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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Silvia Codispoti
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3937 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del
23.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1
Gersan Persia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montorio al
Vomano, via L. Bernardi Patrizi n. 12, giusta procura in atti;
Attore
CONTRO
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._1
13.01.1965, (C.F. ) nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(BL) il 19.01.2004, nonché (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...], tutti rappresentati e C.F._3
difesi dall'Avv. Cinzia Rinaldo del Foro di Belluno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alano di Piave (BL), Via della Vittoria n. 13, giusta procura in atti;
Convenuti NONCHÉ
Controparte_4
Convenuto contumace
OGGETTO: divisione ordinaria. Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
23.04.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16.11.2017, ha adito Parte_1
questo Tribunale, convenendo in giudizio Controparte_4 CP_1
, e al fine di ottenere lo scioglimento
[...] CP_2 Controparte_3
della comunione ereditaria venutasi a creare sui seguenti beni immobili situati presso il Comune di Teramo, Contrada Paduna: a) fabbricato costituito da piano terra (adibito a laboratorio), piano primo (con accesso da scala interna) e sottotetto non abitabile individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 2 e sub
3; b) fabbricato composto da locali su un solo piano adibiti a rimesse e deposito
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 4; c) fabbricato composto da due locali su un solo piano adibiti ad garage e rimessa
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146 particella 364 sub 4 della e come porzione della particella 353; d) fabbricato composto da quattro piccoli locali su un solo piano adibiti a magazzino (categoria catastale C/2), individuati al foglio 146, particella 360.
A sostegno della domanda, l'attore ha specificato di aver acquistato la comproprietà dei beni mortis causa a seguito del decesso del padre, Per_1
(deceduto ab intestato il 23.06.2014). Il medesimo ha inoltre dedotto
[...] che gli altri eredi legittimi del padre erano l'altro figlio del de cuius, suo fratello e i nipoti del de cuius, e figli di Controparte_4 CP_3 Controparte_2
terzo figlio del de cuius, ma a questi premorto in data Parte_2
18.01.2009. Ha dedotto poi che i due nipoti avevano rinunciato all'eredità del nonno, ma avevano invece ereditato le quote di comproprietà sui beni immobili anzidetti acquistandoli mortis causa dal loro defunto padre ( , Parte_2
unitamente alla loro madre, . Controparte_1
L'attore ha dedotto inoltre che il fratello dalla morte del padre, Controparte_4
aveva occupato in via esclusiva gli immobili di cui alle particelle 362, sub 2, sub
3 e sub 4, 364 sub 2, con la conseguenza che egli aveva diritto alla
2 corresponsione della relativa indennità, oltre che al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle imposte di successione (pari ad €.2.356,00).
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni illustrate in citazione.
I convenuti, costituitisi in giudizio con comparsa e domanda riconvenzionale, non si sono opposti allo scioglimento della comunione, ma hanno chiesto l'attribuzione in loro favore dell'indennità per l'occupazione esclusiva dei beni comuni. Gli stessi hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporsi la divisione degli immobili oggetto del presente giudizio e meglio specificati in atti e conseguentemente;
in principalità: con attribuzione in ogni caso ai convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, di un solo conguaglio in denaro pari al valore delle rispettive quote
[...]
di proprietà come accertate nel presente giudizio, attesa l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento da parte degli odierni convenuti, tenuto conto anche della destinazione ed utilizzazione dei beni oggetto di divisione;
in subordine: con assegnazione agli odierni convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di una porzione come determinata ad esito del presente giudizio,
[...]
anche con eventuali conguagli ex art. 728 CC. In ogni caso, nel merito in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'attore , il convenuto Parte_1
ed il loro defunto padre , hanno goduto in via Controparte_4 Persona_1
esclusiva, a far data dall'apertura della successione di il Parte_2
18.01.2009, dei beni in comproprietà pro quota di , Controparte_1
e costituiti dai beni immobili così Controparte_2 Controparte_3
catastalmente censiti: Comune di Teramo, Frazione Villa Vomano, Contrada
Padune, foglio 146 particella 360 (Ubicazione Contrada Paduna snc Zona
Censuaria 2 Categoria C/2 Classe 2 mq 39 Rendita 82,58) particella 364 sub 2 (
Ubicazione Contrada Paduna snc Zona Censuaria 2 Categoria C/3 Classe 1 mq
41 Rendita 86,82), particella 364 sub 3 ( Ubicazione Contrada Paduna snc Zona
Censuaria 2 Categoria A/3 Classe 2 Vani 5,5 Rendita 255,65), particella 364 sub
3 4 ( Ubicazione Contrada Paduna snc Zona Censuaria 2 Categoria C/6 Classe 2 mq 29 Rendita 56,91) e della relativa area esterna di pertinenza avente superficie di mq 1.300 compresa l'area di sedime, meglio specificati in atti;
condannare i signori e , anche quali unici eredi Parte_1 Controparte_4
del defunto , in solido o secondo il godimento esclusivo di Persona_1
ciascuno come sarà accertato in corso di causa, al pagamento in favore dei convenuti , in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1
potestà genitoriale sul figlio minore , e , del Controparte_2 Controparte_3
corrispettivo per il mancato godimento dei beni in proprietà di questi ultimi dal
18.01.2009 sino alla divisione e pari a complessivi € 5.000,00= e/o alla diversa anche maggiore somma così come accertata ad esito del presente giudizio oltre interessi e rivalutazione se dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% come per legge se dovuti”.
benché ritualmente citato in giudizio, ha scelto di rimanere Controparte_4
contumace.
Il giudizio è stato istruito dal Giudice precedente assegnatario della causa con le produzioni documentali delle parti, le prove testimoniali e con la consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. Persona_2
La causa è stata assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021 ancora in fase di giuramento del CTU. Terminata l'istruttoria e a seguito del periodo di assenza per congedo di maternità della scrivente Giudice, la causa è giunta quindi all'udienza del 23.04.2025 dove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1. Preliminare è, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto ab intestato il Persona_1
23.06.2014.
Per effetto dell'apertura della successione, si è venuta a costituire tra le parti la comunione sugli immobili meglio descritti in narrativa, secondo le quote analiticamente indicate nella CTU (cfr. pagina 20 dell'elaborato peritale in atti).
4 Va precisato che tali beni fanno parte, pro quota, di due masse ereditarie distinte: quella facente capo a e quella facente capo a Persona_1 Parte_2
figlio di a costui premorto in data 18.01.2009,
[...] Persona_1
marito e padre, rispettivamente, dei convenuti.
Essendosi in presenza di due masse ereditarie diverse, benché aventi ad oggetto i medesimi beni, il Tribunale ha quindi acquisito il consenso scritto delle parti (cfr. dichiarazioni scritte versate in atti).
2. Ciò premesso, deve procedersi, in accoglimento delle relative domande delle parti, alla divisione del bene comune in applicazione dell'art. 1111, comma 1,
c.c.
Con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, ing.
[...]
ha descritto gli immobili oggetto di comunione, stimandone il valore Per_2
(cfr. relazione peritale in atti).
Più nel dettaglio, i beni oggetto di divisione sono ubicati nella frazione Villa
Vomano di Teramo e sono contigui tra di loro, individuabili tutti al catasto fabbricati al foglio 146 del Comune di Teramo. Essi sono composti strutturalmente da quattro distinti immobili:
1. immobile composto da un piano terra, un piano primo (con accesso da scala interna) ed un sottotetto non abitabile così suddiviso:
a) al piano terra sono presenti due locali (non utilizzati) destinati a laboratorio per arti e mestieri (categoria catastale C/3), individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 2;
b) al piano primo e per una camera al piano terra sono presenti dei locali residenziali (categoria catastale A/3), individuati al foglio 146 particelle
362 e 364 sub 3;
2. immobile composto da locali su un solo piano adibiti a rimesse e deposito
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 4;
5 3. immobile composto da due locali su un solo piano adibiti ad garage e rimessa
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146 particella 364 sub 4 della e come porzione della particella 353;
4. immobile composto da quattro piccoli locali su un solo piano adibiti a magazzino (categoria catastale C/2), individuati al foglio 146, particella 360.
In sintesi, gli immobili che concretamente vengono divisi sono:
1) l'immobile destinato a laboratorio artigianale;
2) l'immobile residenziale;
3) l'immobile destinato a deposito e rimesse;
4) l'immobile destinato a garage e rimesse;
5) l'immobile destinato a magazzini;
2.1 Va a questo punto puntualizzato che il CTU ha accertato l'assenza di titoli edilizi relativi agli immobili predetti e, pertanto, è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo degli estremi della licenza edilizia, trattandosi di opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (cfr. art. 40, co. 2 l. 47/1985).
2.2. In ordine alle quote di comproprietà di ciascun condividente sui beni immobili, il consulente ha ripartito le quote, stimandone il valore, nella misura che segue:
a) laboratorio artigianale - valore di mercato pari ad €.43.384,95:
- 659/1000 (valore della quota: €.21.140,72); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.20.809,54); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €. 478,23);
b) residenza - valore di mercato pari ad €.111.505,45:
- 659/1000 (valore della quota: €.55.407,93); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.52.260,60); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €.1.278,97);
6 c) deposito e rimesse – valore di mercato pari ad €.21.576,00):
- 659/1000 (valore della quota: €.13.079,93); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.7.424,93); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €. 357,05);
c) garage e rimessa – valore di mercato pari ad €.8.352,00:
- 659/1000 (valore della quota: €.5.503,97); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.2.371,97); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €.158,69);
d) magazzini – valore di mercato pari ad €.11.466,00:
- 659/1000 (valore della quota: €.7.556,09); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.3.256,34); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €.217,85).
In ordine alle modalità di divisione, il consulente ha predisposto il progetto, creando due masse immobiliari che mantengono inalterate la funzionalità dei beni, limitando il valore dei conguagli in denaro:
A)
1. residenza composta da:
- parte di un appartamento ad uso abitazione con annesso locale al piano terra censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o
Paduna n. SNC, particella 362 sub 3, piano T - 1, zona cens. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale (Totale: 78 mq Totale: escluse aree scoperte: 73 mq), rendita catastale E 178,95dalle particelle 362 sub 3 e 364 sub 3 del foglio 146 del catasto fabbricati di Teramo;
- parte di un appartamento ad uso abitazione posto al piano primo con annesso locale al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 3, piano T - 1, zona
7 cens. 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale (totale:
117 mq Totale: escluse aree scoperte, 108 mq), rendita catastale E 255,65;
2. rimessa con parte di garage al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 5, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 21 mq, superficie catastale (Totale 26 mq), rendita catastale E 41,21;
B)
1. il laboratorio artigianale eretto su due piani e composto da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna
n. SNC, particella 362 sub 2, piano T, zona cens. 2, categoria C/3, classe 1, consistenza 62 mq, superficie catastale (Totale: 72 mq ), rendita catastale E
131,28;) e locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 2, piano T, zona cens.
2, categoria C/3, classe 1, consistenza 41 mq, superficie catastale (Totale: 54 mq), rendita catastale E 86,82;
2. rimesse e deposito al piano terra composte da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 362 sub 4, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza
67 mq, superficie catastale (Totale: 74 mq), rendita catastale E 131,49; locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o
Paduna n. SNC, particella 364 sub 6, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe
2, consistenza 8 mq, superficie catastale 12 mq, rendita catastale E 15,70;
3. locale ad uso magazzini al piano terra, con annessa corte di pertinenza: censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna
n. SNC, particella 360, piano T, zona cens. 2, categoria C/2, classe 2, consistenza
39 mq, superficie catastale (Totale: 92 mq), rendita catastale E 82,58 – come bene comune non censibile – al foglio 146 del catasto terreni del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna, particella 360 della consistenza di 500 mq.
