TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza dell'11 febbraio
2025, ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.26580 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2023, promossa da:
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Emilia, 86\90, presso lo studio dell'avvocato M. CORAIN, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., ex lege domiciliati in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, 12, presso l'avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende sempre come per legge.
-PARTI CONVENUTE-
OGGETTO: pagamento somma.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato evocava in giudizio i onvenuti, esponendo: CP_3
1) di essere stato dipendente del , quale Ispettore della CP_1 CP_1
Polizia di Stato ed oggi “…in congedo per riforma totale…” consequenziale ai fatti narrati in ricorso;
2) che, in data 7 aprile 1997, all'esito di un'azione a contrasto della criminalità comune, riportava le lesioni meglio descritte in ricorso, da cui derivava invalidità permanente pari (secondo una perizia medico-legale di parte) al 50%;
-che, tutto ciò premesso, ritenendo di rientrare nella categoria delle “vittime del dovere” di cui all'art. 1, comma 563, legge 266/2005, formulava alla propria
Amministrazione di appartenenza, in data 18 luglio 2022, domanda di riconoscimento del suddetto status di “vittima del dovere” onde ottenere i benefici assistenziali\previdenziali conseguenti a tale declaratoria;
-che, inopinatamente, il rigettava la domanda Controparte_1
assumendo essere intervenuta prescrizione ordinaria decennale;
-che, ritenendo errato ed immotivato tale rigetto ed invece integrati tutti i presupposti in diritto ed in fatto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere evocava in giudizio i convenuti, così concludendo: CP_3 I)Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, procedere alla disapplicazione e/o riforma e comunque alla dichiarazione della illegittimità della nota Prot. 0026294 del 1° dicembre 2022, del
[...]
, notificata in Controparte_4
data 28 febbraio 2023 (v. All. 1);
II) Accertare e riconoscere:
II.I) in favore del ricorrente, in relazione all'azione a contrasto della criminalità del 7 aprile 1997, lo status di “vittima del dovere”, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lettera a) e b) della L. 23 dicembre 2005, n. 266, a fronte di un'invalidità complessiva, calcolata secondo la formulazione dell'art. 4 del d.p.r. 181/09, pari al
50% (cinquanta);
II.II) il diritto del ricorrente ad ottenere i benefici in qualità di soggetto che riveste il predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, ad oggi negati allo stesso dall'Amministrazione resistente, dovendosi conseguentemente provvedere:
a) alla riliquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'insorgenza della patologia sino al soddisfo), in ragione di ora € 2.800,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata, alla luce di quanto sopra meglio specificato ovvero della misura che sarà prevista al momento dell'accertamento;
b) sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, alla liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della L.
23 dicembre 2003, n. 350 (Cass. S.U. n. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data di stabilizzazione indicata appositamente nella citata perizia); c) al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla L. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 nonché e comunque in forza della normativa tutta applicabile in favore delle “vittime del dovere”;
d) il tutto a far data dall'evento del 7 aprile 1997 ovvero dalla differente data che il Giudice riterrà di giustizia o equa;
e) il tutto con rivalutazione monetaria e interessi (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi) dal sorgere del diritto al saldo;
III)Condannare per l'effetto l'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente del relativo trattamento economico normativamente previsto della normativa tutta applicabile in favore delle “vittime del dovere” come sopra indicato, con rivalutazione monetaria e interessi (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo;
vinte le spese…con distrazione”;
-che, costituendosi in giudizio, il : Controparte_1
A)ribadiva l'eccezione di prescrizione già opposta in sede amministrativa;
B)evidenziava l'assenza dei requisiti di merito legittimanti lo status richiesto (e le conseguenti pretese di natura economica ed equiparate);
-che, di conseguenza chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in subordine la compensatio lucri cum damno dovendosi a suo dire sottrarre, in caso di condanna, quanto attribuito economicamente per il riconoscimento della c.d.
“causa di servizio” nonché ogni altra attribuzione economica percepita per i medesimi fatti di cui è causa, ulteriormente eccependo il divieto di condanna della P.A. al cumulo tra rivalutazione ed interessi per i crediti dei pubblici dipendenti;
-che, costituendosi a sua volta in giudizio, il rilevava che, pur essendo CP_5
stato evocato in giudizio, nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti, risultando dunque evidente il difetto di legittimazione passiva di quella Amministrazione;
-che, dopo il deposito di note difensive scritte autorizzate, veniva fissata udienza al 5 marzo 2024 per la decisione in modalità “trattazione scritta”;
-che, in esito alla relativa Camera di Consiglio, veniva pronunciata ordinanza con affidamento di c.t.u. medico-legale;
-che, successivamente, dopo il deposito di ulteriori note scritte autorizzate, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce, di ambedue i quali si dava immediata lettura, assenti le parti nell'aula di udienza;
OSSERVA
-che il ricorrente recisamente contesta l'applicabilità dell'istituto della prescrizione allo status di “vittima del dovere” (ed equiparati),
-che, in effetti, l'eccezione di prescrizione, in tali termini, va dichiarata infondata, in adesione alla più recente giurisprudenza della S.C. (d'altronde già anticipata dalla giurisprudenza di merito del Tribunale di Roma e della Corte territoriale) e che va consolidandosi (cfr. Cass., 30 maggio 2022, n.17440 e, ancor più di recente, Cass., 10 novembre 2022, n. 33105; Cass., ord. 8 febbraio 2023, n.
3868);
-che, come invero affermato dalla giurisprudenza testé richiamata (dal cui opinamento non vi è ragione di discostarsi) :”…1. Come noto, l'art. 1, co. 563 l.
266/05 prevede che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Ai sensi del successivo comma 564, sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Come questa Corte ha di recente chiarito (Cass. n. 17440 del 2022), con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le norme considerate istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, che, contrariamente a quanto asserito nella memoria di parte controricorrente, non è in contrasto con la richiamata decisione del 2022, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n.
266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Come questa Corte ha rilevato nella richiamata 17440 del 2022, se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili
"figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Questa Corte ha poi chiarito che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere" ma -conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004 possono essere riconosciuti solo nei limiti prescrizionali (Cfr., Cass. n. 17440/2022 cit.)”;
-che, regolata come sopra la questione della prescrizione, va poi osservato che le contestazioni ulteriormente mosse dall'Avvocatura erariale in ordine alla sussistenza, nei fatti occorsi al ricorrente, dei requisiti di legge per l'ottenimento delle varie provvidenze/benefici previsti, sarà sufficiente osservare come dette contestazioni risultino del tutto generiche, alla luce della documentazione prodotta (in particolare vds. l'ampia certificazione prodotta sub 4), in buona parte redatta a ridosso dell'evento criminoso subito, ma anche nei docc. 2 e 3) sicché, in disparte la quantificazione dei postumi (che è stata affidata ad una CTU medico-legale, di cui subito dopo si dirà) non è seriamente discutibile la riconducibilità dell'evento a più di una delle fattispecie previste dall'art. 1 comma 563 l. 266\05;
-che, prima di passare alla valutazione dei postumi, è quindi opportuno ribadire che l'ex Ispettore della Polizia di Stato va riconosciuto a tutti Parte_1
gli effetti possessore dello status di ”vittima del dovere” e quindi, con riferimento alle prestazioni richieste, sentenziare quanto segue:
I) speciale elargizione di euro 2000 per ogni punto percentuale di invalidità: non spetta per intervenuta prescrizione decennale, essendo decorso ben oltre un decennio tra evento lesivo e domanda amministrativa (atto potenzialmente interruttivo, laddove la prescrizione non si fosse compiuta); al riguardo si segnala che la giurisprudenza richiamata a sostegno dell'opposta tesi, da parte ricorrente, nelle note difensive scritte depositate in data 28 novembre 2023
(peraltro la sola Cass., 13 marzo 2023, n.7241), lungi dall'affermare espressamente l'imprescrittibilità della elargizione una tantum cui all'art. 5 comma 1 l. 206\2004, si limita a ribadire il principio più volte espresso (e già sopra richiamato adesivamente nella presente pronuncia) dell'imprescrittibilità dello status di “vittima del dovere”, riconfermando espressamente, per contro, la prescrittibilità “…dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge…”; nel corso della discussione orale è stato sostenuto che il dies a quo del periodo prescrizionale non coinciderebbe con l'evento lesivo, ma soltanto con l'accertamento dei postumi permanenti: una tale tesi, tuttavia, non può essere seguita per la semplice considerazione che non vi sono indicazioni interpretative in tal senso della normativa applicabile, a tacer del fatto che detta tesi è sostenuta in modo generico, senza alcun riferimento alla data in cui concretamente il ricorrente avrebbe potuto far valere il suo diritto;
II) speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04 (oltre alla perequazione di legge): spetta (come d'altronde indicato dallo stesso ricorrente) con decorrenza 18 luglio 2012 (prescrizione decennale e non quinquennale, stante la non liquidità dei ratei: cfr. Cass., 3 settembre 2020, n.18309; Cass., 9 febbraio 2016, n.2563);
III) assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/05 di euro 500 mensili oltre perequazione: spetta come al punto II);
IV) beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 legge
244/07: spetta;
V) beneficio della c.d. esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r.
243/06, art. 4: spetta;
VI) diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4, comma 1 lettera C, n.2: spetta;
-che, avuto riguardo alla valutazione medico-legale, è stato assegnato al ctu il seguente quesito:
“dica il CTU, visitato il periziando, esaminati gli atti di causa, compiuto ogni altro atto utile al buon esito della consulenza, ivi compresa l'acquisizione di documenti detenuti dalle parti (che saranno tenute a metterli a disposizione del CTU):
1)se, in conseguenza dell'evento avvenuto durante il servizio, in data 7 febbraio
1997 (meglio descritto alle pag. 3 e 4 del ricorso nonché negli allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente 2) e 3), abbia subito lesioni o sviluppato patologie psico-fisiche dalle quali siano residuati al medesimo postumi permanenti;
2)quantifichi il CTU l'eventuale danno permanente esprimendo la propria valutazione in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale (come previsto dall'art. 2 del d.p.r. 30 ottobre 2009, n.
181) utilizzando i criteri di quantificazione previsti dagli artt. 3 e ss. del medesimo
d.p.r.”;
-che il ctu designato, d.ssa rilevato che il ricorrente risultava Persona_1
affetto da:“Esiti di contusione ginocchio destro, consistenti in attendibile meniscopatia mediale. - Esiti di trauma distrattivo dei muscoli lombari. - Esiti di trauma contusivo dell'anca destra, consistenti in discreta limitazione funzionale”, dopo approfondita visita ed anamnesi del periziando ed accurata disamina della documentazione prodotta, motivatamente concludeva come segue: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il 07/04/1997, risulta quantificabile nella misura del 13% (tredici percento), in base
a quanto previsto dall'art. 2 del d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181) utilizzando i criteri di quantificazione previsti dall' art. 3 stessa legge”;
-che le conclusioni del CTU erano oggetto di ampie osservazioni critiche da parte del CTP di parte ricorrente, dott. (testualmente riportate nella Persona_2
relazione del perito d'ufficio);
-che a tali considerazioni, analiticamente esaminate dal ctu, quest'ultimo rispondeva come segue: “Il CTP di parte attrice sostiene che il Periziato, in conseguenza dell'evento subito il 7 febbraio 1997 in cui riportava una contusione dell'anca destra, del ginocchio destro ed una distrazione lombare, sia derivata una disco artrosi lombare ed una coxartrosi bilaterale che giustifica l'attribuzione di una IC notevolmente superiore a quella riportata nella bozza. Il CTP fa riferimento, in tale direzione, alle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto
2004, n. 206 in forza del quale ”l...l Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutare tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico del riconoscimento del danno biologico e morale {...}”. Fermo restando che sul punto già si è espresso
l' allorquando (direttiva M_D AOD32CC Controparte_6
REG2024 0144804 21-06-2024) nella definizione della criteriologia valutativa del nesso di causalità, l' richiamava l'attenzione delle C.M.O. alla CP_6
scrupolosa osservanza ed applicazione della norma che ne delinea e disciplina gli elementi costituitivi da prendere a riferimento, attraverso i quali occorre dimostrare un rapporto di causalità per il danno alla persona conseguente al
“diretto effetto di ferite o lesioni subite nella circostanza ed alle condizioni …..”, proprio come nel caso delle vittime del dovere (ex comma 563), in cui la C.M.O. è competente ad esprimere anche tale giudizio che, peraltro, è definitivo per le pratiche di richiesta di riesame, pervenute dalle competenti Amministrazioni. Infatti al comma 563 della L 266/05 si stabilisce che “… Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni …”. In merito alle previsioni di cui all'art.
6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, la necessità di valutare gli aggravamenti veniva indicata solo sulle “revisioni medico-legali”, allorquando le
CMO devono esprimere ex tunc la formulazione di cui all'art 3 e 4 del DPR 181/09, tenendo conto solo in questo caso di eventuali coevi aggravamenti fisici di cui alla data della precedente valutazione. Ma anche qualora non si volesse tenere conto di quanto sopra espresso, la ricostruzione operata dal CTP non è sostenibile né sul piano clinico e medico legale né su quello prettamente amministrativo. Sul piano clinico e medico legale infatti si esclude che una semplice contusione dell'anca destra, in assenza di documentate importanti lesività interessanti anche le strutture ossee e capsulari della coxo femorale possa poi sfociare in una coxartrosi secondaria e, secondariamente, anche con una coxartrosi controlaterale da alterato carico. Depongono in tale direzione l'inadeguatezza lesiva (criterio quali quantitativo) dell'evento primario avvenuto nel 1997 e la carenza di una adeguata storia diafenomenica e documentale che correli il fatto del 1997 ad una coxartrosi diagnosticata solo 25 anni dopo (Rx del bacino del 21.10.2022 e dalla visita specialistica ortopedica eseguite presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata). Nella medesima direzione, non è sostenibile come una semplice distorsione lombare in assenza di interessamento fratturativo vertebrale o di interessamento capsulare e discale obiettivabile nell'immediatezza del fatto traumatico possa evolvere (vd referto Rx colonna in toto del 14.11.2002) in una spondiloartrosi lombare con riduzione di ampiezza degli spazi discali L2.L3 ed L5-
S1 stante, anche in questo caso, la carenza sia del criterio quali quantitativo, di quello diafenomenico e documentale, di quello dell'esclusione di altre cause.
Inoltre, sul piano medico legale, le correlazioni teorizzate dal CTP non sono sostenibili nemmeno sotto il profilo strettamente amministrativo stante la circostanza che non risulta che la spondiloartrosi sia stata ammessa, con specifica decretazione, come aggravamento/interdipendenza della lesività del 1997. In verità, dal decreto 1269 del Ministero dell'Interno datato 9/10/2008 si legge che le infermità “Ernia discale L4-L5 e L5-S1” e “Artrosi dorso lombare” sono state ammesse a dipendenza da causa di servizio a seguito di rituale istanza, ma non con riferimento, per interdipendenza, alla distrazione lombare del 1997 ma, come appare ovvio, in considerazione dei fattori di rischio occupazionali (sovraccarico biomeccanico della colonna) spalmati sull'intera vita lavorativa del Periziato. Ciò nonostante l'interessamento artrosico di quasi tutte le articolazioni (oltre colonna cervico dorso lombare, piedi, mani, spalle come da pv del 19/9/2005). Con riferimento alla coxartrosi, il criterio della verità amministrativa ci dice addirittura che detta infermità, oltre a non essere collegata per interdipendenza con gli esiti della primitiva contusione di anca destra, è stata ritenuta non riconducibile a fatti di servizio in forza dei pareri del comitato citati dal decreto
1269 del datato 9/10/2008. Tutto ciò premesso, non Controparte_1
possono che confermarsi le già rese conclusioni”;
-che da tali congruamente motivate considerazioni e conclusioni non vi è ragione alcuna per discostarsi;
-che la condivisione dell'operato del CTU non può essere scalfita neppure da quanto esposto nelle ulteriori note difensive scritte e nel corso della discussione orale (ambedue sostanzialmente ripetitive delle analitiche osservazioni del
CTP);
-che, ad abundantiam, si osserva come l'ampia discussione sulla quantificazione della percentuale complessiva di invalidità del GERMANI sia sostanzialmente irrilevante, alla luce della conclamata prescrizione della “speciale elargizione” di cui si è ampiamente detto al superiore punto I) né possono avere rilievo alcuno gli eventuali aggravamenti delle patologie riscontrati nel corso del tempo, poiché la norma che regola tale emolumento non autorizza la rivalutazione della sussistenza dei presupposti (e\o delle percentuali) in un momento diverso e successivo rispetto a quello del verificarsi dell'evento lesivo, né d'altra parte tale tesi è stata specificamente sostenuta dalla parte ricorrente, né, ancora,
l'affermato possesso di un grado di invalidità pari al 50% può essere utile per il conseguimento di altre prestazioni;
-che, infine, con riferimento alle conclusioni riportate in premessa sub II.II) p. c) si deve osservare che i benefici ivi richiesti (derivanti dall'applicazione degli artt.
2-3-4-6-7-8-9 della l. 206\2004) spettano solo in parte e cioè nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), d.p.r. 243\06 che prevede un'estensione progressiva
(e quindi non immediata) all'intera platea delle “vittime del dovere” delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, come si evince dal comma 2 della medesima norma che testualmente prevede che “Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”;
-che, quindi, oltre alle prestazioni indicate sopra ai punti da I) a VI), spettano l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quella dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 l.
206\2004, nonché, ancora, quella della possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, co. 1, l.
206\2004, alla data di entrata in vigore di tale ultima legge (situazione, nel caso, solo teorica, per non essere nemmeno stato prospettato, in capo al ricorrente, il possesso dei requisiti di fatto presupposti per l'applicazione di tale norma);
-che, da ultimo: aa) non può essere accolta l'eccezione, sollevata dal , Controparte_1
di compensatio lucri cum damno, non avendo l'eccipiente minimamente dimostrato la percezione di somme a titolo indennitario per gli stessi fatti per cui è causa;
bb) è invece fondata l'eccezione, sollevata dal di difetto di legittimazione CP_5
passiva, in quanto non è stata minimamente prospettata (se non, tardivamente, nelle note difensive autorizzate) la ragione giuridica che supporterebbe il coinvolgimento del e d'altronde nessuna specifica domanda (né CP_5
esplicitamente né implicitamente) è svolta contro tale MINISTERO, avendo sempre fatto il ricorrente riferimento alla “Amministrazione” chiaramente intesa come Amministrazione con cui è intercorso il rapporto di lavoro (ovvero il
); Controparte_1
cc) è totalmente infondata la richiesta di condanna dei convenuti per “lite temeraria”, come dimostra ex se il fatto che la domanda viene accolta solo parzialmente;
dd)sulle somme dovute vanno riconosciuti i soli interessi legali, in ragione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991 estesa a tutti i crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con conseguente divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi;
la giurisprudenza impropriamente richiamata da parte ricorrente si riferisce all'indicizzazione della prestazione (nel caso: adeguamento dell'assegno vitalizio di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, all'importo come rivalutato, ai sensi della L. n. 407 del 1998) e non alla mera rivalutazione quale accessorio del credito;
-che il solo parziale accoglimento della domanda, oltre alla obiettiva particolare complessità della materia, costituiscono grave ed eccezionale ragione per compensare per una metà tra le parti le spese di lite del grado, con condanna del convenuto al ristoro la restante metà (cfr. Controparte_1
dispositivo) nonché per compensare interamente le spese nei confronti del
CP_5
-che le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico solidale delle parti, poiché la necessità dello svolgimento della consulenza
è addebitabile in ugual modo ad ambedue (suddivise al 50% nei soli rapporti interni, laddove il CTU potrà rivolgersi, secondo appunto il principio della solidarietà, indifferentemente all'una o all'altra parte per il pagamento del suo compenso);
-che, con specifico riferimento alla notula professionale presentata dal CTU, la sola difesa di parte ricorrente ha contestato che possa farsi ricorso, nel caso, alla liquidazione “a vacazioni” e comunque, laddove si ricorresse a tale tipo di liquidazione, l'eccessività del numero delle vacazioni indicate nella notula stessa;
-che, in primo luogo, con riguardo al criterio utilizzabile per la liquidazione, si osserva che, nel caso, il riferimento di cui all'art. 21 d.m. 182\2002
(“accertamenti medici”) è estremamente riduttivo (e quindi non applicabile) al caso di specie dove il CTU è stato chiamato non tanto a valutare genericamente lo stato di salute del periziando, bensì a quantificare l'invalidità complessiva
(incluso il danno biologico e quello morale) di un soggetto non già per eventi in atto o recentemente verificatisi, ma per patologie estremamente risalenti nel tempo, con necessità dello svolgimento di indagini molto più ampie ed articolate
(rispetto, ad esempio, alla valutazione medico-legale di una invalidità civile o di una invalidità pensionabile) come dimostrato ex se dalle argomentate dissertazioni in senso contrario da parte del consulente tecnico di parte e della stessa difesa, che fra l'altro hanno comportato la necessità di ulteriori notevoli ed estese controdeduzioni da parte del CTU nominato;
-che, pertanto, si attaglia al caso di specie l'ampia giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis: Cass., 19 settembre 2019, n.23418; Cass., 25 novembre 2011,
n.24992) secondo cui, anche laddove siano previste, nella tabella di legge, liquidazioni “fisse” (ovvero “a percentuale”), è pur sempre applicabile il criterio di liquidazione “a vacazioni” quando l'applicazione delle tariffe fisse o a percentuale non sia logicamente giustificata in base ai quesiti posti al consulente ed alla attività da questi concretamente svolta;
-che, per quanto attiene al conteggio delle vacazioni, non sono accoglibili le contestazioni sul numero dei giorni dedicati allo studio della questione ovvero del caso clinico (quindi anche anteriormente alla visita peritale) ed alla stesura dell'elaborato peritale, in quanto del tutto teoriche in riferimento a quella che può essere stata l'effettiva attività del consulente e per di più errate nella parte in cui si pretenderebbe di detrarre totalmente dai giorni lavorativi i sabati, le domeniche ed il mese di agosto, laddove nessuna norma prevede che al consulente si applichino i termini e/o le sospensioni previste dal codice di procedura civile, ben potendo l'ausiliario svolgere la sua attività anche in tali giornate;
-che, viceversa, fermo restando che non vi sono elementi per sindacare le indicazioni del CTU circa il numero di giorni dedicati allo svolgimento del lavoro affidatogli da questo Giudice tra l'affidamento dell'incarico peritale ed il deposito dell'elaborato finale (tra l'altro indicati in un numero comunque inferiore a quello invece evidenziato dal ricorrente nelle note difensive depositate in data
28 novembre 2023, ossia 134 contro 158) può essere viceversa ritenuta eccessiva, in rapporto all'attività professionale complessiva del consulente,
l'indicazione di tre vacazioni al giorno (su quattro pur possibili per legge) pari a sei ore giornaliere, essendo più congruo contenere la liquidazione in due vacazioni giornaliere, per un compenso complessivo pari ad euro 2190,73 (ore una ad euro 14,68 ed ore 267 ad euro 8,15); -che tuttavia questo Giudice, nella sua valutazione discrezionale (cfr. su tale discrezionalità, per quanto occorra, ad es.: Cass., 3 maggio 1989, n.2055) ritiene, in applicazione dell'art. 52 d.p.r. 115\02 (che consente di aumentare gli onorari del consulente fino al doppio) di incrementare tale compenso del 50%, atteso il pregio, la completezza e l'approfondimento profuso dal CTU nell'esecuzione dell'incarico, nonché nell'esame delle articolate osservazioni del CTP e nelle successive ampie ed analitiche controdeduzioni svolte in sede di elaborato finale, di cui si è già dato conto nei punti precedenti, sicché il compenso complessivo del CTU designato deve essere quantificato in euro 3290,00=;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
prot. 0026294 dell' 1 dicembre Controparte_4
2022:
A) dichiara tenuto e condanna il al riconoscimento, Controparte_1
in capo all'Ispettore di Polizia dello status di “vittima del Parte_1
dovere”, riconoscendogli un'invalidità complessiva del 13%;
B) condanna il , a favore del ricorrente: Controparte_1
B1) al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge
206/04, oltre perequazione, con decorrenza 18 luglio 2012, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
B2) al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 legge 350/05, oltre perequazione, con decorrenza
18 luglio 2012, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
B3) al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 legge 203/2000 (esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C); B4) al riconoscimento del beneficio dell'esenzione ticket sanitari;
B5) al riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206/04;
-dichiara interamente compensate le spese nei confronti del
[...]
; Controparte_2
-compensa per metà le spese nei confronti del , con Controparte_1
condanna di quest'ultimo a rimborsare al ricorrente -e per esso al suo difensore che si dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in complessivi euro3000,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico solidale delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA