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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile in persona della Dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1411 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto occupazione sine titolo e risarcimento del danno
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Mazzia e
[...] C.F._2
nel cui studio in Trebisacce alla Via Cefaly, n. 14, elettivamente domiciliano;
attori
contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Controparte_4 C.F._6
dall'avv. Giovanni Spataro e nel cui studio in Cosenza alla Piazza Europa elettivamente domiciliano;
convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale del 04.12.2024 da intendersi integralmente riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così
come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio i
RG 1411/2020 convenuti identificati in epigrafe assumendo di “…essere proprietari di terreni in località Canale
della Porta in agro del Comune di Trebisacce (Cs) riportati in catasto al foglio 24, particelle 189-193; - che,
in particolare, il terreno di maggiore estensione (p.lla 189) confina a nord con la particella 190 di proprietà
CP_ di , sulla quale vi è in corso di costruzione un fabbricato da parte della Ital Controparte_2
Costruzioni snc;
- che, in forza dei suddetti lavori, mezzi di ogni genere transitano su parte della proprietà
degli attori, tanto da aver determinato il crearsi di una vera e propria stradina interpoderale, mai
autorizzata; - che, tale transito ha arrecato notevoli danni al terreno, quantificabili in € 16.250,00…”.
Concludevano di “….Accertare e Dichiarare il pregiudizio arrecato ai Sigg. da parte Parte_1
convenuta, il quale ha occupato illegittimamente, mediante l'apposizione di mezzi ed autocarri, una porzione
di terreno di proprietà degli attori;
Condannare la parte convenuta a rimuovere tali mezzi ed a risarcire gli
attori per i danni arrecati al terreno di proprietà degli stessi, quantificati in € 16.250,00, oltre al pagamento
di un'indennità per il periodo di occupazione illegittima;
Condannare parte convenuta al risarcimento del
danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati;
il tutto per la complessiva somma che sarà accertata
in corso di causa a mezzo idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannare la
convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.11.2020 si costituivano i convenuti identificati i quali si opponevano a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito per i motivi esposti nel proprio atto e chiedevano il rigetto delle domande attoree. Chiedevano, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, con provvedimento a firma della dott.ssa , rigettava la richiesta di Persona_1
chiamata in causa del terzo per i motivi indicati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
RG 1411/2020 La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del
04.12.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Nel presente giudizio gli attori formulavano in via principale domanda di illegittima occupazione, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
La domanda non può essere accolta.
Ed invero, pacifica la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori ed incontroverso e documentale il fatto che i convenuti sono stati autorizzati, dagli stessi attori, al passaggio con mezzi meccanici sul predetto fondo (cfr verbale di riunione datato 14.05.2021 non contestato
dalle parti) - non vi è, tuttavia, prova dell'illegittima occupazione e dell'esistenza del pregiudizio economico che i sigg.ri assumono di aver subìto, attesa Parte_1
l'impossibilità di configurare, nella fattispecie, un danno in re ipsa.
Al riguardo, va premesso che esistono due contrapposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la portata del danno da occupazione illegittima e gli oneri di allegazione e prova a carico della parte asseritamente danneggiata: uno che definisce non "in re ipsa"
tale danno, atteso che il concetto di danno in re ipsa comporta l'identificazione (non corretta)
del danno con l'evento dannoso (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 13071/2018), ed un altro, di segno contrario, secondo cui, in caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto
dal proprietario sarebbe proprio da qualificare "in re ipsa" (cfr., tra altre, Cass. ord. n.
20545/2018).
Piuttosto è da dire che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere
RG 1411/2020 relativo e quindi ammette la prova contraria;
ne deriva che la locuzione "danno in re ipsa"
va allora intesa come "danno normale" o "danno presunto", quali espressioni più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile (cfr. in motivazione, in tali condivisibili termini, Cass. ord. n.
39/2021).
E tuttavia, tale natura presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) del danno da occupazione illegittima,
che può quindi essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, non esonera la parte attrice - quanto meno - dalla allegazione dei fatti costitutivi che devono essere accertati. In altri termini, il carattere presuntivo del danno in discorso è apprezzabile sul piano della prova, il cui onere risulta semplificato dall'operatività delle cc.dd.
presunzioni semplici, o, volendo, anche dalla ricorrenza di un fatto notorio;
l'asserito danneggiato, invece, non può ritenersi esonerato dall'allegare le circostanze fattuali sulla cui base inferire (art. 2729 c.c.), appunto, la sussistenza del danno da occupazione illegittima.
Fatta questa generale premessa, nel caso di specie, le circostanze a tal fine allegate dagli attori appaiono generiche ed inconducenti, con conseguente rigetto della domanda.
Nessuna prova è stata fornita da parte attrice con riferimento all'occupazione. Dato per documentale l'accordo delle parti al transito dei mezzi meccanici, dall'escussione dei testi non è dato evincere la sosta dei mezzi meccanici o, comunque, l'occupazione illegittima
(cfr teste “….Posso dire che nel corso dei lavori sono stati impiegati dei mezzi pesanti, io Testimone_1
però non li ho mai visti sostare….ud. 17.11.22; “…. Tuttavia nulla so dire sulla eventuale Parte_3
sosta dei mezzi poiché non mi recavo sul cantiere. Aggiungo che mi recavo sul cantiere un paio di volte e
non notavo la presenza di mezzi sul terreno del Buongiorno…”ud. 10.05.2023).
Nella medesima direzione e quindi andrà parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno richiesto dagli attori di cui non vi è prova in atti.
RG 1411/2020 Gli attori avrebbe dovuto fornire rigorosa dimostrazione del danno concretamente determinato né la consulenza di parte può colmare tale lacuna probatoria atteso che “….non
ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio,
al pari di ogni altro documento proveniente dal terzo…” (cfr Cass. 2980/2023).
In conclusione, in difetto di idonea allegazione probatoria circa le circostanze dalle quali far discendere l'esistenza del (maggior) danno asseritamente subìto il danno in questione non può neppure presumersi, con conseguente inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dagli attori nonché inapplicabilità dell'art. 1226 c.c., che presuppongono la prova dell'esistenza del pregiudizio di cui si chiede la riparazione.
“….Infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che
chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito
un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e
tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per
aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al
riguardo avvalersi anche della prova presuntiva Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo
perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno.
Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non
patrimoniale che sia” (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 378/2005).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice, per le ragioni esposte nella parte motiva.
2. Condanna le parte attrici al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori
RG 1411/2020 come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 16.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1411/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile in persona della Dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1411 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto occupazione sine titolo e risarcimento del danno
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Mazzia e
[...] C.F._2
nel cui studio in Trebisacce alla Via Cefaly, n. 14, elettivamente domiciliano;
attori
contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Controparte_4 C.F._6
dall'avv. Giovanni Spataro e nel cui studio in Cosenza alla Piazza Europa elettivamente domiciliano;
convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale del 04.12.2024 da intendersi integralmente riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così
come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio i
RG 1411/2020 convenuti identificati in epigrafe assumendo di “…essere proprietari di terreni in località Canale
della Porta in agro del Comune di Trebisacce (Cs) riportati in catasto al foglio 24, particelle 189-193; - che,
in particolare, il terreno di maggiore estensione (p.lla 189) confina a nord con la particella 190 di proprietà
CP_ di , sulla quale vi è in corso di costruzione un fabbricato da parte della Ital Controparte_2
Costruzioni snc;
- che, in forza dei suddetti lavori, mezzi di ogni genere transitano su parte della proprietà
degli attori, tanto da aver determinato il crearsi di una vera e propria stradina interpoderale, mai
autorizzata; - che, tale transito ha arrecato notevoli danni al terreno, quantificabili in € 16.250,00…”.
Concludevano di “….Accertare e Dichiarare il pregiudizio arrecato ai Sigg. da parte Parte_1
convenuta, il quale ha occupato illegittimamente, mediante l'apposizione di mezzi ed autocarri, una porzione
di terreno di proprietà degli attori;
Condannare la parte convenuta a rimuovere tali mezzi ed a risarcire gli
attori per i danni arrecati al terreno di proprietà degli stessi, quantificati in € 16.250,00, oltre al pagamento
di un'indennità per il periodo di occupazione illegittima;
Condannare parte convenuta al risarcimento del
danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati;
il tutto per la complessiva somma che sarà accertata
in corso di causa a mezzo idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condannare la
convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.11.2020 si costituivano i convenuti identificati i quali si opponevano a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito per i motivi esposti nel proprio atto e chiedevano il rigetto delle domande attoree. Chiedevano, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, con provvedimento a firma della dott.ssa , rigettava la richiesta di Persona_1
chiamata in causa del terzo per i motivi indicati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
RG 1411/2020 La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del
04.12.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Nel presente giudizio gli attori formulavano in via principale domanda di illegittima occupazione, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
La domanda non può essere accolta.
Ed invero, pacifica la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori ed incontroverso e documentale il fatto che i convenuti sono stati autorizzati, dagli stessi attori, al passaggio con mezzi meccanici sul predetto fondo (cfr verbale di riunione datato 14.05.2021 non contestato
dalle parti) - non vi è, tuttavia, prova dell'illegittima occupazione e dell'esistenza del pregiudizio economico che i sigg.ri assumono di aver subìto, attesa Parte_1
l'impossibilità di configurare, nella fattispecie, un danno in re ipsa.
Al riguardo, va premesso che esistono due contrapposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la portata del danno da occupazione illegittima e gli oneri di allegazione e prova a carico della parte asseritamente danneggiata: uno che definisce non "in re ipsa"
tale danno, atteso che il concetto di danno in re ipsa comporta l'identificazione (non corretta)
del danno con l'evento dannoso (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 13071/2018), ed un altro, di segno contrario, secondo cui, in caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto
dal proprietario sarebbe proprio da qualificare "in re ipsa" (cfr., tra altre, Cass. ord. n.
20545/2018).
Piuttosto è da dire che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere
RG 1411/2020 relativo e quindi ammette la prova contraria;
ne deriva che la locuzione "danno in re ipsa"
va allora intesa come "danno normale" o "danno presunto", quali espressioni più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile (cfr. in motivazione, in tali condivisibili termini, Cass. ord. n.
39/2021).
E tuttavia, tale natura presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) del danno da occupazione illegittima,
che può quindi essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, non esonera la parte attrice - quanto meno - dalla allegazione dei fatti costitutivi che devono essere accertati. In altri termini, il carattere presuntivo del danno in discorso è apprezzabile sul piano della prova, il cui onere risulta semplificato dall'operatività delle cc.dd.
presunzioni semplici, o, volendo, anche dalla ricorrenza di un fatto notorio;
l'asserito danneggiato, invece, non può ritenersi esonerato dall'allegare le circostanze fattuali sulla cui base inferire (art. 2729 c.c.), appunto, la sussistenza del danno da occupazione illegittima.
Fatta questa generale premessa, nel caso di specie, le circostanze a tal fine allegate dagli attori appaiono generiche ed inconducenti, con conseguente rigetto della domanda.
Nessuna prova è stata fornita da parte attrice con riferimento all'occupazione. Dato per documentale l'accordo delle parti al transito dei mezzi meccanici, dall'escussione dei testi non è dato evincere la sosta dei mezzi meccanici o, comunque, l'occupazione illegittima
(cfr teste “….Posso dire che nel corso dei lavori sono stati impiegati dei mezzi pesanti, io Testimone_1
però non li ho mai visti sostare….ud. 17.11.22; “…. Tuttavia nulla so dire sulla eventuale Parte_3
sosta dei mezzi poiché non mi recavo sul cantiere. Aggiungo che mi recavo sul cantiere un paio di volte e
non notavo la presenza di mezzi sul terreno del Buongiorno…”ud. 10.05.2023).
Nella medesima direzione e quindi andrà parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno richiesto dagli attori di cui non vi è prova in atti.
RG 1411/2020 Gli attori avrebbe dovuto fornire rigorosa dimostrazione del danno concretamente determinato né la consulenza di parte può colmare tale lacuna probatoria atteso che “….non
ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio,
al pari di ogni altro documento proveniente dal terzo…” (cfr Cass. 2980/2023).
In conclusione, in difetto di idonea allegazione probatoria circa le circostanze dalle quali far discendere l'esistenza del (maggior) danno asseritamente subìto il danno in questione non può neppure presumersi, con conseguente inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dagli attori nonché inapplicabilità dell'art. 1226 c.c., che presuppongono la prova dell'esistenza del pregiudizio di cui si chiede la riparazione.
“….Infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che
chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito
un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e
tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per
aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al
riguardo avvalersi anche della prova presuntiva Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo
perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno.
Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non
patrimoniale che sia” (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 378/2005).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice, per le ragioni esposte nella parte motiva.
2. Condanna le parte attrici al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori
RG 1411/2020 come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 16.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1411/2020