La massa immobiliare A viene attribuita a sul quale gravano i Parte_1
seguenti conguagli in denaro:
8 a) conguaglio in favore di : €17.906,09; Controparte_4
b) conguaglio a favore di : €2.272,94; Controparte_1
c) conguaglio a favore di €2.272,94; Controparte_3
d) conguaglio a favore di €2.272,94. Controparte_2
Per un importo totale di €24.724,90.
La massa immobiliare B viene assegnata ad Controparte_4
2.3. Le parti hanno dichiarato, a più riprese, di aderire a tale progetto divisionale
(cfr. verbali udienze del 20.03.2023 e del 15.05.2023) tanto che la causa ha subito numerosi rinvii anche in ragione della necessità di notificare il verbale di fissazione dell'udienza di discussione del progetto ai sensi dell'art. 789 c.c. anche al contumace, in considerazione del fatto che detta notifica non andava a buon fine. Tuttavia, da ultimo, le parti hanno riferito di non essere d'accordo in ordine alla ripartizione delle spese, sicché si è resa necessaria la pronuncia di tale sentenza.
Dunque, gli immobili possono essere senz'altro divisi come da progetto divisionale redatto dal CTU, ma con una puntualizzazione.
Il consulente ha evidenziato la necessità di costituire una servitù di passaggio per il terreno pertinenziale relativo alla particella 360 foglio 146. Sulla base di ciò,
l'attore ha chiesto, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la costituzione della predetta servitù (peraltro non solo di passaggio pedonale, ma anche
“carrabile con ogni tipo di autoveicolo, di utenze di qualsiasi tipologia, anche interrate: acqua, energia elettrica, gas, ecc.”).
È evidente come non sia possibile costituire una servitù di passaggio in assenza, in prima analisi, della domanda di parte tempestivamente formulata e, in seconda analisi, dell'allegazione e della prova della sussistenza di tutti gli specifici presupposti previsti dalla legge per le servitù prediali (cfr. artt. 1027 e ss. c.c.).
A nulla rileva il fatto che, in ragione di ciò, il CTU ha applicato una piccola decurtazione del 10% al valore del bene, atteso che trattasi, per l'appunto, di una diminuzione di minima entità (€12.740,00 - €1.274,00 = €11.466,00).
9 Va poi precisato che, diversamente da quanto richiesto dall'attore, sulla somma oggetto di conguaglio a favore dei convenuti e carico dell'attore saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, sarà cessato lo stato di comunione (v. Cass.,
10.2.2004, n. 2483; Cass., 10.1.2014, n. 406).
3. La parte attrice ha formulato la domanda di indennizzo nei confronti di sul presupposto che costui abbia goduto in via esclusiva il Controparte_4
locale adibito a laboratorio artigianale e quello adibito a residenza.
Parimenti, i convenuti hanno formulato la medesima domanda nei confronti tanto dell'attore quanto del convenuto contumace, per il godimento Controparte_4
esclusivo degli immobili oggetto di divisione a far data dall'apertura della successione di il 18.01.2009. Parte_2
Partendo dalla domanda dell'attore, osserva il Tribunale che essa è infondata.
Come certamente noto, spetta ai condividenti che ne hanno fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile comune dalla data in cui tale domanda è stata formulata.
Ora, nel caso di specie, non risulta che l'attore abbia mai chiesto al fratello di poter utilizzare i beni in via diretta o indiretta. Infatti, l'uso diretto del CP_4
bene altro non è che attuazione del diritto dominicale e il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile.
Inoltre, la domanda non può trovare accoglimento nemmeno a far data dalla citazione (contenente, questa sì, la richiesta espressa di godimento in maniera indiretta attraverso i frutti civili), perché dall'istruttoria orale è emerso che il laboratorio non era più occupato da ormai da diversi anni (cfr. Controparte_4 processo verbale dell'udienza del 15.09.2021). Ne consegue che, dalla data della
10 domanda giudiziale (2017) in poi, il convenuto non ha goduto Controparte_4 dell'immobile.
Analogamente è a dirsi per l'immobile adibito a residenza, per il quale nessuna prova è stata data del godimento esclusivo da parte del convenuto contumace.
Quindi, la domanda attorea va rigettata.
Passando all'esame della domanda di indennizzo formulata dai convenuti, osserva il Giudicante che l'attore ha aderito a tale domanda (da ultimo, nelle note di trattazione scritta del 26.11.2024) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 115 co. 1
c.p.c., il godimento esclusivo degli immobili da parte di e Pt_1 Controparte_4
è pacifico.
Ne consegue che ai convenuti va riconosciuto il diritto all'indennizzo a far data dal 18.01.2009.
Ciò premesso, l'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene ereditario può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione (cfr. Cassazione n.
20394/2013; Cassazione n. 17876/2019; Cass., 2.8.1990, n. 7716).
Tale valore è stato calcolato dal C.T.U., prima, dal gennaio 2009 al giugno 2014
(data del decesso di e poi dal 2014 all'attualità (settembre Persona_1 Dell'importo complessivo di €.1769,08, vanno pertanto posti: €1.236,29 a carico dell'attore e €.532,79 a carico del convenuto contumace Controparte_4
I parametri alla stregua dei quali è stata calcolata tale somma, che appare congrua, possono ritenersi attuali anche alla data odierna, stante il non significativo tempo trascorso dalla data della stima (settembre 2022) e quella odierna, fermo restando la necessità di aggiornare la somma alla data odierna.
I convenuti, in sede di comparsa conclusionale, hanno aggiunto le ulteriori mensilità (pari a 132 dal settembre 2022 fino a giugno 2025), applicando il metodo di calcolo utilizzato dal CTU per il secondo periodo.
Tale metodo appare corretto, perché, diversamente da quanto eccepito dall'attore in sede di memoria di replica, non rileva l'errore di calcolo anzidetto, perché i due periodi di occupazione, dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2022 (e quindi i relativi importi) sono stati calcolati separatamente, avendo i beni un differente valore locativo (cfr. tabella inserita alla pagina 58 della CTU).
L'importo complessivo aggiornato e riconoscibile agli odierni convenuti costituitisi è pari, al mese di giugno 2025, a €2.358,81 (786,27x3=) ai quali si aggiungono i valori corretti del primo periodo (305,21x3= €915,63) per complessivi €.3.274,44 di cui €2.288,50 a carico di (pari al 69,89% Parte_1
come calcolato nelle tabelle da XIX a XXIII della consulenza in atti) e €.985,94 a carico di (pari al 30,11% come calcolato nelle tabelle da XIX a Controparte_4
XXIII della consulenza in atti).
Detto importo può quindi essere posto a base della decisione.
Diversamente da quanto sostenuto dalle parti, non sono dovute le mensilità successive alla pubblicazione della predetta sentenza.
L'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe, nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU già liquidate in corso di giudizio. Non si condividono, in proposito, le argomentazioni dei convenuti in ordine alla ripartizione pro quota delle spese di CTU, in quanto costituisce un principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto
12 nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti;
la ripartizione secondo le rispettive quote va effettuata solo per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote (cfr. ex multiis
Cassazione n. 15926/2019). Nell'odierno giudizio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, attesa la necessarietà della stessa ai fini della divisione chiesta da entrambe e non trattandosi di atto rivolto esclusivamente alla determinazione della quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone l'assegnazione a dei seguenti beni immobili (massa Parte_1
immobiliare A del progetto del CTU):
1. residenza composta da:
- parte di un appartamento ad uso abitazione con annesso locale al piano terra censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o
Paduna n. SNC, particella 362 sub 3, piano T - 1, zona cens. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale (Totale: 78 mq Totale: escluse aree scoperte: 73 mq), rendita catastale E 178,95dalle particelle 362 sub 3 e 364 sub 3 del foglio 146 del catasto fabbricati di Teramo;
- parte di un appartamento ad uso abitazione posto al piano primo con annesso locale al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 3, piano T - 1, zona cens. 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale (totale:
117 mq Totale: escluse aree scoperte, 108 mq), rendita catastale E 255,65;
2. rimessa con parte di garage al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 5, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 21 mq, superficie catastale (Totale 26 mq), rendita catastale E 41,21;
13 b) dispone l'assegnazione ad dei seguenti immobili (massa Controparte_4
immobiliare B del progetto del CTU):
1. il laboratorio artigianale eretto su due piani e composto da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna
n. SNC, particella 362 sub 2, piano T, zona cens. 2, categoria C/3, classe 1, consistenza 62 mq, superficie catastale (Totale: 72 mq ), rendita catastale E
131,28;) e locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 2, piano T, zona cens. 2, categoria C/3, classe 1, consistenza 41 mq, superficie catastale (Totale:
54 mq), rendita catastale E 86,82;
2. rimesse e deposito al piano terra composte da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 362 sub 4, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza
67 mq, superficie catastale (Totale: 74 mq), rendita catastale E 131,49; locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune
o Paduna n. SNC, particella 364 sub 6, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 8 mq, superficie catastale 12 mq, rendita catastale E 15,70
3. locale ad uso magazzini al piano terra, con annessa corte di pertinenza: censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune
o Paduna n. SNC, particella 360, piano T, zona cens. 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 39 mq, superficie catastale (Totale: 92 mq), rendita catastale E
82,58 – come bene comune non censibile – al foglio 146 del catasto terreni del
Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna, particella 360 della consistenza di
500 mq.
c) dispone che l'assegnatario versi i seguenti conguagli in denaro: Parte_1
- €17.906,09 a favore di , oltre interessi legali come indicato in Controparte_4
motivazione;
- €2.272,94 a favore di , oltre interessi legali come Controparte_1
indicato in motivazione;
14 - €2.272,94 a favore di oltre interessi legali come indicato in Controparte_3
motivazione;
- €2.272,94 a favore di oltre interessi legali come indicato in Controparte_2
motivazione;
d) accoglie la domanda riconvenzionale promossa dai convenuti e, per l'effetto:
- condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_1
e , della somma di €762,83 ciascuno Controparte_3 Controparte_2
(per complessivi €.2.288,50), a titolo di indennità di occupazione degli immobili sopra indicati dal 18.01.2009 al mese di giugno 2025;
- condanna al pagamento, a favore di Controparte_4 Controparte_1
e , della somma di €328,64
[...] Controparte_3 Controparte_2
ciascuno (per complessivi €985,94) a titolo di indennità di occupazione degli immobili sopra indicati dal 18.01.2009 al mese di giugno 2025;
e) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
f) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
g) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Teramo, 18 luglio 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 coincidente con il deposito della consulenza).
Come rilevato dall'attore, effettivamente, l'importo finale dell'indennità spettante a ciascuno dei convenuti per il periodo dal 18.01.2009 al 23.06.2014, risulta pari ad €.305,21, in quanto l'importo di €.547,36 sommato a quello di
€368,26 e diviso per 3, porta ad €.305,21 e non ad €.407,18 come invece indicato dal CTU (€547,36 + €368,26 = €915,62 :3 = €.305,21).
Dell'importo complessivo di €.915,62, vanno pertanto posti: €547,36 a carico dell'attore ed €.368,26 a carico del convenuto contumace Controparte_4
Con riguardo al secondo periodo (23.06.2014 al settembre 2022), l'importo finale dell'indennità spettante a ciascuno dei convenuti risulta pari ad €.589,69
(€1.236,29 + €532,79 = €.1769,08 : 3 = €.589,69).
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Silvia Codispoti
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3937 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del
23.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1
Gersan Persia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montorio al
Vomano, via L. Bernardi Patrizi n. 12, giusta procura in atti;
Attore
CONTRO
(C.F. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._1
13.01.1965, (C.F. ) nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(BL) il 19.01.2004, nonché (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...], tutti rappresentati e C.F._3
difesi dall'Avv. Cinzia Rinaldo del Foro di Belluno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alano di Piave (BL), Via della Vittoria n. 13, giusta procura in atti;
Convenuti NONCHÉ
Controparte_4
Convenuto contumace
OGGETTO: divisione ordinaria. Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
23.04.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16.11.2017, ha adito Parte_1
questo Tribunale, convenendo in giudizio Controparte_4 CP_1
, e al fine di ottenere lo scioglimento
[...] CP_2 Controparte_3
della comunione ereditaria venutasi a creare sui seguenti beni immobili situati presso il Comune di Teramo, Contrada Paduna: a) fabbricato costituito da piano terra (adibito a laboratorio), piano primo (con accesso da scala interna) e sottotetto non abitabile individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 2 e sub
3; b) fabbricato composto da locali su un solo piano adibiti a rimesse e deposito
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 4; c) fabbricato composto da due locali su un solo piano adibiti ad garage e rimessa
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146 particella 364 sub 4 della e come porzione della particella 353; d) fabbricato composto da quattro piccoli locali su un solo piano adibiti a magazzino (categoria catastale C/2), individuati al foglio 146, particella 360.
A sostegno della domanda, l'attore ha specificato di aver acquistato la comproprietà dei beni mortis causa a seguito del decesso del padre, Per_1
(deceduto ab intestato il 23.06.2014). Il medesimo ha inoltre dedotto
[...] che gli altri eredi legittimi del padre erano l'altro figlio del de cuius, suo fratello e i nipoti del de cuius, e figli di Controparte_4 CP_3 Controparte_2
terzo figlio del de cuius, ma a questi premorto in data Parte_2
18.01.2009. Ha dedotto poi che i due nipoti avevano rinunciato all'eredità del nonno, ma avevano invece ereditato le quote di comproprietà sui beni immobili anzidetti acquistandoli mortis causa dal loro defunto padre ( , Parte_2
unitamente alla loro madre, . Controparte_1
L'attore ha dedotto inoltre che il fratello dalla morte del padre, Controparte_4
aveva occupato in via esclusiva gli immobili di cui alle particelle 362, sub 2, sub
3 e sub 4, 364 sub 2, con la conseguenza che egli aveva diritto alla
2 corresponsione della relativa indennità, oltre che al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle imposte di successione (pari ad €.2.356,00).
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni illustrate in citazione.
I convenuti, costituitisi in giudizio con comparsa e domanda riconvenzionale, non si sono opposti allo scioglimento della comunione, ma hanno chiesto l'attribuzione in loro favore dell'indennità per l'occupazione esclusiva dei beni comuni. Gli stessi hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporsi la divisione degli immobili oggetto del presente giudizio e meglio specificati in atti e conseguentemente;
in principalità: con attribuzione in ogni caso ai convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, di un solo conguaglio in denaro pari al valore delle rispettive quote
[...]
di proprietà come accertate nel presente giudizio, attesa l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento da parte degli odierni convenuti, tenuto conto anche della destinazione ed utilizzazione dei beni oggetto di divisione;
in subordine: con assegnazione agli odierni convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di una porzione come determinata ad esito del presente giudizio,
[...]
anche con eventuali conguagli ex art. 728 CC. In ogni caso, nel merito in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'attore , il convenuto Parte_1
ed il loro defunto padre , hanno goduto in via Controparte_4 Persona_1
esclusiva, a far data dall'apertura della successione di il Parte_2
18.01.2009, dei beni in comproprietà pro quota di , Controparte_1
e costituiti dai beni immobili così Controparte_2 Controparte_3
catastalmente censiti: Comune di Teramo, Frazione Villa Vomano, Contrada
Padune, foglio 146 particella 360 (Ubicazione Contrada Paduna snc Zona
Censuaria 2 Categoria C/2 Classe 2 mq 39 Rendita 82,58) particella 364 sub 2 (
Ubicazione Contrada Paduna snc Zona Censuaria 2 Categoria C/3 Classe 1 mq
41 Rendita 86,82), particella 364 sub 3 ( Ubicazione Contrada Paduna snc Zona
Censuaria 2 Categoria A/3 Classe 2 Vani 5,5 Rendita 255,65), particella 364 sub
3 4 ( Ubicazione Contrada Paduna snc Zona Censuaria 2 Categoria C/6 Classe 2 mq 29 Rendita 56,91) e della relativa area esterna di pertinenza avente superficie di mq 1.300 compresa l'area di sedime, meglio specificati in atti;
condannare i signori e , anche quali unici eredi Parte_1 Controparte_4
del defunto , in solido o secondo il godimento esclusivo di Persona_1
ciascuno come sarà accertato in corso di causa, al pagamento in favore dei convenuti , in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1
potestà genitoriale sul figlio minore , e , del Controparte_2 Controparte_3
corrispettivo per il mancato godimento dei beni in proprietà di questi ultimi dal
18.01.2009 sino alla divisione e pari a complessivi € 5.000,00= e/o alla diversa anche maggiore somma così come accertata ad esito del presente giudizio oltre interessi e rivalutazione se dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% come per legge se dovuti”.
benché ritualmente citato in giudizio, ha scelto di rimanere Controparte_4
contumace.
Il giudizio è stato istruito dal Giudice precedente assegnatario della causa con le produzioni documentali delle parti, le prove testimoniali e con la consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. Persona_2
La causa è stata assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021 ancora in fase di giuramento del CTU. Terminata l'istruttoria e a seguito del periodo di assenza per congedo di maternità della scrivente Giudice, la causa è giunta quindi all'udienza del 23.04.2025 dove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1. Preliminare è, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto ab intestato il Persona_1
23.06.2014.
