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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carmela Mancone
-opponente-
e
(C.F. e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
NA IN
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 24.9.2025 le parti concludevano con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2021 con il quale l'intestato
Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1
1 somma di euro 16.845,62, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di finanziamento personale.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto che: il ricorso e il decreto ingiuntivo non sono stati notificati all'opponente, in quanto il plico postale è stato ritirato da un terzo a ciò non delegato;
l'opposizione è improcedibile per l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
l'opposta è priva di legittimazione;
il credito è prescritto, in quanto esso risale al 2011; difetta la prova scritta del credito;
non sono state approvate le clausole vessatorie;
la determinazione del credito ingiunto è erronea.
Alla luce delle suddette deduzioni ha chiesto accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, in accoglimento dei suesposti motivi: ·
In via preliminare, pregiudiziale ed in rito, dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo ed ogni altro atto presupposto e conseguente;
· Sempre in via preliminare, pregiudiziale ed in rito,
Voglia il Giudice adito, valutata la natura della causa e lo stato del giudizio, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, sospendere il giudizio assegnando contestualmente alle parti il termine di giorni 15 per presentare domanda di mediazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2010 e fissare contestualmente la successiva udienza, almeno dopo la scadenza del termine previsto per la durata massima della mediazione;
· Sempre in via preliminare, pregiudiziale ed in rito dichiarare, inammissibile, illegittimo e privo di effetti giuridici
l'opposto decreto ingiuntivo e revocarlo per i motivi specificati nella premessa del presente atto che ivi abbiansi tutti per integralmente trascritti e riportati;
· Sempre in via preliminare ma nel merito, in accoglimento della presente opposizione a motivo della inesistenza della pretesa azionata sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur, Vorrà l'Onorevole Giudicante revocare, annullare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto contrassegnato dal n.
525/2021 e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo, in accoglimento di ognuna delle eccezioni e domande contenute nella premessa della presente opposizione che ivi abbiansi per integralmente trascritta e anche a motivo della nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie contemplate nel contratto di finanziamento e alla conseguente erroneità ed illegittimità delle somme richieste per tutti i motivi meglio spiegati nella premessa del presente atto di opposizione che si
2 abbiano per integralmente trascritti;
· In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità delle somme richieste da nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente, rideterminando, per l'effetto, l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore che dovesse risultare accertata in corso di causa, anche all'esito di CTU contabile che sin d'ora si richiede, effettivamente e se dovuto, dall'attore opponente in favore della convenuta – opposta per tutti i motivi meglio spiegati in premessa ed ivi trascritti.”
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e onerate le parti di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, rilevato l'esito negativo del predetto procedimento, il giudice istruttore ha concesso, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto. c.p.c.
Con ordinanza del 22.6.2024, all'esito dell'udienza “cartolare” del 18.6.2024, il giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.
La causa, rilevata la mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'opponente, istruita con prova documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese
3 fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1 Pt_1
al pagamento della somma di euro 16.845,62, quale esposizione debitoria
[...] derivante dal contratto di finanziamento n. 3606162 stipulato in data 15.04.2010 con la (poi incorporata dalla ). Parte_2 Controparte_3
Tale posizione debitoria, secondo l'opposta, è stata acquistata dalla CP_1 dalla incorporante la con
[...] Controparte_4 Parte_2 atto di cessione in blocco “pro-soluto” del 22.6.2015, giusta cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 75 del 2.7.2015.
Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la ha prodotto i seguenti documenti: contratto n. Controparte_1
3606162 e nota di accettazione (all.5), estratto conto corrente certificato dal
15.4.2010 al 22.6.2015 (all.7), estratto GU n. 75 del 2.7.2015 (all.8), prova erogazione finanziamento (all.9).
Nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha depositato gli estratti notarili del libro giornale (all. 11), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (all. 9), diffida di pagamento con comunicazione della intervenuta cessione del credito (all. 3); certificazione notarile dei crediti ceduti- notaio
(all. 2 memoria ex art.183, comma sesto, n. 2, c.p.c.). Per_1
2.1. Tanto chiarito, si ritiene che la domanda di condanna proposta dalla
[...] non possa essere accolta, in quanto non è stata dimostrata l'effettiva CP_1 titolarità del diritto azionato, ovvero la legittimazione sostanziale in capo all'opposta.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale cfr. Cass., sez. un., n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 4 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Su questa linea, si è affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha
l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò posto, si evidenzia che secondo l'attuale formulazione dell'art. 58, comma 2,
TUB il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Quindi, il meccanismo pubblicitario delineato dalla norma in esame determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
L'art. 58 TUB presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha messo in rilievo che “l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive
5 o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (Cass. n.
25547/2025).
In questa prospettiva, si è evidenziato che, poiché la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., essa non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 15089/2025; Cass. n. 22167/2025; Cass. n.
16668/2025; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019).
Del resto, non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c. (in senso conforme v. Cass. n. 20739/2022;
Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24047/2021; Cass. n. 10200/2021; 5617/2020;
Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018; Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 4453/2018).
Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione (Cass. n. 25547/2025; Cass. n. 15584/2019; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141/2022; App. Ancona n.
623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano 20.4.2021).
Come recentemente evidenziato dalla Corte di Cassazione, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità"; b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma
"non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cass. n. 22151/2019; Cass. n.
24798/2020, Cass. n. 4116/2016); c) che "in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito
6 controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete": "in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)" poiché "il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione"” (Cass. n. 2511/2025; Cass. n. 22167/2025).
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale attiva sollevata dall'opponente con le note del 4.7.2022, l'opposta ha dedotto che la incorporante la Controparte_4 CP_5
ha stipulato in data 22 giugno 2015 con la un contratto
[...] Controparte_1 di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 l.
n. 130/199 e 58 TUB e che l'oggetto della cessione è costituita dai crediti indicati nella lista dei crediti ceduti depositata in data 22 giugno 2015 presso il Notaio
, come indicato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Persona_2
Ufficiale n. 75/2015.
In realtà, dall'esame di tale lista emerge che la cessione de quo ha avuto ad oggetto il credito di euro 3.624,34, il quale, tuttavia, non è stato azionato nel presente giudizio. Ciò si desume dall'estratto autentico notarile del 14.2.2022 (all.
11 alla comparsa), dal quale emerge l'esistenza di due differenti rapporti contrattuali riferibili a : a) contratto n. 11122471, di euro Parte_1
3.624,34; b) contratto n. 3606162, di euro 16.845,62. Con la domanda di condanna in esame, l'opposta ha azionato il credito di euro 16.845,62, come evincibile dalla documentazione in atti (cfr. all. nn. 1, 2, 3, 7, 9). Tuttavia, come detto, tale credito non è compreso nella lista crediti ceduti depositata presso il
Notaio . Persona_2
In ogni caso, anche a non voler considerare decisivo tale rilievo, si ritiene che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75/2015 non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla
7 cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo "tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione.
A tanto si aggiunge la considerazione, nel descritto quadro fattuale, il possesso del contratto e dei documenti collegati non costituisce un elemento probatorio univoco, in quanto esso “può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionario del credito” (Cass. n. 2780/2019; App. Catania n. 49/2022).
Né la parte opposta ha prodotto comunicazioni stragiudiziali intervenute con la cedente atte a dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco ex art. 58 TUB in questione.
In tale quadro probatorio, non si ritengono sussistere elementi univoci per considerare la parte opposta come soggetto apparente legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c., mancando presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla inclusione del credito nella cessione in blocco, come specificamente contestato dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,00-26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione dei valori medi, sono poste a carico di parte opposta, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 334/2022 emesso da questo Tribunale;
2) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opponente, che liquida in euro 145,50 per spese vive e in
8 euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a., con distrazione a favore dell'avv. Carmela Mancone, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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