TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
CHIETERA FRANCESCA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1
convenuto contumace
oggetto: licenziamento mancato superamento periodo di prova
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023, parte ricorrente ha dedotto: - di essere stato assunto alle dipendenze della “ dal Controparte_2
18.6.2021 al 31.8.2021 con contratto a tempo determinato e qualifica di operaio, mansioni di cameriere di sala ed inquadramento nel livello 7 del
CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi in regime di codatorialità, facendo parte, la società datrice di lavoro, di una Rete di
Impresa denominata “Rete Food 24”; - di essere stato successivamente assunto dal 28.4.2022 al 15.6.2022 da “ , sempre Parte_2 facente parte della predetta Rete di Impresa “Rete Food 24”, con contratto di lavoro a tempo determinato con qualifica di operaio, mansioni di cameriere di sala, inquadrato dapprima nel 7 livello e dall'11.6.2022 nel 4 livello del precitato CCNL;
- che quest'ultimo contratto era stato prorogato dapprima sino al 30.09.2022 e, successivamente, sino al 13.10.2022; - di essere stato assunto in data
7.4.2023 alle dipendenze della sempre in regime di CP_1 codatorialità, aderendo la predetta società alla Rete di Impresa “RETE
HOTEL 24”, con contratto a tempo pieno e determinato sino al
17.9.2023, con qualifica di operaio e mansioni di cameriere di sala, inquadrato nel livello D2 del CCNL Commercio Terziario CISAL
ANPIT; - di avere svolto nel corso di tutti i predetti periodi attività lavorativa presso l'Hotel Città Bianca in Ostuni (BR); - che in data
12.06.2023 la società odierna convenuta, risolveva il Controparte_1
contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova con decorrenza dal 13.06.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione datato 07.04.2023 e, per
l'effetto
2
2. dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 13.06.2023 e conseguentemente condannare la con sede in Rocca di Papa (RM) alla Controparte_1
via degli Aceri n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti del sig. , Parte_1
in via retributiva ovvero risarcitoria, delle retribuzioni dirette e differite cui avrebbe diritto dal 13.6.2023 sino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro (17.9.2023), da quantificarsi in separato giudizio nell'ipotesi di mancata spontanea ottemperanza, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza del credito sino al soddisfo.
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre CCAP, IVA e rimborso forfettario nelle misure di legge”.
Ritualmente evocata in giudizio la società è Controparte_3
rimasta contumace.
Discussa la causa con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
_____________
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte.
Deduce in primo luogo il ricorrente la nullità del patto di prova come determinato nel contratto di assunzione, per difetto di specificità, non essendo sufficientemente individuate nello stesso le mansioni sulle quali sarebbe stata effettuata la prova.
Occorre rilevare che l'art. 2096 c.c. prevede: “Salvo diversa disposizione l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
3 L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.
Sul punto, costituisce principio consolidato quello secondo cui
“il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio” (vedasi Cass., 24.12.1999
n. 14538; Cass., 9.8.2005, 17045; Cass., 10.10.2006 n. 21698; Cass.,
20.5.2009 n. 11722).
I giudici di legittimità hanno, peraltro, precisato che: “… …tale specifica indicazione può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (v. Cass. 13/4/2017,
n. 9597, Cass. 12/10/2021, n. 27785 e da ultimo Cass. 27/02/2023, n.
5881 e Cass. 20/02/2023, n. 5264).
4 Pertanto, ai fini della validità del patto di prova lo stesso deve rispettare la forma scritta ad substantiam, l'indicazione specifica della durata della prova e delle mansioni oggetto del periodo di prova, sulle quali va valutata l'adeguatezza o meno del neo assunto;
in assenza, infatti, della specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova, risulterebbe impossibile qualsivoglia valutazione in ordine alla capacità ed alle attitudini del dipendente.
Nel caso di specie, nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti al punto 3 si legge: “ Lei sarà inquadrato con la mansione di Parte_3
DI con qualifica di OPERAIO – livello D2 secondo le previsioni Pt_4
del CCNL COMMERCIO TERZIARIO CISAL ANPIT … …”.
Ne consegue che, in ossequio ai suddetti principi giurisprudenziali, risulta che il patto di prova in esame, facendo riferimento alle specifiche mansioni di cameriere di sala, a prescindere dall'inquadramento attribuito che potrebbe essere in ipotesi anche erroneo, risulta specifico ed idoneo al fine di consentire da un lato al lavoratore di applicarsi diligentemente e proficuamente nella mansione attribuitagli e dall'altro al datore di lavoro di esprimere validamente la propria insindacabile valutazione in merito alle capacità del lavoratore ed all'esito della prova.
Disatteso detto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce altresì la nullità del patto di prova in relazione alla sua durata.
Nel punto 1 del contratto sottoscritto dalle parti viene richiamato l'art. 7 D.lgs 104/2022 e viene previsto un periodo di prova di 60 giorni, durante i quali ciascuna delle parti avrebbe potuto recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Invero, quest'ultima norma dispone che “Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”.
5 L'art. 46 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame sancisce che: “ … … Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali sotto indicati, l'apposizione di un termine… … Il contratto potrà prevedere il patto di prova ex art. 113, … …”.
L'art. 113 richiamato, in merito alla durata del patto di prova prevede nella tabella 1 per la categoria D2 la durata di 1 mese di calendario e fissa in 15 giorni il preavviso di recesso da parte dell'azienda.
Il predetto articolo, in merito alla clausola di durata minima del
Patto di Prova al punto B sancisce, inoltre, che: “ 1. Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell'effettiva capacità del
Lavoratore in prova concordano, a favore del Dipendente, una clausola di durata minima pari al 50% (cinquanta percento) della durata prevista dal presente Contratto per il Patto di prova.
2. Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% (cinquanta percento) del periodo di prova previsto ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Azienda, senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva (vedi colonna 3 della precedente Tabella 1). Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il Trattamento di Fine
Rapporto, oltre che la retribuzione diretta e differita maturata nel periodo.
3. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell'obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in colonna 4 della precedente Tabella 1.
Anche durante lo svolgimento del Patto di prova, qualora ciò sia previsto dalla Contrattazione di secondo livello, il Datore potrà adottare iniziative obbligatorie per la formazione sui diritti e sui doveri del
6 Lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi predisposti dall'En.Bi.C., entro il limite di 8 (otto) ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.… …”.
Pertanto, in base al contratto collettivo pacificamente applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti il patto di prova per cui è causa avrebbe potuto avere una durata massima di 30 giorni.
Quanto alle conseguenze derivanti dalla statuizione nel contratto individuale di un termine di prova superiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, la Corte di Cassazione ha precisato che:
“…la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro” (Cass.
Ordinanza n. 9798 del 26/05/2020).
Ciò detto, in assenza dell'assolvimento del predetto onere probatorio posto in capo al datore di lavoro, rimasto contumace, il patto di prova previsto nel contratto individuale sottoscritto tra le parti deve ritenersi di durata di 30 gg., con la conseguenza che decorso detto termine il datore di lavoro non poteva più esercitare il potere di recesso ad nutum previsto dall'art. 2096.
Peraltro, ad abundantiam, rileva il giudicante che al momento della comunicazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova
(intervenuta in data 12.6.2023) erano comunque decorsi anche i 60 gg. statuiti dalla società come termine di prova (tenendo conto dell'assunzione del 7.4.2023).
7 Quanto al rapporto tra recesso ad nutum intimato sulla base di un patto di prova rivelatosi nullo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la nullità della clausola che contiene il patto di prova, in quanto parziale, non si estende all'intero contratto ma determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio, in conformità del meccanismo prefigurato dall'art. 1419, comma 2 cod. civ. (Cass. n. 21698 del 2006, Cass. n.
14538 del 1999, Cass. n. 5811 del 1995, Cass. n. 11427 del 1993).
Sul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, è stato chiarito che la trasformazione dell'assunzione in definitiva comporta il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1
l. n. 604 del 1966; in presenza di un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle legge n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo.
Per costante enunciato del giudice di legittimità, “… …infatti, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato – ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto – dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo… …”
8 (Cass. n. 16214 del 2016, Cass. n. 7921 del 2016, Cass. n. 21506 del
2008, Cass. n. 17045 del 2005, Cass. n. 2728 del 1994).
