TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2911/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CLIMA MATTEO C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO e dell'avv. GARGANI GUIDO
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La - e per essa la mandataria -, quale cessionaria in Controparte_2 Controparte_1 blocco dei crediti di Intesa San Paolo, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di e , quali fideiussori della società per il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di euro 35.000,00 oltre interessi, in forza dei contratti di conto corrente nn.
6545 e 101363 e del contratto di finanziamento chirografario di originari euro 40.000,00 stipulato in data 12.6.2015.
Gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione eccependo: la carenza di legittimazione attiva della e della mandante la nullità degli atti di fideiussione, Controparte_1 Controparte_2
“essendo stati stipulati su modelli dichiarati illegittimi dalla Banca d'Italia, confermati peraltro dalle numerose sentenze”; la mancata indicazione degli atti di fideiussione dei tassi di interesse applicati nel rapporto principale garantito.
La - e per essa la mandataria – ha chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'opposizione. pagina 1 di 3 Orbene, rileva questo giudicante che la titolarità attuale del credito in capo alla società opposta risulta dimostrata, almeno in via indiziaria, dall'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla G.U., dalla lista dei crediti ceduti allegata e dalla dichiarazione della cedente Intesa San Paolo. In particolare, l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. contiene l'indicazione di criteri oggettivi (natura e fonte del credito, data di insorgenza del credito, classificazione a sofferenza) utili per individuare determinate categorie di crediti e per verificare l'inclusione del credito ingiunto nell'oggetto dell'operazione di cessione. Al riguardo va applicato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
La legittimazione della mandataria risulta invece dimostrata dalla Controparte_1 procura speciale in atti (procura speciale dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. Per_1 di Milano, rep. 144302, racc. 37203).
[...]
La società finanziaria sin dalla fase monitoria ha prodotto sia i contratti di conto corrente e di finanziamento contenenti le specifiche condizioni economiche pattuite, sia gli atti di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti odierni opponenti. Nella presente fase processuale ha altresì prodotto gli estratti conto analitici relativi ai rapporti di conto corrente.
La mancata indicazione delle specifiche condizioni di un determinato rapporto principale negli atti di fideiussione è del tutto legittima e coerente con la stessa natura delle fideiussioni, trattandosi di fideiussioni cd. omnibus prestate a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore principale nel limite dell'importo massimo indicato (euro 35.000,00).
Infine, quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, va considerato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella Pt_4 qualità di Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Ora, nel caso di specie, è decisivo il rilievo che parte attrice non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base l'invalidità parziale della fideiussione potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito;
in particolare non ha tempestivamente proposto l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8989 del 05/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere proposta se non con l'atto di citazione ("La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese pagina 2 di 3 avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione."; così la massima di
Cass. 8989/12 citata).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 26.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2911/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CLIMA MATTEO C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO e dell'avv. GARGANI GUIDO
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La - e per essa la mandataria -, quale cessionaria in Controparte_2 Controparte_1 blocco dei crediti di Intesa San Paolo, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di e , quali fideiussori della società per il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di euro 35.000,00 oltre interessi, in forza dei contratti di conto corrente nn.
6545 e 101363 e del contratto di finanziamento chirografario di originari euro 40.000,00 stipulato in data 12.6.2015.
Gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione eccependo: la carenza di legittimazione attiva della e della mandante la nullità degli atti di fideiussione, Controparte_1 Controparte_2
“essendo stati stipulati su modelli dichiarati illegittimi dalla Banca d'Italia, confermati peraltro dalle numerose sentenze”; la mancata indicazione degli atti di fideiussione dei tassi di interesse applicati nel rapporto principale garantito.
La - e per essa la mandataria – ha chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'opposizione. pagina 1 di 3 Orbene, rileva questo giudicante che la titolarità attuale del credito in capo alla società opposta risulta dimostrata, almeno in via indiziaria, dall'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla G.U., dalla lista dei crediti ceduti allegata e dalla dichiarazione della cedente Intesa San Paolo. In particolare, l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. contiene l'indicazione di criteri oggettivi (natura e fonte del credito, data di insorgenza del credito, classificazione a sofferenza) utili per individuare determinate categorie di crediti e per verificare l'inclusione del credito ingiunto nell'oggetto dell'operazione di cessione. Al riguardo va applicato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
La legittimazione della mandataria risulta invece dimostrata dalla Controparte_1 procura speciale in atti (procura speciale dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. Per_1 di Milano, rep. 144302, racc. 37203).
[...]
La società finanziaria sin dalla fase monitoria ha prodotto sia i contratti di conto corrente e di finanziamento contenenti le specifiche condizioni economiche pattuite, sia gli atti di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti odierni opponenti. Nella presente fase processuale ha altresì prodotto gli estratti conto analitici relativi ai rapporti di conto corrente.
La mancata indicazione delle specifiche condizioni di un determinato rapporto principale negli atti di fideiussione è del tutto legittima e coerente con la stessa natura delle fideiussioni, trattandosi di fideiussioni cd. omnibus prestate a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore principale nel limite dell'importo massimo indicato (euro 35.000,00).
Infine, quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, va considerato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella Pt_4 qualità di Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Ora, nel caso di specie, è decisivo il rilievo che parte attrice non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base l'invalidità parziale della fideiussione potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito;
in particolare non ha tempestivamente proposto l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8989 del 05/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere proposta se non con l'atto di citazione ("La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese pagina 2 di 3 avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione."; così la massima di
Cass. 8989/12 citata).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 26.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3