Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente relatore
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata dell'8 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 157/2024 R.G. Lavoro, giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 18945/2024, pubblicata in data 10/07/2024, della Corte Suprema di
Cassazione, Sezione Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gramsci n.31, c.f.: , elettivamente domiciliato in Catania Corso C.F._1
delle Province n. 15 presso lo studio dell'Avv. Luigi Savoca (c.f.:
pec: fax C.F._2 Email_1
0956788895) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione
APPELLANTE - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'Assessore pro tempore e Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore
[...]
(per tutti C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Caltanissetta (C.F. ), la quale dichiara di voler ricevere le P.IVA_2 comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
1
n.174 si domiciliano
APPELLATI-RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
Oggetto: . Operai forestali. Reiterazione di contratti di lavoro a termine. Controparte_1
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21/04/2017 adiva il Tribunale Parte_1
di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, ed esponeva che aveva prestato e prestava servizio alle dipendenze dell Controparte_3
e dell
[...] Controparte_1 Controparte_2
, con la qualifica di “bracciante agricolo ”, presso i Cantieri Forestali di
[...]
Caltanissetta; che il rapporto di lavoro era regolato dagli artt. 45 ter e 46 della Legge
Regionale del 6 aprile 1996 n.16, ed a tali rapporti si applicava altresì il Contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 ed i CCNL -Sistemazione del Comparto
Idraulico Forestale che si erano succeduti nel tempo;
che il rapporto era iniziato nell'anno 1987 e proseguito anno per anno, per un numero di giornate di lavoro pari a
51 all'inizio del rapporto, per poi proseguire con almeno 101 giornate l'anno sino alla data del ricorso;
che la retribuzione contrattuale era pari ad € 1.205,73 lorde mensili. Il ricorrente chiedeva al Giudice adito “…in via principale statuire la conversione a tempo indeterminato del rapporto intercorrente tra il ricorrente ed i convenuti. − in via subordinata condannare parti resistenti al risarcimento del danno, equitativamente determinato, nella misura di € 40.000,00, in favore del ricorrente. − Condannare comunque altresì parti convenute a corrispondere al ricorrente la somma di € 5.000,00
a decorrere dall'anno 2011, in virtù della permanente disponibilità alla prestazione cui lo stesso è obbligato in forza della natura delle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Le Amministrazioni regionali resistenti, in via principale, chiedevano di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di rigettarlo poiché infondato.
Con sentenza n. 573/2019, pubblicata il 21/11/2019, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal
2 lavoratore per la conversione dei contratti a tempo determinato;
rigettava il ricorso per la restante parte.
Appellata la sentenza dal soccombente , la Corte d'Appello di Parte_1
Caltanissetta, Sezione lavoro, con sentenza n. 64/2021, pubblicata il 23/11/2021, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte da Parte_1
con il ricorso introduttivo della lite e lo condannava al pagamento del
[...]
50% delle spese del doppio grado, compensata tra le parti la residua metà.
Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.
Gli Assessorati regionali contro i quali il ricorrente rivolgeva le sue domande si difendevano con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso cassazione si denunciava, implicitamente in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione Direttiva Europea n. 1999/70/CE». Il ricorrente contestava la legittimità della decisione della Corte d'Appello laddove questa aveva rilevato la nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam dei contratti di lavoro a termine conclusi tra il ricorrente e l'amministrazione regionale, traendone la conseguenza che «non si configura nel caso di specie la dedotta abusiva reiterazione di contratti a termine» e che non può trovare quindi applicazione l'agevolazione probatoria in merito al danno risarcibile che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, surroga la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in un'ottica di necessaria effettività della tutela imposta dal diritto eurounitario (Cass. S.U. n. 5072/2016).
Con il secondo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava «violazione art. 36 Cost., in relazione all'art. 2094 c.c.».
Il motivo lamentava il mancato riconoscimento di un corrispettivo per la perdurante disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione in qualsiasi momento nel corso dell'anno solare.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 18945/2024, pubblicata in data 10/07/2024, accoglieva il primo motivo di ricorso, respingeva il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di
Caltanissetta, perché decidesse, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva riassunto ex art. 392 c.p.c. dall' , con ricorso depositato Parte_1 in data 31/07/2024, il quale rassegnava in sede di giudizio di rinvio le seguenti
3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte ed in accoglimento del presente ricorso, condannare gli
Assessorati convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente, per le causali dianzi esposte, della somma di € 19.472,88 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre a norma dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Con condanna alle spese in favore del ricorrente nella misura del 50% relativamente ai tre precedenti gradi del giudizio”. Si costituivano nel giudizio di rinvio, con la difesa erariale, l
[...]
e l Controparte_1 [...]
, nei cui confronti Controparte_2 il lavoratore rivolgeva le sue domande, i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, - Dichiarare inammissibile la domanda di controparte di risarcimento del danno comunitario;
- Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, in ragione del rigetto integrale delle domande di controparte”. L'udienza di discussione del 08/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. che il ricorrente depositava rassegnando le conclusioni.
Scaduto il termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. la
Corte provvedeva in data 08/01/2025 al deposito in cancelleria del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, quale giudice del rinvio, è chiamata a fare applicazione del seguente principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
18945/2024, pubblicata in data 10/07/2024: «la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.
5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui
i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno,
4 all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE».
Occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni di lavoro subordinato in favore dell'amministrazione regionale siciliana. Con l'art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, che introdusse l'art. 45-ter nella legge regionale n. 16 del 1996, la istituì «l'elenco speciale regionale Controparte_1 dei lavoratori forestali». L'iscrizione nell'elenco è «condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali».
Il successivo art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che, «per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale … dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali».
A prescindere dai requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano e su un aspetto dei quali è anche intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 206/2015), il sistema è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di «giornate lavorative ai fini previdenziali».
I lavoratori inseriti nei contingenti «di operai con garanzia di fascia occupazionale» limitata ad un certo numero di giornate lavorative sono lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel «contingente di operai a tempo indeterminato».
Il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto stipulato sulla base di norme della legge regionale siciliana n. 16 del 1996 quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni del d.lgs. 368/2001 e della Direttiva CE n. 70 del 1999.
Pertanto è stata ritenuta infondata dalla sentenza della Corte di Appello (poi cassata ma con un giudicato formatosi sul punto in quanto non oggetto di motivo di
5 ricorso per cassazione), l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla pubblica amministrazione, sulla scorta della quale il Tribunale aveva invece rigettato, in limine, la domanda del lavoratore.
Nella specie è stato escluso il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, con decisione che, in parte qua, non è stata oggetto di ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18945/2024, vincolante per questo giudice del rinvio, ha stabilito che al ricorrente spetta il risarcimento del c.d. «danno comunitario» nella misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (secondo l'insegnamento di Cass. S.U. n. 5072/2016).
La stessa pronuncia ha chiarito che le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale.
Il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato «ai sensi del d.lgs. 368/2001» nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto. Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori
(CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause riunite C-22/13, Per_1 da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72).
Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C-177/10, Persona_2
sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, e;
causa C-212/04, Per_3 Per_4
. Per_5
Il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge».
6 Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato
– della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per questo si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore.
Del resto, l'Accordo quadro allegato, come parte integrante, alla Direttiva 1999/70/CE, indica, alla clausola n. 1, l'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di «contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», manifestando chiaramente l'intenzione di prevedere una tutela del rapporto di lavoro, anche a prescindere dalla disciplina del contratto in quanto tale. Lo stesso vale per la clausola n. 5 («contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato»), che è quella direttamente rilevante nel caso di specie. Ciò, del resto, è in perfetta coerenza con quella effettività della tutela che il diritto dell'Unione intende garantire allorché riconosce diritti soggettivi e libertà personali, affidandone la cura ai giudici nazionali. E poiché
l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno è posta proprio a presidio del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto.
I criteri per la liquidazione del «risarcimento comunitario» sono stati individuati nell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015)
e non in quelli dettati per i casi di licenziamento illegittimo (il riferimento è, ancora una volta, a Cass. S.U. n. 5072/2106, che ha considerato inappropriato il rinvio ai criteri dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, perché «L'ipotesi del licenziamento evoca la perdita del posto di lavoro che nella fattispecie del lavoro pubblico contrattualizzato … è esclusa in radice dalla legge ordinaria … in ottemperanza di un precetto costituzionale sull'agire della pubblica amministrazione»).