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e il patto di prova apposto al contratto stipulato tra le parti il
07/04/2023 deve essere dichiarato nullo, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno parametrato al pagamento delle mancate retribuzioni maturate dalla data di illegittimo licenziamento
(13/06/2023) sino alla scadenza naturale del contratto (17/09/2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese legali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.11.2023 da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante in carica così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro del 07/04/2023 stipulato tra il ricorrente e la società convenuta;
- condanna al pagamento a titolo di risarcimento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (13/06/2023), sino alla scadenza naturale del contratto (17/09/2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1
liquidate in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 28.5.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
CHIETERA FRANCESCA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1
convenuto contumace
oggetto: licenziamento mancato superamento periodo di prova
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023, parte ricorrente ha dedotto: - di essere stato assunto alle dipendenze della “ dal Controparte_2
18.6.2021 al 31.8.2021 con contratto a tempo determinato e qualifica di operaio, mansioni di cameriere di sala ed inquadramento nel livello 7 del
CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi in regime di codatorialità, facendo parte, la società datrice di lavoro, di una Rete di
Impresa denominata “Rete Food 24”; - di essere stato successivamente assunto dal 28.4.2022 al 15.6.2022 da “ , sempre Parte_2 facente parte della predetta Rete di Impresa “Rete Food 24”, con contratto di lavoro a tempo determinato con qualifica di operaio, mansioni di cameriere di sala, inquadrato dapprima nel 7 livello e dall'11.6.2022 nel 4 livello del precitato CCNL;
- che quest'ultimo contratto era stato prorogato dapprima sino al 30.09.2022 e, successivamente, sino al 13.10.2022; - di essere stato assunto in data
7.4.2023 alle dipendenze della sempre in regime di CP_1 codatorialità, aderendo la predetta società alla Rete di Impresa “RETE
HOTEL 24”, con contratto a tempo pieno e determinato sino al
17.9.2023, con qualifica di operaio e mansioni di cameriere di sala, inquadrato nel livello D2 del CCNL Commercio Terziario CISAL
ANPIT; - di avere svolto nel corso di tutti i predetti periodi attività lavorativa presso l'Hotel Città Bianca in Ostuni (BR); - che in data
12.06.2023 la società odierna convenuta, risolveva il Controparte_1
contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova con decorrenza dal 13.06.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione datato 07.04.2023 e, per
l'effetto
2
2. dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 13.06.2023 e conseguentemente condannare la con sede in Rocca di Papa (RM) alla Controparte_1
via degli Aceri n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti del sig. , Parte_1
in via retributiva ovvero risarcitoria, delle retribuzioni dirette e differite cui avrebbe diritto dal 13.6.2023 sino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro (17.9.2023), da quantificarsi in separato giudizio nell'ipotesi di mancata spontanea ottemperanza, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza del credito sino al soddisfo.
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre CCAP, IVA e rimborso forfettario nelle misure di legge”.
Ritualmente evocata in giudizio la società è Controparte_3
rimasta contumace.
Discussa la causa con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
_____________
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte.
Deduce in primo luogo il ricorrente la nullità del patto di prova come determinato nel contratto di assunzione, per difetto di specificità, non essendo sufficientemente individuate nello stesso le mansioni sulle quali sarebbe stata effettuata la prova.
Occorre rilevare che l'art. 2096 c.c. prevede: “Salvo diversa disposizione l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
3 L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.
Sul punto, costituisce principio consolidato quello secondo cui
“il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall'inizio” (vedasi Cass., 24.12.1999
n. 14538; Cass., 9.8.2005, 17045; Cass., 10.10.2006 n. 21698; Cass.,
20.5.2009 n. 11722).
I giudici di legittimità hanno, peraltro, precisato che: “… …tale specifica indicazione può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (v. Cass. 13/4/2017,
n. 9597, Cass. 12/10/2021, n. 27785 e da ultimo Cass. 27/02/2023, n.
5881 e Cass. 20/02/2023, n. 5264).
4 Pertanto, ai fini della validità del patto di prova lo stesso deve rispettare la forma scritta ad substantiam, l'indicazione specifica della durata della prova e delle mansioni oggetto del periodo di prova, sulle quali va valutata l'adeguatezza o meno del neo assunto;
in assenza, infatti, della specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova, risulterebbe impossibile qualsivoglia valutazione in ordine alla capacità ed alle attitudini del dipendente.
Nel caso di specie, nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti al punto 3 si legge: “ Lei sarà inquadrato con la mansione di Parte_3
DI con qualifica di OPERAIO – livello D2 secondo le previsioni Pt_4
del CCNL COMMERCIO TERZIARIO CISAL ANPIT … …”.
Ne consegue che, in ossequio ai suddetti principi giurisprudenziali, risulta che il patto di prova in esame, facendo riferimento alle specifiche mansioni di cameriere di sala, a prescindere dall'inquadramento attribuito che potrebbe essere in ipotesi anche erroneo, risulta specifico ed idoneo al fine di consentire da un lato al lavoratore di applicarsi diligentemente e proficuamente nella mansione attribuitagli e dall'altro al datore di lavoro di esprimere validamente la propria insindacabile valutazione in merito alle capacità del lavoratore ed all'esito della prova.
