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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5546 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
(p.i. ), in persona del Sig. , suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Costantini (c.f.
), con lui elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federico C.F._1
Antignani, sito in Roma, Via A. Fusco, n. 104, giusta procura in atti.
Appellante
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zaccardelli CP_1 C.F._2
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Isola del Liri, Via C.F._3
Napoli 75-77, giusta procura in atti
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 514 pubblicata il 28.3.2024 pronunciata dal Tribunale di Cassino a definizione del giudizio iscritto al ruolo al n. RG 3759/18, non notificata.
Parte appellata si è costituita.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 26 Marzo 2025, le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 2 Aprile 2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 02.04.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5546 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
(p.i. ), in persona del Sig. , suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Costantini (c.f.
), con lui elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Federico C.F._1
Antignani, sito in Roma, Via A. Fusco, n. 104, giusta procura in atti.
Appellante
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zaccardelli CP_1 C.F._2
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Isola del Liri, Via C.F._3
Napoli 75-77, giusta procura in atti
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 514 pubblicata il 28.3.2024 pronunciata dal Tribunale di Cassino a definizione del giudizio iscritto al ruolo al n. RG 3759/18, non notificata.
Parte appellata si è costituita.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 26 Marzo 2025, le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 2 Aprile 2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 02.04.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati