Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2019 del R.G. di questa Corte di Appello vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERDI BERTOLDI MATTEO
Appellanti contro
(C.F. ), in proprio e nella CP_1 C.F._2
qualità di titolare della ditta SAN VITO SEA & SUB SERVICE di
[...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
TRANCHIDA DIEGO;
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SOLINA NICOLÒ
Appellati
Oggetto: risarcimento danni, responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti CP_3
all'imbarcazione di proprietà della società in seguito al sinistro nautico verificatosi al porto di San Vito Lo Capo (Trapani), il 25/6/2012 alle ore 13:30 circa, e dei danni non patrimoniali lamentati dal per le aggressioni fisiche e verbali Pt_1
asseritamente arrecategli dalla in occasione del sinistro;
con la medesima CP_1
statuizione il Tribunale ha pure disatteso la domanda proposta, in via riconvenzionale, dalla per il prospettato danno all'immagine della propria ditta CP_1
individuale.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
10/6/2019 e la adducendo l'erroneità della Parte_1 Parte_2
decisione per diverse ragioni.
Costituendosi, e (chiamata in causa da CP_1 Controparte_2 CP_1
quale proprio assicuratore) hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- accertare il comportamento minaccioso ed ingiurioso posto in essere dalla sig.ra in danno del sig. il quale ha subito altresì CP_1 Parte_1
percosse, e per l'effetto condannare la sig.ra al risarcimento dei CP_1
danni non patrimoniali subiti dal sig. che si quantificano in € Parte_1
20.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha provocato danni materiali CP_1
alla imbarcazione della società e per l'effetto condannare la sig.ra Parte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società CP_1 Parte_2
pari ad € 5.500,00.
[...]
Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appellata : “Voglia Codesta Ecc.ma Corte Di Appello di Palermo: CP_1
- rigettare l'atto di appello avversario in quanto i motivi addotti a sostegno della proposta impugnazione sono inammissibili e infondati e confermare la sentenza di primo grado”; appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Controparte_2
Rigettare l'appello avversario in quanto i motivi addotti a sostegno della proposta impugnazione sono inammissibili e infondati. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e c.p.a.”
Indi, con ordinanza del 4/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, le doglianze degli appellanti sono infondate, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Col gravame, gli appellanti contestano la sentenza per “violazione dell'art. 116
c.p.c.: errata valutazione del materiale probatorio”, lamentando, in particolare,
l'omessa richiesta di chiarimenti a , a seguito di contraddizioni CP_1
emerse nelle sue dichiarazioni, nonché l'inadeguatezza della motivazione circa la maggiore attendibilità del teste , rispetto al teste Tes_1 Tes_2
Le complessive censure non meritano accoglimento.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno dal sinistro marittimo de quo deve, in primo luogo, provare le modalità dell'urto, individuate nel Codice della Navigazione, agli articoli 482, 483 e 484, atteso che
“se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 hanno sofferti.” (art. 482 Cod. Nav.).
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata sia in primo che nel presente grado di giudizio, è fondata – in sintesi – sul rilievo che la collisione tra le due imbarcazioni si sarebbe verificata per l'errata manovra di ormeggio di quella di proprietà della “San Vito Sea & Sub Service” di , che nel transitare CP_1
nel porto di San Vito Lo Capo avrebbe urtato il natante della Parte_2
facendolo urtare con la banchina;
in occasione dell'incidente la avrebbe CP_1
aggredito verbalmente e fisicamente il . Pt_1
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, e la Parte_1
non hanno raggiunto la prova in ordine alle descritte modalità di Parte_2
accadimento del sinistro e sulla responsabilità di . CP_1
Non meritano infatti condivisione le censure al vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla e all'attendibilità dei testi e Vale osservare che CP_1 Tes_1 Tes_2
“…l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
10/10/2017) 16/11/2017, n. 27199): deve evidenziarsi che le contestazioni risultano prive di adeguata specificità, pur senza incorrere nella inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Segnatamente, in merito alle dichiarazioni di , evidenziano gli CP_1
appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto chiedere chiarimenti: ciò in quanto emergerebbe dal verbale del 19/1/2017 che la avrebbe riferito di non CP_1
conoscere il , mentre nella propria comparsa di costituzione e risposta del Pt_1
10/9/2014 aveva ammesso di essere a conoscenza del “clima di forte concorrenza commerciale tra la di RE VI e la san Vito Sea & Sub Parte_2
Service di EL TO (…)” e di aver ceduto in passato la propria attività “con la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 medesima denominazione ” alla sig.ra RE VI, moglie del Pt_2 [...]
” (v. atti del fascicolo di primo grado). Tale contraddizione, a detta degli Pt_3
appellanti “non è altro che una conferma dei fatti di cui è causa sia circa i danni riportati dall'imbarcazione sia quelli subiti dal che nonostante fosse “una Pt_1
persona sconosciuta” è stata minacciata e aggredita” (v. memoria di replica depositata dagli appellanti, in atti).
La suddetta argomentazione, priva estremamente generica, non consente di comprendere in alcun modo come, in concreto, possa rappresentare “una conferma” dei fatti di causa, che non riguardano, se non sullo sfondo delle allegazioni, la 'forte concorrenza commerciale' tra le aziende: che tuttavia, non è idonea a supportare la ricostruzione degli specifici eventi su cui si fonda la pretesa risarcitoria.
Gli appellanti si dolgono, poi, del vaglio della testimonianza resa dal teste
[...]
all'udienza del 30/10/2017, il quale avrebbe “prontamente visto “il tubo Tes_3
passamano d'acciaio divelto” della imbarcazione della e che sul molo si Pt_2
stava svolgendo un'accesissima discussione tra il sig. e la sig. (v. Pt_1 CP_1
atto di appello, p. 14 in atti).
Ancora una volta, tale argomentazione non riesce a offrire prova in ordine all'effettivo accadimento del sinistro: nella richiamata deposizione testimoniale resa da sono assenti elementi utili da cui desumere la riconducibilità delle Tes_2
deformazioni al natante di proprietà dell'odierna appellata . Il teste, CP_1
infatti, si limita a riferire di essere giunto sui luoghi solo dopo il verificarsi del presunto sinistro;
di aver visto il sul molo che stava discutendo con la Pt_1
signora , di aver appreso da “terze persone” che le imbarcazioni dei CP_1
due si erano toccate;
di non essere in grado di riferire in merito ai danni della
(v. deposizione teste del 30/10/2017, fascicolo di primo Pt_2 Testimone_3
grado, in atti).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ai fini della prova del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 verificarsi del sinistro, non sovviene nemmeno il compendio fotografico depositato in atti, posto che da tale produzione non si evince la riconducibilità dei danni riportati dall' imbarcazione attorea al sinistro in oggetto.
Inoltre, a detta degli appellanti, dal raffronto con la deposizione resa dal teste di parte convenuta, , emergerebbe una rappresentazione dei fatti Testimone_4
contrastante, che avrebbe reso opportuno un confronto tra i due testi ai sensi degli artt. 254 e 257 co. 2 c.p.c.
Orbene, come correttamente evidenziato in prime cure, le dichiarazioni di Tes_1
non si pongono in contrasto con quelle di Il , infatti, escusso Tes_2 Tes_1
all'udienza del 22/3/2018, dichiarava in sintesi:
- Di aver “assistito alla manovra di attracco della imbarcazione della ditta
“San Vito Sea & Sub Service ” affiancatasi all'imbarcazione Controparte_4
della con a bordo il Sig. . Io ero attraccato Parte_2 Parte_1
accanto a lui”;
- Che “l'imbarcazione “San Vito Sea & Sub Service di ” era CP_1
provvista di parabordi laterali ed ha eseguito la manovra di ormeggio a bassa velocità (io stesso ho aiutato le manovre essendo presente in banchina) senza urtare l'imbarcazione della , che era già danneggiata a prua, a Pt_2
causa del vento che c'era stato alcuni giorni prima e di un urto avvenuto qualche giorno prima con altra imbarcazione ( )”; Parte_4
- che “a bordo dell'imbarcazione “San Vito Sea & Sub Service di
[...]
c'erano i turisti, il capitano che conduceva la barca. La CP_1 Per_1
signora era a terra in banchina vicino la scaletta ed aiutava i passeggeri a scendere”.
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità del teste , presente sui Tes_1
luoghi. Ed invero, l'attendibilità del teste “…afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)…” (ex multiis Cass. n.15712/2010).
Ebbene, il contenuto delle dichiarazioni del teste risulta attendibile, Tes_1
considerato il grado di precisione e completezza con cui sono stati riportati i fatti.
Inoltre, un confronto tra i due testi, come richiesto dagli appellanti, si sarebbe rilevato inutile, considerata l'assenza di contraddizioni tra le dichiarazioni dell'uno e dell'altro teste, reputati entrambi attendibili e intervenuti, peraltro, in momenti diversi rispetto all'accadimento del presunto sinistro.
Ancora, non può darsi corso alla richiesta di escussione di altri testimoni formulati col gravame: se è vero che gli odierni appellanti indicarono diversi soggetti quali testimoni degli eventi addotti, e che il primo giudice limitò il numero dei testi da escutere, né dopo l'emissione dell'ordinanza istruttoria e neppure all'esito della escussione dei testi ammessi venne formulata istanza affinché venisse esteso il numero dei soggetti da escutere, venendo anzi chiesto rinvio per conclusioni, così intendendo chiusa l'istruttoria (cfr. verbale udienza 22.3.2018).
In definitiva, si è in presenza di un quadro dal quale non emerge alcuna prova diretta a supporto della pretesa.
Conseguentemente, non essendovi prova degli accadimenti che avrebbero procurato i danni lamentati (i quali, peraltro, si limitano a quantificarli in modo generico e a riportare integralmente le conclusioni già spiegate nel primo grado di giudizio), la pretesa non poteva trovare accoglimento.
Ne consegue che il gravame risulta infondato e deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione (anche in punto di spese di lite).
L'esito del giudizio impone di porre le spese processuali a carico degli appellanti soccombenti, con la liquidazione di cui in dispositivo (da rapportare all'indicato valore della controversia e all'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione del 10/6/2019, da Pt_1
e avverso la sentenza n. 1185/2018 resa dal Tribunale di
[...] Parte_2
Trapani il 12/12/2018.
Condanna, in solido, e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da in proprio e nella qualità di titolare CP_1
della ditta SAN VITO SEA & SUB SERVICE di EL TO, e
[...]
liquidate per ciascuna parte in complessivi € 2.600,00 (€ 5.200,00 CP_2
totali), per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8