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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Luca Bosco
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 , in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall' avv. Fernando Caracuta
Resistente
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.06.2024 il ricorrente- premesso di lavorare presso il Comune di
CP_1 in qualità di impiegato amministrativo con orario di 36 h/sett. così articolato: lunedì, mercoledì e venerdì per 6 ore al giorno e martedì e giovedì per 9 ore al giorno con rientro pomeridiano e pausa di un'ora - si doleva della mancata erogazione dei buoni pasto per il periodo da novembre 2014 all'attualità, in violazione di quanto previsto dagli artt. 45 e 46 Ccnl Enti Locali 14.09.2000 e art. 35 Ccnl Enti Locali 2019-2021 come attuati con DGC n. 87/2014 e n. 126/2023.
Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'attribuzione dei buoni pasto e adducendo l'inadempimento del CP_1 convenuto, agiva in giudizio per ottenere, in via principale, l'accertamento del proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa da parte del per ogni Controparte_1 "
giornata di effettivo lavoro eccedente le sei ore giornaliere con prosecuzione nelle ore pomeridiane, nonché del relativo inadempimento del CP_1 convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c. pari al valore del buono pasto per ogni giornata di effettivo lavoro eccedente le 6 ore giornaliere con prosecuzione nelle ore pomeridiane da novembre
2014 sino a tutt'oggi; in subordine, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c. da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre accessori e con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 che, con propria memoria, eccepiva la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'odierna udienza e, ritenuta matura, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa della ricorrente (cfr. Cass. n. 18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: "nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda" (cfr.
Cass. n. 1629/09).
Si è affermato, poi, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso”
(Sez. L, Sentenza n. 12059 del 09/08/2003).
Nel caso di specie, l'ammontare della pretesa creditoria e i giorni di lavoro rilevanti ai fini della spettanza dei buoni pasto sono facilmente desumibili dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. cartellini marcatempo).
Tanto premesso il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente a quanto spettante per ogni giornata di effettivo lavoro eccedente le 6 ore giornaliere con prosecuzione nelle ore pomeridiane e pausa di almeno 30 minuti prestata nel periodo novembre 2014- dicembre 2015 e dal dicembre 2023 a febbraio 2024. Difatti, quanto alla normativa applicabile nel caso di specie, si richiama l'art. 35
Ccnl Enti Locali 2019-2021 il quale dispone che “1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2.Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (...) con una pausa non inferiore a trenta minuti;
(...) 6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto.
8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2".
Tale disciplina ha sostituito quella precedentemente vigente rappresentata dagli artt. 45 e 46 Ccnl Enti Locali 2000 aventi analogo contenuto, fatta salva la mancata espressa previsione del valore massimo dei buoni pasto.
,in attuazione delle prescrizioni del Ccnl, approvava con Il Controparte_1
DGR n. 87/2014 il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-
2015 ove, all'art. 28 si prevedeva che “L'Amministrazione Comunale destina le necessarie risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi ai buoni pasto per tutti i dipendenti comunali nell'ambito del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. La somma presunta per dare attuazione al presente articolo è pari ad €
5,29 per ogni giornata di rientro per ciascun dipendente”. Successivamente con DGC n. 126/2023 l'Ente comunale approvava il
"Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti del Comune di
CP_1 stabilendo all'art. 3 che "il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai وو
dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano purché siano prestate nella giornata più di sei ore complessive di lavoro con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore usufruendo dell'istituto della flessibilità”. Il buono pasto, dal valore nominale di € 7, viene erogato in modalità elettronica tramite l'utilizzo di specifiche card ricaricabili, fermo restando il divieto di monetizzazione dello stesso.
Quanto all'interpretazione della normativa contrattuale richiamata, deve farsi applicazione dei principi generali dettati dall'art. 1362 c.c. secondo cui il contratto va interpretato sulla base del senso letterale delle parole e della comune volontà delle parti che si desume ed emerge anche dalle condotte e dai comportamenti successivi alla stipula dello stesso.
Ebbene, l'art. 35 Ccnl Enti Locali espressamente subordina l'istituzione del servizio allaovvero l'erogazione, in alternativa, dei buoni pasto sostitutivi mensa -
circostanza che questi siano compatibili con l'assetto organizzativo dell'ente e con le risorse economiche disponibili istituendo, così, non un obbligo a carico del datore di lavoro di erogare il buono pasto/servizio mensa ma una facoltà, come si evince dall'utilizzo dell'espressione "possono istituire".
La volontà contrattuale di rimettere l'istituzione del buono pasto ad una facoltà dell'ente da valutare successivamente e di volta in volta in base alle risorse disponibili si evince, oltre che dalle espressioni utilizzate, anche dal riferimento al previo confronto con le organizzazioni sindacali, così da garantire un controllo ed una valutazione condivisa in sede attuativa.
Controparte_1In questa prospettiva interpretativa il ha previsto l'erogazione del buono pasto per il triennio 2013-2015 ritenendolo compatibile, limitatamente a detto periodo, con le risorse finanziarie disponibili valutate a monte dell'approvazione della contrattazione collettiva decentrata integrativa (cfr. DGR n.
87/14 nella parte in cui si dà atto del parere favorevole in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste dalla parte normativa per gli anni 2013-2014-2015 della contrattazione decentrata integrativa con la contrattazione nazionale e con le norme in materia di limiti di spesa del personale, nonché l'art. 28 CCDI nella parte in cui vengono stanziati gli appositi fondi nel bilancio dell'esercizio finanziario
2013-2015 per l'erogazione del buono pasto).
A seguito di tale arco temporale l'erogazione del buono pasto è stata reintrodotta con DGR n. 126/2023 del 19.12.2023, avente immediata efficacia esecutiva, e disciplinata dal regolamento allegato, previo confronto con le RSU e con le OO.SS. territoriali cui veniva inoltrata la delibera in applicazione dell'art. 35 Ccnl Enti
Locali 2019-2021. Tale orientamento interpretativo era già stato fatto proprio dalla giurisprudenza di merito, la quale ha specificato, in relazione agli artt. 45 e 46 Ccnl Enti CP_2 che "la norma chiarisce poi che i buoni pasto sono sostitutivi e alternativi al servizio mensa, per cui se non sussiste l'obbligo principale viene meno anche quello sostitutivo, nel senso che l'amministrazione può scegliere se dare l'uno o l'altro,
"compatibilmente con le risorse disponibili".
Proprio quest'ultimo inciso, riferito ad ambedue le condotte, lascia intendere che, se vi sono i fondi per finanziare il servizio mensa, l'ente può scegliere se attrezzare una mensa all'interno del CP_1 o consegnare ai dipendenti buoni pasto;
se invece non ci sono disponibilità in cassa, non sarà possibile all'amministrazione né attrezzare un servizio ristorante all'interno degli uffici comunali né corrispondere buoni pasto.
In questa prospettiva, a conforto di (eventuale) inadempimento contrattuale del il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che negli anni in Controparte_3
,
questione (2007-2012) vi erano le risorse disponibili per garantire ai dipendenti il servizio mensa o la concessione dei buoni pasto sostitutivi.
In mancanza di tale prova, non è configurabile inadempimento contrattuale dell'ente né diritto dei dipendenti a percepire buoni pasto" (cfr. Corte d'appello Lecce sent. n.
80/2022).
Nel caso di specie il CP_1 convenuto ha dato prova di aver istituito solo per alcuni periodi l'erogazione del buono pasto, facendo espresso riferimento alla sussistenza della copertura finanziaria, quale indice sintomatico di un adempimento conforme al disposto normativo dell'art. 35 Ccnl cit. che attribuisce agli enti locali la facoltà di introdurre il servizio mensa/buono pasto
"compatibilmente con le proprie risorse”. Allo stesso tempo ha addotto che nelle altre annualità l'istituto non è stato previsto proprio per ragioni di bilancio e per la carenza di risorse economiche.
A fronte di tali difese, parte ricorrente nulla ha allegato e specificato, in termini di inadempimento, con riferimento alla sussistenza delle risorse economiche necessarie per l'istituzione del buono pasto anche per le ulteriori annualità oggetto di domanda.
Si rammenta che per consolidato orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (...)
l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto: e ben logicamente sottolinea la corte territoriale che, altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6618 del 16/03/2018).
Pertanto, nel caso di specie, avendo il Controparte_1 istituito l'erogazione del buono pasto in favore dei propri dipendenti limitatamente ai periodi novembre 2014 dicembre 2015 e dal 19 dicembre 2023 in poi, compatibilmente con le
-
risorse finanziarie disponibili, la domanda dovrà essere accolta limitatamente ai giorni in cui vi è prova che il ricorrente, in tale arco temporale, abbia svolto la prestazione lavorativa in misura superiore a 6 ore e si sia protratta nel pomeriggio con almeno 30 minuti di pausa.
Con riferimento alla tutela spettante si osserva che nel caso in esame non è richiesta la monetizzazione ovvero l'indennizzabilità dei buoni pasto spettanti e non fruiti, esclusa espressamente dalla normativa vigente, posto che il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da quantificarsi in misura pari al valore dei buoni pasto non goduti.
Circa il quantum del risarcimento si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, la ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa con le predette caratteristiche per 57 giorni dal novembre 2014 al dicembre 2015
e per 17 giorni dal dicembre 2023 al deposito del ricorso per complessivi 74 giorni
(cfr. cartellini marcatempo).
Circa l'importo spettante deve considerarsi un valore dei buoni pasto pari ad € 5,29 per il periodo 2014-2015, come previsto all'art. 28 CCDI approvata con DGC n.
87/14 e pari ad € 7,00 per il periodo da dicembre 2023 come previsto dalla DGC
n. 126/2023 e dal regolamento allegato.
Non può essere condivisa, sul punto, la difesa di parte convenuta secondo cui il valore del buono pasto da considerare ai fini del risarcimento è pari ad € 4,00 come previsto dall'art. 1 co. 677 1. 160/2019 posto che tale normativa, in vigore a decorrere dal gennaio 2020, prevede che l'importo è aumentato fino al limite di €
8,00 nel caso di somministrazioni di vitto rese in forma elettronica, come avviene nel caso di specie in ragione del fatto che dal 2023 i buoni pasto sono erogati in formato elettronico su apposita card.
Pertanto, il risarcimento spettante alla ricorrente deve quantificarsi in complessivi
€ 420,53 (€ 5,29 x 57 giorni dal novembre 2014 al dicembre 2015 + € 7,00 x 17 giorni dal dicembre 2023 al febbraio 2024).
Controparte_1In ragione di ciò consegue la condanna del al pagamento della somma di € 420,53 a titolo di risarcimento del danno da mancata erogazione dei buoni pasto per complessivi 74 giorni di lavoro prestati dalla ricorrente per più di
6 ore al giorno, con rientro pomeridiano e pausa di almeno 30 minuti, nel periodo dal novembre 2014 al dicembre 2015 e dal dicembre 2023 al febbraio 2024.
Sulle somme così determinate spettano, altresì, i soli interessi legali maturati dalla presente pronuncia fino all'adempimento (v. Cass. n. 4891/2021 par 31 e 32).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione della disciplina contrattuale applicata (cfr. sent. Trib. Taranto n. 390/2017 e sent. C. App. Lecce
n. 80/2022)
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
,così provvede: Parte_1 nei confronti di
, Controparte_1
Controparte_11. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore della ricorrente la somma di € 420,53 a titolo di risarcimento danno ex art. 1218 c.c. per omessa erogazione dei buoni pasto in relazione al periodo novembre 2014- dicembre 2015 e dicembre 2023-febbraio 2024, oltre interessi legali con le decorrenze di legge;
2. Compensa le spese
Taranto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Luca Bosco
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 , in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall' avv. Fernando Caracuta
Resistente
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'08.06.2024 il ricorrente- premesso di lavorare presso il Comune di
CP_1 in qualità di impiegato amministrativo con orario di 36 h/sett. così articolato: lunedì, mercoledì e venerdì per 6 ore al giorno e martedì e giovedì per 9 ore al giorno con rientro pomeridiano e pausa di un'ora - si doleva della mancata erogazione dei buoni pasto per il periodo da novembre 2014 all'attualità, in violazione di quanto previsto dagli artt. 45 e 46 Ccnl Enti Locali 14.09.2000 e art. 35 Ccnl Enti Locali 2019-2021 come attuati con DGC n. 87/2014 e n. 126/2023.
Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'attribuzione dei buoni pasto e adducendo l'inadempimento del CP_1 convenuto, agiva in giudizio per ottenere, in via principale, l'accertamento del proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa da parte del per ogni Controparte_1 "
giornata di effettivo lavoro eccedente le sei ore giornaliere con prosecuzione nelle ore pomeridiane, nonché del relativo inadempimento del CP_1 convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c. pari al valore del buono pasto per ogni giornata di effettivo lavoro eccedente le 6 ore giornaliere con prosecuzione nelle ore pomeridiane da novembre
2014 sino a tutt'oggi; in subordine, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c. da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre accessori e con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 che, con propria memoria, eccepiva la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'odierna udienza e, ritenuta matura, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa della ricorrente (cfr. Cass. n. 18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: "nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda" (cfr.
Cass. n. 1629/09).
Si è affermato, poi, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso”
(Sez. L, Sentenza n. 12059 del 09/08/2003).
Nel caso di specie, l'ammontare della pretesa creditoria e i giorni di lavoro rilevanti ai fini della spettanza dei buoni pasto sono facilmente desumibili dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. cartellini marcatempo).
Tanto premesso il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente a quanto spettante per ogni giornata di effettivo lavoro eccedente le 6 ore giornaliere con prosecuzione nelle ore pomeridiane e pausa di almeno 30 minuti prestata nel periodo novembre 2014- dicembre 2015 e dal dicembre 2023 a febbraio 2024. Difatti, quanto alla normativa applicabile nel caso di specie, si richiama l'art. 35
Ccnl Enti Locali 2019-2021 il quale dispone che “1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2.Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (...) con una pausa non inferiore a trenta minuti;
(...) 6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto.
8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2".
Tale disciplina ha sostituito quella precedentemente vigente rappresentata dagli artt. 45 e 46 Ccnl Enti Locali 2000 aventi analogo contenuto, fatta salva la mancata espressa previsione del valore massimo dei buoni pasto.
,in attuazione delle prescrizioni del Ccnl, approvava con Il Controparte_1
DGR n. 87/2014 il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-
2015 ove, all'art. 28 si prevedeva che “L'Amministrazione Comunale destina le necessarie risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi ai buoni pasto per tutti i dipendenti comunali nell'ambito del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. La somma presunta per dare attuazione al presente articolo è pari ad €
5,29 per ogni giornata di rientro per ciascun dipendente”. Successivamente con DGC n. 126/2023 l'Ente comunale approvava il
"Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti del Comune di
CP_1 stabilendo all'art. 3 che "il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai وو
dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano purché siano prestate nella giornata più di sei ore complessive di lavoro con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore usufruendo dell'istituto della flessibilità”. Il buono pasto, dal valore nominale di € 7, viene erogato in modalità elettronica tramite l'utilizzo di specifiche card ricaricabili, fermo restando il divieto di monetizzazione dello stesso.
Quanto all'interpretazione della normativa contrattuale richiamata, deve farsi applicazione dei principi generali dettati dall'art. 1362 c.c. secondo cui il contratto va interpretato sulla base del senso letterale delle parole e della comune volontà delle parti che si desume ed emerge anche dalle condotte e dai comportamenti successivi alla stipula dello stesso.
Ebbene, l'art. 35 Ccnl Enti Locali espressamente subordina l'istituzione del servizio allaovvero l'erogazione, in alternativa, dei buoni pasto sostitutivi mensa -
circostanza che questi siano compatibili con l'assetto organizzativo dell'ente e con le risorse economiche disponibili istituendo, così, non un obbligo a carico del datore di lavoro di erogare il buono pasto/servizio mensa ma una facoltà, come si evince dall'utilizzo dell'espressione "possono istituire".
La volontà contrattuale di rimettere l'istituzione del buono pasto ad una facoltà dell'ente da valutare successivamente e di volta in volta in base alle risorse disponibili si evince, oltre che dalle espressioni utilizzate, anche dal riferimento al previo confronto con le organizzazioni sindacali, così da garantire un controllo ed una valutazione condivisa in sede attuativa.
Controparte_1In questa prospettiva interpretativa il ha previsto l'erogazione del buono pasto per il triennio 2013-2015 ritenendolo compatibile, limitatamente a detto periodo, con le risorse finanziarie disponibili valutate a monte dell'approvazione della contrattazione collettiva decentrata integrativa (cfr. DGR n.
87/14 nella parte in cui si dà atto del parere favorevole in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste dalla parte normativa per gli anni 2013-2014-2015 della contrattazione decentrata integrativa con la contrattazione nazionale e con le norme in materia di limiti di spesa del personale, nonché l'art. 28 CCDI nella parte in cui vengono stanziati gli appositi fondi nel bilancio dell'esercizio finanziario
2013-2015 per l'erogazione del buono pasto).
A seguito di tale arco temporale l'erogazione del buono pasto è stata reintrodotta con DGR n. 126/2023 del 19.12.2023, avente immediata efficacia esecutiva, e disciplinata dal regolamento allegato, previo confronto con le RSU e con le OO.SS. territoriali cui veniva inoltrata la delibera in applicazione dell'art. 35 Ccnl Enti
Locali 2019-2021. Tale orientamento interpretativo era già stato fatto proprio dalla giurisprudenza di merito, la quale ha specificato, in relazione agli artt. 45 e 46 Ccnl Enti CP_2 che "la norma chiarisce poi che i buoni pasto sono sostitutivi e alternativi al servizio mensa, per cui se non sussiste l'obbligo principale viene meno anche quello sostitutivo, nel senso che l'amministrazione può scegliere se dare l'uno o l'altro,
"compatibilmente con le risorse disponibili".
Proprio quest'ultimo inciso, riferito ad ambedue le condotte, lascia intendere che, se vi sono i fondi per finanziare il servizio mensa, l'ente può scegliere se attrezzare una mensa all'interno del CP_1 o consegnare ai dipendenti buoni pasto;
se invece non ci sono disponibilità in cassa, non sarà possibile all'amministrazione né attrezzare un servizio ristorante all'interno degli uffici comunali né corrispondere buoni pasto.
In questa prospettiva, a conforto di (eventuale) inadempimento contrattuale del il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che negli anni in Controparte_3
,
questione (2007-2012) vi erano le risorse disponibili per garantire ai dipendenti il servizio mensa o la concessione dei buoni pasto sostitutivi.
In mancanza di tale prova, non è configurabile inadempimento contrattuale dell'ente né diritto dei dipendenti a percepire buoni pasto" (cfr. Corte d'appello Lecce sent. n.
80/2022).
Nel caso di specie il CP_1 convenuto ha dato prova di aver istituito solo per alcuni periodi l'erogazione del buono pasto, facendo espresso riferimento alla sussistenza della copertura finanziaria, quale indice sintomatico di un adempimento conforme al disposto normativo dell'art. 35 Ccnl cit. che attribuisce agli enti locali la facoltà di introdurre il servizio mensa/buono pasto
"compatibilmente con le proprie risorse”. Allo stesso tempo ha addotto che nelle altre annualità l'istituto non è stato previsto proprio per ragioni di bilancio e per la carenza di risorse economiche.
A fronte di tali difese, parte ricorrente nulla ha allegato e specificato, in termini di inadempimento, con riferimento alla sussistenza delle risorse economiche necessarie per l'istituzione del buono pasto anche per le ulteriori annualità oggetto di domanda.
Si rammenta che per consolidato orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (...)
l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto: e ben logicamente sottolinea la corte territoriale che, altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6618 del 16/03/2018).
Pertanto, nel caso di specie, avendo il Controparte_1 istituito l'erogazione del buono pasto in favore dei propri dipendenti limitatamente ai periodi novembre 2014 dicembre 2015 e dal 19 dicembre 2023 in poi, compatibilmente con le
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risorse finanziarie disponibili, la domanda dovrà essere accolta limitatamente ai giorni in cui vi è prova che il ricorrente, in tale arco temporale, abbia svolto la prestazione lavorativa in misura superiore a 6 ore e si sia protratta nel pomeriggio con almeno 30 minuti di pausa.
Con riferimento alla tutela spettante si osserva che nel caso in esame non è richiesta la monetizzazione ovvero l'indennizzabilità dei buoni pasto spettanti e non fruiti, esclusa espressamente dalla normativa vigente, posto che il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da quantificarsi in misura pari al valore dei buoni pasto non goduti.
Circa il quantum del risarcimento si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti, la ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa con le predette caratteristiche per 57 giorni dal novembre 2014 al dicembre 2015
e per 17 giorni dal dicembre 2023 al deposito del ricorso per complessivi 74 giorni
(cfr. cartellini marcatempo).
Circa l'importo spettante deve considerarsi un valore dei buoni pasto pari ad € 5,29 per il periodo 2014-2015, come previsto all'art. 28 CCDI approvata con DGC n.
87/14 e pari ad € 7,00 per il periodo da dicembre 2023 come previsto dalla DGC
n. 126/2023 e dal regolamento allegato.
Non può essere condivisa, sul punto, la difesa di parte convenuta secondo cui il valore del buono pasto da considerare ai fini del risarcimento è pari ad € 4,00 come previsto dall'art. 1 co. 677 1. 160/2019 posto che tale normativa, in vigore a decorrere dal gennaio 2020, prevede che l'importo è aumentato fino al limite di €
8,00 nel caso di somministrazioni di vitto rese in forma elettronica, come avviene nel caso di specie in ragione del fatto che dal 2023 i buoni pasto sono erogati in formato elettronico su apposita card.
Pertanto, il risarcimento spettante alla ricorrente deve quantificarsi in complessivi
€ 420,53 (€ 5,29 x 57 giorni dal novembre 2014 al dicembre 2015 + € 7,00 x 17 giorni dal dicembre 2023 al febbraio 2024).
Controparte_1In ragione di ciò consegue la condanna del al pagamento della somma di € 420,53 a titolo di risarcimento del danno da mancata erogazione dei buoni pasto per complessivi 74 giorni di lavoro prestati dalla ricorrente per più di
6 ore al giorno, con rientro pomeridiano e pausa di almeno 30 minuti, nel periodo dal novembre 2014 al dicembre 2015 e dal dicembre 2023 al febbraio 2024.
Sulle somme così determinate spettano, altresì, i soli interessi legali maturati dalla presente pronuncia fino all'adempimento (v. Cass. n. 4891/2021 par 31 e 32).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione della disciplina contrattuale applicata (cfr. sent. Trib. Taranto n. 390/2017 e sent. C. App. Lecce
n. 80/2022)
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
,così provvede: Parte_1 nei confronti di
, Controparte_1
Controparte_11. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore della ricorrente la somma di € 420,53 a titolo di risarcimento danno ex art. 1218 c.c. per omessa erogazione dei buoni pasto in relazione al periodo novembre 2014- dicembre 2015 e dicembre 2023-febbraio 2024, oltre interessi legali con le decorrenze di legge;
2. Compensa le spese
Taranto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli