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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 1216/2022
PROMOSSA DA
con sede sociale e Direzione Generale in NO, Piazza Gae Aulenti n. Parte_1
3, Tower A, capitale sociale pari ad € 21.133.469.082,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di NO ZA RI OD
, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario P.IVA_1
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo AleSAndro, munito dei neceSAri poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di NO in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. Parte_2
8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di NO 4 il 20 novembre 2018 al n.
51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di NO ZA RI OD in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. C.F._1
), prof. Christian Romeo (C.F. ), C.F._2 C.F._3 Pt_3
( ), Flora Lettenmayer (C.F. ) e
[...] C.F._4 C.F._5
Simona Daminelli (C.F. ) del Foro di NO, giusta procura C.F._6 generale alle liti a rogito Notaio di NO in data 9 aprile 2020 (Rep. Persona_1
32163 - Racc. 14918) (in atti), i quali eleggono domicilio presso lo studio dell'avv.
Gabriella Graglia in Torino, Via Beaumont n. 46 APPELLANTE
CONTRO
P.IV , con sede legale in 10099 Controparte_1 P.IVA_2
San Mauro Torinese (To), via XXV Aprile n.26, in persona dei soci amministratori, sigg.
, C.F. , nato a [...], il 5 Controparte_2 CodiceFiscale_7 gennaio 1952, , C.F. , nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_8
Pag. n. 1 di 21 14 ottobre 1961 e , C.F. , nata a [...], Controparte_3 CodiceFiscale_9 il 3 settembre 1957, rappresentata e difesa, in forza della procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Franco Fabiani, C.F.
[...]
, ed elettIVmente domiciliata presso lo studio dell'avv. Avv. Anna Maria C.F._10
Corrado, , in 10143 Torino, Largo Cibrario n.11 come da CodiceFiscale_11 mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza collegiale del 20.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
- revocare, per le ragioni anzidette, il provvedimento in data 24.1.2023, con cui la CP_4
è stata condannata al pagamento di una pena pecuniaria pari ad €. 750,00;
- riformare la sentenza di primo grado n. 1860/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 29.4.2022, per ciascuno e tutti i motivi di impugnazione illustrati nell'atto di appello, accertando e dichiarando l'infondatezza in tutto o, in subordine, in parte delle pretese di indebito della previa - all'occorrenza – Controparte_1 rinnovazione della CTU;
- con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
Per l'appellata ed appellante incidentale
“In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'atto di appello per violazione della norma di cui all'art. 342
c.p.c. e per l'effetto confermare (tranne che nelle parti sottoposte a gravame incidentale) la impugnata sentenza n.1860/2022.
Nel merito
- Rigettarsi l'appello principale proposto da in quanto infondato;
Parte_1
- Accogliersi l'appello incidentale formulato da Controparte_1 per i motivi esposti in narratIV.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. n. 2 di 21 1. Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2020 Controparte_1 ha convenuto avanti il Tribunale di Torino, con
[...] Parte_1 riferimento al conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 1552426 e connessi contratti di affidamento in c/c lamentando l'applicazione illegittima dell'anatocismo anche successIV alle delibera Cicr 2000, l'addebito di interessi ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non pattuite.
Costituitasi la ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di CP_4 ripetizione relatIVmente a rapporto ancora aperto e la prescrizione, nonché contestando nel merito tutte le avverse argomentazioni e conclusioni.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante ctu.
All'udienza del 26.1.2022 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata mandata a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Con sentenza n. 1860/2022, pubblicata in data 29.4.2022, il Tribunale di Torino accertava e dichiarava che, alla data del 29.3.19, il conto corrente n. 1552426/38 presentava un saldo negativo a debito del correntista pari ad euro 19.804,03#, e, per l'effetto, ordinava a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare in tal senso Parte_1 il saldo alla predetta data, con la condanna della alla refusione delle spese di lite ed CP_4 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Le spese di CTU venIVno poste a carico nella misura di metà per ciascuna parte.
La sentenza non venIV notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato interponeva Parte_1 tempestIV impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto attendibili le valutazioni contabili effettuate sulla base degli estratti conto scalari e depurando il saldo degli illegittimi addebiti;
b) laddove ha ritenuto che la verifica della prescrizione condotta a partire dai saldi per valuta permetta di valutare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie;
c) laddove ha statuito sulle spese di lite.
Parte appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutIV della sentenza impugnata per l'eventualità che la steSA non fosse considerata di mero accertamento o dichiaratIV.
4. Costituitasi l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, ed ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata:
a) laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione;
b) laddove ha compensato le spese di CTU ed ha escluso la liquidazione delle spese di
CTP.
Pag. n. 3 di 21 5. Con ordinanza pubblicata in data 30.1.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.1.2023, la Corte
-vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV della sentenza impugnata formulata da;
Parte_1
- rilevato che l'istanza di sospensione, in relazione al capo della sentenza che ridetermina il saldo a debito del correntista e ne dispone la rettifica, è inammissibile in quanto il capo stesso non ha contenuto di condanna, mentre, in relazione al capo della sentenza che condanna alle spese, è manifestamente infondata per insussistenza del periculum Parte_1 in mora;
- considerato che l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'istanza giustificavano la condanna di al pagamento di una pena pecuniaria, che anche in relazione al Parte_1 valore della causa si stimava congruo quantificare in €. 750,00;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le restanti questioni sollevate dalle parti rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e condannava al pagamento di una pena pecuniaria pari ad €. 750,00. Parte_1
VenIV fiSAta per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 febbraio 2024, disponendone la trattazione scritta, successIVmente differita al 20.2.2024.
6. Con ordinanza pubblicata in data 23.2.2024 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fiSAta per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 19 aprile 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente va disattesa l' eccezione di inammissibilità del gravame ex artt.
342 cpc formulata da parte appellata.
Rileva la Corte che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espreSA dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della
Pag. n. 4 di 21 riforma della ordinanza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitIV una parte argomentatIV che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
****
Occorre ora soffermarsi sull'istanza, proposta da di revoca del Parte_1 provvedimento in data 24.1.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, siccome inammissibile e manifestamente infondata, con la condanna della al pagamento di una pena CP_4 pecuniaria pari ad € 750,00.
Deduce la che il provvedimento sarebbe ingiustificato (così come ingiustificata CP_4 sarebbe la sanzione comminata), considerato che tale istanza sarebbe stata formulata solo
“per scrupolo difensivo”, ovvero per l'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla nell'atto di appello, che il capo della CP_4 sentenza che ha rideterminato il saldo a debito del correntista e ne ha disposto la rettifica avesse natura condannatoria.
La censura è infondata.
Sebbene l'ultimo comma dell'art. 283 cpc preveda che l'ordinanza in esame poSA essere revocata con la sentenza che definisce il giudizio, la Corte ritiene non ricorrano i presupposti per l'invocata revoca, posto che la domanda di rideterminazione del saldo ha pacificamente natura di accertamento, e dunque il relativo capo della sentenza non ha contenuto di condanna.
L'istanza di sospensione era dunque palesemente inammissibile: il fatto che sia stata proposta per “mero scrupolo difensivo” non esime la Corte dal pronunciarsi sulla steSA.
Detta istanza investe comunque la sentenza su tutti i capi aventi natura di condanna.
L'istanza di revoca non contiene alcuna censura dell'ordinanza ex art. 283 cpc laddove ha ritenuto la manifesta infondatezza della steSA per insussistenza del periculum.
Pag. n. 5 di 21 Si paSA ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
7.1 Con il primo motivo di gravame (denominato “Secondo motivo di appello: sulla prescrizione”) si censura la sentenza impugnata laddove ha condiviso le osservazioni del CTU che ha ritenuto attendibili le valutazioni contabili effettuate sulla base degli estratti conto scalari: ciò, peraltro, nonostante lo stesso CTU avesse ammesso l'approssimazione dei calcoli.
Parte appellante deduce che la mancata produzione degli estratti conto analitici da parte del correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito e/o per la rideterminazione del saldo non consente di individuare puntualmente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito e, conseguentemente, le risultanze della CTU basate sulla sola analisi di estratti conto scalari sono approssimative e non attendibili.
In ragione di tale inidonea produzione documentale, secondo la deve ritenersi CP_4
l'inaffidabilità della CTU disposta in primo grado, dovendosi escludere che il consulente poSA essere giunto a una ricostruzione di tipo contabile attendibile e puntuale.
In ogni caso, anche a voler “salvare” e considerare la CTU effettuata, ritiene parte appellante che la sola ipotesi di calcolo aderente ai principi sull'onere della prova, sia quella identificata come “Scenario Osservazioni 2” a pag. 56 della CTU, ove “sono state considerate prescritte tutte le rimesse anteriori al 19 giugno 2009, decennio antecedente il
19 giugno 2019, data di consegna della Lettera di diffida e meSA in mora”.
Essendo infatti onere della correntista provare la natura ripristinatoria delle rimesse e non essendo tale prova stata assolta (l'assenza degli estratti conto analitici impedendo di individuare con la dovuta precisione e attendibilità la natura delle rimesse), le rimesse sono da presumersi solutorie.
La censura anche il criterio adottato per le verifiche in punto prescrizione (ovvero CP_4
l'applicazione dei principi di cui a CaSAzione Civile, sez. I, sent. 3858 del 15/2/2021), ritenendo preferibile l'impostazione di quella giurisprudenza di merito che, discostandosi da tale precedente di legittimità, attribuisce rilevanza al “saldo banca” spiegando che la natura solutoria o ripristinatoria della rimeSA debba essere verificata sulla base di quanto in concreto avvenuto, a prescindere dall'indagine (che sul piano logico è successIV) in ordine all'effettIV debenza del pagamento effettuato, che presuppone viceversa la rielaborazione contabile del rapporto con l'espunzione degli addebiti illegittimi.
****
Parte appellante propone anche ulteriori contestazioni.
In particolare si duole:
- che il CTU abbia dichiarato l'assenza di pattuizione degli interessi creditori fino al 2015
e li abbia ricalcolati al tasso ex art. 117 TUB (così a pag. 40 della CTU);
- che la CTU abbia escluso la capitalizzazione degli interessi fino al 2016 e che il Giudice
Pag. n. 6 di 21 abbia recepito il calcolo acriticamente, senza motIVre perché l'adeguamento alla Delibera
Cicr 9.2.2000 non fosse legittimo e, soprattutto, senza considerare che i contratti di affidamento in data 30.5.2006 e in data 19.1.2009 (cfr. docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado appellante) contenevano l'approvazione scritta della correntista ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR e che, quindi, almeno dal 2006 la capitalizzazione degli interessi avrebbe dovuto essere mantenuta.
7.1.1. Il gravame è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento, per quanto di ragione, in virtù delle considerazioni che seguono.
Il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente per cui è causa ritenendo attendibili le valutazioni contabili effettuate dal CTU sulla base degli estratti conto scalari.
Sul punto, la perizia svolta in primo grado ha chiarito che tenuto conto del quesito, la rielaborazione del conto corrente a partire dagli estratti conto scalari ha permesso di
“risalire in modo puntuale ed accurato al saldo finale del conto. In particolare, gli scenari di ricalcolo contabile esposti derIVno dagli accertamenti, condotti come da quesito, in punto di pattuizione e concreta applicazione delle condizioni economiche quali tassi di interesse, capitalizzazione degli interessi, commissioni ed oneri”.
Il Tribunale ha quindi rilevato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) che le questioni poste dalla in punto di onere probatorio erano infondate atteso che il Ctu aveva operato i CP_4 conteggi sui cd “scalari”, documentazione (peraltro proveniente dalla banca) sufficiente per verificare le richieste di causa e consentire una puntuale risposta ai quesiti.
Secondo il Giudice di prime cure analoghe considerazioni valevano in relazione all'eccezione di prescrizione formulata da , della quale il Ctu aveva tenuto Parte_1 conto: in effetti il Ctu ha ricalcolato il saldo del c/c oggetto di causa alla data del 29.3.19 a debito del correntista per euro 19.804,03 e, secondo il Tribunale, ha fatto corretta applicazione dei criteri indicati nel quesito in punto di individuazione delle rimesse solutorie e delle rimesse ripristinatorie (così come degli altri punti in ordine all'anatocismo, commissioni e spese).
Il tema veramente controverso tra le parti riguardava il conteggio delle rimesse ai fini della prescrizione e l'applicabilità steSA della prescrizione quando, come nel caso, si tratta di c/c ancora aperto.
Il Giudice di prime cure sul primo punto ha richiamato le considerazioni del perito d'ufficio secondo cui la verifica della prescrizione condotta a partire dai saldi per valuta permette di individuare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie con un grado di approssimazione accettabile.
In ordine alla seconda questione il Tribunale ha chiarito che anche nel caso di conto aperto e, quindi, nell'ipotesi in cui il correntista non poSA agire per la ripetizione dell'indebito ma solo per il ricalcolo del saldo, non poSA non darsi rilevanza alla eventuale prescrizione
Pag. n. 7 di 21 del diritto dell'attore a vedersi rese le somme illegittimamente versate.
***
Rileva la Corte che la rideterminazione del saldo a partire dagli scalari ha consentito una ricostruzione attendibile del saldo finale del conto in relazione ai tassi di interesse applicati, agli addebiti a titolo di anatocismo, commissioni e spese.
La dr.SA ha spiegato (cfr. pagg. 51-52 CTU) che la verifica di legittimità degli Per_2 addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi ed il conseguente ricalcolo ricorsivo - trimestre per trimestre - delle competenze “legittime” è operabile attraverso l'estratto conto scalare.
La sentenza di primo grado, sul punto, è quindi condivisibile, posto che l'esperta ha espresso il suo motIVto convincimento ed ha concluso in modo logicamente corretto e convincente così che, nel caso di specie, anche in presenza dei soli estratti scalari è stato possibile verificare in modo attendibile la natura indebita di determinate voci addebitate dalla banca.
****
Occorre tuttavia segnalare che nella presente causa il thema decidendum investe altresì
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riguardo al periodo antecedente al CP_4
19.6.2009, ossia al decennio antecedente il 19.6.2019, data di consegna della lettera di diffida e meSA in mora.
Il Tribunale ha precisato, sulla scorta delle argomentazioni contenute nella CTU (cfr. pag.
55 CTU), che la verifica della prescrizione condotta a partire dai saldi per valuta permette di valutare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie con un grado di approssimazione accettabile, giacchè l'analisi subisce esclusIVmente la compensazione infra-giornaliera fra addebiti e rimesse (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
La motIVzione sul punto non è condivisibile.
Rileva la Corte che eccepita tempestIVmente la prescrizione il correntista, sul quale incombe l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel periodo in esame, non può adempiere a tale onere avvalendosi dei soli estratti conto scalari, che non permettono di accertare la natura solutoria o ripristinatoria dei movimenti nell'arco di tempo preso in analisi.
Gli estratti conto a scalare, infatti, costituiscono solo una parte dell'estratto conto ordinario ed hanno la mera funzione riepilogatIV del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente.
Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi e non consente di individuare le singole operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti
Pag. n. 8 di 21 effettuati nell'arco di tempo considerato, possibile unicamente avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto (questa Corte si è già espreSA in questi termini: cfr.
Corte d'Appello Torino, n. 824/2022 del 19.7.2022).
In altre parole, se è vero che gli scalari diano contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di uguale valuta, è, però, altrettanto certo che questi documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni, che, invece, risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in atto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.” (cfr. Cass. Civ.
24948/2019).
Sostanzialmente, il correntista è chiamato a dar prova, non soltanto degli avvenuti pagamenti, ma anche dell'assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che ne legittimi l'addebito: questi principi valgono ovviamente anche laddove il correntista agisca, come nel caso di specie, per la rideterminazione del saldo.
Vale la pena osservare che l'insufficienza degli scalari in punto prescrizione (quindi per l'individuazione delle rimesse) è questione pacifica tra le parti in causa, seppure da opposti punti di vista afferenti all'onere della prova.
Nella CTU (cfr. pag. 49) si dava atto che l'analisi delle rimesse sulla scorta degli estratti conto scalari dava luogo ad un risultato solo approssimativo.
Purtuttavia la dr.SA anche in considerazione del fatto che le valutazioni Per_2 giuridiche in punto di onere della prova delle rimesse esulavano dalle competenze tecniche a lei demandate, ha predisposto due scenari alternativi, fermi gli altri criteri di ricalcolo contabile, così descritti:
- “Scenario Osservazioni 1”: come da richiesta del Consulente Tecnico di Parte Attrice, si è analizzato e ricalcolato il saldo finale del conto in analisi sin dal primo estratto conto scalare disponibile. In altri termini, in tale scenario, si è ipotizzato che l'onere di produrre agli Atti gli estratti conto analitici del rapporto in analisi incombesse su Parte Convenuta”;
- “Scenario Osservazioni 2”: sono state considerate prescritte tutte le rimesse anteriori al
19 giugno 2009, decennio antecedente il 19 giugno 2019, data di consegna della Lettera di diffida e meSA in mora, come da Ordinanza della Corte di Appello di Torino del 2 ottobre 2020, depositata in data 9 ottobre 2020, n. 1633. In tale scenario, si è – infatti –
Pag. n. 9 di 21 ipotizzato che incombesse su Parte Attrice l'onere di versare agli Atti gli estratti conto analitici del rapporto in analisi”.
Ai fini della decisione diventa quindi centrale individuare su quale parte incombesse l'onere di versare in atti gli estratti conto analitici, sulla scorta dei quali poter delibare in maniera esauriente ed attendibile l'eccezione di prescrizione, ovvero accertare l'esistenza steSA delle rimesse prima ancora che la natura delle stesse.
In via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte della (solo osservandosi che tale eccezione può essere utilizzata al fine di CP_4 paralizzare la domanda attorea di rettifica del saldo).
Circa la modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della va CP_4 evidenziato che secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza “in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positIV dell'eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare,
e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass.
20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459;
Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005,
n. 21321) e che una allegazione nel senso indicato non ceSA di essere tale ove la parte intereSAta correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell'attore.
D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c.
Può osservarsi, in argomento, che la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'azione revocatoria in tema di rimesse bancarie, con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare (in cui aveva rilievo, come è noto, la differenza tra pagamenti solutori e pagamenti ripristinatori della provvista) era ferma nel ritenere che non fosse affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure mancasse l'indicazione dei singoli versamenti solutori (Cass. 4 maggio 2012, n. 6789; Cass. 30 maggio 2008, n. 14552). Non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata
Pag. n. 10 di 21 dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione poSA, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata. Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. In conseguenza, come osservato, si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione, fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell'indicazione degli importi con cui la società correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite dell'affidamento” (Cass., sez.VI Civile, ordinanza 20 dicembre 2017 – 22 febbraio 2018,
n. 4372; Cass. civile, sez. I, 10/07/2018, n. 18144; Cass. Civ. n. 18581/2017; Cass. Civ. n.
2308/2017).
Dunque spetta al Giudice individuare le rimesse solutorie, anche con l'ausilio di un consulente tecnico, sempre che risulti assolto, attraverso la produzione degli estratti conto analitici, il relativo onere probatorio.
Anche le S.U. della Corte di CaSAzione, infine, hanno confermato la validità del citato orientamento giurisprudenziale affermando, nello scioglimento del contrasto giurisprudenziale esistente (n. 15895/2019), “il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto bancario che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche neceSAria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Con l'intervento delle Sezioni Unite - secondo cui quindi l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il "fatto principale" della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (in senso analogo, vedasi pure Cass. n. 7013 del 2020) - che ha il pregio di aver ricondotto ad una ragionevole simmetria gli oneri gravanti sulle parti contendenti, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene, quindi, eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova: il correntista potrà limitarsi ad indicare unicamente l'esistenza di versamenti indebiti in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, mentre la banca potrà limitarsi ad eccepire la prescrizione allegando l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare, sicché sarà il
Pag. n. 11 di 21 giudice a valutare la fondatezza delle tesi contrapposte alla luce del riparto dell'onere probatorio e, se del caso, avvalendosi di una consulenza tecnica.
Nel caso di specie trova ovviamente applicazione il disposto di cui all'art. 2697 c.c.: pertanto, essendo l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione rappresentato dal decorso del tempo e dall'inerzia del titolare del diritto della cui estinzione si tratta, la parte che eccepisce la prescrizione di un diritto dovrà provare il solo trascorrere del tempo previsto dalla legge allegando l'inattività della controparte, mentre sarà onere del correntista, in una prospettIV di controeccezione, dimostrare che le rimesse effettuate dovevano essere considerate come ripristinatorie.
Nel giudizio di accertamento negativo del credito della banca, la quale all'atto della costituzione non abbia spiegato domanda riconvenzionale, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusIVmente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (cfr.
Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di mero accertamento, atteso che l'accertamento è comunque propedeutico ad ogni pretesa restitutoria;
idem, Cass. 30822/2018).
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusIVmente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo invero sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali, e deve produrre il contratto (o i contratti) e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass.
9201/2015 in motIVzione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass. 4372/2018; Cass. Civ. 2660/2019).
Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel differente caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca steSA;
infatti, in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca (cfr. Cass. 13258/2017; Cass. 15148/2018;
Cass. 14640/2018).
In conclusione, ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce e ciò vale anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo da parte del correntista (cfr. Cass.
11543/2019; Cass. 25373/2019
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Alla luce di quanto precede l'eccezione di prescrizione formulata dalla come detto, CP_4 deve essere ritenuta ritualmente proposta, essendo stato allegato il fatto costitutivo consistente nell'inerzia del titolare (ex multis Cass. 4372/2018): dunque il correntista, per paralizzare l'eccezione opposta dalla banca, doveva provare anche quali erano le rimesse
Pag. n. 12 di 21 aventi natura ripristinatoria, sì che con riferimento a queste il dies a quo della prescrizione deve considerarsi decorrente non dal giorno in cui è stato fatto il versamento ma dal giorno della chiusura del conto (in tal senso si veda Cass. 27705/2018), non essendo la CP_4 onerata dell'indicazione delle specifiche rimesse solutorie, ed essendo invece una questione di natura contabile l'effettivo accertamento della natura solutoria o meno delle rimesse oggetto di causa.
Detto accertamento poteva avvenire solo in presenza degli estratti conto analitici, che era onere del correntista che agIV per la rideterminazione del saldo produrre: in mancanza si devono pertanto ritenere coperti dalla prescrizione gli addebiti anteriori al 19 giugno 2009, decennio antecedente al 19 giugno 2019, data di consegna della lettera di diffida e meSA in mora, con la conseguenza che l'ipotesi di calcolo da valorizzare ai fini della rideterminazione del saldo è quella identificata come “Scenario Osservazioni 2” a pag. 56 della CTU, ove sono state considerate prescritte tutte le rimesse anteriori al 19 giugno
2009: in effetti l'assenza degli estratti conto analitici impedisce di individuare con la dovuta precisione e attendibilità la natura delle rimesse.
Nella specie, parte appellante ha prodotto i soli riassunti scalari per tutta la durata del rapporto e gli elementi per il conteggio delle competenze, omettendo di versare in atti gli estratti conto che vengono periodicamente trasmessi al cliente: quello che viene in rilievo
è l'inidoneità di tale documentazione ai fini della eccepita prescrizione poiché l'utilizzo dei saldi per valuta consente di apprezzare l'effetto ripristinatorio o solutorio delle rimesse in modo solo approssimativo (cfr. pagg. 48 - 49 CTU) e quindi inconferente ai fini di causa.
In altre parole, la documentazione versata in atti non consente di apprezzare con la dovuta precisione il fatto costitutivo della domanda azionata dalla società, ovvero la sussistenza di rimesse ripristinatorie, in relazione alle quali la prescrizione opera solo dalla chiusura del conto.
Carenza che, nel caso di specie, ancor prima che quantitatIV è qualitatIV, atteso che gli scalari in atti non consentono di individuare nemmeno la consistenza steSA delle rimesse
(come dedotto anche dalla correntista, cfr. pag. 15 atto di appello), ed offrono quindi una rappresentazione della prescrizione non idonea a fungere da valido presupposto per la domanda di accertamento formulata in causa.
Come detto, in tema di prescrizione, è dato assodato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre la relatIV eccezione, sia già soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia mantenuta per il tempo neceSArio dal titolare del diritto e con la dichiarazione di volerne profittare.
Incombe poi sul correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse che, in ragione del tempo trascorso, apparirebbero come prescritte (Cfr. Cass. n.
31297/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15895/2019): onere che nel caso di specie non è stato
Pag. n. 13 di 21 assolto.
Cass. 4372/2018, ha ricordato, a margine di una sollevata eccezione di prescrizione, che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto, e il principio evidentemente vale anche per l'accertamento.
Nella steSA pronuncia la Suprema Corte ha osservato che a fronte della comprovata esistenza di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore in ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio.
Secondo la S.C. la prova degli elementi utili ai fini dell'oggetto della eccepita prescrizione
è dunque nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla fornire CP_4 specifiche indicazioni delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione.
Un tale incombente è estraneo alla disciplina positIV dell'eccezione in esame, competendo al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, non potendosi considerare quali pagamenti (cfr. Cass. n. 30885/2018; Cass. n. 2660/2019.
Sulla scorta di tali principi, ribaditi anche da Cass. Civ. SS.UU. n. 15995/2019 e Cass. Civ.
n. 14950/2019, si osserva che, da un lato, il ricorso al consulente tecnico per identificare la tipologia di rimeSA è coerente con il sistema, e dall'altro che nessun ulteriore adempimento probatorio può essere chiesto all'istituto di credito ai fini di dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In altre parole, l'onere di dimostrare l'asserita natura ripristinatoria delle operazioni grava, secondo i principi generali, sul correntista: in difetto di prova, le rimesse devono considerarsi tutte solutorie (Cass., n. 2026/2018).
Ragion per cui, in considerazione di quanto sin qui detto, la sentenza di primo grado deve essere riformata dovendosi rideterminare il saldo del conto corrente n. 1552426 per cui è causa alla data del 29.3.2019 in € 38.107,76 a debito della correntista (“scenario osservazioni 2” della CTU, cfr. pagg. 55-56).
La questione sollevata da parte appellante circa il criterio da adottare per le verifiche in punto prescrizione, alla luce dei principi fiSAti da Cass. Civ. n. 3858/2021, rimane assorbita.
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7.1.2. Quanto alle ulteriori contestazioni avanzate da parte appellante sulle risultanze della CTU, recepite dalla sentenza impugnata, si sottolinea quanto segue.
In relazione al censurato ricalcolo degli interessi creditori fino al 2015 al tasso ex art. 117
TUB (cfr. a pag. 40 della CTU: “Nel caso in cui il conto corrente sia paSAto da saldo
Pag. n. 14 di 21 debitore a saldo creditore per effetto dei ricalcoli, egli ha conteggiato gli interessi creditori al tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. (tasso massimo), sino alla pattuizione del 13 aprile
2015”), la doglianza è inconferente posto che dagli estratti scalari in atti non risultano conteggiati interessi creditori ed il conto non risulta quindi mai essere stato in attivo.
La censura relatIV alla esclusione della capitalizzazione degli interessi fino al 2016 è invece in parte infondata ed in parte generica e quindi inammissibile.
La lamenta che il Tribunale abbia recepito acriticamente il calcolo della CP_4 capitalizzazione senza motIVre perché l'adeguamento alla Delibera CICR 9.2.2000 non fosse legittimo.
La censura è infondata perché il quesito, sul punto, era così formulato: “«6)
Capitalizzazione trimestrale degli interessi:
6.1. Su contratto anteriore alla delibera CICR
9.2.2000 Elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del c/c fino a nuovo contratto o comunicazione specificamente approvata dal cliente. Non
è rilevante la semplice pubblicazione in G.U. della determina di adeguamento delle condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR)] che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR).
6.2. In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013».
La perizia non ha riscontrato la pattuizione della reciprocità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e quindi ha espunto dai ricalcoli l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo sino al III trimestre 2016, giacché – per il periodo successivo
– è stata riscontrata l'applicazione della Delibera C.I.C.R. 3 agosto 2016 (cfr. pag. 41
CTU).
L'ulteriore doglianza secondo cui i contratti di affidamento in data 30.5.2006 e in data
19.1.2009 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. avrebbero contenuto l'approvazione scritta della CP_4 correntista ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR così che, almeno dal 2006 la capitalizzazione degli interessi avrebbe dovuto essere mantenuta, è generica e quindi inammissibile.
Come detto, nella perizia si dà atto della assenza della pattuizione della reciprocità di capitalizzazione degli interessi, e la doglianza si sofferma sulla sottoscrizione dei contratti di affidamento in data 30.5.2006 e in data 19.1.2009 senza specificamente indicare dove tali contratti avrebbero previsto la pattuizione di cui sopra.
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8. Sull'appello incidentale
8.1. Con il primo motivo di appello incidentale si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di accogliere – pur se parzialmente - la eccezione di prescrizione, in costanza di rapporto ed attraverso una indagine approssimatIV.
Pag. n. 15 di 21 Deduce la correntista che il percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale alla emissione della sentenza impugnata è, in punto prescrizione, errato siccome non è possibile contrapporre ad una azione che non ha carattere ripetitorio, una eccezione che, sull'assunta irripetibilità di un pagamento, in quanto risalente al decennio anteriore alla domanda, ha il suo presupposto, con la conseguenza che la domanda di rideterminazione del saldo a seguito della epurazione dal medesimo degli indebiti (previo accertamento della loro illegittimità) nella misura accertata in esito alla CTU, era ed è dunque imprescrittibile essendo eSA legata inscindibilmente alla domanda di nullità/illegittimità degli addebiti contestati, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2026/18 e 3858/21).
Secondo l'appellante incidentale poiché a rendere proponibile la domanda ripetitoria è la estinzione del conto, la vigenza del rapporto comporta il duplice risultato di inibire la esperibilità della domanda ripetitoria e di legittimare la proposizione di quella diversa di riaccredito e rettifica del saldo, che tra loro hanno solo in comune il fatto di avere ad oggetto la censura di clausole o pratiche bancarie indebite indipendentemente dal fatto storico della occorsa estinzione del rapporto ed inoltre di impedire che alla domanda così proposta sia contrapponibile la eccezione di prescrizione formulata con l'ormai classico riferimento alla supposta solutorietà delle rimesse.
In conclusione, secondo la correntista, essendo il conto corrente di corrispondenza ancora in essere, il termine prescrizionale non avrebbe neppure iniziato a decorrere: la sentenza sarebbe quindi, sul punto, meritevole di riforma.
In via subordinata la correntista evidenzia che l'eccezione di prescrizione non poSA trovare accoglimento in quanto non supportata documentalmente e pertanto non provata non potendosi, come invece erroneamente hanno fatto il CTU ed il Tribunale, desumersi dagli estratti conto scalari né la effettIV esistenza né la consistenza, giuridica come tecnica, delle rimesse.
Gli scostamenti della misura dei saldi riportati dagli scalari, infatti, non sono in tutta evidenza rimesse, con la conseguenza che non già trattasi, come erroneamente riferito dal
CTU, di apprezzamento dell'effetto delle rimesse, bensì della giuridica impossibilità di accertare, ad opera del perito ed in conseguenza della scelta avversaria di non dare concreto supporto documentale alla eccezione, financo la esistenza di rimesse.
Le rimesse devono essere certe, nella loro esistenza, così come nel loro ammontare e nella loro collocazione temporale, non potendosi accettare, come statuito dalla prima ricordata sentenza n. 15895/19 delle SSUU, che la eccezione declinata sulla supposta solutorietà di esse prescinda dalla prova che delle stesse è onerata la parte che la eccezione steSA ha sollevato (ma nel caso di specie non provato).
La banca, in altre parole, avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c. offrire in produzione la documentazione neceSAria a supportare la eccezione di prescrizione, al fine di
Pag. n. 16 di 21 permettere al CTU di concretamente individuare (e non solo dedurre ed ipotizzare) la presenza di rimesse atte a pagare, in tutto o in parte, l'indebito ante decennio.
La assenza di prova quanto alla esistenza di rimesse rende quindi meritevole di riforma la sentenza impugnata con la condanna della banca appellante a rettificare il saldo del conto nei termini economici di cui allo “Scenario Osservazioni 1”.
8.1.1 Il Tribunale, sul punto, ovvero sulla operatività della prescrizione su conto ancora aperto, ha rilevato che anche nel caso di conto aperto e, quindi, nell'ipotesi in cui il correntista non poSA agire per la ripetizione dell'indebito ma solo per il ricalcolo del saldo, non poSA non darsi rilevanza alla eventuale prescrizione del diritto dell'attore a vedersi rese le somme illegittimamente versate.
La motIVzione del Tribunale è condivisibile.
Rileva la Corte che fermo l'interesse del correntista ad accertare, prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, ovvero l'esistenza o meno di addebiti illegittimi in suo danno, quindi, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato (cfr.
Cass.4214/2024; Cass. ord. n. 6707 del 13 marzo 2024; Cass. 30850/2023; Cass. n.
5904/2021), contrariamente a quanto ritenuto dalla correntista l'eccezione di prescrizione può essere sollevata dalla non solo in caso di domanda di ripetizione di indebito CP_4
(“perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l'intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimeSA solutoria o ripristinatoria e se sia, quindi, possibile la restituzione”), ma la steSA è certamente ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (cfr. Cass. Civ. 16113/2024).
Secondo la S.C. è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione, e ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.
Quindi: (a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltIVta;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.
Pag. n. 17 di 21 In sostanza, la S.C. afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente.
Sul punto si veda anche Cass. Sez. 1 n. 9756-24, secondo cui: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlatIV azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”.
Dunque, l'Istituto di credito ha interesse a sollevare l'eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto.
Questo perché il saldo finale del conto, dopo la chiusura del rapporto, recherebbe con sé le conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l'eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare- avere fra le parti contrattuali, atteso che dalla pronuncia dichiaratIV e di rettifica del saldo si dovrebbe adottare quest'ultimo quale base per il successivo svolgimento del rapporto bancario.
Inoltre, rigettare l'eccezione di prescrizione, nell'aggirare l'art. 1422 c.c. nella parte in cui fa salva la prescrizione dell'azione di ripetizione, finirebbe per causare un evidente vulnus per la Banca, pur futuro ed eventuale rispetto all'accertamento dell'illegittimità delle clausole contrattuali.
In altri termini, nel riconoscere alla banca la facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione anche nell'ambito dell'azione di nullità si impedisce l'ottenimento di un saldo viziato nella prospettIV futura ed eventuale della ripetizione di indebito.
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Quanto alla questione proposta in via subordinata si rileva che l'appello incidentale, sotto un profilo opposto in riferimento ai principi in punto onere della prova, corrobora la tesi
(già alla base del gravame principale) secondo cui dagli scalari non è possibile individuare le rimesse (e non solo la natura giuridica della stesse) e dunque non è possibile delibare l'eccezione di prescrizione.
Pag. n. 18 di 21 La correntista poi da tale premeSA, come detto condivisibile, fa discendere la conseguenza che la banca avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., offrire in produzione la documentazione neceSAria a supportare la eccezione di prescrizione, al fine di permettere al CTU di concretamente individuare (e non solo dedurre ed ipotizzare) la presenza di rimesse atte a pagare, in tutto o in parte, l'indebito ante decennio.
Tale assunto è infondato: sul punto si richiamano le argomentazioni svolte in relazione al gravame principale, ed in particolare quelle afferenti all'onere della prova.
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8.2. Resta solo da dire che sia l'appello principale che l'appello incidentale censurano la sentenza impugnata in punto spese di lite.
In particolare, la chiede che le spese siano poste a carico della correntista o, in CP_4 subordine, che ne sia disposta la compensazione integrale o parziale tra le parti.
Invece la correntista si duole della compensazione delle spese di CTU e della mancata liquidazione delle spese di CTP.
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Rileva la Corte che la questione è assorbita: il parziale accoglimento del gravame principale comporta infatti il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Sulla questione si tornerà in punto liquidazione spese di lite.
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9. L'appello principale appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espreSAmente, parzialmente fondato per le motIVzioni di cui in narratIV.
L'appello incidentale è invece totalmente infondato.
In virtù del parziale accoglimento del gravame principale, e con il dovuto ricalcolo, il saldo del conto corrente oggetto di causa n. 1552426, alla data del 29.3.2019 risulta a debito della correntista per € 38.107,76 (ovvero l'importo Controparte_1 indicato nello “Scenario Osservazioni 2” della CTU in primo grado, cfr. pag. 56), considerando prescritte tutte le rimesse anteriori al 19 giugno 2009, decennio antecedente il 19 giugno 2019, data di consegna della Lettera di diffida e meSA in mora.
Il parziale accoglimento del gravame principale comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la Corte ritiene, sul punto, di compensare le spese di lite di entrambi i gradi per un quarto.
La riduzione del saldo negativo del conto corrente per cui è causa (e quindi la misura in cui la domanda è risultata fondata), sia pure di minore entità rispetto a quanto richiesto, determina infatti soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese nella
Pag. n. 19 di 21 misura di cui sopra, mentre la frazione residua delle stesse, pari a tre quarti, deve essere posta a carico della CP_4
Dunque quest'ultima andrà condannata alla rifusione di tre quarti delle spese di lite di entrambi i gradi che, per la frazione, si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado tenuto conto del valore della causa
(valore ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 in considerazione del decisum, differenza tra saldo banca al 29.3.19 e quello qui accertato), delle fasi di studio, introduttIV, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio: € 689,25#, per fase introduttIV € 582,75#, per fase istruttoria € 1260,00#, per fase decisoria € 1.275,75# e così in complessivi € 3.807,75# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 589,50# (tre quarti del contributo unificato e dei diritti in primo grado), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, sulla base delle stesse considerazioni di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio: € 850,50#, per fase introduttIV € 690,75#, per fase decisoria €
1.433,25# e così in complessivi € 2.974,50# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Franco Fabiani, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Le spese di CTU sono poste a carico di nella misura di 3/4 ed a carico di Parte_1
nella misura di 1/4, il tutto nei soli rapporti interni Controparte_1 tra le parti.
Le spese di CTP non sono dovute, atteso che le osservazioni del Consulente Tecnico di
Parte Attrice, Dott. sono state disattese dalla perizia redatta dalla Persona_3 dr.SA (in particolare i rilievi sulla prospettata sussistenza di un affidamento fin Per_2 dal 2002) e comunque non hanno trovato seguito (i rilievi sulla prescrizione di cui allo
“Scenario Osservazioni n. 1”), ed in ogni caso in considerazione della reciproca soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitIVmente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale,
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e quindi in Parte_1
Pag. n. 20 di 21 parziale riforma della sentenza n. 1860/2022 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. 8547/2020 RG, pubblicata in data 29.4.2022;
- accerta e dichiara che il saldo del conto corrente oggetto di causa n. 1552426, alla data del 29.3.2019 risultava a debito della correntista Controparte_1 per € 38.107,76#, per le causali di cui in motIVzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto e condanna a Parte_1 rimborsare a la restante quota dei tre quarti delle Controparte_1 spese processuali del doppio grado che si liquidano, per la frazione, quanto al primo grado in € 3.807,75## per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 589,50#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in € 2.974,50# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, il tutto con distrazione a favore dell'Avv. Franco Fabiani, antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone le spese della C.T.U., liquidate come in atti, nella misura di 3/4 a carico di Parte_1
[...
e nella misura di 1/4 a carico di nei soli rapporti Controparte_1 interni tra le parti;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115, ossia del versamento da parte di di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.2.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. SA Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccett
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