendo la stabilità del muro di cinta ed attribuendo l'umidità lamentata a fattori estranei alle loro responsabilità. All'udienza del 22 settembre 2016 la società ricorrente contestava le difese avversarie e produceva una planimetria catastale del 1939 a sostegno della propria ricostruzione;
il Giudice nominava quindi quale c.t.u. l'ing. conferendogli l'incarico di accertare le condizioni del Persona_7
4 muro di confine e le interazioni strutturali con il fabbricato adiacente;
venivano altresì designati i cc.tt.pp. di entrambe le parti, mentre la ricorrente depositava una relazione tecnica con computo metrico per la stima degli interventi necessari;
tuttavia, il c.t.u. depositava una consulenza ritenuta incompleta ed affetta da vizi, tra cui si rilevava la mancata osservanza del principio del contraddittorio, avendo svolto rilievi senza la presenza dei cc.tt.pp.; dunque la ricorrente, con istanza del 16 maggio 2017, chiedeva la sostituzione del consulente, la rinnovazione delle indagini ed il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'ing. Il Giudice, con ordinanza del 22 maggio 2017, disponeva la comparizione Per_7 delle parti all'udienza del 14 giugno 2017, convocando altresì il c.t.u.; nel corso di tale udienza il tecnico ribadiva la propria analisi, sostenendo l'assenza di pericolo imminente di cedimenti del muro di confine ed affermando che i rilievi contestati erano stati effettuati esclusivamente per confermare le misurazioni già depositate dalla parte ricorrente.
Tuttavia, con ordinanza dell'11 agosto 2017 il Giudice accertava la violazione del principio del contraddittorio, derivante dall'omesso avviso ai consulenti tecnici di parte circa le operazioni svolte dal c.t.u., e disponeva pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo consulente l'ing. con fissazione dell'udienza per il Persona_2 conferimento dell'incarico al 28 settembre 2017. Nel frattempo i resistenti avviavano i lavori di ristrutturazione, che comportavano escavazioni nelle immediate vicinanze del muro di confine, consentendo ulteriori verifiche sulla sua stabilità; l'ing. redigeva un elaborato CP_4 che evidenziava ulteriori condizioni di degrado e problematiche connesse allo scarico delle acque.
Con successiva istanza del 22 settembre 2017 i resistenti chiedevano la revoca dell'ordinanza di rinnovazione della c.t.u., sostenendo che l'irregolarità rilevata non aveva compromesso il diritto al contraddittorio né gli esiti peritali;
in subordine, chiedevano che fosse disposta un'integrazione limitata ai rilievi eseguiti il 14 febbraio 2017; all'udienza del 28 settembre 2017 il Giudice confermava la rinnovazione della consulenza, conferendo l'incarico all'ing. e disponendo lo stralcio della precedente perizia;
il 14 maggio 2018 il c.t.u. Per_1 depositava la propria relazione peritale.
Con decreto del 13 luglio 2018 il Giudice liquidava il compenso del nuovo consulente, ponendo l'onere a carico della parte ricorrente;
quest'ultima depositava istanza il 1° agosto
2018 al fine di ottenere chiarimenti sulla relazione peritale ed una sua integrazione;
il Giudice accoglieva la richiesta, assegnando un nuovo termine al consulente per fornire risposte ai quesiti sollevati. Con ulteriore provvedimento del 5 ottobre 2018 il Giudice revocava la convocazione del c.t.u. e rigettava la richiesta di restituzione dell'acconto versato al precedente consulente tecnico, ing. Il procedimento si concludeva formalmente con Persona_7 provvedimento del 25 ottobre 2018.
Successivamente, la avviava una procedura di negoziazione Parte_1 assistita, invitando gli odierni convenuti alla stipula di una convenzione propedeutica all'instaurazione del giudizio di merito;
gli stessi manifestavano adesione, pur ribadendo le argomentazioni già sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Dopo diversi incontri interlocutori tra i legali, la procedura si prolungava senza condurre ad una soluzione transattiva, determinando il mancato raggiungimento di un accordo definitivo. In data 11 dicembre 2024 depositava “Ricorso per intervento ex art. 111 c.p.c.”, Parte_1
5 subentrando nella medesima posizione sostanziale e processuale già ricoperta dalla
[...]
in seguito al mutamento della medesima in invero, Parte_1 Controparte_3 in data 29 novembre 2024, con atto notarile firmato dalla dott.ssa , Persona_8 Parte_1
e Brunelli IN cedevano le proprie quote societarie a ed a Brunelli IA;
CP_3 successivamente – ma in pari data – con atto di compravendita a rogito dal medesimo notaio (Rep. n° 1492/1242) la cedeva all'odierna attrice la piena proprietà Controparte_3 degli immobili siti nel Comune di Cesena e censiti al Catasto Fabbricati di detto ente al foglio
126, particella 538, sub. 1 (categoria A4), al foglio 126, particella 538, sub. 2 (categoria A4), ed al foglio 126, particella 510, sub. 1 (categoria C6), già oggetto del presente giudizio di merito.
Nel presente giudizio si sono costituiti con comparsa riconvenzionale del 5 gennaio 2021
ed , contestando integralmente in fatto e in diritto la Controparte_1 Controparte_2 domanda attorea ed evidenziando la necessità di riconoscere in capo all'attrice la modifica dello stato dei luoghi;
invero, la stessa avrebbe assottigliato la quota del cortile al fine di uniformarla al livello stradale, costruendo in aderenza al muro di confine;
conseguentemente, hanno domandato la condanna della controparte a sostenere integralmente le spese di manutenzione e di ripristino del muro e del fabbricato, garantendo l'indennità di parte convenuta;
hanno inoltre sollecitato il rigetto di tutte le istanze di controparte, ritenute prive di fondamento sia sotto il profilo fattuale che giuridico, inclusa la richiesta di una nuova consulenza tecnica d'ufficio ovvero l'integrazione di quella già effettuata;
parimenti, hanno chiesto il rigetto della domanda relativa all'impianto di irrigazione, giudicata inammissibile in quanto non rientrante nell'A.T.P. originario e non essendo nemmeno oggetto di negoziazione assistita;
in via subordinata, hanno proposto di accertare la necessità di ricostruire il muro di confine secondo le conclusioni dell'ing. ripartendo equamente le spese per un importo Per_1 di € 17.500,00 a carico degli hanno chiesto altresì la condanna della CP_1 Parte_1 al rimborso delle spese da loro sostenute per i consulenti tecnici di parte, pari ad € 5.612,98, oltre agli oneri successivi;
hanno infine domandato la condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi equitativamente, con riconoscimento delle spese legali del procedimento, comprensive di quelle relative all'A.T.P., oltre agli oneri accessori per legge.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U.; ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre
2024, successivamente sostituita dal deposito telematico di note scritte;
la causa è stata infine assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre esaminare il merito della questione e quindi – in via logicamente preliminare – la riconducibilità dei danni de quo alla condotta dei convenuti ed . Controparte_1 Controparte_2
Ciò posto, deve premettersi ed evidenziarsi come la domanda in disamina sia stata proposta da parte attrice nei confronti degli anzidetti convenuti, ai quali si imputa un inadempimento a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. 6 Orbene, sul punto occorre premettere che, in materia di comunione forzosa del muro di confine, l'art. 880 c.c. chiarisce la natura e l'assetto proprietario di tal muro, stabilendo che lo stesso si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto;
inoltre, trova applicazione il medesimo regime qualora il muro serva da divisione tra cortili, giardini, orti o tra recinti nei campi. Trattasi dunque di una “presunzione di comunione”.
Ciò posto, occorre evidenziare che la giurisprudenza ha a lungo discusso circa l'applicabilità di tale presunzione ai muri di sostegno che il proprietario del fondo superiore costruisce allo scopo di sostenere il proprio terreno ed impedire che esso frani sul fondo inferiore;
invero, è pacifico che, qualora il muro di sostegno si elevi fino al livello del fondo superiore, senza sopraelevarsi su di esso, appartiene in via esclusiva al proprietario del predetto fondo, non potendo contestarsi la mera funzione di sostegno che esso assume;
ove invece il muro si elevi a livello superiore, la funzione di sostegno viene meno e, pertanto, deve ritenersi la natura divisoria del muro.
Relativamente al regime del muro divisorio comune, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la comunione dello stesso non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate, bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro e del suolo ad esso sottostante in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprietà esclusive con il muro ed il suolo comune)” (in questi termini Cass. Civ. sez. I, 23 dicembre 2016 n° 26941); né la demolizione di uno dei due edifici confinanti fa venire meno
(in assenza di titolo o di giustificazione) la comunione, che può essere utilmente invocata ad ogni effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario del muro comune abbattuto arbitrariamente dall'altro comproprietario ha diritto alla costruzione del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonché al risarcimento del danno ed alla restituzione della parte di suolo comune indebitamente attratta nella sfera della signoria esclusiva dell'altro condominio, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 938 c.c. dettato in tema di accessione invertita, che è configurabile in relazione ad una porzione di fondo di proprietà esclusiva (cfr. Cass. Civ. sez. II, n° 3393/1988, e Cass. Civ. sez. II, n° 3376/1979).
Tanto premesso in termini generali, occorre inoltre analizzare l'art. 882 c.c., il quale si occupa di disciplinare il carico delle spese da sostenere qualora si necessiti di interventi manutentivi del muro comune, stabilendo che le riparazioni e le ricostruzioni necessarie dello stesso sono a carico di tutti coloro che vi hanno diritto ed in proporzione del diritto di ciascuno, salvo il caso in cui la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti;
si contempla altresì la possibilità, in capo ad un comproprietario, di esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese di riparazione e di ricostruzione rinunciando al diritto di comunione sullo stesso, alla condizione che il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. Tale eventuale rinuncia non libera tuttavia il rinunciante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa con il fatto proprio.
Orbene, tale disposizione risulta un'applicazione dei principi generali abbastanza pacifici, per cui la giurisprudenza ha soltanto individuato i presupposti in cui sorga il contemplato obbligo di riparazione e ricostruzione del muro comune. Ed invero, come sopra accennato, ai
7 sensi dell'art. 882 co 1° c.c. le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa;
ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.
Orbene, “se viene proposta in giudizio un'azione di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno subito dalla cosa comune sia causalmente imputabile ad uno dei comproprietari, il comproprietario del bene danneggiato può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo pro quota, e non per intero. Il pregiudizio patrimoniale subito dal comproprietario, infatti, corrisponde alla spesa posta a suo carico per la riparazione del bene comune;
sicché in favore del predetto può essere liquidato solo l'importo su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante” (Cass. Civ. sez. II, n°
20733/2012).
Ciò posto, traslando quanto sopra al caso di specie, occorre preliminarmente tener conto della natura non pianeggiante dei terreni in esame;
invero, l'art. 887 c.c. prevede che “Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore”; dunque, la norma disciplina opportunamente gli obblighi di contribuzione per i fondi a dislivello. Nello specifico, qualora di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore è tenuto a sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. È intuitivo, infatti, che in tale ipotesi il proprietario del fondo superiore sia tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve anche rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente all'anzidetta costruzione o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente.
Si specifica infine che il suddetto muro debba essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore;
pertanto, anche quando la spesa per il muro di sostegno sia a carico esclusivo del proprietario del fondo superiore come, ad esempio, nel caso in cui il muro si arresti a livello di questo, il vicino dovrà in ogni caso contribuire con la quota di suolo, per una metà dello spessore del muro.
Ciò premesso in termini generali, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire l'ambito di applicazione della norma di cui sopra, circoscrivendone l'operatività allorquando lo stato dei luoghi sia originato da fenomeni naturali e non connessi ad attività edificatorie dell'uomo.
8 Più in particolare, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità «l'art. 887 c.c. non si applica né quando la creazione di un dislivello
“ex novo” sia opera del proprietario del fondo inferiore - incombendo su quest'ultimo l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata -, né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo, né quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro» (in questi termini si veda da ultimo Corte d'Appello di Catanzaro sez. I, 12 ottobre 2021 n° 1329; cfr. altresì in senso conforme Tribunale di Ancona sez. I, 17 luglio 2017 n° 1240, Tribunale di Roma sez. VII, 19 aprile 2012 n° 7924,
Cass. Civ. sez. III, 11 giugno 2007 n° 13685, Cass. Civ. sez. III, 29 ottobre 2001 n° 13406, e
Cass. Civ. sez. II, 18 agosto 1998 n° 8171). In altri termini, la fattispecie prevista dall'art. 887
c.c., a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo, presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre se il dislivello è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo (Cass. Civ. sez. II, 31 agosto 2023 n° 25512, Cass.
Civ. sez. VI, 29 aprile 2016 n° 8522, e Cass. Civ. sez. II, 21 febbraio 2007 n° 4031).
Traslando quanto sopra al caso di specie, devesi osservare che il c.t.u. ha affermato che “il corpo di fabbricato (proprietà è rappresentato, per un'ampia parte, Parte_1 nella mappa di impianto del Catasto Terreni. L'impianto del Catasto Terreni, per il Comune di Cesena, è avvenuto tra il 1920 ed il 1925. Anche per le caratteristiche costruttive si può collocare l'epoca di realizzazione di questo corpo di fabbricato nei primi anni del 1900. Questa epoca di costruzione ne determina anche la regolarità amministrativa per gli aspetti urbanistici ed edilizi, eccezion fatta per quanto attiene alle aperture di porte e finestre ed alle tramezzature interne. Il muro di confine - sostegno è stato costruito nella sua interezza in epoca certamente precedente a quella del corpo di fabbricato, in quanto è evidente, così come si esporrà meglio più avanti, che le condizioni di cedimento, deformazione ed inclinazione del muro stesso si erano già ampiamente manifestate ed evolute all'epoca della costruzione del fabbricato. Le considerazioni di cui sopra, le caratteristiche dei materiali impiegati e le relative modalità costruttive consento di affermare che il muro ed i suoi contrafforti sono stati costruiti tra la metà e la fine del 1800”; pertanto, occorre in primo luogo rilevare che il muro in oggetto è da considerarsi di confine e non, come sostenuto da parte attrice, “quarto lato del fabbricato di proprietà della . Orbene, prosegue il c.t.u., “il muro di confine è in ampie Pt_1 parti fortemente inclinato, in alcuni tratti la sua sommità è spostata rispetto alla verticale fino ad un massimo di 25 cm. circa. Questa inclinazione e rotazione del muro è avvenuta, per la sua massima parte, certamente prima della costruzione, in aderenza, del fabbricato di proprietà della Questa condizione è evidente in quanto il corpo di Parte_1 fabbricato in aderenza non presenta, se non in minima misura, le deformazioni del muro di confine – sostegno, pur essendo ad esso strettamente connesso mediante i muri trasversali e la
9 falda di copertura. Inoltre, la sopraelevazione del muro di confine – sostegno, eseguita all'atto della costruzione del fabbricato (proprietà e costituita da un muro Parte_1 di una testa, per un'altezza di 0,90 m. circa, è pressoché verticale, mentre il sottostante muro di confine – sostegno presenta la forte inclinazione sopra descritta, quindi, la causa di questa forte inclinazione, nel primo periodo di vita del muro di confine – sostegno, è da attribuire alla spinta del terreno esercitata sul muro stesso dal lato di monte. La costruzione del fabbricato in aderenza e la relativa sopraelevazione con il muro da una testa, nella sola metà di valle, ha leggermente incrementato la eccentricità dei carichi rispetto alla condizione precedente, nella quale era presente la sola spinta del terreno”; e ancora: “il muro di confine – sostegno e le murature ad esso perpendicolari del fabbricato in aderenza sono efficacemente ammorsate (o immischiate tra loro), questi ammorsamenti sono stati eseguiti al momento della costruzione del fabbricato stesso. La efficacia di questa interconnessione è confermata dal fatto che non si rilevano crepe, o deformazioni relative, tra questi elementi murari”.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che la condotta del danneggiato può atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 co. 1° c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento dello stesso nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Si tratta di principi che, in effetti, sono stati successivamente ribaditi in molte occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”), nonché dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili;
a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227 co.
1° c.c., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non, quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Ne deriva che tale tipo di responsabilità di natura oggettiva (cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n° 21727/2012) è esclusa soltanto dal caso fortuito (cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n°
10 13005/2016), fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Nella nozione di caso fortuito, con orientamento pacifico, rientrano l'evento imprevisto ed imprevedibile, il fatto del terzo ed il fatto della vittima;
dunque, lo stesso può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, considerato che la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, in virtù del fatto che il pericolo è altamente prevedibile. Tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità.
Così richiamati i principi che governano la materia sub judice nelle controversie del tipo di quella in esame, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sia totalmente imputabile l'invocata responsabilità in capo ai convenuti. Ed invero, l'evoluzione dei danni denota una condotta dell'attrice tutt'altro che immune da censure, connotata da manifeste ed inescusabili negligenze e superficialità, tali da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno lamentato in citazione.
Ordunque, se è vero che “la presenza di una differente quota di terreno dalla parte dei convenuti rispetto alla parte dell'attrice dipende dallo scavo realizzato nel fianco della collina per creare, alterando lo stato dei luoghi, la corte adiacente” al fabbricato di cui sopra, tale condotta deve reputarsi senza dubbio incauta e colpevolmente disattenta.
Ed infatti, come sopra diffusamente rilevato, la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo.
È pertanto evidente come il comportamento tenuto nel caso specifico dalla danneggiata sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, escludendo la responsabilità del soggetto presunto danneggiante, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Nella giurisprudenza di merito, in particolare, si è evidenziato che, «accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e
l'imprevedibilità/inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l'iniziale
(apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente»(cfr. Tribunale di
Forlì, 23 novembre 2022 n° 1009, e Tribunale di Milano sez. X, 6 luglio 2021 n° 5886).
Dunque, accertato che la condotta della danneggiata nel caso in disamina ha costituito fattore idoneo e sufficiente a determinare il fatto dannoso, con interruzione del nesso causale, la domanda dell'attrice deve ritenersi infondata e va rigettata;
per le medesime ragioni va quindi accolta la domanda formulata in via principale e riconvenzionale dai convenuti e volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese di manutenzione e di ripristino del muro di confine nonché del fabbricato in aderenza, da quantificare nel complessivo importo di € 35.000,00 sulla scorta di quanto computato dal c.t.u.
11 Tanto chiarito, occorre esaminare l'ulteriore argomento di contestazione tra le parti concernente l'impianto di irrigazione asseritamente realizzato sulla proprietà dei convenuti in prossimità del muro di confine;
il c.t.u., interrogato circa l'esistenza o meno di tale impianto e la sua effettiva distanza inferiore rispetto a quella legale rispetto alla proprietà attorea, ha chiarito quanto segue: “Nel primo sopralluogo ho riscontrato la presenza di un tubo di adduzione dell'acqua dell'impianto di irrigazione e di alcune sue derivazioni a distanze inferiori a quelle previste per legge. Nel secondo sopralluogo il tubo e le relative derivazioni erano stati spostati collocandole ad una distanza variabile da 120 a 145 cm dal confine di proprietà. Nel terzo sopralluogo il tubo di cui sopra e le relative derivazioni sono state completamente rimosse. Le verifiche ed i sondaggi eseguiti permettono di escludere con ragionevole attendibilità la presenza di qualunque tubatura o elementi di impianto di ogni tipo nella fascia di terreno adiacente al muro di confine – sostegno, fino alla distanza di 175 cm dal confine di proprietà. Per quanto attiene agli eventuali maggiori oneri nelle opere di rifacimento del muro di confine – sostegno non esistendo più alcun tubo a distanza inferiore a quella legale non sussistono maggiori oneri per le opere stesse”. Orbene, considerato che in sede di perizia è stata accertato che l'impianto di cui sopra è stato rimosso dai convenuti, si dichiara sul punto cessata la materia del contendere, dovendosi altresì escludere la sussistenza di qualsivoglia danno risarcibile in favore di parte attrice (per le medesime ragioni già sopra esposte in ordine agli oneri manutentivi del muro di confine gravanti su parte attrice), non senza osservare tuttavia che – essendo stato modificato lo stato dei luoghi solo in corso di causa mediante ripristino delle condutture a distanza legale – la relativa circostanza andrà opportunamente tenuta in considerazione ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Tenuto conto delle ragioni sottese alla presente decisione risultano all'evidenza superflui gli approfondimenti istruttori sollecitati da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Infine, per quanto attiene all'intervento ex art. 111 c.p.c., parte intervenuta ha domandato l'estromissione della dichiarando che “la società Parte_1 Controparte_3
S.a.s. (…) cedeva alla SI.ra ) la piena proprietà degli immobili indicati al Parte_1 punto b) che precede, oggetto del presente giudizio di merito, in forza del quale quest'ultima subentra oggi in tutti i diritti facenti parte all'originaria attrice, nessuno escluso o riservato, con assunzione della legittimazione attiva e adesione rispetto a tutte le domande eccezioni, deduzioni, argomentazioni, istanze e conclusioni formulate che mediante il presente atto, fa proprie”; orbene, occorre sul punto rilevare che l'art. 111 co. 3° c.p.c. stabilisce che “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”. Tale disposizione attribuisce dunque al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e contempla, previo consenso di tutte le altre parti, la possibilità di estromettere l'alienante e/o il successore a titolo universale;
pertanto, questi non
è litisconsorte necessario, assumendo tale qualità solo laddove intervenga o sia chiamato nel processo, o ancora nel caso in cui eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa. La ratio di tale disposizione si ravvisa nell'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa dell'avente causa, effettivo titolare della res litigiosa. Ciò posto, nel caso di specie
12 l'estromissione non opera automaticamente, non potendosi prescindere dal (necessario) consenso all'estromissione da rendere a cura delle altre parti del giudizio, e pertanto devono considerarsi quali parti processuali tanto quanto la società “ Parte_1 Parte_1
atteso l'espresso dissenso all'estromissione di quest'ultima dal giudizio formalizzato dai
[...] convenuti in sede di comparsa conclusionale (“Ci si oppone quindi alla richiesta di estromissione”).
Ne consegue che le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice nonché dell'intervenuta – tenute al rimborso in solido tra loro – e, alla luce della notula Parte_1 in atti ma previa compensazione tra le parti nella congrua misura di ¼ in ragione della declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, si liquidano come in dispositivo in favore degli odierni convenuti, quali creditori in solido, in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello relativo alle cause di valore indeterminabile e di media complessità). Analoghi criteri vanno applicati con riferimento alle spese processuali relative al procedimento di A.T.P. iscritto al n° 1658/2015 R.G. ed a quelle concernenti la fase stragiudiziale della negoziazione assistita, espressamente reclamate dai convenuti e da liquidare nelle congrue misure di cui in dispositivo.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e tenuto conto delle conclusioni come da ultimo
“aggiornate” dai convenuti in sede di comparsa conclusionale – a seguito dell'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di – ne consegue che quest'ultima, in solido Parte_1 con la va altresì condannata a rifondere ad e ad Parte_1 Controparte_1
le spese di c.t.p., documentate in atti nel congruo ammontare complessivo Controparte_2 di € 4.722,94 (in tale somma ricomprese quelle relative al pregresso procedimento ex art. 696
c.p.c.), da maggiorare degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data delle singole corresponsioni fino al saldo effettivo.
Vanno inoltre poste definitivamente a carico di parte attrice le spese del c.t.u. ing. Per_2 come liquidate con decreto reso in data 13 luglio 2028 nell'ambito del procedimento di
[...] accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al n° 1658/2015 R.G.
Ritiene infine il Tribunale che non sussistano nel caso di specie profili di temerarietà dell'azione idonei a giustificare l'invocata condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'oggettiva controvertibilità della res iudicanda.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta le domande avanzate da con atto di citazione iscritto a Parte_1 ruolo in data 25 marzo 2020; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea volta alla rimozione delle opere e delle installazioni realizzate dai convenuti in violazione delle distanze di legge, rigettando la connessa domanda risarcitoria;
13 accoglie la domanda avanzata in via principale e riconvenzionale da ed Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la e , in Controparte_2 Parte_1 Parte_1 solido tra loro, al pagamento in favore dei predetti convenuti – quali creditori in solido – delle spese di manutenzione e di ripristino del muro di confine nonché del fabbricato in aderenza, come quantificate in sede di C.T.U. nel complessivo importo di € 35.000,00;
condanna la e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di ed – quali creditori in solido – delle spese di c.t.p. Controparte_1 Controparte_2 pari al complessivo ammontare di € 4.722,94 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data delle singole corresponsioni fino al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese processuali nella misura di ¼ e, per l'effetto, condanna la e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
e di , quali creditori in solido, della restante quota di ¾ delle spese, CP_1 Controparte_2 che liquida in detta porzione nel complessivo importo di € 7.683,75 per spese e compensi del presente giudizio di merito (di cui € 408,75 per esborsi, € 1.500,00 per la fase di studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 2.625,00 per la fase istruttoria ed € 2.250,00 per la fase decisionale), in complessivi € 2.250,00 per compensi relativi al pregresso procedimento ex art. 696 c.p.c. (di cui € 750,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva ed € 900,00 per la fase istruttoria) ed in complessivi € 1.350,00 a titolo di compensi relativi alla fase stragiudiziale di negoziazione assistita (di cui € 450,00 per la fase di attivazione ed € 900,00 per la fase di negoziazione), il tutto oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della e di le spese di Parte_1 Parte_1
C.T.U. liquidate con decreto reso in data 13 luglio 2028 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. iscritto al n° 1658/2015 R.G.; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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