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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Collegio Specializzato persone e famiglie
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Surdo PRESIDENTE Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G. 954/2024, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23 settembre 2025 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Gabriele Ciardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lecce (LE), al Vico San Giusto, n.13; APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Walter Tundo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Leverano (LE), alla via Sant'Angelo, n. 13;
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce- Seconda sezione civile- n. 3205/2024 pubblicata il 16 ottobre 2024, resa nel giudizio n. 4490/2021 R.G., notificata in pari data, avente ad oggetto “divorzio contenzioso-cessazione degli effetti civili”.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2021 innanzi al Tribunale di Lecce, Parte_1
esponeva che: - aveva contratto matrimonio concordatario con
[...] [...] l'11 marzo 1995 e dall'unione coniugale erano nate due figlie, e CP_1 Per_1 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con decreto del 22 Per_2 ottobre 2015 era stata omologata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni
1 concordate (che contemplavano l'assegnazione del piano terra della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, alla moglie, perché continuasse a viverci con le figlie, e l'assegnazione a sé del seminterrato e del primo piano;
il versamento in favore della moglie di un assegno di mantenimento 200,00 euro mensili e della somma di 250,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore - che i coniugi, da Per_2 allora, avevano vissuto separati e non vi era alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile in favore della moglie, che fossero revocate le disposizioni relative all'assegno per il mantenimento della figlia alla assegnazione del piano terra dell'abitazione familiare alla resistente. Per_2
si costituiva in giudizio, con memoria del 26 novembre 2021, non Controparte_1 opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile di 200,00 euro e la conferma dell'assegnazione a sé del piano terra della casa familiare.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2021, veniva confermato a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento in favore della moglie in misura pari a quella concordata in sede di separazione e veniva revocata l'assegnazione alla moglie del piano terra dell'abitazione coniugale.
Con sentenza non definitiva sullo status del 9 agosto 2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Istruita la causa con l'interrogatorio libero delle parti, il Tribunale, con sentenza dell'8 ottobre 2024, ha posto a carico del RATTA l'obbligo di corrispondere all' n CP_1 assegno divorzile di 200,00 euro e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3000,00 euro, oltre accessori. I giudici di primo grado, premesso che la convenuta non aveva riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di assegnazione della casa coniugale, da ritenersi, quindi, abbandonata, riteneva sussistente una significativa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificare il riconoscimento in favore della moglie di un assegno divorzile. Osservava, infatti, che il ricorrente, benché dichiaratosi disoccupato all'epoca della separazione, si era reso disponibile a corrispondere alla moglie un assegno mensile di 450,00 euro, il che consentiva di presumere che, anche mediante attività non contrattualizzate e avvalendosi della sua esperienza e capacità lavorativa, fosse in grado di procurarsi un reddito superiore a quello formalmente dichiarato, verosimilmente pari a non meno del doppio dell'assegno mensile che si era impegnato a versare per moglie e figlia;
la resistente, invece, in sede di interrogatorio formale, aveva precisato di guadagnare circa 500,00 euro al mese dalla sua attività di colf, importo certamente non sufficiente al suo sostentamento, non essendovi prova, neppure indiziaria, della percezione di redditi superiori;
inoltre, il ricorrente era proprietario di un immobile con tre distinti appartamenti, di cui uno non utilizzato, secondo quanto dichiarato dalla resistente all'udienza del 27 settembre 2023, in assenza di contestazioni sul punto, mentre la resistente non era più assegnataria della casa familiare, con i conseguenti oneri per una nuova sistemazione abitativa, documentati in atti. Concludeva che, oltre alla finalità assistenziale, era ravvisabile anche una finalità compensativa e perequativa dell'assegno, in ragione del contributo della resistente alla formazione del patrimonio del coniuge nel corso del matrimonio, durato venti anni e nel corso del quale, come ammesso dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, la
2 moglie si era occupata dell'assistenza del marito e delle figlie e di tutte le faccende domestiche, svolgendo anche attività lavorativa di mattina. Inoltre, vi era stato un significativo contributo della moglie all'incremento di valore del patrimonio immobiliare rimasto di proprietà del marito, posto che le parti, con il ricorso per separazione del 2015, con riferimento all'immobile di proprietà di , avevano precisato che Parte_1 entrambi i coniugi “nel corso degli anni, investendovi anche risorse personali, hanno fatto eseguire opere di completamento sul piano interrato e sul primo piano che inizialmente si trovavano allo stato rustico”.
, per il tramite del difensore, ha proposto appello, fondato su un unico Parte_1 motivo, con cui ha denunciato “violazione degli art. 115 c.p.c e 2697 codice civile, dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 – errata valutazione delle risultanze istruttorie”. Il difensore appellante, premesso che la richiesta di assegno divorzile, come desumibile dalla memoria difensiva del 22 novembre 2021, era motivata dalla asserita convivenza delle figlie con la madre all'interno della casa coniugale e dal contributo che la avrebbe fornito al completamento della casa coniugale, ha dedotto che il CP_1 Tribunale avrebbe omesso di considerare che la convivenza con le figlie era venuta meno, a seguito del trasferimento della n un'altra abitazione, come dichiarato nella CP_1 memoria difensiva del 22 aprile 2022. Inoltre, il presunto apporto economico della moglie all'ultimazione della casa coniugale era circostanza indimostrata, essendo stata contestata dal ricorrente e rimasta priva di riscontri probatori, non essendovi, nel ricorso per la separazione, alcuno specifico riferimento al soggetto che aveva conferito le sostanze per il completamento dell'immobile; né poteva attribuirsi valore probatorio alle dichiarazioni rese dall' in sede di interrogatorio formale, che ha lo scopo di far confessare alla CP_1 parte fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, con la conseguenza che le dichiarazioni favorevoli non assumono alcun rilievo nemmeno come principio di prova. Non vi era, poi, una disparità reddituale tra le parti, che giustificasse una finalità assistenziale dell'assegno, atteso che non aveva un impiego stabile e svolgeva Pt_1 solo saltuariamente un'attività lavorativa, mentre la aveva dichiarato di CP_1 guadagnare almeno 500 euro al mese;
infine, doveva escludersi che la in CP_1 vista della realizzazione della vita familiare, avesse compiuto scelte determinanti la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali.
si è costituita con memoria difensiva depositata il 14 febbraio 2025, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del al pagamento delle spese Pt_1 processuali, nonché al pagamento di una somma ulteriore da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c..
Il P.G., il 13 marzo 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione con ordinanza del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Si ritiene opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in tema di natura e funzione dell'assegno divorzile, quali affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18287 del 2018 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, sent. Cass., prima sezione civile, n. 1119 del 6 novembre 2019, depositata il 20 gennaio 2020).
3 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, con riferimento ai dati normativi già esistenti, ha precisato che:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Spetta al giudice, quindi, effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, essendo questa la precondizione fattuale che giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare lo squilibrio reddituale e a dare ristoro al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare, oltre che personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (funzione propriamente perequativa) (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 35434 del 19 dicembre 2023; (Cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 4328 del 19 febbraio 2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti
4 diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza del richiedente. Ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disponibilità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. sez. 1 ordinanza n. 5055 del 24 febbraio 2021).
Ciò premesso, i motivi di appello non sono idonei a contrastare la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che, facendo corretta applicazione dei principi innanzi richiamati, ha ritenuto provata l'esistenza tra i coniugi di un significativo squilibrio economico, riconducibile all'organizzazione della pregressa vita matrimoniale, meritevole di essere corretto attraverso l'attribuzione a di un assegno Controparte_1 divorzile. In primo luogo, deve ritenersi sussistente nella specie la precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata, risultando adeguatamente dimostrata sia l'esistenza di una rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, sia l'inadeguatezza dei redditi dell'appellata a soddisfare le proprie esigenze di vita e l'impossibilità oggettiva di reperire redditi maggiori. Quanto alla situazione reddituale delle parti, infatti, il Tribunale – con argomentazioni non adeguatamente contrastate nell'atto di gravame - ha correttamente evidenziato che
, sebbene si sia dichiarato privo di stabile occupazione, in sede di separazione, Pt_1 aveva assunto l'impegno di corrispondere alla moglie la somma mensile complessiva di 450,00 euro, il che consentiva di presumere che fosse in grado di procurarsi un reddito superiore a quello formalmente dichiarato. Inoltre, egli era proprietario di un immobile composto da tre distinti appartamenti, di cui uno non utilizzato. invece, ha dichiarato di guadagnare la somma di 500,00 euro dalla sua CP_1 attività di colf, importo certamente non sufficiente al suo sostentamento, e non vi è prova che ella percepisca redditi superiori. Ella non dispone più della casa familiare ed è gravata dalle spese di locazione di un appartamento. Inoltre, non possiede titoli professionali (ha la licenza media) e ha un'età (60 anni) che non le consente, presumibilmente, di incrementare la propria attività di colf, in modo da percepire maggiori redditi idonei a consentirle un'esistenza dignitosa, anche considerata la natura dell'attività svolta. Con motivazione parimenti condivisibile, il Tribunale ha ritenuto provata la finalità perequativa dell'assegno, in ragione del contributo fornito dall'appellata all'incremento di valore dell'abitazione coniugale, rimasta di proprietà dell'ex marito. Sul punto, le deduzioni svolte nell'atto di appello, incentrate esclusivamente sulla negazione della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dall' in sede di CP_1 interrogatorio formale, sono infondate. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni a sé favorevoli rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 24799 del 16 settembre 2024).
5 Nella specie, quindi, quanto dichiarato dall' in sede di interrogatorio CP_2 formale, pur non costituendo prova diretta della circostanza favorevole dedotta, vale certamente a corroborare la valenza probatoria del contenuto del ricorso per separazione consensuale presentato da entrambi i coniugi, in cui si precisava che “i ricorrenti…..hanno fatto eseguire opere di completamento al piano interrato e sul primo piano che inizialmente si trovavano allo stato rustico”, con chiaro e inequivocabile riferimento al contributo di entrambi i coniugi al completamento dell'immobile. Il Tribunale ha poi correttamente evidenziato la finalità perequativa dell'assegno anche sotto altro profilo, avendo ritenuto provato, sulla scorta di quanto ammesso dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, che la durante la convivenza CP_1 coniugale, protrattasi per oltre venti anni, oltre a lavorare la mattina, si era sempre occupata del marito e delle figlie e di tutte le faccende domestiche, avvantaggiando il coniuge del corrispondente risparmio di spesa e di tempo. Sul punto, nessuna contestazione è sollevata nell'atto di appello.
Può, in definitiva, ritenersi che l'appellata non disponga di mezzi adeguati e versi in una situazione di non autosufficienza economica, ove si consideri che il reddito da lei percepito non è idoneo a garantirle un'esistenza dignitosa, e che sia nell'impossibilità di garantirsi redditi adeguati, anche in ragione dell'età e dell'assenza di una specifica capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, circostanze che fanno presumere che non possa incrementare il proprio reddito in modo sostanziale. E' indubitabile, quindi, il diritto della appellata al riconoscimento in suo favore dell'assegno di divorzio, al quale va riconosciuta sia una funzione assistenziale - considerato che il reddito percepito dalla pari a 500,00 euro mensili, non è CP_1 tale da consentire alla donna di mantenere un livello di vita dignitoso, considerate anche le spese a suo carico per soddisfare le proprie esigenze abitative - sia una funzione perequativa rispetto al ruolo svolto nel corso del matrimonio e al contributo prestato all'accrescimento del patrimonio personale dell'ex coniuge, valutati in rapporto alla protrazione del rapporto di coniugio per circa venti anni.
Non si ritiene, invece, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. L'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente ( Cass. n. 20018/2020). L'abuso non è ravvisabile nella fattispecie, non apparendo il gravame espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, considerata, in particolare, la complessità della valutazione della situazione reddituale delle parti, stante l'assenza, per entrambe, di dichiarazioni di redditi.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo (valore causa pari a 4800,00, in ragione di 200,00 euro x 24 mesi), con distrazione in favore dell'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1 Stante il rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012
6 (legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce l'8 ottobre 2024, pubblicata il 16 ottobre 2024;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in 1000,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al gratuito Controparte_1 patrocinio.
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Giovanni Surdo
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