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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TEODOSIO ELISABETTA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BIANCHINI ALESSIO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 16/09/2025, le parti assistite dai rispettivi difensori hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio e pertanto chiesto “concordemente che il Tribunale di Grosseto, espletati gli incombenti di rito, voglia pronunciare, la separazione personale dei coniugi ordinandone la trascrizione nei pubblici registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Fiora alle seguenti condizioni: “I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire ove vorranno il proprio domicilio, dando comunicazione all'altro coniuge di ogni cambiamento e fermo restando quanto si preciserà nel prosieguo dell'atto circa la residenza del figlio minore.
Affidamento del figlio minore
Il figlio allo stato ed in via transitoria, verrà affidato in via esclusiva al padre Per_1 il quale ne eserciterà la responsabilità genitoriale anche in via esclusiva sia Parte_1 con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza e straordinarie.
La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. , padre di Parte_2 Parte_1 resterà nella disponibilità del sig. he vi abiterà con il figlio che ivi manterrà Pt_1 Per_1 la propria residenza.
Modalità di frequentazione del figlio con la madre
Il figlio che non ha più rapporti con la madre dal mese di ottobre 2024, Per_1 attualmente non gradisce alcun contatto con lei pertanto, allo stato, lo stesso vivrà con il padre;
la madre, che ha cercato in vari modi di avere contatti con lui ed è sempre stata respinta, pur comprendendo il dolore ed il disagio che il figlio ha subito a causa delle trascorse vicissitudini familiari, manifesta l'esigenza di incontrarlo, anche alla presenza del padre, per ricostruire con lui il necessario rapporto genitoriale;
al riguardo si stabilisce che il figlio potrà vedere la madre anche alla presenza del padre secondo le modalità che saranno ritenute più opportune dai genitori e tenendo conto della volontà del figlio e del suo benessere psico fisico, anche mediante l'attivazione di un sostegno psicologico che potrà essere richiesto dalle parti tanto al servizio sociale territorialmente competente, quanto a professionisti privati di fiducia di entrambi i genitori.
La sig.ra dichiara di aver già avviato un percorso terapeutico con la Parte_3 dott.ssa di Castel del Piano;
dichiara inoltre di essere disponibile a Per_2 intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Contributo al mantenimento del minore
Tenuto conto che la madre attualmente non svolge alcuna attività lavorativa e non è quindi in grado, diversamente dal padre, di mantenere il figlio, quest'ultimo sarò, allo stato e transitoriamente, mantenuto dal padre con espresso accordo che, quando la madre avrà reperito un'attività lavorativa, anch'essa provvederà a contribuire al relativo mantenimento corrispondendo al padre un contributo mensile che viene sin d'ora concordemente pattuito fra i genitori in €.100,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore provvederà a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto nel febbraio 2017, così divise:
a) Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
- scolastiche quali tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento al trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente di guida;
- mediche quali quelle connotate da carattere di urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte;
b) Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo:
- scolastiche quali le tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private ed università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni o festeggiamenti dedicati ai figli;
- medico-sanitarie quali quelle sanitarie non urgenti;
odontoiatriche; farmaceutiche;
psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperte dal servizio sanitario nazionale.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute: Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo mail, fax o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata.
Assegni familiari, benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti INPS, assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune
L'assegno unico e/o ogni altro assegno o contributo similare se dovuto sarà richiesto dal padre e sarà assegnato unicamente al sig. al 100%. Parte_1
Anche il c.d. assegno per il nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante i figli e/o la famiglia sarà richiesto dal sig. ed Parte_1 assegnato allo stesso per l'intera quota del 100%.
Condizioni economiche coniugi
Ognuno dei coniugi dovrà provvedere al proprio mantenimento autonomamente e nessun contributo al mantenimento potrà essere disposto in favore della sig.ra Controparte_1
e del sig. che comunque vi rinunciano espressamente, ad eccezione del fatto che, a Pt_1 composizione dei reciproci rapporti economici e per consentire alla sig.ra di CP_1 andare a lavoro, il sig. cede a titolo gratuito la propria autovettura modello Dacia Pt_1
Sander targata FY634EJ alla sig.ra la quale, prima della consegna, Controparte_1 provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà a suo totale carico e spese. La sig.ra provvederà altresì al passaggio della polizza di assicurazione a suo nome ed a CP_1 farsi carico della responsabilità dell'elevazione di tutti i verbali di contravvenzione e del pagamento delle rispettive sanzioni pecuniarie e non o dell'eventuale rimborso al sig. Pt_1 se già pagate, per il periodo in cui aveva l'uso esclusivo dell'auto e comunque sino al
31/05/2025.
Le spese e compenso professionale dei rispettivi legali saranno interamente e reciprocamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SA FI (atto n. 2, parte I, anno
2010).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio , il 30/09/2010. Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 16/09/2025, le sopra indicate conclusioni congiunte. Le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, risultando altresì rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SA FI (parte I, atto n. 2, anno
20010), contratto tra e , in data Parte_1 Controparte_1
26/06/2010;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
16/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TEODOSIO ELISABETTA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BIANCHINI ALESSIO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 16/09/2025, le parti assistite dai rispettivi difensori hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio e pertanto chiesto “concordemente che il Tribunale di Grosseto, espletati gli incombenti di rito, voglia pronunciare, la separazione personale dei coniugi ordinandone la trascrizione nei pubblici registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santa Fiora alle seguenti condizioni: “I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire ove vorranno il proprio domicilio, dando comunicazione all'altro coniuge di ogni cambiamento e fermo restando quanto si preciserà nel prosieguo dell'atto circa la residenza del figlio minore.
Affidamento del figlio minore
Il figlio allo stato ed in via transitoria, verrà affidato in via esclusiva al padre Per_1 il quale ne eserciterà la responsabilità genitoriale anche in via esclusiva sia Parte_1 con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza e straordinarie.
La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. , padre di Parte_2 Parte_1 resterà nella disponibilità del sig. he vi abiterà con il figlio che ivi manterrà Pt_1 Per_1 la propria residenza.
Modalità di frequentazione del figlio con la madre
Il figlio che non ha più rapporti con la madre dal mese di ottobre 2024, Per_1 attualmente non gradisce alcun contatto con lei pertanto, allo stato, lo stesso vivrà con il padre;
la madre, che ha cercato in vari modi di avere contatti con lui ed è sempre stata respinta, pur comprendendo il dolore ed il disagio che il figlio ha subito a causa delle trascorse vicissitudini familiari, manifesta l'esigenza di incontrarlo, anche alla presenza del padre, per ricostruire con lui il necessario rapporto genitoriale;
al riguardo si stabilisce che il figlio potrà vedere la madre anche alla presenza del padre secondo le modalità che saranno ritenute più opportune dai genitori e tenendo conto della volontà del figlio e del suo benessere psico fisico, anche mediante l'attivazione di un sostegno psicologico che potrà essere richiesto dalle parti tanto al servizio sociale territorialmente competente, quanto a professionisti privati di fiducia di entrambi i genitori.
La sig.ra dichiara di aver già avviato un percorso terapeutico con la Parte_3 dott.ssa di Castel del Piano;
dichiara inoltre di essere disponibile a Per_2 intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Contributo al mantenimento del minore
Tenuto conto che la madre attualmente non svolge alcuna attività lavorativa e non è quindi in grado, diversamente dal padre, di mantenere il figlio, quest'ultimo sarò, allo stato e transitoriamente, mantenuto dal padre con espresso accordo che, quando la madre avrà reperito un'attività lavorativa, anch'essa provvederà a contribuire al relativo mantenimento corrispondendo al padre un contributo mensile che viene sin d'ora concordemente pattuito fra i genitori in €.100,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore provvederà a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Grosseto nel febbraio 2017, così divise:
a) Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
- scolastiche quali tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento al trasporto pubblico;
- extrascolastiche quali un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente di guida;
- mediche quali quelle connotate da carattere di urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte;
b) Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo:
- scolastiche quali le tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private ed università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni o festeggiamenti dedicati ai figli;
- medico-sanitarie quali quelle sanitarie non urgenti;
odontoiatriche; farmaceutiche;
psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperte dal servizio sanitario nazionale.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute: Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo mail, fax o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata.
Assegni familiari, benefici sociali e assistenziali a favore dei dipendenti INPS, assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune
L'assegno unico e/o ogni altro assegno o contributo similare se dovuto sarà richiesto dal padre e sarà assegnato unicamente al sig. al 100%. Parte_1
Anche il c.d. assegno per il nucleo familiare dei Comuni, se concedibile, ed ogni altra agevolazione riguardante i figli e/o la famiglia sarà richiesto dal sig. ed Parte_1 assegnato allo stesso per l'intera quota del 100%.
Condizioni economiche coniugi
Ognuno dei coniugi dovrà provvedere al proprio mantenimento autonomamente e nessun contributo al mantenimento potrà essere disposto in favore della sig.ra Controparte_1
e del sig. che comunque vi rinunciano espressamente, ad eccezione del fatto che, a Pt_1 composizione dei reciproci rapporti economici e per consentire alla sig.ra di CP_1 andare a lavoro, il sig. cede a titolo gratuito la propria autovettura modello Dacia Pt_1
Sander targata FY634EJ alla sig.ra la quale, prima della consegna, Controparte_1 provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà a suo totale carico e spese. La sig.ra provvederà altresì al passaggio della polizza di assicurazione a suo nome ed a CP_1 farsi carico della responsabilità dell'elevazione di tutti i verbali di contravvenzione e del pagamento delle rispettive sanzioni pecuniarie e non o dell'eventuale rimborso al sig. Pt_1 se già pagate, per il periodo in cui aveva l'uso esclusivo dell'auto e comunque sino al
31/05/2025.
Le spese e compenso professionale dei rispettivi legali saranno interamente e reciprocamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26/06/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SA FI (atto n. 2, parte I, anno
2010).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio , il 30/09/2010. Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 16/09/2025, le sopra indicate conclusioni congiunte. Le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, risultando altresì rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SA FI (parte I, atto n. 2, anno
20010), contratto tra e , in data Parte_1 Controparte_1
26/06/2010;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
16/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti