Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8232/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n.R.G. 8232/2018 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
presidente c.d.a. p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro Melchiorre (C.F.
), Stefania Di Cresce, (C.F. C.F._1
), e Avv. Daniela Maddaloni (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliati con loro presso C.F._3
la sede operativa/amministrativa della in Caserta al Controparte_1
Corso Giannone n .50.
-appellante- contro nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Aran C.F._4
1
presso lo studio sito in Santa Maria C.V. alla Via Perla,8;
-appellato-
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_2
sindaco p.t., Piazza Vanvitelli c/o Casa comunale, 81100 Caserta
(CE);
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25/09/2018, CP_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 744/2018 resa dal
[...]
Giudice di Pace di Caserta, che aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. , dichiarando non dovuta la somma Controparte_2
di € 2.872,17 relativa ad ingiunzione fiscale n. 5501/204/3100 emessa il 16/12/2014.
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado per omessa e contraddittoria motivazione e violazione di legge, sostenendo la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale emessa in qualità di concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto del gravame, ribadendo che parte delle sanzioni risultavano pagate, altre non notificate, e la restante pretesa risultava comunque prescritta o decaduta ai sensi della L. 244/2007, eccependo altresì la carenza
2 probatoria in ordine alla produzione degli originali degli atti da parte dell'appellante.
Mentre restava contumace il pur se ritualmente Parte_1
citato.
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni.
Va preliminarmente evidenziato, prima di ogni altra valutazione che manca la produzione del fascicolo di primo grado. L'appellante non ha provveduto al deposito del proprio fascicolo di primo grado, contenente i documenti e le prove su cui si fondava la pretesa impugnatoria.
Tale omissione ha impedito a questo giudice di valutare compiutamente i motivi di appello, in quanto privo degli elementi necessari per un esame completo e approfondito delle censure sollevate. La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza del fascicolo di parte contenente i documenti su cui si basa l'appello, il giudice può decidere il gravame nel merito solo se tali atti non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (Cass. Civ., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
Nel caso di specie, i motivi di gravame avevano ad oggetto la ricostruzione dei fatti e si basavano sull'interpretazione e valutazione delle prove raccolte, rendendo indispensabile il fascicolo per la decisione dell'appello.
Alla luce della documentazione versata in atti dall'appellato, si evidenzia che in ordine alla notificazione dei verbali, correttamente il
Giudice di primo grado ha ritenuto non provata la notifica dei verbali di accertamento presupposti all'ingiunzione fiscale.
3 La mera produzione di fotocopie delle relate di notifica, seppur munite di attestazione di conformità redatta dalla stessa società di riscossione, non può ritenersi sufficiente ai fini della prova della rituale notificazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile
2021, secondo cui "l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Mentre in ordine ai verbali già pagati, l'appellato ha documentato in atti l'avvenuto pagamento di parte delle contravvenzioni, per un importo pari a € 400,96, circostanza non contestata specificamente né efficacemente da controparte, che non ha dimostrato il contrario.
Le ulteriori contestazioni sollevate circa la decadenza ai sensi dell'art. 1, co. 153, L. 244/2007 e la genericità dell'ingiunzione sono state correttamente valutate nel provvedimento impugnato, che ha evidenziato come l'ingiunzione non permettesse una chiara identificazione dei presupposti di fatto e di diritto, rendendo impossibile per il cittadino una compiuta difesa. La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, la cartella di pagamento deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, pena la decadenza della pretesa.
Ritiene il Tribunale che la decisione del Giudice di prime cure appare pienamente conforme al diritto e va confermata.
4 Pertanto, alla luce dei principi esposti nonché dei documenti versati in atti, non resta che rigettare l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la contumacia del Parte_1
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante in solido con il Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 900,00, oltre IVA, CPA e spese generali, da attribuirsi all'Avv. Alfredo Aran dichiaratosi anticipatario;
- Manda alla Cancelleria per la verifica dei presupposti del pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso, 28/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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