Disatteso detto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce altresì la nullità del patto di prova in relazione alla sua durata.
Nel punto 1 del contratto sottoscritto dalle parti viene richiamato l'art. 7 D.lgs 104/2022 e viene previsto un periodo di prova di 60 giorni, durante i quali ciascuna delle parti avrebbe potuto recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Invero, quest'ultima norma dispone che “Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”.
5 L'art. 46 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame sancisce che: “ … … Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali sotto indicati, l'apposizione di un termine… … Il contratto potrà prevedere il patto di prova ex art. 113, … …”.
L'art. 113 richiamato, in merito alla durata del patto di prova prevede nella tabella 1 per la categoria D2 la durata di 1 mese di calendario e fissa in 15 giorni il preavviso di recesso da parte dell'azienda.
Il predetto articolo, in merito alla clausola di durata minima del
Patto di Prova al punto B sancisce, inoltre, che: “ 1. Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell'effettiva capacità del
Lavoratore in prova concordano, a favore del Dipendente, una clausola di durata minima pari al 50% (cinquanta percento) della durata prevista dal presente Contratto per il Patto di prova.
2. Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% (cinquanta percento) del periodo di prova previsto ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Azienda, senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva (vedi colonna 3 della precedente Tabella 1). Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il Trattamento di Fine
Rapporto, oltre che la retribuzione diretta e differita maturata nel periodo.
3. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell'obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in colonna 4 della precedente Tabella 1.
Anche durante lo svolgimento del Patto di prova, qualora ciò sia previsto dalla Contrattazione di secondo livello, il Datore potrà adottare iniziative obbligatorie per la formazione sui diritti e sui doveri del
6 Lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi predisposti dall'En.Bi.C., entro il limite di 8 (otto) ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.… …”.
Pertanto, in base al contratto collettivo pacificamente applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti il patto di prova per cui è causa avrebbe potuto avere una durata massima di 30 giorni.
Quanto alle conseguenze derivanti dalla statuizione nel contratto individuale di un termine di prova superiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, la Corte di Cassazione ha precisato che:
“…la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro” (Cass.
Ordinanza n. 9798 del 26/05/2020).
Ciò detto, in assenza dell'assolvimento del predetto onere probatorio posto in capo al datore di lavoro, rimasto contumace, il patto di prova previsto nel contratto individuale sottoscritto tra le parti deve ritenersi di durata di 30 gg., con la conseguenza che decorso detto termine il datore di lavoro non poteva più esercitare il potere di recesso ad nutum previsto dall'art. 2096.
Peraltro, ad abundantiam, rileva il giudicante che al momento della comunicazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova
(intervenuta in data 12.6.2023) erano comunque decorsi anche i 60 gg. statuiti dalla società come termine di prova (tenendo conto dell'assunzione del 7.4.2023).
7 Quanto al rapporto tra recesso ad nutum intimato sulla base di un patto di prova rivelatosi nullo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la nullità della clausola che contiene il patto di prova, in quanto parziale, non si estende all'intero contratto ma determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio, in conformità del meccanismo prefigurato dall'art. 1419, comma 2 cod. civ. (Cass. n. 21698 del 2006, Cass. n.
14538 del 1999, Cass. n. 5811 del 1995, Cass. n. 11427 del 1993).
Sul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, è stato chiarito che la trasformazione dell'assunzione in definitiva comporta il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1
l. n. 604 del 1966; in presenza di un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle legge n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo.
Per costante enunciato del giudice di legittimità, “… …infatti, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato – ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto – dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo… …”
8 (Cass. n. 16214 del 2016, Cass. n. 7921 del 2016, Cass. n. 21506 del
2008, Cass. n. 17045 del 2005, Cass. n. 2728 del 1994).
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e il patto di prova apposto al contratto stipulato tra le parti il
07/04/2023 deve essere dichiarato nullo, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno parametrato al pagamento delle mancate retribuzioni maturate dalla data di illegittimo licenziamento
(13/06/2023) sino alla scadenza naturale del contratto (17/09/2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese legali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.11.2023 da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante in carica così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro del 07/04/2023 stipulato tra il ricorrente e la società convenuta;
- condanna al pagamento a titolo di risarcimento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (13/06/2023), sino alla scadenza naturale del contratto (17/09/2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1
liquidate in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 28.5.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
9