Questa Corte, in quanto giudice del rinvio, seppur chiamata a fare applicazione del principio di diritto affermato da Cass. 18945/2024, pubblicata in data 10/07/2024,
7 deve comunque prendere atto dello ius superveniens, come espressamente chiesto dalla difesa del ricorrente.
La giurisprudenza ha chiarito che in tema di giudizio di rinvio rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022 Rv. 665613 - 01).
Questa Corte ritiene che la liquidazione del risarcimento del c.d. «danno comunitario» debba essere effettuata sulla scorta delle nuove previsioni normative, più favorevoli per il lavoratore, contenute all'art. 12 del D.L. 131/2024 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n. 267).
L'art. 12 del D.L. 131/2024 (rubricato: Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231), successivo alla pronuncia dell'ordinanza della S.C. n. 18945/2024 di annullamento con rinvio, testualmente dispone:
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
La novellata norma dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, comporta il superamento (per incompatibilità) dei criteri per la liquidazione del
«risarcimento comunitario» prima individuati dall'art. 32, comma 5, della legge n.
183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015).
Non è quindi più predicabile la sola spettanza, per la liquidazione del cosiddetto
«risarcimento comunitario», di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa
8 tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La Corte, quindi, ritiene che, nello specifico caso, proprio facendo applicazione dello ius superveniens, la liquidazione del risarcimento del c.d. «danno comunitario» spettante al lavoratore vada effettuata secondo le nuove previsioni dell'art. 12 del D.L. 131/2024 e che pertanto spetti al lavoratore (che ha patito il danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato) un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Applicati, quindi, i più favorevoli criteri di liquidazione introdotti dall'art. 12 del
D.L. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in
G.U. 14/11/2024, n. 267), tenuto conto che l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine da parte dei resistenti Assessorati regionali si è protratta allo stato, nei confronti del ricorrente, secondo le allegazioni del ricorrente non specificamente contestate dalle Amministrazioni convenute, per complessivi anni sedici di anzianità e considerate, quindi, l'anzianità di servizio (per la abusiva reiterazione di contratti a termine) e le dimensioni dell'organizzazione del datore di lavoro (oltre 20.000 dipendenti), il risarcimento del c.d. «danno comunitario» spettante al lavoratore può essere equamente liquidato in un'indennità di importo corrispondente a tredici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine sino al saldo.
Pertanto, in riforma della sentenza n. 573/2019 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, questa Corte condanna l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, in persona dei Controparte_2 rispettivi Assessori pro tempore, al pagamento in solido tra loro ed in favore del ricorrente dell'indennità di importo corrispondente a tredici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine sino al saldo.
9 In ordine al regime delle spese processuali, che occorre liquidare per tutti i gradi di giudizio, va fatta applicazione del seguente principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del
08/11/2022 Rv. 666076 - 01).
Nella specie, occorre considerare che l'originaria domanda del ricorrente è stata accolta solo in parte, segnatamente quanto alla domanda subordinata di risarcimento del c.d. “danno comunitario”, mentre sono state rigettate tutte le altre domande inizialmente proposte col ricorso introduttivo (segnatamente, la domanda principale di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e la domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma per la permanente disponibilità alla prestazione).
Le superiori considerazioni e l'ulteriore circostanza che, quanto al riconosciuto risarcimento del c.d. danno comunitario, poteva risultare dubbio il diritto azionato nei casi, come quello in esame, di contratti di lavoro a termine rinnovati con le Amministrazioni regionali senza forma scritta, integrano le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. (per come riscritto da Corte cost. sentenza n.
77 del 2018) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio (giudizio di primo grado;
giudizio di secondo grado;
giudizio di cassazione;
giudizio di rinvio).
In ragione dell'esito finale della lite, tenuto conto che l'impugnazione del ricorrente è stata parzialmente accolta, non sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa civile iscritta al n. 157/2024 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in
10 riforma della sentenza n. 573/2019 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- condanna l' Controparte_1
e l
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, al pagamento in solido
[...] tra loro ed in favore di dell'indennità di importo corrispondente a Parte_1 tredici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine sino al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio ivi compreso il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, l'8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Emanuele De Gregorio
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