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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3184/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIVI AMEDEO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROCCATAGLIATI SABRINA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, conveniva in giudizio l'ex Parte_1
compagno , con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale da cui CP_1
pagina 1 di 5 erano nati i due figli minori e al fine di ottenere una modifica dei diritti di Persona_1 Per_2
visita omologati, ex art. 473 bis.51 c.p.c., con sentenza di questo Tribunale del 05/09/2023, emessa su ricorso congiunto depositato dalle parti in data 05/07/2023.
Nel ricorso congiunto era stato previsto che il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé i due minori a week end alternati (dal sabato ore 15:30 sino alla domenica ore 15:00) e nei due pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì (dalle ore 16:00 alle ore 20:45).
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente chiedeva in via principale, a modifica di detto calendario, che i diritti di visita paterni fossero limitati ai soli week end alternati, atteso che il padre disertava gli incontri infrasettimanali del martedì e del giovedì, cosicché nei pomeriggi di martedì e di giovedì i figli minori ed rimanevano Per_1 Per_2
accuditi e seguiti dalla madre.
La ricorrente, sempre in via principale, chiedeva di “condannare il sig. a CP_2
corrispondere alla sig.ra la somma di € 350,00 mensili - da rivalutarsi Parte_1
annualmente sulla base degli indici ISTAT - per coprire le spese di una baby-sitter cui affidare
i figli nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio in luogo del padre assente”.
La chiedeva infine l'emissione a carico del dei provvedimenti sanzionatori e Pt_1 CP_1 risarcitori previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c., e segnatamente la condanna del resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.500,00 e di un risarcimento del danno di € 3.000,00.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale allegava che, a causa dei propri CP_1
orari lavorativi, dal mese di marzo 2024 non era più riuscito a frequentare i figli nei due pomeriggi infrasettimanali. Chiedeva quindi di poter vedere i figli a fine settimana alternati prelevandoli il sabato dall'uscita di scuola alle ore 14:00, e tenendoli con sé sino al lunedì mattina quando li avrebbe riaccompagnati a scuola, mentre nelle giornate del martedì e giovedì
i figli sarebbero rimasti presso la madre.
Quanto alle spese di baby-sitter, il padre concludeva che avrebbe provveduto “alla liquidazione del 50% delle spese relative alla prestazione, previa presentazione dei giustificativi di spesa, come previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia”.
pagina 2 di 5 Chiedeva inoltre di stabilire a giorni alterni dalle ore 18,30/19,00 contatti con il figlio Per_2
tramite chiamate/videochiamate sull'utenza telefonica materna sino a quando il minore non avrebbe acquisito la disponibilità di un suo dispositivo personale.
Domandava infine di respingere le restanti domande avversarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti del
25/02/2025, fallito il tentativo di conciliazione, ordinata la discussione orale e fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.
Ciò premesso, le parti sono concordi nel modificare il calendario delle visite paterne, nel senso di eliminare la previsione dei due pomeriggi infrasettimanali.
La domanda del resistente di estendere il week end alternato di sua spettanza dal sabato dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina ha trovato l'adesione della ricorrente all'udienza del
25/02/2025 (nel ricorso congiunto depositato il 05/07/2023 era invece previsto che il week end di spettanza paterna decorresse dalle ore 15:30 del sabato e terminasse alle ore 15:00 della domenica). La domanda di estendere il week end sino al lunedì mattina, sulla quale come si è detto vi è accordo tra le parti, è di certo accoglibile, anche al fine di compensare, seppur in minima parte, l'azzeramento del tempo infrasettimanale che il padre trascorre con i figli.
Il padre avrà inoltre la facoltà di sentire i figli tramite chiamate telefoniche o videochiamate, in almeno due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì), alle ore 19:00.
Quanto alla domanda attorea relativa alle spese di baby-sitter, va rilevato che le spese di baby- sitter debbano seguire la regolamentazione delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Emilia, e dunque si rimanda alla disciplina in esso contenuta.
Non si ritengono infine sussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori invocati dalla parte ricorrente e previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c., la cui disposizione normativa richiede pur sempre una inadempienza “grave”, ovvero un comportamento ostacolante rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale o il compimento di atti che arrechino pregiudizio al minore.
pagina 3 di 5 Il padre non si è reso responsabile di inadempienze di natura “grave”. Non può ritenersi genitore disinteressato continuando egli a concorrere regolarmente al mantenimento dei figli e continuando a frequentarli seppur solo nei week end. Inoltre, ha documentato che i propri orari lavorativi gli abbiano reso impossibile il rispetto degli orari e del calendario previsti, per i due pomeriggi infrasettimanali, nel ricorso congiunto depositato in data 05/07/2023 (dalle ore 16:00 alle ore 20:45). In particolare, ha documentato di aver richiesto al proprio datore di lavoro, in data 09/01/2024, quindi successivamente al predetto ricorso congiunto, di potersi assentare dal lavoro nelle giornate di martedì e di giovedì anche per l'anno 2024, proprio al fine di poter frequentare i figli in tali due pomeriggi infrasettimanali. Risulta in atti che il datore di lavoro gli aveva comunicato che, per motivi organizzativi, l'azienda gli avrebbe consentito l'uscita anticipata nei pomeriggi di martedì e giovedì solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024, mentre dal mese di marzo 2024 egli avrebbe dovuto rispettare l'orario lavorativo aziendale che ogni giorno lavorativo finiva alle ore 17:30 (doc.n.
1-2 fasc. resistente):
Non sussistono inoltre comportamenti ostacolanti l'esercizio della responsabilità genitoriale;
né il padre ha posto in essere atti che abbiano arrecato pregiudizio ai figli minori.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a parziale modifica del punto 2) del ricorso congiunto omologato con sentenza n. 967/2023 del 05/09/2023, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, mentre nei due giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì i figli staranno presso la madre;
il padre avrà inoltre la facoltà di sentire i figli tramite chiamate telefoniche o videochiamate, in almeno due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì), alle ore 19:00;
2) respinge le domande ex art. 473 bis.39 c.p.c. formulate da parte ricorrente;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio
Emilia in data 6 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3184/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIVI AMEDEO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROCCATAGLIATI SABRINA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, conveniva in giudizio l'ex Parte_1
compagno , con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale da cui CP_1
pagina 1 di 5 erano nati i due figli minori e al fine di ottenere una modifica dei diritti di Persona_1 Per_2
visita omologati, ex art. 473 bis.51 c.p.c., con sentenza di questo Tribunale del 05/09/2023, emessa su ricorso congiunto depositato dalle parti in data 05/07/2023.
Nel ricorso congiunto era stato previsto che il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé i due minori a week end alternati (dal sabato ore 15:30 sino alla domenica ore 15:00) e nei due pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì (dalle ore 16:00 alle ore 20:45).
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente chiedeva in via principale, a modifica di detto calendario, che i diritti di visita paterni fossero limitati ai soli week end alternati, atteso che il padre disertava gli incontri infrasettimanali del martedì e del giovedì, cosicché nei pomeriggi di martedì e di giovedì i figli minori ed rimanevano Per_1 Per_2
accuditi e seguiti dalla madre.
La ricorrente, sempre in via principale, chiedeva di “condannare il sig. a CP_2
corrispondere alla sig.ra la somma di € 350,00 mensili - da rivalutarsi Parte_1
annualmente sulla base degli indici ISTAT - per coprire le spese di una baby-sitter cui affidare
i figli nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio in luogo del padre assente”.
La chiedeva infine l'emissione a carico del dei provvedimenti sanzionatori e Pt_1 CP_1 risarcitori previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c., e segnatamente la condanna del resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.500,00 e di un risarcimento del danno di € 3.000,00.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale allegava che, a causa dei propri CP_1
orari lavorativi, dal mese di marzo 2024 non era più riuscito a frequentare i figli nei due pomeriggi infrasettimanali. Chiedeva quindi di poter vedere i figli a fine settimana alternati prelevandoli il sabato dall'uscita di scuola alle ore 14:00, e tenendoli con sé sino al lunedì mattina quando li avrebbe riaccompagnati a scuola, mentre nelle giornate del martedì e giovedì
i figli sarebbero rimasti presso la madre.
Quanto alle spese di baby-sitter, il padre concludeva che avrebbe provveduto “alla liquidazione del 50% delle spese relative alla prestazione, previa presentazione dei giustificativi di spesa, come previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia”.
pagina 2 di 5 Chiedeva inoltre di stabilire a giorni alterni dalle ore 18,30/19,00 contatti con il figlio Per_2
tramite chiamate/videochiamate sull'utenza telefonica materna sino a quando il minore non avrebbe acquisito la disponibilità di un suo dispositivo personale.
Domandava infine di respingere le restanti domande avversarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti del
25/02/2025, fallito il tentativo di conciliazione, ordinata la discussione orale e fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.
Ciò premesso, le parti sono concordi nel modificare il calendario delle visite paterne, nel senso di eliminare la previsione dei due pomeriggi infrasettimanali.
La domanda del resistente di estendere il week end alternato di sua spettanza dal sabato dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina ha trovato l'adesione della ricorrente all'udienza del
25/02/2025 (nel ricorso congiunto depositato il 05/07/2023 era invece previsto che il week end di spettanza paterna decorresse dalle ore 15:30 del sabato e terminasse alle ore 15:00 della domenica). La domanda di estendere il week end sino al lunedì mattina, sulla quale come si è detto vi è accordo tra le parti, è di certo accoglibile, anche al fine di compensare, seppur in minima parte, l'azzeramento del tempo infrasettimanale che il padre trascorre con i figli.
Il padre avrà inoltre la facoltà di sentire i figli tramite chiamate telefoniche o videochiamate, in almeno due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì), alle ore 19:00.
Quanto alla domanda attorea relativa alle spese di baby-sitter, va rilevato che le spese di baby- sitter debbano seguire la regolamentazione delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Emilia, e dunque si rimanda alla disciplina in esso contenuta.
Non si ritengono infine sussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori invocati dalla parte ricorrente e previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c., la cui disposizione normativa richiede pur sempre una inadempienza “grave”, ovvero un comportamento ostacolante rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale o il compimento di atti che arrechino pregiudizio al minore.
pagina 3 di 5 Il padre non si è reso responsabile di inadempienze di natura “grave”. Non può ritenersi genitore disinteressato continuando egli a concorrere regolarmente al mantenimento dei figli e continuando a frequentarli seppur solo nei week end. Inoltre, ha documentato che i propri orari lavorativi gli abbiano reso impossibile il rispetto degli orari e del calendario previsti, per i due pomeriggi infrasettimanali, nel ricorso congiunto depositato in data 05/07/2023 (dalle ore 16:00 alle ore 20:45). In particolare, ha documentato di aver richiesto al proprio datore di lavoro, in data 09/01/2024, quindi successivamente al predetto ricorso congiunto, di potersi assentare dal lavoro nelle giornate di martedì e di giovedì anche per l'anno 2024, proprio al fine di poter frequentare i figli in tali due pomeriggi infrasettimanali. Risulta in atti che il datore di lavoro gli aveva comunicato che, per motivi organizzativi, l'azienda gli avrebbe consentito l'uscita anticipata nei pomeriggi di martedì e giovedì solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024, mentre dal mese di marzo 2024 egli avrebbe dovuto rispettare l'orario lavorativo aziendale che ogni giorno lavorativo finiva alle ore 17:30 (doc.n.
1-2 fasc. resistente):
Non sussistono inoltre comportamenti ostacolanti l'esercizio della responsabilità genitoriale;
né il padre ha posto in essere atti che abbiano arrecato pregiudizio ai figli minori.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a parziale modifica del punto 2) del ricorso congiunto omologato con sentenza n. 967/2023 del 05/09/2023, dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, mentre nei due giorni infrasettimanali del martedì e del giovedì i figli staranno presso la madre;
il padre avrà inoltre la facoltà di sentire i figli tramite chiamate telefoniche o videochiamate, in almeno due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì), alle ore 19:00;
2) respinge le domande ex art. 473 bis.39 c.p.c. formulate da parte ricorrente;
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio
Emilia in data 6 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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