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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13090 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Parte_1
Val Maira, n. 75, rappresentato e difeso da sé medesimo, giusta procura in atti
attrice
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cessionaria del credito di cui al presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/98, in virtù di contratto del 31.05.01 ed in virtù di procura speciale per atto del notaio in data 3 luglio 2014, rep. n. Persona_1
37521, racc. n. 5762, elettivamente domiciliata a Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, rappresentata dall'Avv. Ester Ada Vita
Sciplino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 15 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € 5.069,844 CP_1
a titolo di somme pignorate e non pagate, nonché della somma di € 3.000,00 per i danni subiti dal mancato pagamento delle somme pignorate
A sostegno della propria domanda, l'attore ha evidenziato di essere creditore del sig. per compensi professionali e spese legali;
di aver notificato al Controparte_2
proprio assistito atto di precetto in data 25 maggio 2018; di essere intervenuto nella procedura esecutiva n. 933/2018 del Tribunale di Tivoli, ottenendo solamente €
420,30 per incapienza del debitore;
di aver avviato la procedura esecutiva r.g. n.
384/2020 mediante atto di pignoramento presso terzi, notificando tale atto il 16 gennaio 2020 all' al Comune di Roma e al debitore, con espressa intimazione CP_1
di non disporre delle somme dovute;
che, tuttavia, in data 6 marzo 2020 l' ha CP_1
liquidato il TFS in favore del sig. violando il vincolo di indisponibilità imposto CP_2
dal pignoramento;
che il giudice ha rilevato la violazione degli obblighi di custodia da parte dell' dichiarando comunque estinta la procedura, e rimettendo CP_1 all'odierno attore la facoltà di agire in via autonoma per il risarcimento del danno subito.
Si è costituito l' dando atto del pagamento della somma pignorata pari ad euro CP_1
€ 5.069,84 e chiedendo il rigetto della domanda.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore, stante l'avvenuto pagamento della somma pignorata, ha limitato la domanda al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione degli obblighi di custodia ex art. 546
c.p.c. e quantificati in € 3.000,00.
Nel merito, si osserva che l'allegazione difensiva dell'attore, secondo il quale la violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. comporti in re ipsa il diritto al risarcimento del danno, è priva di fondamento e deve pertanto essere rigettata.
Era onere dell'attore provare il danno effettivo subito in conseguenza della contestata violazione ed il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dell'inps
Dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione allegata l'attore non ha assolto esaustivamente tale onere
Pertanto la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa le spese.
Roma, 24 settembre 2025 Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Parte_1
Val Maira, n. 75, rappresentato e difeso da sé medesimo, giusta procura in atti
attrice
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cessionaria del credito di cui al presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/98, in virtù di contratto del 31.05.01 ed in virtù di procura speciale per atto del notaio in data 3 luglio 2014, rep. n. Persona_1
37521, racc. n. 5762, elettivamente domiciliata a Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, rappresentata dall'Avv. Ester Ada Vita
Sciplino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 15 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € 5.069,844 CP_1
a titolo di somme pignorate e non pagate, nonché della somma di € 3.000,00 per i danni subiti dal mancato pagamento delle somme pignorate
A sostegno della propria domanda, l'attore ha evidenziato di essere creditore del sig. per compensi professionali e spese legali;
di aver notificato al Controparte_2
proprio assistito atto di precetto in data 25 maggio 2018; di essere intervenuto nella procedura esecutiva n. 933/2018 del Tribunale di Tivoli, ottenendo solamente €
420,30 per incapienza del debitore;
di aver avviato la procedura esecutiva r.g. n.
384/2020 mediante atto di pignoramento presso terzi, notificando tale atto il 16 gennaio 2020 all' al Comune di Roma e al debitore, con espressa intimazione CP_1
di non disporre delle somme dovute;
che, tuttavia, in data 6 marzo 2020 l' ha CP_1
liquidato il TFS in favore del sig. violando il vincolo di indisponibilità imposto CP_2
dal pignoramento;
che il giudice ha rilevato la violazione degli obblighi di custodia da parte dell' dichiarando comunque estinta la procedura, e rimettendo CP_1 all'odierno attore la facoltà di agire in via autonoma per il risarcimento del danno subito.
Si è costituito l' dando atto del pagamento della somma pignorata pari ad euro CP_1
€ 5.069,84 e chiedendo il rigetto della domanda.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore, stante l'avvenuto pagamento della somma pignorata, ha limitato la domanda al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione degli obblighi di custodia ex art. 546
c.p.c. e quantificati in € 3.000,00.
Nel merito, si osserva che l'allegazione difensiva dell'attore, secondo il quale la violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. comporti in re ipsa il diritto al risarcimento del danno, è priva di fondamento e deve pertanto essere rigettata.
Era onere dell'attore provare il danno effettivo subito in conseguenza della contestata violazione ed il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dell'inps
Dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione allegata l'attore non ha assolto esaustivamente tale onere
Pertanto la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa le spese.
Roma, 24 settembre 2025 Il Giudice
Concettina Midili