Per effetto dell'apertura della successione, si è venuta a costituire tra le parti la comunione sugli immobili meglio descritti in narrativa, secondo le quote analiticamente indicate nella CTU (cfr. pagina 20 dell'elaborato peritale in atti).
4 Va precisato che tali beni fanno parte, pro quota, di due masse ereditarie distinte: quella facente capo a e quella facente capo a Persona_1 Parte_2
figlio di a costui premorto in data 18.01.2009,
[...] Persona_1
marito e padre, rispettivamente, dei convenuti.
Essendosi in presenza di due masse ereditarie diverse, benché aventi ad oggetto i medesimi beni, il Tribunale ha quindi acquisito il consenso scritto delle parti (cfr. dichiarazioni scritte versate in atti).
2. Ciò premesso, deve procedersi, in accoglimento delle relative domande delle parti, alla divisione del bene comune in applicazione dell'art. 1111, comma 1,
c.c.
Con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, ing.
[...]
ha descritto gli immobili oggetto di comunione, stimandone il valore Per_2
(cfr. relazione peritale in atti).
Più nel dettaglio, i beni oggetto di divisione sono ubicati nella frazione Villa
Vomano di Teramo e sono contigui tra di loro, individuabili tutti al catasto fabbricati al foglio 146 del Comune di Teramo. Essi sono composti strutturalmente da quattro distinti immobili:
1. immobile composto da un piano terra, un piano primo (con accesso da scala interna) ed un sottotetto non abitabile così suddiviso:
a) al piano terra sono presenti due locali (non utilizzati) destinati a laboratorio per arti e mestieri (categoria catastale C/3), individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 2;
b) al piano primo e per una camera al piano terra sono presenti dei locali residenziali (categoria catastale A/3), individuati al foglio 146 particelle
362 e 364 sub 3;
2. immobile composto da locali su un solo piano adibiti a rimesse e deposito
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146, particelle 362 e 364 sub 4;
5 3. immobile composto da due locali su un solo piano adibiti ad garage e rimessa
(categoria catastale C/6), individuati al foglio 146 particella 364 sub 4 della e come porzione della particella 353;
4. immobile composto da quattro piccoli locali su un solo piano adibiti a magazzino (categoria catastale C/2), individuati al foglio 146, particella 360.
In sintesi, gli immobili che concretamente vengono divisi sono:
1) l'immobile destinato a laboratorio artigianale;
2) l'immobile residenziale;
3) l'immobile destinato a deposito e rimesse;
4) l'immobile destinato a garage e rimesse;
5) l'immobile destinato a magazzini;
2.1 Va a questo punto puntualizzato che il CTU ha accertato l'assenza di titoli edilizi relativi agli immobili predetti e, pertanto, è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo degli estremi della licenza edilizia, trattandosi di opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (cfr. art. 40, co. 2 l. 47/1985).
2.2. In ordine alle quote di comproprietà di ciascun condividente sui beni immobili, il consulente ha ripartito le quote, stimandone il valore, nella misura che segue:
a) laboratorio artigianale - valore di mercato pari ad €.43.384,95:
- 659/1000 (valore della quota: €.21.140,72); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.20.809,54); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €. 478,23);
b) residenza - valore di mercato pari ad €.111.505,45:
- 659/1000 (valore della quota: €.55.407,93); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.52.260,60); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €.1.278,97);
6 c) deposito e rimesse – valore di mercato pari ad €.21.576,00):
- 659/1000 (valore della quota: €.13.079,93); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.7.424,93); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €. 357,05);
c) garage e rimessa – valore di mercato pari ad €.8.352,00:
- 659/1000 (valore della quota: €.5.503,97); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.2.371,97); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €.158,69);
d) magazzini – valore di mercato pari ad €.11.466,00:
- 659/1000 (valore della quota: €.7.556,09); Parte_1
- 284/1000 (valore della quota: €.3.256,34); Controparte_4
- , e 19/1000 (valore della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
quota: €.217,85).
In ordine alle modalità di divisione, il consulente ha predisposto il progetto, creando due masse immobiliari che mantengono inalterate la funzionalità dei beni, limitando il valore dei conguagli in denaro:
A)
1. residenza composta da:
- parte di un appartamento ad uso abitazione con annesso locale al piano terra censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o
Paduna n. SNC, particella 362 sub 3, piano T - 1, zona cens. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale (Totale: 78 mq Totale: escluse aree scoperte: 73 mq), rendita catastale E 178,95dalle particelle 362 sub 3 e 364 sub 3 del foglio 146 del catasto fabbricati di Teramo;
- parte di un appartamento ad uso abitazione posto al piano primo con annesso locale al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 3, piano T - 1, zona
7 cens. 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale (totale:
117 mq Totale: escluse aree scoperte, 108 mq), rendita catastale E 255,65;
2. rimessa con parte di garage al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 5, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 21 mq, superficie catastale (Totale 26 mq), rendita catastale E 41,21;
B)
1. il laboratorio artigianale eretto su due piani e composto da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna
n. SNC, particella 362 sub 2, piano T, zona cens. 2, categoria C/3, classe 1, consistenza 62 mq, superficie catastale (Totale: 72 mq ), rendita catastale E
131,28;) e locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 2, piano T, zona cens.
2, categoria C/3, classe 1, consistenza 41 mq, superficie catastale (Totale: 54 mq), rendita catastale E 86,82;
2. rimesse e deposito al piano terra composte da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 362 sub 4, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza
67 mq, superficie catastale (Totale: 74 mq), rendita catastale E 131,49; locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o
Paduna n. SNC, particella 364 sub 6, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe
2, consistenza 8 mq, superficie catastale 12 mq, rendita catastale E 15,70;
3. locale ad uso magazzini al piano terra, con annessa corte di pertinenza: censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna
n. SNC, particella 360, piano T, zona cens. 2, categoria C/2, classe 2, consistenza
39 mq, superficie catastale (Totale: 92 mq), rendita catastale E 82,58 – come bene comune non censibile – al foglio 146 del catasto terreni del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna, particella 360 della consistenza di 500 mq.
La massa immobiliare A viene attribuita a sul quale gravano i Parte_1
seguenti conguagli in denaro:
8 a) conguaglio in favore di : €17.906,09; Controparte_4
b) conguaglio a favore di : €2.272,94; Controparte_1
c) conguaglio a favore di €2.272,94; Controparte_3
d) conguaglio a favore di €2.272,94. Controparte_2
Per un importo totale di €24.724,90.
La massa immobiliare B viene assegnata ad Controparte_4
2.3. Le parti hanno dichiarato, a più riprese, di aderire a tale progetto divisionale
(cfr. verbali udienze del 20.03.2023 e del 15.05.2023) tanto che la causa ha subito numerosi rinvii anche in ragione della necessità di notificare il verbale di fissazione dell'udienza di discussione del progetto ai sensi dell'art. 789 c.c. anche al contumace, in considerazione del fatto che detta notifica non andava a buon fine. Tuttavia, da ultimo, le parti hanno riferito di non essere d'accordo in ordine alla ripartizione delle spese, sicché si è resa necessaria la pronuncia di tale sentenza.
Dunque, gli immobili possono essere senz'altro divisi come da progetto divisionale redatto dal CTU, ma con una puntualizzazione.
Il consulente ha evidenziato la necessità di costituire una servitù di passaggio per il terreno pertinenziale relativo alla particella 360 foglio 146. Sulla base di ciò,
l'attore ha chiesto, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la costituzione della predetta servitù (peraltro non solo di passaggio pedonale, ma anche
“carrabile con ogni tipo di autoveicolo, di utenze di qualsiasi tipologia, anche interrate: acqua, energia elettrica, gas, ecc.”).
È evidente come non sia possibile costituire una servitù di passaggio in assenza, in prima analisi, della domanda di parte tempestivamente formulata e, in seconda analisi, dell'allegazione e della prova della sussistenza di tutti gli specifici presupposti previsti dalla legge per le servitù prediali (cfr. artt. 1027 e ss. c.c.).
A nulla rileva il fatto che, in ragione di ciò, il CTU ha applicato una piccola decurtazione del 10% al valore del bene, atteso che trattasi, per l'appunto, di una diminuzione di minima entità (€12.740,00 - €1.274,00 = €11.466,00).
9 Va poi precisato che, diversamente da quanto richiesto dall'attore, sulla somma oggetto di conguaglio a favore dei convenuti e carico dell'attore saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, sarà cessato lo stato di comunione (v. Cass.,
10.2.2004, n. 2483; Cass., 10.1.2014, n. 406).
3. La parte attrice ha formulato la domanda di indennizzo nei confronti di sul presupposto che costui abbia goduto in via esclusiva il Controparte_4
locale adibito a laboratorio artigianale e quello adibito a residenza.
Parimenti, i convenuti hanno formulato la medesima domanda nei confronti tanto dell'attore quanto del convenuto contumace, per il godimento Controparte_4
esclusivo degli immobili oggetto di divisione a far data dall'apertura della successione di il 18.01.2009. Parte_2
Partendo dalla domanda dell'attore, osserva il Tribunale che essa è infondata.
Come certamente noto, spetta ai condividenti che ne hanno fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile comune dalla data in cui tale domanda è stata formulata.
Ora, nel caso di specie, non risulta che l'attore abbia mai chiesto al fratello di poter utilizzare i beni in via diretta o indiretta. Infatti, l'uso diretto del CP_4
bene altro non è che attuazione del diritto dominicale e il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile.
Inoltre, la domanda non può trovare accoglimento nemmeno a far data dalla citazione (contenente, questa sì, la richiesta espressa di godimento in maniera indiretta attraverso i frutti civili), perché dall'istruttoria orale è emerso che il laboratorio non era più occupato da ormai da diversi anni (cfr. Controparte_4 processo verbale dell'udienza del 15.09.2021). Ne consegue che, dalla data della
10 domanda giudiziale (2017) in poi, il convenuto non ha goduto Controparte_4 dell'immobile.
Analogamente è a dirsi per l'immobile adibito a residenza, per il quale nessuna prova è stata data del godimento esclusivo da parte del convenuto contumace.
Quindi, la domanda attorea va rigettata.
Passando all'esame della domanda di indennizzo formulata dai convenuti, osserva il Giudicante che l'attore ha aderito a tale domanda (da ultimo, nelle note di trattazione scritta del 26.11.2024) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 115 co. 1
c.p.c., il godimento esclusivo degli immobili da parte di e Pt_1 Controparte_4
è pacifico.
Ne consegue che ai convenuti va riconosciuto il diritto all'indennizzo a far data dal 18.01.2009.
Ciò premesso, l'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene ereditario può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione (cfr. Cassazione n.
20394/2013; Cassazione n. 17876/2019; Cass., 2.8.1990, n. 7716).
Tale valore è stato calcolato dal C.T.U., prima, dal gennaio 2009 al giugno 2014
(data del decesso di e poi dal 2014 all'attualità (settembre Persona_1 Dell'importo complessivo di €.1769,08, vanno pertanto posti: €1.236,29 a carico dell'attore e €.532,79 a carico del convenuto contumace Controparte_4
I parametri alla stregua dei quali è stata calcolata tale somma, che appare congrua, possono ritenersi attuali anche alla data odierna, stante il non significativo tempo trascorso dalla data della stima (settembre 2022) e quella odierna, fermo restando la necessità di aggiornare la somma alla data odierna.
I convenuti, in sede di comparsa conclusionale, hanno aggiunto le ulteriori mensilità (pari a 132 dal settembre 2022 fino a giugno 2025), applicando il metodo di calcolo utilizzato dal CTU per il secondo periodo.
Tale metodo appare corretto, perché, diversamente da quanto eccepito dall'attore in sede di memoria di replica, non rileva l'errore di calcolo anzidetto, perché i due periodi di occupazione, dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2022 (e quindi i relativi importi) sono stati calcolati separatamente, avendo i beni un differente valore locativo (cfr. tabella inserita alla pagina 58 della CTU).
L'importo complessivo aggiornato e riconoscibile agli odierni convenuti costituitisi è pari, al mese di giugno 2025, a €2.358,81 (786,27x3=) ai quali si aggiungono i valori corretti del primo periodo (305,21x3= €915,63) per complessivi €.3.274,44 di cui €2.288,50 a carico di (pari al 69,89% Parte_1
come calcolato nelle tabelle da XIX a XXIII della consulenza in atti) e €.985,94 a carico di (pari al 30,11% come calcolato nelle tabelle da XIX a Controparte_4
XXIII della consulenza in atti).
Detto importo può quindi essere posto a base della decisione.
Diversamente da quanto sostenuto dalle parti, non sono dovute le mensilità successive alla pubblicazione della predetta sentenza.
L'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe, nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU già liquidate in corso di giudizio. Non si condividono, in proposito, le argomentazioni dei convenuti in ordine alla ripartizione pro quota delle spese di CTU, in quanto costituisce un principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto
12 nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti;
la ripartizione secondo le rispettive quote va effettuata solo per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote (cfr. ex multiis
Cassazione n. 15926/2019). Nell'odierno giudizio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, attesa la necessarietà della stessa ai fini della divisione chiesta da entrambe e non trattandosi di atto rivolto esclusivamente alla determinazione della quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone l'assegnazione a dei seguenti beni immobili (massa Parte_1
immobiliare A del progetto del CTU):
1. residenza composta da:
- parte di un appartamento ad uso abitazione con annesso locale al piano terra censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o
Paduna n. SNC, particella 362 sub 3, piano T - 1, zona cens. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale (Totale: 78 mq Totale: escluse aree scoperte: 73 mq), rendita catastale E 178,95dalle particelle 362 sub 3 e 364 sub 3 del foglio 146 del catasto fabbricati di Teramo;
- parte di un appartamento ad uso abitazione posto al piano primo con annesso locale al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 3, piano T - 1, zona cens. 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale (totale:
117 mq Totale: escluse aree scoperte, 108 mq), rendita catastale E 255,65;
2. rimessa con parte di garage al piano terra, censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 5, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 21 mq, superficie catastale (Totale 26 mq), rendita catastale E 41,21;
13 b) dispone l'assegnazione ad dei seguenti immobili (massa Controparte_4
immobiliare B del progetto del CTU):
1. il laboratorio artigianale eretto su due piani e composto da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna
n. SNC, particella 362 sub 2, piano T, zona cens. 2, categoria C/3, classe 1, consistenza 62 mq, superficie catastale (Totale: 72 mq ), rendita catastale E
131,28;) e locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di
Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 364 sub 2, piano T, zona cens. 2, categoria C/3, classe 1, consistenza 41 mq, superficie catastale (Totale:
54 mq), rendita catastale E 86,82;
2. rimesse e deposito al piano terra composte da locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna n. SNC, particella 362 sub 4, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza
67 mq, superficie catastale (Totale: 74 mq), rendita catastale E 131,49; locale censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune
o Paduna n. SNC, particella 364 sub 6, piano T, zona cens. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 8 mq, superficie catastale 12 mq, rendita catastale E 15,70
3. locale ad uso magazzini al piano terra, con annessa corte di pertinenza: censito al foglio 146 del catasto fabbricati del Comune di Teramo, C.da Padune
o Paduna n. SNC, particella 360, piano T, zona cens. 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 39 mq, superficie catastale (Totale: 92 mq), rendita catastale E
82,58 – come bene comune non censibile – al foglio 146 del catasto terreni del
Comune di Teramo, C.da Padune o Paduna, particella 360 della consistenza di
500 mq.
c) dispone che l'assegnatario versi i seguenti conguagli in denaro: Parte_1
- €17.906,09 a favore di , oltre interessi legali come indicato in Controparte_4
motivazione;
- €2.272,94 a favore di , oltre interessi legali come Controparte_1
indicato in motivazione;
14 - €2.272,94 a favore di oltre interessi legali come indicato in Controparte_3
motivazione;
- €2.272,94 a favore di oltre interessi legali come indicato in Controparte_2
motivazione;
d) accoglie la domanda riconvenzionale promossa dai convenuti e, per l'effetto:
- condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_1
e , della somma di €762,83 ciascuno Controparte_3 Controparte_2
(per complessivi €.2.288,50), a titolo di indennità di occupazione degli immobili sopra indicati dal 18.01.2009 al mese di giugno 2025;
- condanna al pagamento, a favore di Controparte_4 Controparte_1
e , della somma di €328,64
[...] Controparte_3 Controparte_2
ciascuno (per complessivi €985,94) a titolo di indennità di occupazione degli immobili sopra indicati dal 18.01.2009 al mese di giugno 2025;
e) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
f) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
g) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Teramo, 18 luglio 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 coincidente con il deposito della consulenza).
Come rilevato dall'attore, effettivamente, l'importo finale dell'indennità spettante a ciascuno dei convenuti per il periodo dal 18.01.2009 al 23.06.2014, risulta pari ad €.305,21, in quanto l'importo di €.547,36 sommato a quello di
€368,26 e diviso per 3, porta ad €.305,21 e non ad €.407,18 come invece indicato dal CTU (€547,36 + €368,26 = €915,62 :3 = €.305,21).
Dell'importo complessivo di €.915,62, vanno pertanto posti: €547,36 a carico dell'attore ed €.368,26 a carico del convenuto contumace Controparte_4
Con riguardo al secondo periodo (23.06.2014 al settembre 2022), l'importo finale dell'indennità spettante a ciascuno dei convenuti risulta pari ad €.589,69
(€1.236,29 + €532,79 = €.1769,08 : 3 = €.589,69).
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