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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Giorgio Barbuto Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 99/2025
promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Carcascio (pec ed Email_1 elettivamente domiciliato in Terni al largo Ezio Ottaviani n. 1 presso il suo studio, come da procura rilasciata estesa in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado appellante contro
, C.F. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 CodiceFiscale_2 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 19.2.2024, n. Prot.
359/10, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorina Sbaraglini del Foro di Terni (pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
pagina 1 di 7 Studio sito in Terni, via Galleria Nuova n. 6, giusta delega in calce al ricorso di primo grado ed in calce alla comparsa di costituzione e riposta in questo grado appellata
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
Cugini intervenuto
Oggetto: disciplina della responsabilità genitoriale e affidamento di figlia minore
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e per il P.m. come nella nota depositata il 27.3.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Terni del 22 novembre 2024, in materia di affidamento della figlia minore Per_1 disciplina del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento. 2 Con il primo motivo ha censurato il capo della sentenza con cui è stata disposta la sospensione della frequentazione padre-figlia ed è stata rigettata l'istanza di videochiamate tra lui e la figlia sostenendo che la decisione è Per_1 contraddittoria laddove: la sospensione delle frequentazioni è stata disposta sulla scorta dello stato di detenzione da un lato e dello stato di tossicodipendenza dall'altro perché lo stesso Tribunale ha dato atto del fatto che lui era stato nelle more tratto in arresti domiciliari presso una Comunità terapeutica e ha ricordato come all'udienza del
13.12.2024 i risultati del Serd già avevano attestato l'assenza di dipendenze in capo al ricorrente;
sono state dichiarate inammissibili le produzioni documentali sopravvenute sulla situazione delle misure cautelari a lui applicate pur essendo circostanze, fatti e documenti sopravvenuti e rilevanti ai fini del decidere perché nell'accertata positiva disintossicazione, attestata ancora prima dell'ingresso in Comunità terapeutica dovrebbero indurre a valutare, pur con tutte le cautele e tenuto conto della disponibilità concessa dalla struttura terapeutica ove egli si trova, la ripresa del rapporto con la figlia;
ha escluso la possibilità che il padre abbia rapporti con la figlia anche per il tramite di pagina 2 di 7 videochiamate effettuate da una struttura riabilitativa, e, dunque, non solo ma all'interno di un contesto “chiuso e protetto”, dove lo stesso conduce un percorso oltre che di affrancamento dall'abuso di sostanze, anche e soprattutto di crescita e riabilitazione personale, dal momento che le videochiamate realizzate in tale contesto non potrebbero esporre la minore a rischi e che lui non ha realizzato condotte violente nei confronti della figlia, né atti persecutori in suo danno.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in via integrale.
Si è costituita l'appellata eccependo anzitutto l'inammissibilità del secondo motivo di appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti di specificità e l'incompletezza del secondo motivo di impugnazione non essendo possibile comprendere quale sia l'articolo del quale il ricorrente lamenta la violazione, né le motivazioni che sottendono la detta impugnazione. Ha dedotto che: è stata disposta la sospensione delle frequentazioni padre-figlia - anche tramite video chiamata - anzitutto avuto riguardo alle condotte violente, aggressive e minacciose poste in essere dall'appellante ai suoi 3 danni già dall'inizio della frequentazione ed in costanza di rapporto di convivenza che in un primo momento aveva evitato di denunciare confidando nella possibilità di poter creare con lo stesso un nucleo familiare stabile, anche e soprattutto nell'interesse della figlia tale comportamento è stato il frutto del perdurante stato di Per_1 sudditanza psicologica essendo 12 anni più giovane di , da lui soggiogata Parte_1 anche per sua fragilità caratteriale;
la presentazione della denuncia-querela era stata preceduta, invano, dall'inoltro di una A/R con la quale gli veniva intimato di desistere dal compimento di condotte aggressive e minacciose anche nei confronti dei propri familiari e pure alla presenza della minore nella sentenza che aveva Per_1 definito il procedimento con condanna del querelato si legge che è emersa la prova della commissione di condotte aggressive, minacciose e violente da parte di CP_2 in suo danno alle quali aveva assistito anche la propria madre;
