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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2024, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 91000231/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 91000231/2013 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Amati, Parte_1 C.F._1 per mandato in atti
- ATTORE -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sgarrella e dall'avv. Crescenzo Rubinetti, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carbone, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta;
( P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Laforgia e dall'avv. Paola Caso, per mandato in calce alla comparsa di risposta;
- CONVENUTI -
nonchè
contro
:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro – tempore, in virtù Controparte_4 P.IVA_4 di atto di costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in data 9.3.2021, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Sigismondi e dall'avv. Valerio Antonio Vinelli, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
-
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere titolare di un Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica a servizio della omonima azienda ubicata in Stornarella
(FG), sottoscritto inizialmente con e, a partire dal 7 marzo Controparte_5
2007 fino ad aprile 2012, con la esponeva che il giorno 9.5.2011, presso la propria Controparte_1 azienda agricola, due dipendenti dell' rilevavano la presenza di Controparte_3 manomissioni del misuratore di energia elettrica redigendo all'uopo un rapporto di servizio;
allegava inoltre che a seguito dell'accertamento tecnico risultava destinatario delle seguenti fatture di pagamento:
1. fatt. n. MM78011/2012 del 27.1.2012 del valore di euro 5.315,60 emessa da CP_1 per i consumi relativi al periodo dicembre 2011 - gennaio 2012, oltre conguaglio da marzo
[...]
2007 a novembre 2011; 2. fattura n. RF30517/2012 del 4.1.2012 del valore di euro 21.646,28 emessa da a titolo di conguaglio consumi da marzo 2007 ad aprile 2012; 3. fatt. n. Controparte_1
123012847 del valore di euro 9,45 emessa da a titolo di risarcimento danni Controparte_1 dell'apparecchio di misurazione;
4. fattura n. 123012848 del 19.6.2012 di euro 47,12 emessa da a titolo di rimborso spese per accertamento di prelievi irregolari;
5. fattura n. Controparte_1
71107178211029 del 23.1.2012 del valore di euro 5.483,24 emessa da Controparte_2 per consumi relativi al periodo maggio 2006 – febbraio 2007. Deduceva altresì di aver prontamente contestato le fatture emesse sulla scorta di errori di misurazione dei consumi teoricamente presunti escludendo, in ogni caso, ogni personale responsabilità nella manomissione del contatore. Sulla basi di tali premesse in fatto l'attore conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 ed per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - accertare che il
[...] Controparte_3 sig. non ha manomesso il contatore a servizio della sua utenza sita in Stornarella, Masseria Pt_1
Cenerata n. 2; accertare e dichiarare errate le misurazioni eseguite da Controparte_3
a seguito della contestata manomissione del contatore a servizio dell'utenza del sig. Parte_1 accertare e dichiare in ogni caso inesistente la pretesa nei confronti del sig. a titolo Parte_1 di conguaglio sui consumi di energia elettrica, per il periodo 2006- 2012, da Controparte_2
e in via meramente gradata, e salvo rispettoso gravame, dichiarare comunque
[...] Controparte_1 inferiore il credito preteso da e da a titolo di Controparte_2 Controparte_1 conguaglio, relativamente al periodo 2006-2012; condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attore in virtù della illegittimità della pretesa dagli stessi azionata in loro danno;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 22.5.2013 si costituiva in giudizio la respingendo l'intero Controparte_1 contenuto e la prospettazione dei fatti come ex adverso rappresentati.
Eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore dei fori esclusivi e/o alternativi di Milano, Roma o Napoli;
nel merito escludeva la fondatezza dell'azione di parte attrice ribadendo che in virtù della Delibera 107/09 dell'AEEG la società distributrice, ovvero
è l'unico soggetto legittimato ex lege alla ricostruzione dei consumi che Controparte_3 sono stati validati e comunicati alla la quale non ha alcun potere di controllo sugli Controparte_1
2 impianti gestiti dai concessionari della distribuzione. Precisava altresì che i rapporti tra Distributore dell'energia elettrica, il venditore e l'utente finale sono disciplinati dalla Delibera n. 333/2007 dell'Autorità per l'Energia Elettrica che, all'art. 59, definisce il “distributore” come l'esercente che svolge l'attività di distribuzione del servizio elettrico oltre all'attività di misura nel rispetto degli obblighi previsti dalla Delibera AEEG n. 11/07.
Rimarcava in fatto che nel corso di una verifica tenutasi il 9.5.2011 presso l'utenza dell'attore, il personale di accertava la manomissione del contatore di cui veniva data CP_2 Controparte_6 notizia sia alla che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nonchè CP_1 alla competente Agenzia delle Dogane di Foggia;
quindi, le società fornitrici, provvedevano all'emissione delle fatture contestate dal ed ancora insolute. Concludeva pertanto per il Pt_1 rigetto della domanda di parte attrice spiegando domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 26.861,88 quale importo insoluto relativo alle fatture n. RF30517/2012 e n. MM78011/2012, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in data 20.5.2013 la la quale precisava che il credito Controparte_2 vantato nei confronti di è complessivamente pari a euro 5.575,13 derivante dal Parte_1 mancato pagamento dei consumi relati al periodo maggio 2006 - febbraio 2007 e per il periodo 3/1/2013 – 3/3/2013, chiedendone la condanna al pagamento anche a titolo di arricchimento senza causa. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva nel procedimento, infine, la che, previa ricostruzione storica Controparte_3 dei fatti di causa, concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice con condanna al rimborso delle spese di giudizio
La causa, istruita oralmente ed a mezzo dell'espletamento di una prima CTU redatta dal'ing.
[...]
successivamente rinnovata ed integrata dall'ing. , veniva riassunta a Per_1 Persona_2 seguito di interruzione in data 4.3.2022 per il decesso dell'avv. Antonio Carbone. Riservata per la decisione con ordinanza del 22.10.2023, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la a seguito dell'operazione di cessione del crediti intervenuta con il Controparte_7 [...] in data 18.12.2020, facendo proprie le difese già spiegate in atti e Controparte_5 chiedendo l'estromissione dal giudizio della società cedente il credito vantato nei confronti di
Parte_1
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti,
3 né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del
3/11/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione dal giudizio della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto precisato, in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore dei fori esclusivi e alternativi convenzionalmente pattuiti di Milano, Roma e Napoli, tempestivamente sollevata dalla nell'atto di costituzione in giudizio. Controparte_1
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di legittimità, in tema di competenza territoriale il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (cfr. Cass. 26910/2020;
Cass. 33150/2018; Cass. 20310/2016).
Quindi la deroga convenzionale alla competenza per territorio è ritenuta dal Supremo Collegio competenza derogata ma non inderogabile (Cass., 20635/2004) e, pertanto, suscettibile, anche nel caso in cui il foro previsto sia esclusivo, di essere modificata in base alle regole della prevenzione, dell'assorbimento o del cumulo soggettivo (Cass., 576/2013).
In definitiva la parte da cui proviene l'eccezione di incompetenza territoriale ha l'onere di contestarla specificamente in relazione a ciascuno dei criteri di collegamento suscettibili di trovare applicazione, occorrendo provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, anche in ipotesi di foro convenzionale esclusivo. Nel caso in esame la non ha assolto tale onere di contestazione, essendosi limitata ad Controparte_1 eccepire l'esistenza della clausola di "foro esclusivo" nel contratto di somministrazione concluso con parte attrice in data 28.12.2006 (pag. 3 comp. d risposta), per cui l'eccezione va ritenuta tamquam non esset, perché incompleta (Trib. Torino, 6.9.2021 n. 3959).
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte attrice con riferimento all'importo di euro 5.483,24 oggetto di domanda riconvenzionale da parte di
[...]
a titolo di conguaglio consumi per il periodo decorrente da maggio 2006 a Controparte_2 febbraio 2007.
Ed invero, la fattura che documenta il credito di euro 5.483,24 è la n. 711071780211029 del 23.02.2012, relativa ai prelievi irregolari accertati con la verifica del 9.5.2011. Orbene, in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il termine iniziale del periodo di prescrizione deve identificarsi con il momento nel quale ha avuto contezza dell'esistenza dei prelievi Controparte_2 irregolari, ossia in data 9.5.2011, allorquando ha riscontrato la presenza Controparte_3 della manomissione del contatore, comunicando il rapporto alle società venditrici. Pertanto è da
4 quella data che decorre il termine prescrizionale altrimenti interrotto dalla diffida comunicata a in data 24.2.2012 (all. 6 prod. di parte . Parte_1 Controparte_5
Passando al merito del giudizio, la domanda di accertamento negativo del credito promossa da parte attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate, mentre trovano accoglimento le domande di pagamento svolte invia riconvenzionale dalle convenute
[...]
e Controparte_2 Controparte_1
Giova innanzitutto rammentare che, nelle cause di accertamento negativo del credito, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto nel giudizio di accertamento negativo (cfr. ex multis, Cass. 16917/2012; Cass. 22862/2010; Trib. Catania
24.2.2019 n. 891).
Ebbene, in ossequio alle richiamate regole di riparto probatorio, l'esistenza e l'effettività della somministrazione di energia elettrica da parte di e di Controparte_2 Controparte_1 presso l'impianto intestato a nel periodo decorrente da maggio 2006 a maggio 2011, Parte_1 risulta comprovata dalla documentazione versata in atti, ovvero dalle fatture commerciali intestate a dal verbale di verifica del 9.5.2011 a corredo del fascicolo della convenuta Parte_1 [...]
ed infine dalla mancanza di contestazione alcuna da parte dell'attore circa Controparte_2
l'effettiva erogazione di energia elettrica presso la propria azienda, tant'è che di Parte_1 contro, ha dispiegato la propria iniziativa giudiziaria articolando motivi inerenti piuttosto il funzionamento del misuratore- che assume non aver manomesso - e l'errata quantificazione dei consumi a conguaglio.
Grava inoltre sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, in caso di contestazione, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass.
19154/2018; Cass. 23699/2016).
Ciò posto, in base alle risultanze di causa, deve ritenersi allegato e provato da parte convenuta l'accertamento del prelievo abusivo di energia elettrica presso l'utenza intestata a in Parte_1 località Stornarella, Masseria Cenera n.2.
Peculiare valore probatorio va infatti attribuito al verbale di verifica redatto in data 9.5.2011 dai tecnici della in cui viene accertato che il contatore elettrico “ubicato Controparte_3 nell'immobile presentava segni di manomissione sulla vite di fissaggio della calotta posta sulla parte frontale del contatore applicando inoltre un carico, il contatore elettrico non integrava il consumo prelevato sulla fase L 1. Proseguendo nella verifica il contatore elettrico veniva rimosso dalla sua sede e si constatava la manomissione dei tesoni di fissaggio della calotta. Si precisa inoltre che svitando la vita anti-ampere, il dispositivo di sgancio del limitatore non interveniva.
L'impianto del cliente collegato sotto al contatore era realizzato con due cavi di sezione 4x6 mmq”(v. verbale di verifica n. DP60-102/2011 -all. 1 produz. . Nel verbale Controparte_3 si dà atto altresì del contestuale distacco della fornitura, della custodia del contatore in apposita contenitore sigillato, del rifiuto di sottoscrizione da parte di del verbale di verifica, e Parte_1 del mancato riscontro da parte dei tecnici degli apparecchi utilizzatori dell'energia elettrica in presenza di impianto complesso.
5 Sul punto, deve rammentarsi la qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della
Società in sede di verifiche sui misuratori, nonché sulla conseguente fede Parte_2 privilegiata degli accertamenti compiuti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell' (anche successivamente alla privatizzazione della detta CP_2
Società), "ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio" (cfr. Cass. penale, sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036;).
Del resto la natura di incaricati di pubblico servizio dei verificatori di pur CP_2 Controparte_3 dopo la privatizzazione della società, è stata confermata anche di recente dalla Corte di legittimità secondo cui “Riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell CP_2 addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” Cass. Pen. n. 7566/2020; idem C. App. Palermo 1772/2022).
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del verbale di accertamento di allaccio abusivo alla rete elettrica, di cui sopra, che l'attore si rifiutava di sottoscrivere, alcun elemento contrario e concreto risulta aver dedotto o provato quest'ultimo, che abbia potuto mettere in discussione le risultanze della verifica (contestazione che, in ogni caso, proprio per la valenza fidefacente del detto verbale, soprattutto in ordine ai fatti che i verificatori — in qualità di incaricati di pubblico servizio — risultano aver attestato essere avvenuti alla loro presenza, avrebbe dovuto passare attraverso una impugnazione formale e specifica del detto documento).
Va inoltre osservato che le circostanze descritte nel verbale di verifica risultano confermate nel corso del giudizio da uno degli agenti verificatori, sig. , dipendente della Testimone_1 [...]
sulla cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare per la coerenza Controparte_3 ed analiticità delle dichirazioni rese alla udienza del 5.12.2014. Il ha infatti riferito: di Tes_1 aver redatto il verbale di verifica del 9.5.2011 in collaborazione con il collega , di Testimone_2 aver notato che la vite di fissaggio e anti-amper, posta sulla parte frontale del contatore, era manomessa, che applicando un carico di energia elettrica il contatore non registrava il consumo sulla prima delle tre fasi, di aver constatato che la manomissione riguardava anche il corretto funzionamento del limitatore che non interveniva in fase di prova , che l'impianto di era Pt_1 collegato direttamente alla rete di distribuzione con due cavi di sezione 4x6 millimetri quadri che partivano dalla parte inferiore bypassando il misuratore stesso, ed infine che l'energia prelevata non veniva registrata ( v. verb. ud. 5.12.2014).
Orbene, a fronte degli accertamenti descritti nel verbale di verifica del 9.5.2011, parte attrice, invece, nulla ha allegato e provato per andare esente da responsabilità e quindi per smentire le avverse allegazioni circa l'allaccio abusivo, limitandosi a contestare le modalità di manomissione del misuratore come accertate dai verificatori di sostenendo anche la Controparte_3 contraddittorietà delle dichiarazioni contenute nel verbale di verifica del 9.5.2011 e così risultando inadempiente all'onere della prova su di essa gravante che, per giurisprudenza condivisa da questo giudice, consiste nella dimostrazione, a carico dell'utente, che l'abusivo allaccio/manomissione sia avvenuta ad opera di terzi e senza sua colpa (Cass. Civ., sez. III, 21/05/2019, n. 13605). Del resto anche in sede stragiudiziale parte attrice ha ritenuto di non contestare espressamente la circostanza della manomissione del contatore (e dunque della inattendibilità dei consumi dallo stesso registrati);
6 sebbene infatti sollecitata con la missiva trasmessa da in data 10.05.2011, con la quale veniva CP_2 notiziata della necessità di rettificare il calcolo dei consumi, parte attrice non ha inteso inviare alcuna "documentata osservazione" se non una generica contestazione a firma dell'avv. Federico
Rutigliano ( all. 2 produz. parte attrice).
Accertato e comprovato, dunque, il pacifico ed illegittimo prelievo abusivo di energia elettrica servente l'utenza di energia elettrica riconducibile alla proprietà privata di , mediante Parte_1 modalità che hanno consentito un prelievo irregolare dell'energia elettrica dettagliatamente descritte nel verbale di verifica, sulla cui valenza probatoria si è già ampiamente argomentato, non può dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, del predetto prelievo abusivo debba essere chiamato a rispondere proprio l'attore, quale soggetto titolare dell'azienda agricola al cui servizio è stato rinvenuto il peculiare sistema di prelievo abusivo di energia elettrica (indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultimo); non vi sono dubbi, infatti, che parte attrice debba essere chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non computati, per effetto della verificata manomissione, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se, per ipotesi, la manomissione fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Non va infatti sottaciuto che per effetto del rapporto di somministrazione di energia riconducibile all'attore, risultando esso depositario dell'impianto di misurazione di energia elettrica installato presso di sé, lo stesso — indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente operato la detta manomissione — avrebbe avuto l'obbligo, ex art 1768 e ss. c.c., della custodia e della salvaguardia della funzionalità del contatore anche nei confronti dei terzi, nonché quello di avvisare immediatamente le società di distribuzione e di vendita dell'energia elettrice di ogni eventuale anomalia che ne avrebbe potuto pregiudicare il funzionamento.
Suddetta impostazione è stata di recente affermata dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte, la quale, sul punto, ha chiarito che quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre al fruitore la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019; Cass. 20175/2015).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla convenuta la prova del fatto storico Controparte_3 relativo al prelievo abusivo di energia elettrica di cui al rapporto di verifica in atti.
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti da Pt_1
e non pagati, va osservato preliminarmente che ha trasmesso
[...] Controparte_3 all'attore sin dalla fase stragiudiziale (all. 1 prod. di parte attrice) – per poi depositarli anche nel corso del giudizio- l'analitica ricostruzione degli stessi consumi - sulla base dei quali si è proceduto all'emissione delle fatture di ricalcolo dell'energia elettrica- utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” in relazione al periodo compreso tra maggio 2006 e maggio 2011, come previsto dalla normativa di settore, ovvero riferita ai cinque anni antecedenti la data di verifica della manomissione del misuratore.
Dalla documentazione prodotta è emerso che la ricostruzione dei consumi risulta essere stata effettuata legittimamente secondo le istruzioni operative n. 31 del 29.10.2010 validate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nonché oggetto di valutazione anche da parte dell' Controparte_8
[..
[...] [...]
per quanto riguarda imposte e accise, laddove i criteri adoperati variano a seconda della
[...] tipologia della manomissione, della tipologia di impianti in uso eventualmente indicati e delle presunte ore di utilizzo delle apparecchiature.
Correttamente quindi non sono state applicate le modalità di calcolo concernenti la diversa ipotesi di malfunzionamento del contatore elettrico.
Nel caso concreto, accertata la manomissione del contatore come da verbale di verifica del
9.45.2011, la ricostruzione dei consumi non contabilizzati per effetto della manomissione stessa non poteva che essere compiuta in maniera presuntiva, con il calcolo del prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate secondo i criteri fissati dall'art. 9 delle istruzioni operative. Tale metodo di ricostruzione dei consumi, quindi fondato su criteri oggettivi e predeterminati, non risulta mai specificamente contestato né disconosciuto da parte attrice, anche attraverso un calcolo alternativo.
Inoltre parte attrice non ha dimostrato di aver presentato in sede stragiudiziale all'indomani della verifica del 9.5.2011, e quindi nell'immediatezza dei fatti contestati, specifiche osservazioni tecniche o contestazioni in ordine alla procedura seguita per il ricalcolo dei consumi, ma neppure in fase giudiziale risulta aver dimostrato specifici elementi concreti che attestassero, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, la presenza di apparecchi utilizzatori installati in azienda all'epoca della verifica dell'impianto, atteso che, in quella sede, si dava atto della natura complessa dell'impianto intestato a Parte_1
Anche il Ctu, ing. , nell'ambito della relazione peritale le cui conclusioni vengono Persona_2 condivise da questo giudice perchè logiche e coerenti ed avendo il medesimo esaurientemente risposto alle osservazioni sollevate dalle parti, ha confermato che la ricostruzione dei consumi eseguita da è stata effettuata nel pieno rispetto dell'istruzione operativa n. Controparte_3
31 del 9 ottobre 2010, ove non sono state accertate anomalie di calcolo, così pure con riferimento alle fatture emesse da e da richieste in Controparte_1 Controparte_5 pagamento a il Consulente ha concluso che gli importi economici sono stati Parte_1 determinati correttamente sulla scorta delle misurazioni elettriche fornite, per i due periodi citati, da tenendo conto correttamente dei consumi in acconto contabilizzati sulla Controparte_3 scorta della potenza elettrica di 6,00 KW contrattualizzata.
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito azionata da parte attrice. Peraltro le argomentazioni sin qui svolte hanno carattere assorbente e rendono superflua anche la trattazione della domanda di tipo risarcitorio proposta sempre dal Pt_1
Di contro, l'esame degli elementi in fatto ed in diritto fin qui eseguito consente di ritenere provata l'entità dei consumi registrati da , su cui ricadeva il relativo onere probatorio, Controparte_3 alla base della domanda di pagamento spiegata in via riconvenzionale da Controparte_5
e da a titolo di conguaglio consumi da maggio 2007 a maggio 2011,
[...] CP_1 nonché, relativamente alla fattura n. MM78011/2012 emessa da ESE spa per l'importo di euro
91,89, a titolo di consumi decorrenti dal 3 gennaio 2013 al 3 marzo 2013, la cui fornitura non è mai stata espressamente contestata dall'utente Pt_1
Sotto il profilo dell'an, l'esistenza del contratto di erogazione di energia elettrica tra e Parte_1 le società di vendita deve ritenersi pacifica tra le parti oltre che documentale. Alla scheda negoziale presente in atti si aggiunge l'assenza di alcuna contestazione da parte del di aver fruito Pt_1
8 dell'energia elettrica da parte delle convenute e Controparte_5 Controparte_1 sino al mese di marzo 2013.
Per ciò che riguarda il quantum debeatur, a riprova della sussistenza del diritto al pagamento del conguaglio, va evidenziato ulteriormente che è presente in atti la missiva del 10.05.2011
(successiva alla verifica del 9.5.2011) di diretta a e Controparte_3 CP_1 per conoscenza all'utente, recante la ricostruzione dei consumi effettivi, cui le società venditrici si sono allineate nell'emettre le fatture ad oggi insolute. Anche a tal proposito, si rileva che non ha specificamente contestato la circostanza Parte_1 dell'allineamento da parte di e di ai consumi maggiori Controparte_2 Controparte_1 ricostruiti da onde anche tale elemento può dirsi ammesso ex art. 115 cpc. Controparte_3
In conclusione, e hanno fornito evidenza in punto di an Controparte_2 Controparte_1
e di quantum debeatur del proprio diritto di credito per maggiori consumi rilevati da maggio 2007 a maggio 2011 , oltre alla fornitura per il periodo decorrente dal 3 gennaio 2013 al 3 marzo 2013: a fronte di ciò, non ha allegato né provato di avere pagato o altri fatti estintivi del Parte_1 credito vantato nei suoi confronti.
Da quanto precede, discende che va dunque condannato a pagare a favore di Parte_1 [...]
la somma di euro 5575,13, oltre interessi moratori commerciali su tale Controparte_2 somma dal dì successivo alla prima richiesta documentata in causa (24.02.2012) e sino al saldo effettivo, mentre a favore di la somma di euro 26681,88, oltre interessi moratori Controparte_1 commerciali su tale somma dal dì successivo alla scadenza di pagamento delle singole fatture
Attesa la sostanziale soccombenza di parte attrice, le spese del giudizio devono gravare su di questa ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed essere liquidate secondo parametri dettati dal D.M. 55/14 e succ. mod., applicabile alle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore ove la prestazione professionale, già cominciata, sia proseguita dopo la detta data (Cass. 17405/12).
In considerazione del valore della controversia dichiarato in atti deve farsi applicazione della tabella, dettata per i giudizi davanti al Tribunale, relativa a valori compresi tra € 5.201,00 e 26.000,00 con applicazione dei valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Quanto al rapporto tra il e la terza interventrice Controparte_5 CP_4
questo giudice, tenuto conto della volontarietà dell'intervento e del mancato consenso alla
[...] estromissione del creditore cedente, ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, devono gravare sulla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
a) rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
b) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Controparte_5 al pagamento della complessiva somma pari a euro 5.575,13 oltre interessi ex D. Lgs Parte_1
231/2002 a decorrere dal 24.02.2012; c) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma pari a euro 26.861,88 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 a decorrere dalle scadenze delle singole fatture;
9 d) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_5 che liquida in Euro 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cap;
[...]
e) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1
Euro 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cap;
f) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_3 liquida in Euro 2540,00, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cap;
g) spese compensate nel rapporto tra e la terza interventrice;
Controparte_5
h) rigetta ogni altra domanda;
i) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di entrambe le CTU già liquidate in atti.
Foggia, 26.06.2024
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 91000231/2013 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Amati, Parte_1 C.F._1 per mandato in atti
- ATTORE -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sgarrella e dall'avv. Crescenzo Rubinetti, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carbone, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta;
( P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Laforgia e dall'avv. Paola Caso, per mandato in calce alla comparsa di risposta;
- CONVENUTI -
nonchè
contro
:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro – tempore, in virtù Controparte_4 P.IVA_4 di atto di costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in data 9.3.2021, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Sigismondi e dall'avv. Valerio Antonio Vinelli, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
-
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere titolare di un Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica a servizio della omonima azienda ubicata in Stornarella
(FG), sottoscritto inizialmente con e, a partire dal 7 marzo Controparte_5
2007 fino ad aprile 2012, con la esponeva che il giorno 9.5.2011, presso la propria Controparte_1 azienda agricola, due dipendenti dell' rilevavano la presenza di Controparte_3 manomissioni del misuratore di energia elettrica redigendo all'uopo un rapporto di servizio;
allegava inoltre che a seguito dell'accertamento tecnico risultava destinatario delle seguenti fatture di pagamento:
1. fatt. n. MM78011/2012 del 27.1.2012 del valore di euro 5.315,60 emessa da CP_1 per i consumi relativi al periodo dicembre 2011 - gennaio 2012, oltre conguaglio da marzo
[...]
2007 a novembre 2011; 2. fattura n. RF30517/2012 del 4.1.2012 del valore di euro 21.646,28 emessa da a titolo di conguaglio consumi da marzo 2007 ad aprile 2012; 3. fatt. n. Controparte_1
123012847 del valore di euro 9,45 emessa da a titolo di risarcimento danni Controparte_1 dell'apparecchio di misurazione;
4. fattura n. 123012848 del 19.6.2012 di euro 47,12 emessa da a titolo di rimborso spese per accertamento di prelievi irregolari;
5. fattura n. Controparte_1
71107178211029 del 23.1.2012 del valore di euro 5.483,24 emessa da Controparte_2 per consumi relativi al periodo maggio 2006 – febbraio 2007. Deduceva altresì di aver prontamente contestato le fatture emesse sulla scorta di errori di misurazione dei consumi teoricamente presunti escludendo, in ogni caso, ogni personale responsabilità nella manomissione del contatore. Sulla basi di tali premesse in fatto l'attore conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 ed per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - accertare che il
[...] Controparte_3 sig. non ha manomesso il contatore a servizio della sua utenza sita in Stornarella, Masseria Pt_1
Cenerata n. 2; accertare e dichiarare errate le misurazioni eseguite da Controparte_3
a seguito della contestata manomissione del contatore a servizio dell'utenza del sig. Parte_1 accertare e dichiare in ogni caso inesistente la pretesa nei confronti del sig. a titolo Parte_1 di conguaglio sui consumi di energia elettrica, per il periodo 2006- 2012, da Controparte_2
e in via meramente gradata, e salvo rispettoso gravame, dichiarare comunque
[...] Controparte_1 inferiore il credito preteso da e da a titolo di Controparte_2 Controparte_1 conguaglio, relativamente al periodo 2006-2012; condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attore in virtù della illegittimità della pretesa dagli stessi azionata in loro danno;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 22.5.2013 si costituiva in giudizio la respingendo l'intero Controparte_1 contenuto e la prospettazione dei fatti come ex adverso rappresentati.
Eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore dei fori esclusivi e/o alternativi di Milano, Roma o Napoli;
nel merito escludeva la fondatezza dell'azione di parte attrice ribadendo che in virtù della Delibera 107/09 dell'AEEG la società distributrice, ovvero
è l'unico soggetto legittimato ex lege alla ricostruzione dei consumi che Controparte_3 sono stati validati e comunicati alla la quale non ha alcun potere di controllo sugli Controparte_1
2 impianti gestiti dai concessionari della distribuzione. Precisava altresì che i rapporti tra Distributore dell'energia elettrica, il venditore e l'utente finale sono disciplinati dalla Delibera n. 333/2007 dell'Autorità per l'Energia Elettrica che, all'art. 59, definisce il “distributore” come l'esercente che svolge l'attività di distribuzione del servizio elettrico oltre all'attività di misura nel rispetto degli obblighi previsti dalla Delibera AEEG n. 11/07.
Rimarcava in fatto che nel corso di una verifica tenutasi il 9.5.2011 presso l'utenza dell'attore, il personale di accertava la manomissione del contatore di cui veniva data CP_2 Controparte_6 notizia sia alla che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nonchè CP_1 alla competente Agenzia delle Dogane di Foggia;
quindi, le società fornitrici, provvedevano all'emissione delle fatture contestate dal ed ancora insolute. Concludeva pertanto per il Pt_1 rigetto della domanda di parte attrice spiegando domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 26.861,88 quale importo insoluto relativo alle fatture n. RF30517/2012 e n. MM78011/2012, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in data 20.5.2013 la la quale precisava che il credito Controparte_2 vantato nei confronti di è complessivamente pari a euro 5.575,13 derivante dal Parte_1 mancato pagamento dei consumi relati al periodo maggio 2006 - febbraio 2007 e per il periodo 3/1/2013 – 3/3/2013, chiedendone la condanna al pagamento anche a titolo di arricchimento senza causa. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva nel procedimento, infine, la che, previa ricostruzione storica Controparte_3 dei fatti di causa, concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice con condanna al rimborso delle spese di giudizio
La causa, istruita oralmente ed a mezzo dell'espletamento di una prima CTU redatta dal'ing.
[...]
successivamente rinnovata ed integrata dall'ing. , veniva riassunta a Per_1 Persona_2 seguito di interruzione in data 4.3.2022 per il decesso dell'avv. Antonio Carbone. Riservata per la decisione con ordinanza del 22.10.2023, la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la a seguito dell'operazione di cessione del crediti intervenuta con il Controparte_7 [...] in data 18.12.2020, facendo proprie le difese già spiegate in atti e Controparte_5 chiedendo l'estromissione dal giudizio della società cedente il credito vantato nei confronti di
Parte_1
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti,
3 né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del
3/11/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione dal giudizio della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto precisato, in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore dei fori esclusivi e alternativi convenzionalmente pattuiti di Milano, Roma e Napoli, tempestivamente sollevata dalla nell'atto di costituzione in giudizio. Controparte_1
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di legittimità, in tema di competenza territoriale il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (cfr. Cass. 26910/2020;
Cass. 33150/2018; Cass. 20310/2016).
Quindi la deroga convenzionale alla competenza per territorio è ritenuta dal Supremo Collegio competenza derogata ma non inderogabile (Cass., 20635/2004) e, pertanto, suscettibile, anche nel caso in cui il foro previsto sia esclusivo, di essere modificata in base alle regole della prevenzione, dell'assorbimento o del cumulo soggettivo (Cass., 576/2013).
In definitiva la parte da cui proviene l'eccezione di incompetenza territoriale ha l'onere di contestarla specificamente in relazione a ciascuno dei criteri di collegamento suscettibili di trovare applicazione, occorrendo provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, anche in ipotesi di foro convenzionale esclusivo. Nel caso in esame la non ha assolto tale onere di contestazione, essendosi limitata ad Controparte_1 eccepire l'esistenza della clausola di "foro esclusivo" nel contratto di somministrazione concluso con parte attrice in data 28.12.2006 (pag. 3 comp. d risposta), per cui l'eccezione va ritenuta tamquam non esset, perché incompleta (Trib. Torino, 6.9.2021 n. 3959).
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte attrice con riferimento all'importo di euro 5.483,24 oggetto di domanda riconvenzionale da parte di
[...]
a titolo di conguaglio consumi per il periodo decorrente da maggio 2006 a Controparte_2 febbraio 2007.
Ed invero, la fattura che documenta il credito di euro 5.483,24 è la n. 711071780211029 del 23.02.2012, relativa ai prelievi irregolari accertati con la verifica del 9.5.2011. Orbene, in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il termine iniziale del periodo di prescrizione deve identificarsi con il momento nel quale ha avuto contezza dell'esistenza dei prelievi Controparte_2 irregolari, ossia in data 9.5.2011, allorquando ha riscontrato la presenza Controparte_3 della manomissione del contatore, comunicando il rapporto alle società venditrici. Pertanto è da
4 quella data che decorre il termine prescrizionale altrimenti interrotto dalla diffida comunicata a in data 24.2.2012 (all. 6 prod. di parte . Parte_1 Controparte_5
Passando al merito del giudizio, la domanda di accertamento negativo del credito promossa da parte attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate, mentre trovano accoglimento le domande di pagamento svolte invia riconvenzionale dalle convenute
[...]
e Controparte_2 Controparte_1
Giova innanzitutto rammentare che, nelle cause di accertamento negativo del credito, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto nel giudizio di accertamento negativo (cfr. ex multis, Cass. 16917/2012; Cass. 22862/2010; Trib. Catania
24.2.2019 n. 891).
Ebbene, in ossequio alle richiamate regole di riparto probatorio, l'esistenza e l'effettività della somministrazione di energia elettrica da parte di e di Controparte_2 Controparte_1 presso l'impianto intestato a nel periodo decorrente da maggio 2006 a maggio 2011, Parte_1 risulta comprovata dalla documentazione versata in atti, ovvero dalle fatture commerciali intestate a dal verbale di verifica del 9.5.2011 a corredo del fascicolo della convenuta Parte_1 [...]
ed infine dalla mancanza di contestazione alcuna da parte dell'attore circa Controparte_2
l'effettiva erogazione di energia elettrica presso la propria azienda, tant'è che di Parte_1 contro, ha dispiegato la propria iniziativa giudiziaria articolando motivi inerenti piuttosto il funzionamento del misuratore- che assume non aver manomesso - e l'errata quantificazione dei consumi a conguaglio.
Grava inoltre sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, in caso di contestazione, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass.
19154/2018; Cass. 23699/2016).
Ciò posto, in base alle risultanze di causa, deve ritenersi allegato e provato da parte convenuta l'accertamento del prelievo abusivo di energia elettrica presso l'utenza intestata a in Parte_1 località Stornarella, Masseria Cenera n.2.
Peculiare valore probatorio va infatti attribuito al verbale di verifica redatto in data 9.5.2011 dai tecnici della in cui viene accertato che il contatore elettrico “ubicato Controparte_3 nell'immobile presentava segni di manomissione sulla vite di fissaggio della calotta posta sulla parte frontale del contatore applicando inoltre un carico, il contatore elettrico non integrava il consumo prelevato sulla fase L 1. Proseguendo nella verifica il contatore elettrico veniva rimosso dalla sua sede e si constatava la manomissione dei tesoni di fissaggio della calotta. Si precisa inoltre che svitando la vita anti-ampere, il dispositivo di sgancio del limitatore non interveniva.
L'impianto del cliente collegato sotto al contatore era realizzato con due cavi di sezione 4x6 mmq”(v. verbale di verifica n. DP60-102/2011 -all. 1 produz. . Nel verbale Controparte_3 si dà atto altresì del contestuale distacco della fornitura, della custodia del contatore in apposita contenitore sigillato, del rifiuto di sottoscrizione da parte di del verbale di verifica, e Parte_1 del mancato riscontro da parte dei tecnici degli apparecchi utilizzatori dell'energia elettrica in presenza di impianto complesso.
5 Sul punto, deve rammentarsi la qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della
Società in sede di verifiche sui misuratori, nonché sulla conseguente fede Parte_2 privilegiata degli accertamenti compiuti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell' (anche successivamente alla privatizzazione della detta CP_2
Società), "ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio" (cfr. Cass. penale, sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036;).
Del resto la natura di incaricati di pubblico servizio dei verificatori di pur CP_2 Controparte_3 dopo la privatizzazione della società, è stata confermata anche di recente dalla Corte di legittimità secondo cui “Riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell CP_2 addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica” Cass. Pen. n. 7566/2020; idem C. App. Palermo 1772/2022).
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del verbale di accertamento di allaccio abusivo alla rete elettrica, di cui sopra, che l'attore si rifiutava di sottoscrivere, alcun elemento contrario e concreto risulta aver dedotto o provato quest'ultimo, che abbia potuto mettere in discussione le risultanze della verifica (contestazione che, in ogni caso, proprio per la valenza fidefacente del detto verbale, soprattutto in ordine ai fatti che i verificatori — in qualità di incaricati di pubblico servizio — risultano aver attestato essere avvenuti alla loro presenza, avrebbe dovuto passare attraverso una impugnazione formale e specifica del detto documento).
Va inoltre osservato che le circostanze descritte nel verbale di verifica risultano confermate nel corso del giudizio da uno degli agenti verificatori, sig. , dipendente della Testimone_1 [...]
sulla cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare per la coerenza Controparte_3 ed analiticità delle dichirazioni rese alla udienza del 5.12.2014. Il ha infatti riferito: di Tes_1 aver redatto il verbale di verifica del 9.5.2011 in collaborazione con il collega , di Testimone_2 aver notato che la vite di fissaggio e anti-amper, posta sulla parte frontale del contatore, era manomessa, che applicando un carico di energia elettrica il contatore non registrava il consumo sulla prima delle tre fasi, di aver constatato che la manomissione riguardava anche il corretto funzionamento del limitatore che non interveniva in fase di prova , che l'impianto di era Pt_1 collegato direttamente alla rete di distribuzione con due cavi di sezione 4x6 millimetri quadri che partivano dalla parte inferiore bypassando il misuratore stesso, ed infine che l'energia prelevata non veniva registrata ( v. verb. ud. 5.12.2014).
Orbene, a fronte degli accertamenti descritti nel verbale di verifica del 9.5.2011, parte attrice, invece, nulla ha allegato e provato per andare esente da responsabilità e quindi per smentire le avverse allegazioni circa l'allaccio abusivo, limitandosi a contestare le modalità di manomissione del misuratore come accertate dai verificatori di sostenendo anche la Controparte_3 contraddittorietà delle dichiarazioni contenute nel verbale di verifica del 9.5.2011 e così risultando inadempiente all'onere della prova su di essa gravante che, per giurisprudenza condivisa da questo giudice, consiste nella dimostrazione, a carico dell'utente, che l'abusivo allaccio/manomissione sia avvenuta ad opera di terzi e senza sua colpa (Cass. Civ., sez. III, 21/05/2019, n. 13605). Del resto anche in sede stragiudiziale parte attrice ha ritenuto di non contestare espressamente la circostanza della manomissione del contatore (e dunque della inattendibilità dei consumi dallo stesso registrati);
6 sebbene infatti sollecitata con la missiva trasmessa da in data 10.05.2011, con la quale veniva CP_2 notiziata della necessità di rettificare il calcolo dei consumi, parte attrice non ha inteso inviare alcuna "documentata osservazione" se non una generica contestazione a firma dell'avv. Federico
Rutigliano ( all. 2 produz. parte attrice).
Accertato e comprovato, dunque, il pacifico ed illegittimo prelievo abusivo di energia elettrica servente l'utenza di energia elettrica riconducibile alla proprietà privata di , mediante Parte_1 modalità che hanno consentito un prelievo irregolare dell'energia elettrica dettagliatamente descritte nel verbale di verifica, sulla cui valenza probatoria si è già ampiamente argomentato, non può dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, del predetto prelievo abusivo debba essere chiamato a rispondere proprio l'attore, quale soggetto titolare dell'azienda agricola al cui servizio è stato rinvenuto il peculiare sistema di prelievo abusivo di energia elettrica (indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultimo); non vi sono dubbi, infatti, che parte attrice debba essere chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non computati, per effetto della verificata manomissione, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se, per ipotesi, la manomissione fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Non va infatti sottaciuto che per effetto del rapporto di somministrazione di energia riconducibile all'attore, risultando esso depositario dell'impianto di misurazione di energia elettrica installato presso di sé, lo stesso — indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente operato la detta manomissione — avrebbe avuto l'obbligo, ex art 1768 e ss. c.c., della custodia e della salvaguardia della funzionalità del contatore anche nei confronti dei terzi, nonché quello di avvisare immediatamente le società di distribuzione e di vendita dell'energia elettrice di ogni eventuale anomalia che ne avrebbe potuto pregiudicare il funzionamento.
Suddetta impostazione è stata di recente affermata dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte, la quale, sul punto, ha chiarito che quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre al fruitore la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019; Cass. 20175/2015).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla convenuta la prova del fatto storico Controparte_3 relativo al prelievo abusivo di energia elettrica di cui al rapporto di verifica in atti.
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti da Pt_1
e non pagati, va osservato preliminarmente che ha trasmesso
[...] Controparte_3 all'attore sin dalla fase stragiudiziale (all. 1 prod. di parte attrice) – per poi depositarli anche nel corso del giudizio- l'analitica ricostruzione degli stessi consumi - sulla base dei quali si è proceduto all'emissione delle fatture di ricalcolo dell'energia elettrica- utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” in relazione al periodo compreso tra maggio 2006 e maggio 2011, come previsto dalla normativa di settore, ovvero riferita ai cinque anni antecedenti la data di verifica della manomissione del misuratore.
Dalla documentazione prodotta è emerso che la ricostruzione dei consumi risulta essere stata effettuata legittimamente secondo le istruzioni operative n. 31 del 29.10.2010 validate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nonché oggetto di valutazione anche da parte dell' Controparte_8
[..
[...] [...]
per quanto riguarda imposte e accise, laddove i criteri adoperati variano a seconda della
[...] tipologia della manomissione, della tipologia di impianti in uso eventualmente indicati e delle presunte ore di utilizzo delle apparecchiature.
Correttamente quindi non sono state applicate le modalità di calcolo concernenti la diversa ipotesi di malfunzionamento del contatore elettrico.
Nel caso concreto, accertata la manomissione del contatore come da verbale di verifica del
9.45.2011, la ricostruzione dei consumi non contabilizzati per effetto della manomissione stessa non poteva che essere compiuta in maniera presuntiva, con il calcolo del prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate secondo i criteri fissati dall'art. 9 delle istruzioni operative. Tale metodo di ricostruzione dei consumi, quindi fondato su criteri oggettivi e predeterminati, non risulta mai specificamente contestato né disconosciuto da parte attrice, anche attraverso un calcolo alternativo.
Inoltre parte attrice non ha dimostrato di aver presentato in sede stragiudiziale all'indomani della verifica del 9.5.2011, e quindi nell'immediatezza dei fatti contestati, specifiche osservazioni tecniche o contestazioni in ordine alla procedura seguita per il ricalcolo dei consumi, ma neppure in fase giudiziale risulta aver dimostrato specifici elementi concreti che attestassero, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, la presenza di apparecchi utilizzatori installati in azienda all'epoca della verifica dell'impianto, atteso che, in quella sede, si dava atto della natura complessa dell'impianto intestato a Parte_1
Anche il Ctu, ing. , nell'ambito della relazione peritale le cui conclusioni vengono Persona_2 condivise da questo giudice perchè logiche e coerenti ed avendo il medesimo esaurientemente risposto alle osservazioni sollevate dalle parti, ha confermato che la ricostruzione dei consumi eseguita da è stata effettuata nel pieno rispetto dell'istruzione operativa n. Controparte_3
31 del 9 ottobre 2010, ove non sono state accertate anomalie di calcolo, così pure con riferimento alle fatture emesse da e da richieste in Controparte_1 Controparte_5 pagamento a il Consulente ha concluso che gli importi economici sono stati Parte_1 determinati correttamente sulla scorta delle misurazioni elettriche fornite, per i due periodi citati, da tenendo conto correttamente dei consumi in acconto contabilizzati sulla Controparte_3 scorta della potenza elettrica di 6,00 KW contrattualizzata.
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito azionata da parte attrice. Peraltro le argomentazioni sin qui svolte hanno carattere assorbente e rendono superflua anche la trattazione della domanda di tipo risarcitorio proposta sempre dal Pt_1
Di contro, l'esame degli elementi in fatto ed in diritto fin qui eseguito consente di ritenere provata l'entità dei consumi registrati da , su cui ricadeva il relativo onere probatorio, Controparte_3 alla base della domanda di pagamento spiegata in via riconvenzionale da Controparte_5
e da a titolo di conguaglio consumi da maggio 2007 a maggio 2011,
[...] CP_1 nonché, relativamente alla fattura n. MM78011/2012 emessa da ESE spa per l'importo di euro
91,89, a titolo di consumi decorrenti dal 3 gennaio 2013 al 3 marzo 2013, la cui fornitura non è mai stata espressamente contestata dall'utente Pt_1
Sotto il profilo dell'an, l'esistenza del contratto di erogazione di energia elettrica tra e Parte_1 le società di vendita deve ritenersi pacifica tra le parti oltre che documentale. Alla scheda negoziale presente in atti si aggiunge l'assenza di alcuna contestazione da parte del di aver fruito Pt_1
8 dell'energia elettrica da parte delle convenute e Controparte_5 Controparte_1 sino al mese di marzo 2013.
Per ciò che riguarda il quantum debeatur, a riprova della sussistenza del diritto al pagamento del conguaglio, va evidenziato ulteriormente che è presente in atti la missiva del 10.05.2011
(successiva alla verifica del 9.5.2011) di diretta a e Controparte_3 CP_1 per conoscenza all'utente, recante la ricostruzione dei consumi effettivi, cui le società venditrici si sono allineate nell'emettre le fatture ad oggi insolute. Anche a tal proposito, si rileva che non ha specificamente contestato la circostanza Parte_1 dell'allineamento da parte di e di ai consumi maggiori Controparte_2 Controparte_1 ricostruiti da onde anche tale elemento può dirsi ammesso ex art. 115 cpc. Controparte_3
In conclusione, e hanno fornito evidenza in punto di an Controparte_2 Controparte_1
e di quantum debeatur del proprio diritto di credito per maggiori consumi rilevati da maggio 2007 a maggio 2011 , oltre alla fornitura per il periodo decorrente dal 3 gennaio 2013 al 3 marzo 2013: a fronte di ciò, non ha allegato né provato di avere pagato o altri fatti estintivi del Parte_1 credito vantato nei suoi confronti.
Da quanto precede, discende che va dunque condannato a pagare a favore di Parte_1 [...]
la somma di euro 5575,13, oltre interessi moratori commerciali su tale Controparte_2 somma dal dì successivo alla prima richiesta documentata in causa (24.02.2012) e sino al saldo effettivo, mentre a favore di la somma di euro 26681,88, oltre interessi moratori Controparte_1 commerciali su tale somma dal dì successivo alla scadenza di pagamento delle singole fatture
Attesa la sostanziale soccombenza di parte attrice, le spese del giudizio devono gravare su di questa ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed essere liquidate secondo parametri dettati dal D.M. 55/14 e succ. mod., applicabile alle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore ove la prestazione professionale, già cominciata, sia proseguita dopo la detta data (Cass. 17405/12).
In considerazione del valore della controversia dichiarato in atti deve farsi applicazione della tabella, dettata per i giudizi davanti al Tribunale, relativa a valori compresi tra € 5.201,00 e 26.000,00 con applicazione dei valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Quanto al rapporto tra il e la terza interventrice Controparte_5 CP_4
questo giudice, tenuto conto della volontarietà dell'intervento e del mancato consenso alla
[...] estromissione del creditore cedente, ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, devono gravare sulla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
a) rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
b) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Controparte_5 al pagamento della complessiva somma pari a euro 5.575,13 oltre interessi ex D. Lgs Parte_1
231/2002 a decorrere dal 24.02.2012; c) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma pari a euro 26.861,88 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 a decorrere dalle scadenze delle singole fatture;
9 d) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_5 che liquida in Euro 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cap;
[...]
e) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1
Euro 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cap;
f) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_3 liquida in Euro 2540,00, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cap;
g) spese compensate nel rapporto tra e la terza interventrice;
Controparte_5
h) rigetta ogni altra domanda;
i) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di entrambe le CTU già liquidate in atti.
Foggia, 26.06.2024
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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