Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1992, n. 506
Versione
14 gennaio 1993
Art. 1. 1. Dopo l' articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 , e succes- sive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi). - 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico- commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, puo' presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'. La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Il finanziamento e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non puo' in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali e' obbligatoria l'assicurazione.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonche' la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.
4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.
5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso puo' concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'.
6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla societa' anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell' articolo 2795 del codice civile .
7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la societa' al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalita' particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3".
2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7- bis della legge 12 agosto 1982, n. 576 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data.
Note all' art. 1:
- La legge n. 576/1982 reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell' art. 2795 del codice civile : "Il costituente (il pegno, n.d.r.) puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1993