Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/06/2025, n. 11776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11776 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3641 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia della delibera del Collegio dei docenti del 10/1/2022, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sopra citata ricorrente ha impugnato la delibera del Collegio dei docenti del 10 gennaio 2022 del Liceo Scientifico Statale "Gullace Talotta" con sede in Roma, nella parte in cui avrebbe disposto l’applicazione del voto di sette in condotta, in conseguenza dell’avvenuta partecipazione ad un’occupazione “presuntivamente abusiva” realizzata da una parte minoritaria della rappresentanza studentesca e nei locali dove ha sede l’istituto.
Il 12 gennaio 2022, sul portale web dell’intestata scuola, la dirigente scolastica avrebbe annunciato la decisione del Collegio dei docenti del 10 gennaio 2022 oggi impugnata, di contenere il voto di condotta indistintamente a tutti gli studenti del Liceo, compreso quello dell’odierna ricorrente.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene che la ricorrente, non solo non avrebbe mai partecipato alla suddetta occupazione, ma sarebbe stata assolutamente contraria alla stessa, anche alla luce degli insegnamenti e della rigida educazione impartite dalla sua famiglia.
Il voto in condotta contenuto nella decisione del collegio dei docenti non sarebbe stato motivato in relazione alla condotta dell’alunna interessata (condotta sempre ligia e conforme ai doveri scolastici), essendo riferito piuttosto a considerazioni generali sul comportamento di altri studenti che l’odierna ricorrente nemmeno ha conosciuto e che la scuola non si sarebbe neppure degnata di segnalare alle competenti sedi giudiziarie.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione, depositando la documentazione riferita alla fattispecie in esame, unitamente ad una relazione.
A seguito della camera di consiglio del 19 aprile 2022 e con ordinanza n. 2602/2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 23 maggio 2025 questo Tribunale ha eccepito l’esistenza di profili di inammissibilità per difetto di interesse.
In questi termini il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, non risultando impugnata la delibera del consiglio di classe che ha effettivamente disposto l’attribuzione del voto in condotta ora contestato.
1.1 Sul punto è dirimente constatare che la ricorrente si è limitata ad impugnare la delibera del Collegio dei docenti del 10 gennaio 2022, che si limitava a suggerire l’applicazione del voto di sette in condotta di competenza del Consiglio di Classe.
1.1 Una conferma in tal senso è possibile desumerla dal contenuto della delibera ora impugnata, laddove si afferma che il Collegio dei docenti “.. delibera a maggioranza di attribuire a tutti gli studenti un voto di comportamento pari a 7, fatto salvo il diritto di ogni consiglio di classe di discostarsi dall’orientamento del Collegio con motivata delibera. Il voto del trimestre, comunque, non inciderà sul pentamestre ”.
1.2 Il 13 gennaio 2022 il consiglio della classe 2B si è riunito per procedere alle operazioni di scrutinio del trimestre e, in tale sede e come si evince dal verbale (di cui all’allegato 3 del deposito dell’Amministrazione e non impugnato nel presente ricorso), il Dirigente scolastico ha richiamato esplicitamente la competenza del consiglio di classe relativamente all’attribuzione del voto di comportamento, invitando lo stesso consiglio a procedere ad un’un attenta valutazione per ogni singolo studente.
1.3 La competenza esclusiva del Consiglio di classe, nel valutare gli studi e attribuire i relativi giudizi, è contenuta nell’art. 2 del D.L. del 1° settembre 2008 n.137 laddove si prevede espressamente che “ la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo ”.
1.4 In questo senso è anche l’art.7 commi 2 e 3 del Dpr 122/2009, nella parte in cui prevede la competenza del Consiglio di classe e, ancora, la necessità di una motivazione per i voti di insufficienza e, quindi, solo per tutti quei voti inferiori ai sei decimi.
1.5 La ricorrente si è limitata ad impugnare un atto di indirizzo che, a sua volta, presupponeva l’adozione di un’ulteriore istruttoria che si è conclusa con l’adozione del verbale del consiglio di classe del 13 gennaio 2022 e che, tuttavia, è risultato essere stato non impugnato mediante il proponimento del presente giudizio.
1.6 È altrettanto evidente che l’eventuale annullamento della delibera del collegio dei docenti ora impugnata non porterebbe alcun beneficio nei confronti della ricorrente, risultando pienamente vigente lo scrutinio del Consiglio di classe, così come sopra citato.
1.7 Un ulteriore profilo che dimostra l’assenza di un effettivo interesse è riconducibile al fatto che il “sette” in condotta è comunque un voto positivo che, peraltro, è stato attribuito solo nel primo semestre, non risultando dimostrato che a detta prima valutazione siano seguiti ulteriori giudizi asseritamente non favorevoli e assunti nel prosieguo dell’anno scolastico frequentato dalla ricorrente.
1.8 In conclusione, ritenendo assorbenti tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett.b) del cpa, mentre le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile così come specificato in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.