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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Papa Giuseppe Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Onori Elisa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontinia, Piazza
Indipendenza n. 20, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciotti Maria Teresa CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via G.B. Vico n. 46, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo che aveva contratto matrimonio con in data 8 aprile 1995, CP_1 regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontinia, e che dalla loro unione nascevano due figlie, e rispettivamente nel 1995 e nel 2000. Tuttavia, nel Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 tempo, a causa del comportamento ambiguo e disinteressato della moglie, si era progressivamente deteriorata l'armonia coniugale che costituiva la base del loro rapporto. Quindi, deduceva che la CP_1 proponeva ricorso per separazione giudiziale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per sé e per la figlia nonché la Per_2 pronuncia di separazione con addebito al marito. Nel procedimento, iscritto al ruolo con numero R.G.
5576/2021, il si costituiva contestando integralmente le richieste avversarie e chiedendo il Pt_1 rigetto delle stesse. Egli domandava l'assegnazione della casa coniugale a sé, proponendo un assegno di mantenimento ridotto per la figlia e, in via subordinata, chiedeva di non riconoscere alcun Per_2 assegno alla moglie, ritenuta economicamente autosufficiente, e di porre a carico della stessa un assegno in suo favore. Ciò posto, essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, il ricorrente manifestava l'intenzione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Esponeva inoltre che la capacità reddituale della controparte risultava nettamente superiore alla propria, come emergeva dalla documentazione prodotta nel giudizio di separazione, che la moglie percepiva indennità di disoccupazione e uno stipendio medio mensile superiore a € 1.200,00, mentre il dichiarava redditi annui inferiori, oscillanti tra € 6.500,00 e € 6.900,00 negli ultimi Pt_1 tre anni. Rappresentava, ancora, che la casa coniugale era stata assegnata alla , che vi abitava CP_1 senza sostenere spese, mentre il ricorrente, a causa della sua precaria condizione economica, era costretto a vivere con il padre;
quanto alla figlia si era laureata nel luglio 2024 presso Per_2
l'Università degli Studi di Roma Tre, svolgeva attività di assistenza allo studio, percependo compensi,
e avrebbe pertanto dovuto attivarsi per raggiungere l'indipendenza economica, pur dichiarandosi lo stesso disponibile a versare direttamente alla figlia un assegno mensile di € 200,00.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra anche in ordine all'assegno divorzile;
c) CP_1 riconoscere in favore della figlia un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili oltre il 50% Per_2 delle spese straordinarie da pagarsi direttamente in favore della stessa su conto corrente o carta prepagata a lei intestata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio , la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal CP_1 ricorrente, contestava le allegazioni di controparte sia in ordine alle rispettive capacità reddituali, sia con riferimento alla situazione economica della figlia Precisava che in sede di udienza Per_2
pagina 2 di 5 presidenziale nel procedimento di separazione non era stato disposto alcun assegno in suo favore, ma esclusivamente un assegno mensile di € 400,00 in favore della figlia, che l'udienza di comparizione delle parti si era tenuta il 23 marzo 2022, mentre la pronuncia sullo status, n. 2186/2022, era intervenuta il 21 novembre 2022, rendendo pertanto ammissibile la domanda di divorzio.
Quanto alla situazione patrimoniale, ribadiva quanto già dedotto nel giudizio di separazione, evidenziando che, durante la vita matrimoniale, ella aveva svolto attività di bracciante agricola nei mesi estivi, dedicandosi per il resto dell'anno alla cura della famiglia e alla crescita delle figlie. Il ricorrente, invece, aveva sempre esercitato attività di coltivatore diretto su circa sei ettari di terreno coltivati a granturco, ricavandone circa € 16.000,00 annui, e aveva inizialmente gestito anche un allevamento di mucche da latte, poi dismesso. Inoltre, svolgeva attività di potatore, regolarmente assunto presso la ditta Cardone Giovanni, e durante il periodo estivo lavorava per la società , percependo ulteriori Pt_2 entrate. Sottolineava che, nonostante tali entrate, il aveva sempre lesinato il denaro necessario Pt_1 alle esigenze familiari, provocando frequenti liti, che tutti i risparmi della famiglia, derivanti dal lavoro comune, erano confluiti in un conto corrente cointestato, che la controparte aveva estinto in modo unilaterale, appropriandosi di circa € 80.000,00 e trasferendoli sul conto del padre, lasciando la moglie e le figlie prive di sostentamento. Quanto alle figlie, dichiarava che era autosufficiente, mentre Per_1 risultava ancora iscritta all'università, frequentando il corso di laurea magistrale in Scienze Per_2 della Formazione presso Roma Tre. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, disposta udienza di comparizione delle parti, disporre provvedimenti urgenti e segnatamente: assegnare la casa familiare alla che l'abiterà con la figlia CP_1 Per_2 porre a carico del un assegno di mantenimento per la moglie di € 400,00 e di € 400,00 per la Pt_1 figlia, oltre al 50% di spese extra e entrambe con ISTAT come per legge;
pronunciare all'esito sentenza sullo status, con conferma al definitivo dei provvedimenti così come richiesti”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Alla prima udienza di comparizione, svoltasi il 16.10.2025 si procedeva all'audizione delle parti, dopodiché, all'esito di ampia discussione, le parti personalmente raggiungevano un accordo per la composizione bonaria della controversia, e conseguentemente chiedevano rimettersi la causa al
Collegio affinché fosse decisa in conformità.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto rilevare che non osta all'adozione di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la contemporanea pendenza del giudizio di separazione,
r.g. n. 5576/2021.
Deve, in proposito, evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che fra il giudizio di separazione personale ed il giudizio di divorzio non sussiste alcun rapporto che di litispendenza o di pagina 3 di 5 pregiudizialità, attesa l'autonomia dei due procedimenti, sia per la mancanza di identità di petitum e di causa petendi, sia per la cessazione di ogni efficacia della sentenza di separazione personale a seguito della pronuncia sul divorzio.(cfr Cassazione n° 2514 del 9.4.1983 e Cass. n°1779 del 8.2.2012).
Pertanto, l'ordinamento contempla la possibilità che il giudizio di separazione e quello di divorzio siano pendenti contemporaneamente, essendo sufficiente, ai fini dell'instaurazione del secondo, il decorso del termine legale di separazione a partire dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Invero, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato, tra l'altro, quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Ebbene, nel caso di specie ricorrono le predette condizioni, essendo decorsi più di dodici messi dalla data della comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione (23.03.2022) ed essendo stata pronunciata, nel predetto giudizio, sentenza parziale di separazione passata in giudicato.
Più nel dettaglio, dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Pontinia (LT), in data 8 aprile 1995, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Pontinia (LT) al n. 2, parte II, S.A., anno 1995, e si sono separate giusta sentenza del
Tribunale di Latina n. 2186/2022 pubblicata il 21.11.2022, passata in giudicato il 20.11.2023 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della sentenza di separazione).
Vista la ininterrotta separazione tra le parti, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, le condizioni concordate tra le parti a verbale d'udienza del 16.10.2025 possono essere avallate dal Collegio, nei termini di seguito trascritti: “corresponsione da parte del Pt_1 dell'importo una tantum di € 29.000,00, di cui € 8.000,00 entro una settimana e il resto alla data della riconsegna dell'abitazione; - rinuncia da parte di all'assegno divorzile e CP_1 all'assegnazione della casa coniugale, con impegno della stessa a rilasciarla entro il 15.01.2026; il mobilio resterà nella casa coniugale quanto alla cucina, al bagno, la cameretta, la camera matrimoniale (eccetto il letto) e alla camera delle ragazze (eccetto letti e comodini); - corresponsione da parte del di un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento della figlia a Pt_1 Per_2
pagina 4 di 5 decorrere da novembre 2025; - rinuncia da parte di alla proposizione di una successiva CP_1 azione di scioglimento della comunione;
- compensazione delle spese legali”.
Il suddetto accordo, infatti, appare idoneo a contemperare le contrapposte pretese delle parti, vertenti su diritti disponibili, ed al contempo ad assicurare un congruo mantenimento per la figlia Per_2 maggiorenne ma non del tutto indipendente dal punto di vista economico.
In virtù dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito religioso in
Pontinia (LT), l'8 aprile 1995, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Pontinia al n. 2, parte II, S.A., anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti a verbale d'udienza del 16.10.2025, da intendersi integralmente richiamate;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pontinia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pontinia (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 17 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Papa Giuseppe Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Onori Elisa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pontinia, Piazza
Indipendenza n. 20, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciotti Maria Teresa CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via G.B. Vico n. 46, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo che aveva contratto matrimonio con in data 8 aprile 1995, CP_1 regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontinia, e che dalla loro unione nascevano due figlie, e rispettivamente nel 1995 e nel 2000. Tuttavia, nel Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 tempo, a causa del comportamento ambiguo e disinteressato della moglie, si era progressivamente deteriorata l'armonia coniugale che costituiva la base del loro rapporto. Quindi, deduceva che la CP_1 proponeva ricorso per separazione giudiziale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per sé e per la figlia nonché la Per_2 pronuncia di separazione con addebito al marito. Nel procedimento, iscritto al ruolo con numero R.G.
5576/2021, il si costituiva contestando integralmente le richieste avversarie e chiedendo il Pt_1 rigetto delle stesse. Egli domandava l'assegnazione della casa coniugale a sé, proponendo un assegno di mantenimento ridotto per la figlia e, in via subordinata, chiedeva di non riconoscere alcun Per_2 assegno alla moglie, ritenuta economicamente autosufficiente, e di porre a carico della stessa un assegno in suo favore. Ciò posto, essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n.
898/1970, il ricorrente manifestava l'intenzione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Esponeva inoltre che la capacità reddituale della controparte risultava nettamente superiore alla propria, come emergeva dalla documentazione prodotta nel giudizio di separazione, che la moglie percepiva indennità di disoccupazione e uno stipendio medio mensile superiore a € 1.200,00, mentre il dichiarava redditi annui inferiori, oscillanti tra € 6.500,00 e € 6.900,00 negli ultimi Pt_1 tre anni. Rappresentava, ancora, che la casa coniugale era stata assegnata alla , che vi abitava CP_1 senza sostenere spese, mentre il ricorrente, a causa della sua precaria condizione economica, era costretto a vivere con il padre;
quanto alla figlia si era laureata nel luglio 2024 presso Per_2
l'Università degli Studi di Roma Tre, svolgeva attività di assistenza allo studio, percependo compensi,
e avrebbe pertanto dovuto attivarsi per raggiungere l'indipendenza economica, pur dichiarandosi lo stesso disponibile a versare direttamente alla figlia un assegno mensile di € 200,00.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra anche in ordine all'assegno divorzile;
c) CP_1 riconoscere in favore della figlia un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili oltre il 50% Per_2 delle spese straordinarie da pagarsi direttamente in favore della stessa su conto corrente o carta prepagata a lei intestata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio , la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal CP_1 ricorrente, contestava le allegazioni di controparte sia in ordine alle rispettive capacità reddituali, sia con riferimento alla situazione economica della figlia Precisava che in sede di udienza Per_2
pagina 2 di 5 presidenziale nel procedimento di separazione non era stato disposto alcun assegno in suo favore, ma esclusivamente un assegno mensile di € 400,00 in favore della figlia, che l'udienza di comparizione delle parti si era tenuta il 23 marzo 2022, mentre la pronuncia sullo status, n. 2186/2022, era intervenuta il 21 novembre 2022, rendendo pertanto ammissibile la domanda di divorzio.
Quanto alla situazione patrimoniale, ribadiva quanto già dedotto nel giudizio di separazione, evidenziando che, durante la vita matrimoniale, ella aveva svolto attività di bracciante agricola nei mesi estivi, dedicandosi per il resto dell'anno alla cura della famiglia e alla crescita delle figlie. Il ricorrente, invece, aveva sempre esercitato attività di coltivatore diretto su circa sei ettari di terreno coltivati a granturco, ricavandone circa € 16.000,00 annui, e aveva inizialmente gestito anche un allevamento di mucche da latte, poi dismesso. Inoltre, svolgeva attività di potatore, regolarmente assunto presso la ditta Cardone Giovanni, e durante il periodo estivo lavorava per la società , percependo ulteriori Pt_2 entrate. Sottolineava che, nonostante tali entrate, il aveva sempre lesinato il denaro necessario Pt_1 alle esigenze familiari, provocando frequenti liti, che tutti i risparmi della famiglia, derivanti dal lavoro comune, erano confluiti in un conto corrente cointestato, che la controparte aveva estinto in modo unilaterale, appropriandosi di circa € 80.000,00 e trasferendoli sul conto del padre, lasciando la moglie e le figlie prive di sostentamento. Quanto alle figlie, dichiarava che era autosufficiente, mentre Per_1 risultava ancora iscritta all'università, frequentando il corso di laurea magistrale in Scienze Per_2 della Formazione presso Roma Tre. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, disposta udienza di comparizione delle parti, disporre provvedimenti urgenti e segnatamente: assegnare la casa familiare alla che l'abiterà con la figlia CP_1 Per_2 porre a carico del un assegno di mantenimento per la moglie di € 400,00 e di € 400,00 per la Pt_1 figlia, oltre al 50% di spese extra e entrambe con ISTAT come per legge;
pronunciare all'esito sentenza sullo status, con conferma al definitivo dei provvedimenti così come richiesti”.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Alla prima udienza di comparizione, svoltasi il 16.10.2025 si procedeva all'audizione delle parti, dopodiché, all'esito di ampia discussione, le parti personalmente raggiungevano un accordo per la composizione bonaria della controversia, e conseguentemente chiedevano rimettersi la causa al
Collegio affinché fosse decisa in conformità.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto rilevare che non osta all'adozione di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la contemporanea pendenza del giudizio di separazione,
r.g. n. 5576/2021.
Deve, in proposito, evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che fra il giudizio di separazione personale ed il giudizio di divorzio non sussiste alcun rapporto che di litispendenza o di pagina 3 di 5 pregiudizialità, attesa l'autonomia dei due procedimenti, sia per la mancanza di identità di petitum e di causa petendi, sia per la cessazione di ogni efficacia della sentenza di separazione personale a seguito della pronuncia sul divorzio.(cfr Cassazione n° 2514 del 9.4.1983 e Cass. n°1779 del 8.2.2012).
Pertanto, l'ordinamento contempla la possibilità che il giudizio di separazione e quello di divorzio siano pendenti contemporaneamente, essendo sufficiente, ai fini dell'instaurazione del secondo, il decorso del termine legale di separazione a partire dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Invero, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato, tra l'altro, quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Ebbene, nel caso di specie ricorrono le predette condizioni, essendo decorsi più di dodici messi dalla data della comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione (23.03.2022) ed essendo stata pronunciata, nel predetto giudizio, sentenza parziale di separazione passata in giudicato.
Più nel dettaglio, dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Pontinia (LT), in data 8 aprile 1995, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Pontinia (LT) al n. 2, parte II, S.A., anno 1995, e si sono separate giusta sentenza del
Tribunale di Latina n. 2186/2022 pubblicata il 21.11.2022, passata in giudicato il 20.11.2023 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della sentenza di separazione).
Vista la ininterrotta separazione tra le parti, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, le condizioni concordate tra le parti a verbale d'udienza del 16.10.2025 possono essere avallate dal Collegio, nei termini di seguito trascritti: “corresponsione da parte del Pt_1 dell'importo una tantum di € 29.000,00, di cui € 8.000,00 entro una settimana e il resto alla data della riconsegna dell'abitazione; - rinuncia da parte di all'assegno divorzile e CP_1 all'assegnazione della casa coniugale, con impegno della stessa a rilasciarla entro il 15.01.2026; il mobilio resterà nella casa coniugale quanto alla cucina, al bagno, la cameretta, la camera matrimoniale (eccetto il letto) e alla camera delle ragazze (eccetto letti e comodini); - corresponsione da parte del di un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento della figlia a Pt_1 Per_2
pagina 4 di 5 decorrere da novembre 2025; - rinuncia da parte di alla proposizione di una successiva CP_1 azione di scioglimento della comunione;
- compensazione delle spese legali”.
Il suddetto accordo, infatti, appare idoneo a contemperare le contrapposte pretese delle parti, vertenti su diritti disponibili, ed al contempo ad assicurare un congruo mantenimento per la figlia Per_2 maggiorenne ma non del tutto indipendente dal punto di vista economico.
In virtù dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito religioso in
Pontinia (LT), l'8 aprile 1995, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di
Pontinia al n. 2, parte II, S.A., anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti a verbale d'udienza del 16.10.2025, da intendersi integralmente richiamate;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pontinia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pontinia (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 17 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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