dalle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di esame dibattimentale e dalle risultanze probatorie di entrambi i procedimenti, emergerebbe la fallacia delle sue argomentazioni e in particolare che l'asserita volontà di disintossicarsi rispondesse a mero tornaconto personale (evitare il pagina 3 di 7 carcere) pur sapendo che uno dei motivi per cui non vedeva la figlia era il suo stato di tossicodipendenza;
il padre non ha neanche provveduto al mantenimento della figlia pur dovendo presumersi - non avendo chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio - che abbia le possibilità economiche per affrontare le spese dei giudizi civile e penale;
l'eventuale disintossicazione dell'appellante sarebbe solo una delle condizioni necessarie per il ripristino delle frequentazioni padre-figlia, anche in video chiamata non essendo stata fornita alcuna prova sull'avvio di percorsi per il superamento degli agiti violenti, né è stata prodotta documentazione relativa alla valutazione delle sue capacità genitoriali e all'andamento del presunto percorso di crescita e riabilitazione personale;
non è possibile escludere che la ripresa della frequentazione con la minore sia soltanto un modo per riprendere ad avere atteggiamenti controllanti nei confronti della appellata per mezzo della minore e continuare ad ingenerare in questa paura e sottomissione, e nella figlia minore danni psichici per essere utilizzata come tramite.
Sul secondo motivo d'appello ha osservato che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di soccombenza nel decidere in relazione alle spese 4 di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza dell'8.9.2025.
Reputa la Corte che la produzione documentale dell'appellante, nei limiti in cui concerne documenti venuti ad esistenza successivamente alla scadenza dei termini per le attività istruttorie di primo grado, sia ammissibile, ma a ben vedere non risulta dirimente al fine della decisione che si va a prendere sui motivi di impugnazione articolati che dagli stessi può anche prescindere.
E' indubbio, invero, che sia primario interesse della minore anche in Per_1 ragione della tenera età (6 anni), riprendere e mantenere contatti costanti col padre, almeno per quanto possibile avuto riguardo alla misura restrittiva della libertà personale che a costui è stata applicata, essendo stato posto agli arresti domiciliari (in sostituzione della custodia cautelare in carcere) presso la comunità terapeutica Cast
Assisi Onlus in Spoleto, località Madonna di Baiano, via Acquasparta n. 20.
pagina 4 di 7 Non si ritiene determinante per i provvedimenti che si devono assumere una verifica approfondita dell'effettiva conclusione da parte dell'appellante del percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti e alcool perché la sua permanente collocazione presso la struttura riabilitativa non consente certamente di autorizzare frequentazioni con la figlia minore ma non preclude di consentirgli contatti con la stessa mediante modalità protetta, ovvero esclusivamente mediante un numero limitato di videochiamate, effettuate soltanto alla presenza e sotto lo stretto controllo dei Servizi sociali del Comune di Amelia (competenti per territorio in ragione del luogo di residenza della minore), che avranno il dovere e la facoltà di interrompere immediatamente le conversazioni ove dimostrasse di non essere in grado Parte_1 contenere l'eloquio e le stesse assumessero un contenuto comunque pregiudizievole per la minore, ovvero denigratorio nei confronti della madre della stessa, tale da evidenziare qualsiasi forma di nocivo discontrollo.
Tali videochiamate, avendo all'inizio lo scopo essenziale di ristabilire contatti tra il padre e la minore e consentire a quest'ultima di intraprendere con la figura paterna 5 una, seppur minima, forma di dialogo, anche con la finalità di monitorare da parte dei
Servizi sociali se esse possano condurre a risultati positivi nel corso del tempo, non possono che essere limitate, per adesso, ad un giorno ogni settimana con durata non superiore a 30 minuti. Si concede però facoltà ai Servizi sociali, ove i colloqui avessero esito chiaramente positivo per la minore, di aumentarli prima nella durata poi nella frequenza, salvo informare ogni due mesi il Tribunale di Terni (come già disposto ad altri fini in primo grado) con relazione dettagliata anche sull'esito dei colloqui.
Entro tali limiti va, dunque, accolto il primo motivo di appello con riforma parziale della sentenza impugnata.
In ordine al secondo motivo di appello giova osservare che la riforma della pronuncia di prima istanza comporta la necessità di regolamentare di nuovo le spese processuali di entrambi i gradi avendo come parametro il principio di causalità e la soccombenza di ciascuna delle parti rispetto alle plurime domande originariamente reciprocamente proposte.
E allora balza agli occhi che oltre ad avere dato causa col suo Parte_1
pagina 5 di 7 comportamento al giudizio che ha condotto all'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale è stata attribuito l'esercizio esclusivo della Per_1 responsabilità genitoriale, è risultato soccombente anche rispetto alla domanda diretta ad autorizzare alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico, e, CP_1 parzialmente, rispetto alla domanda di condanna a contribuire al mantenimento della figlia. E', dunque, evidente che, in tale quadro complessivo, il riconoscimento del limitato diritto (per ora) ad effettuare conversazioni in video chiamata con la figlia non può avere ha concreta incidenza sulla valutazione della soccombenza. Ne segue la condanna di a rifondere all'erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30.5.2002 n. Parte_1
115 (essendo stata ammessa al gratuito patrocinio) le spese di entrambi i gradi CP_1 del giudizio che vanno liquidate per il primo grado come nella sentenza appellata e per il grado di appello come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale 6 minimo, state la semplicità della causa, e detratto il compenso per la fase istruttoria perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni del 22 novembre 2024, dispone che possa effettuare videochiamate Parte_1 alla figlia un giorno ogni settimana con durata non superiore a 30 minuti, Per_1 soltanto alla presenza e sotto lo stretto controllo dei Servizi sociali di Amelia;
condanna a rifondere all'erario le spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio che liquida per il primo grado come nella sentenza appellata e per il presente grado di appello in € 2.000,00 per compensi professionali oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.ap. come per legge;
pagina 6 di 7 dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza venga comunicata anche ai
Servizi sociali del che hanno l'obbligo di attivare le videochiamate Controparte_3 tra e la figlia e di vigilare sulle conversazioni, Parte_1 Per_1 nonché di relazionare bimestralmente al Tribunale di Terni, come disposto in motivazione.
Perugia, 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Giorgio Barbuto
7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Giorgio Barbuto Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 99/2025
promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Carcascio (pec ed Email_1 elettivamente domiciliato in Terni al largo Ezio Ottaviani n. 1 presso il suo studio, come da procura rilasciata estesa in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado appellante contro
, C.F. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 CodiceFiscale_2 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 19.2.2024, n. Prot.
359/10, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorina Sbaraglini del Foro di Terni (pec:
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
pagina 1 di 7 Studio sito in Terni, via Galleria Nuova n. 6, giusta delega in calce al ricorso di primo grado ed in calce alla comparsa di costituzione e riposta in questo grado appellata
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
Cugini intervenuto
Oggetto: disciplina della responsabilità genitoriale e affidamento di figlia minore
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e per il P.m. come nella nota depositata il 27.3.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Terni del 22 novembre 2024, in materia di affidamento della figlia minore Per_1 disciplina del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento. 2 Con il primo motivo ha censurato il capo della sentenza con cui è stata disposta la sospensione della frequentazione padre-figlia ed è stata rigettata l'istanza di videochiamate tra lui e la figlia sostenendo che la decisione è Per_1 contraddittoria laddove: la sospensione delle frequentazioni è stata disposta sulla scorta dello stato di detenzione da un lato e dello stato di tossicodipendenza dall'altro perché lo stesso Tribunale ha dato atto del fatto che lui era stato nelle more tratto in arresti domiciliari presso una Comunità terapeutica e ha ricordato come all'udienza del
13.12.2024 i risultati del Serd già avevano attestato l'assenza di dipendenze in capo al ricorrente;
sono state dichiarate inammissibili le produzioni documentali sopravvenute sulla situazione delle misure cautelari a lui applicate pur essendo circostanze, fatti e documenti sopravvenuti e rilevanti ai fini del decidere perché nell'accertata positiva disintossicazione, attestata ancora prima dell'ingresso in Comunità terapeutica dovrebbero indurre a valutare, pur con tutte le cautele e tenuto conto della disponibilità concessa dalla struttura terapeutica ove egli si trova, la ripresa del rapporto con la figlia;
ha escluso la possibilità che il padre abbia rapporti con la figlia anche per il tramite di pagina 2 di 7 videochiamate effettuate da una struttura riabilitativa, e, dunque, non solo ma all'interno di un contesto “chiuso e protetto”, dove lo stesso conduce un percorso oltre che di affrancamento dall'abuso di sostanze, anche e soprattutto di crescita e riabilitazione personale, dal momento che le videochiamate realizzate in tale contesto non potrebbero esporre la minore a rischi e che lui non ha realizzato condotte violente nei confronti della figlia, né atti persecutori in suo danno.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui l'ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in via integrale.
Si è costituita l'appellata eccependo anzitutto l'inammissibilità del secondo motivo di appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti di specificità e l'incompletezza del secondo motivo di impugnazione non essendo possibile comprendere quale sia l'articolo del quale il ricorrente lamenta la violazione, né le motivazioni che sottendono la detta impugnazione. Ha dedotto che: è stata disposta la sospensione delle frequentazioni padre-figlia - anche tramite video chiamata - anzitutto avuto riguardo alle condotte violente, aggressive e minacciose poste in essere dall'appellante ai suoi 3 danni già dall'inizio della frequentazione ed in costanza di rapporto di convivenza che in un primo momento aveva evitato di denunciare confidando nella possibilità di poter creare con lo stesso un nucleo familiare stabile, anche e soprattutto nell'interesse della figlia tale comportamento è stato il frutto del perdurante stato di Per_1 sudditanza psicologica essendo 12 anni più giovane di , da lui soggiogata Parte_1 anche per sua fragilità caratteriale;
la presentazione della denuncia-querela era stata preceduta, invano, dall'inoltro di una A/R con la quale gli veniva intimato di desistere dal compimento di condotte aggressive e minacciose anche nei confronti dei propri familiari e pure alla presenza della minore nella sentenza che aveva Per_1 definito il procedimento con condanna del querelato si legge che è emersa la prova della commissione di condotte aggressive, minacciose e violente da parte di CP_2 in suo danno alle quali aveva assistito anche la propria madre;
dalle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di esame dibattimentale e dalle risultanze probatorie di entrambi i procedimenti, emergerebbe la fallacia delle sue argomentazioni e in particolare che l'asserita volontà di disintossicarsi rispondesse a mero tornaconto personale (evitare il pagina 3 di 7 carcere) pur sapendo che uno dei motivi per cui non vedeva la figlia era il suo stato di tossicodipendenza;
il padre non ha neanche provveduto al mantenimento della figlia pur dovendo presumersi - non avendo chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio - che abbia le possibilità economiche per affrontare le spese dei giudizi civile e penale;
l'eventuale disintossicazione dell'appellante sarebbe solo una delle condizioni necessarie per il ripristino delle frequentazioni padre-figlia, anche in video chiamata non essendo stata fornita alcuna prova sull'avvio di percorsi per il superamento degli agiti violenti, né è stata prodotta documentazione relativa alla valutazione delle sue capacità genitoriali e all'andamento del presunto percorso di crescita e riabilitazione personale;
non è possibile escludere che la ripresa della frequentazione con la minore sia soltanto un modo per riprendere ad avere atteggiamenti controllanti nei confronti della appellata per mezzo della minore e continuare ad ingenerare in questa paura e sottomissione, e nella figlia minore danni psichici per essere utilizzata come tramite.
Sul secondo motivo d'appello ha osservato che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di soccombenza nel decidere in relazione alle spese 4 di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza dell'8.9.2025.
Reputa la Corte che la produzione documentale dell'appellante, nei limiti in cui concerne documenti venuti ad esistenza successivamente alla scadenza dei termini per le attività istruttorie di primo grado, sia ammissibile, ma a ben vedere non risulta dirimente al fine della decisione che si va a prendere sui motivi di impugnazione articolati che dagli stessi può anche prescindere.
E' indubbio, invero, che sia primario interesse della minore anche in Per_1 ragione della tenera età (6 anni), riprendere e mantenere contatti costanti col padre, almeno per quanto possibile avuto riguardo alla misura restrittiva della libertà personale che a costui è stata applicata, essendo stato posto agli arresti domiciliari (in sostituzione della custodia cautelare in carcere) presso la comunità terapeutica Cast
Assisi Onlus in Spoleto, località Madonna di Baiano, via Acquasparta n. 20.
pagina 4 di 7 Non si ritiene determinante per i provvedimenti che si devono assumere una verifica approfondita dell'effettiva conclusione da parte dell'appellante del percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti e alcool perché la sua permanente collocazione presso la struttura riabilitativa non consente certamente di autorizzare frequentazioni con la figlia minore ma non preclude di consentirgli contatti con la stessa mediante modalità protetta, ovvero esclusivamente mediante un numero limitato di videochiamate, effettuate soltanto alla presenza e sotto lo stretto controllo dei Servizi sociali del Comune di Amelia (competenti per territorio in ragione del luogo di residenza della minore), che avranno il dovere e la facoltà di interrompere immediatamente le conversazioni ove dimostrasse di non essere in grado Parte_1 contenere l'eloquio e le stesse assumessero un contenuto comunque pregiudizievole per la minore, ovvero denigratorio nei confronti della madre della stessa, tale da evidenziare qualsiasi forma di nocivo discontrollo.
Tali videochiamate, avendo all'inizio lo scopo essenziale di ristabilire contatti tra il padre e la minore e consentire a quest'ultima di intraprendere con la figura paterna 5 una, seppur minima, forma di dialogo, anche con la finalità di monitorare da parte dei
Servizi sociali se esse possano condurre a risultati positivi nel corso del tempo, non possono che essere limitate, per adesso, ad un giorno ogni settimana con durata non superiore a 30 minuti. Si concede però facoltà ai Servizi sociali, ove i colloqui avessero esito chiaramente positivo per la minore, di aumentarli prima nella durata poi nella frequenza, salvo informare ogni due mesi il Tribunale di Terni (come già disposto ad altri fini in primo grado) con relazione dettagliata anche sull'esito dei colloqui.
Entro tali limiti va, dunque, accolto il primo motivo di appello con riforma parziale della sentenza impugnata.
In ordine al secondo motivo di appello giova osservare che la riforma della pronuncia di prima istanza comporta la necessità di regolamentare di nuovo le spese processuali di entrambi i gradi avendo come parametro il principio di causalità e la soccombenza di ciascuna delle parti rispetto alle plurime domande originariamente reciprocamente proposte.
E allora balza agli occhi che oltre ad avere dato causa col suo Parte_1
pagina 5 di 7 comportamento al giudizio che ha condotto all'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale è stata attribuito l'esercizio esclusivo della Per_1 responsabilità genitoriale, è risultato soccombente anche rispetto alla domanda diretta ad autorizzare alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico, e, CP_1 parzialmente, rispetto alla domanda di condanna a contribuire al mantenimento della figlia. E', dunque, evidente che, in tale quadro complessivo, il riconoscimento del limitato diritto (per ora) ad effettuare conversazioni in video chiamata con la figlia non può avere ha concreta incidenza sulla valutazione della soccombenza. Ne segue la condanna di a rifondere all'erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30.5.2002 n. Parte_1
115 (essendo stata ammessa al gratuito patrocinio) le spese di entrambi i gradi CP_1 del giudizio che vanno liquidate per il primo grado come nella sentenza appellata e per il grado di appello come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale 6 minimo, state la semplicità della causa, e detratto il compenso per la fase istruttoria perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni del 22 novembre 2024, dispone che possa effettuare videochiamate Parte_1 alla figlia un giorno ogni settimana con durata non superiore a 30 minuti, Per_1 soltanto alla presenza e sotto lo stretto controllo dei Servizi sociali di Amelia;
condanna a rifondere all'erario le spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio che liquida per il primo grado come nella sentenza appellata e per il presente grado di appello in € 2.000,00 per compensi professionali oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.ap. come per legge;
pagina 6 di 7 dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza venga comunicata anche ai
Servizi sociali del che hanno l'obbligo di attivare le videochiamate Controparte_3 tra e la figlia e di vigilare sulle conversazioni, Parte_1 Per_1 nonché di relazionare bimestralmente al Tribunale di Terni, come disposto in motivazione.
Perugia, 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Giorgio Barbuto
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