Ordinanza collegiale 11 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Decreto cautelare 16 aprile 2024
Decreto cautelare 17 aprile 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02962/2025REG.PROV.COLL.
N. 03075/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3075 del 2024, proposto da
VA CA, IO ST, UI ES, GI EL HI, ER RA, CA ZA, RT RR, LI LO, ON NT, GI NN, EO EL CC, MA GI SA, OR AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA TA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 6737/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Pres. Oberdan Forlenza e uditi per parte appelante l’avvocato Antonio De Angelis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, i ricorrenti, impugnano la sentenza 8 aprile 2024 n. 6737, nella sola
parte in cui il Tar del Lazio, Sez. V, pur accogliendo il loro ricorso,
ha disposto che essi “dovranno essere nuovamente ammessi a sostenere le
prove orali, con obbligo della Commissione di conformarsi alla decisione
predeterminando i criteri di valutazione cui si atterrà nell’attribuzione del voto ai ricorrenti medesimi”.
Gli attuali appellanti sono risultati tutti idonei non vincitori al concorso per la copertura di 120 posti
(elevati a 132) di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria, bandito con D.D. del 24 giugno 2021 - pubblicato nella G.U.R.I. - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” n. 55 del 13.07.2021.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha richiesto l’annullamento della sentenza impugnata ex art. 105 c.p.a., stante il difetto di integrazione del contraddittorio. Ha comunque concluso per il rigetto dell’appello stante la sua infondatezza,
3. Con istanza congiunta del 17 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ciò in quanto con il D.P.C.M. del 19 dicembre 2024, pubblicato in data 14 gennaio 2025, le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E allegate sono state autorizzate, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate.
La Tabella C, relativa al Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, prevede l’assunzione di 22 unità da assumere con qualifica di Commissario Capo tra gli idonei del concorso per la copertura di 120 posti (elevati a 132) di allievo commissario della carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
In ragione di quanto sopra esposto, le parti congiuntamente dichiarano la sopravvenuta la carenza di interesse di tutti gli appellanti alla prosecuzione del giudizio, essendo stata autorizzata la loro assunzione negli incarichi di cui al contenzioso in oggetto.
Per la medesima ragione, anche il Ministero della Giustizia dichiara di non avere interesse
all’accoglimento della domanda proposta in sede di costituzione nel presente giudizio.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione congiunta resa dalle parti del presente giudizio, in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni di cui all’esposizione in fatto, e, di conseguenza, procedere alla declaratoria di improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
VA Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO