CASS
Sentenza 19 aprile 2021
Sentenza 19 aprile 2021
Massime • 1
In caso di indebita percezione dell'indennità economica correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.
Commentario • 1
- 1. Cosa fare se l’Inps vuole i soldi indietro?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2021, n. 10274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10274 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
Testo completo
ITT DIR E T N E ES 19 APR. 2021 SO TE AULA 'B' EN ES 10274/21 E N ZIO RA IST Oggetto EG REPUBBLICA ITALIANA R TE EN S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 21976/2015 Croni. 10274 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 03/02/2021 Dott. ANTONIO MANNA Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere - Dott. DANIELA CALAFIORE Rel. Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21976-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ET RE, NZ LO, NZ STUMPO;
2021
- ricorrente -
503
contro
LO BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN CALEPODIO 20, presso lo studio dell'avvocato LU OL, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO RADDI;
controricorrente avverso la sentenza n. 170/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/03/2015 R.G. N. 1106/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NZ STUMPO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.3.2015, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a restituire a BI LL l'importo dei permessi retribuiti in quanto portatore di handicap di cui aveva goduto nel periodo agosto 2009- agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell'Istituto poi revocata per accertato difetto della condizione di gravità, e il cui importo l'assicurato aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva fatto anticipazione. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la prestazione oggetto della richiesta di ripetizione avesse natura assistenziale e fosse pertanto sottratta alla regola generale dell'art. 2033 c.c.- Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura. BI LL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 3, I. n. 104/1992, con riferimento agli artt. 43, comma 1, e 79, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione oggetto di ripetizione fosse sottratta alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, ancorché si tratti di prestazione previdenziale di natura non pensionistica. Con il secondo motivo, spiegato in subordine rispetto al primo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 14 prel. c.c., in relazione alle disposizioni di legge che disciplinano le prestazioni assistenziali, giacché, anche a 3 voler ritenere che la prestazione in questione abbia natura assistenziale, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina dell'indebito propria delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili. Ciò posto, il primo motivo è fondato. Deve anzitutto convenirsi con l'Istituto ricorrente nel rilievo secondo cui l'indennità economica correlata ai permessi fruiti ex art. 33, I. n. 104/1992, costituisce prestazione di natura previdenziale, non già - come ritenuto dalla sentenza impugnata assistenziale: ne fa fede l'art. 79, d.lgs. n. 151/2001, il quale espressamente prevede il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno speciale contributo «per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato», tra i quali, appunto, spicca «l'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi» (art. 43, d.lgs. n. 151/2001, che ha riprodotto in parte qua l'art. 33, comma 4, I. n. 104/1992). È poi indiscutibile che la prestazione previdenziale in questione non abbia natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in dipendenza di una speciale situazione di bisogno che concerne il portatore di handicap grave nello svolgimento della sua attività lavorativa. Poste tali premesse, è agevole rilevare l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: l'unica deroga che al normale regime della ripetibilità dell'indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è costituita dal disposto dell'art. 52, I. n. 88/1989, secondo il quale, pur potendo «le pensioni a carico dell'assicurazione generale 4 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive 0, comunque, integrative della medesima≫ essere rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione», tuttavia, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato». E poiché nella specie non si verte in materia di indebito pensionistico, non può che ribadirsi anche con riguardo all'indennità per cui è causa il consolidato principio secondo cui, essendo l'art. 52, I. n. 88/1989, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c. (così, sia pure con riferimento alla diversa prestazione previdenziale dell'indennità di mobilità, v. da ult. Cass. n. 31373 del 2019); non senza ricordare che la diversità tra le due situazioni è stata ritenuta da Corte cost. n. 198 del 1991 tale da giustificare la differenziazione dei relativi trattamenti. Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla 5 Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 e del 16 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ON MA LuigimyCavallaro Alen Наши IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IA PI AC Il Funzionario Giudiziario Depositato in C Calleria oggi, 19 APR, 2021 Il Funzionario Giudiziario IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IA PI AC 6
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- ricorrente -
503
contro
LO BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN CALEPODIO 20, presso lo studio dell'avvocato LU OL, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO RADDI;
controricorrente avverso la sentenza n. 170/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/03/2015 R.G. N. 1106/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NZ STUMPO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 17.3.2015, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a restituire a BI LL l'importo dei permessi retribuiti in quanto portatore di handicap di cui aveva goduto nel periodo agosto 2009- agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell'Istituto poi revocata per accertato difetto della condizione di gravità, e il cui importo l'assicurato aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva fatto anticipazione. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la prestazione oggetto della richiesta di ripetizione avesse natura assistenziale e fosse pertanto sottratta alla regola generale dell'art. 2033 c.c.- Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura. BI LL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 3, I. n. 104/1992, con riferimento agli artt. 43, comma 1, e 79, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione oggetto di ripetizione fosse sottratta alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, ancorché si tratti di prestazione previdenziale di natura non pensionistica. Con il secondo motivo, spiegato in subordine rispetto al primo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 14 prel. c.c., in relazione alle disposizioni di legge che disciplinano le prestazioni assistenziali, giacché, anche a 3 voler ritenere che la prestazione in questione abbia natura assistenziale, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina dell'indebito propria delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili. Ciò posto, il primo motivo è fondato. Deve anzitutto convenirsi con l'Istituto ricorrente nel rilievo secondo cui l'indennità economica correlata ai permessi fruiti ex art. 33, I. n. 104/1992, costituisce prestazione di natura previdenziale, non già - come ritenuto dalla sentenza impugnata assistenziale: ne fa fede l'art. 79, d.lgs. n. 151/2001, il quale espressamente prevede il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno speciale contributo «per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato», tra i quali, appunto, spicca «l'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi» (art. 43, d.lgs. n. 151/2001, che ha riprodotto in parte qua l'art. 33, comma 4, I. n. 104/1992). È poi indiscutibile che la prestazione previdenziale in questione non abbia natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in dipendenza di una speciale situazione di bisogno che concerne il portatore di handicap grave nello svolgimento della sua attività lavorativa. Poste tali premesse, è agevole rilevare l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: l'unica deroga che al normale regime della ripetibilità dell'indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è costituita dal disposto dell'art. 52, I. n. 88/1989, secondo il quale, pur potendo «le pensioni a carico dell'assicurazione generale 4 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive 0, comunque, integrative della medesima≫ essere rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione», tuttavia, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato». E poiché nella specie non si verte in materia di indebito pensionistico, non può che ribadirsi anche con riguardo all'indennità per cui è causa il consolidato principio secondo cui, essendo l'art. 52, I. n. 88/1989, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c. (così, sia pure con riferimento alla diversa prestazione previdenziale dell'indennità di mobilità, v. da ult. Cass. n. 31373 del 2019); non senza ricordare che la diversità tra le due situazioni è stata ritenuta da Corte cost. n. 198 del 1991 tale da giustificare la differenziazione dei relativi trattamenti. Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla 5 Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 e del 16 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ON MA LuigimyCavallaro Alen Наши IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IA PI AC Il Funzionario Giudiziario Depositato in C Calleria oggi, 19 APR, 2021 Il Funzionario Giudiziario IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IA PI AC 6