Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1161/2023 R.G, proposta da rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Parte_1
avv.ti Lucia Maria Cicalese e Chiara Memoli.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, CP_1
dall'avv. Fabio Montella, presso il cui studio, in Battaglia, alla via IV
Novembre n.3, elettivamente domicilia;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
OGGETTO: riassunzione del giudizio di appello alla sentenza n. 443/2013 del tribunale di Vallo della Lucania, a seguito dell'ordinanza n. 25274/2023 della Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte e comparse conclusionali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]
proponeva opposizione al D.I. n. 115/2006 con il quale le era stato Pt_1
ingiunto il pagamento, in favore dell'PR edile , della CP_1
somma di € 84.549,04, oltre interessi e spese, per lavori di consolidamento e recupero realizzati presso un fabbricato dell'opponente sito in Copersito di Torchiara, deducendo di non aver ricevuto le fatture, di aver provveduto al pagamento della somma ulteriore di 15.000,00 e che i lavori non erano stati ultimati e quelli eseguiti presentavano difetti gravi;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per mancata o inesatta esecuzione dei lavori e, a tal fine, richiedeva prova per testi e C.T.U. per la verifica dell'entità dei danni e per la definizione dell'esatto importo dei lavori eseguiti;
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'PR , la quale CP_1
contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 443/2013 il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva parzialmente l'opposizione, con revoca dell'opposto D.I. e condanna della committente al pagamento, in favore della della somma di €. Pt_2
69.549,04, oltre interessi dalla messa in mora ricevuta l'11.1.2006; rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
da ultimo, condannava l' al pagamento, in favore dell'opposta, di 2/3 Pt_1
delle spese processuali, compensando per la residua parte.
Avverso tale decisione, l'opponente proponeva appello, chiedendone anzitutto la riforma, perché la domanda attorea non era stata provata, non avendo la prova testimoniale dimostrato né l'entità dei lavori eseguiti né la loro ultimazione;
in via subordinata, la nullità dell'udienza del 24.09.10 e l'inutilizzabilità della prova testi, perché espletata su impulso di professionista sprovvisto di patrocinio;
ancora, l'accoglimento della domanda riconvenzionale perché provata e non contestata dall'attore e, per la quantificazione del danno, procedere ad affidamento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio; da ultimo, la modifica del regime delle spese, con la condanna dell'attore al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con sentenza n. 328/2018 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Pt_3
, con revoca della condanna di al pagamento della somma di
[...] Pt_1
€. 69.549,04, e confermava le altre statuizioni, dichiarando compensate le spesi di lite del doppio grado di giudizio.
Avverso tale decisione, l'impresa proponeva ricorso per la CP_1
parziale cassazione della sentenza, in primo luogo, per la violazione degli artt. 132 co.2 n.4, 156 c.p.c.; 111 co 6 Cost;
112-115 c.p.c. in relazione all'art 360 n.4 c.p.c., in quanto la Corte di Appello aveva omesso di valutare la prova testimoniale riguardante l'esecuzione dei lavori testimoniali, inficiando così la motivazione;
con il secondo motivo, l'omissione di cui al primo motivo veniva prospettato come omesso esame di fatto decisivo;
con il terzo motivo, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 112-115
c.p.c. e degli artt. 1218, 2697 del c.c. in relazione all'art 360 n.3 c.p.c., poiché il giudice di secondo grado non si era conformato a quanto richiesto dalle parti.
Con ordinanza n. 25274/2023, la Suprema Corte cassava la sentenza di secondo grado e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, accogliendo i primi due motivi del ricorso principale sulla mancata valutazione della prova testimoniale relativa all'esecuzione dei lavori;
dichiarava assorbito il terzo motivo e demandava altresì alla Corte territoriale la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte evidenziava come il giudice del gravame, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della prova testimoniale, pervenisse direttamente al rigetto della domanda attorea, omettendo quel necessario passaggio intermedio costituito dalla valutazione del contenuto della prova stessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva il Parte_1
giudizio, chiedendo, in accoglimento del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità, di ritenere fondato l'appello proposto contro la sentenza n. 443/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania;
nello specifico, la committente sosteneva che, dalle prove espletate, non emergesse il fondamento della domanda attorea e che, pertanto, la stessa dovesse essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta alle spese e competenze del giudizio.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado, con vittoria di spese. Secondo l'appellato, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, risultava che i lavori effettuati per il consolidamento e il recupero della proprietà immobiliare erano stati completamente eseguiti a perfetta regola d'arte
All'udienza del 06.02.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la Corte ha riservato la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'indagine del presente giudizio, per quanto statuito dalla Suprema Corte, è circoscritta alla valutazione della prova testimoniale per stabilire se, sulla base delle dichiarazioni rese in sede istruttoria, la domanda attorea possa ritenersi fondata o meno.
Con i motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente poiché contenenti censure pressoché coincidenti, in quanto attinenti tutte alla sussistenza ed entità del credito, l'appellante ha impugnato la decisione con riguardo alla violazione dell'onere probatorio e alla incertezza della somma residua, richiesta con il monitorio, rispetto agli importi del totale delle fatture emesse, contestando la avvenuta ultimazione dei lavori. Le censure sono infondate.
Sul punto, giova premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, per la sua natura di atto di provenienza unilaterale, nel relativo giudizio di opposizione a cognizione piena, non assurge al rango di piena prova potendo, al più, rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Invero, la fattura, sebbene consenta di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, nell'ordinario giudizio a cognizione piena conserva il valore di mero indizio e non di prova piena.
Ne deriva che essa può solo integrare il presupposto della prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. che, per l'emissione del decreto ingiuntivo, ritiene idoneo qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale quest'ultimo, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellata ha fornito piena prova della esecuzione delle prestazioni dedotte nel ricorso monitorio.
Invero, i testi di parte opposta, , escusso all'udienza del 24.09.2010, e Testimone_1
seppur con qualche imprecisione, hanno confermato i capi di Testimone_2
prova articolati ai punti nn. 2, 3 e 4, precisando, in relazione al capo 6, che la pavimentazione non è stata ultimata a causa della mancanza di alcune mattonelle.
Tuttavia, assume particolare rilievo ai fini indicati, la deposizione del teste Tes_3
, collaboratore del progettista e co direttore dei lavori, il quale ha indicato,
[...]
con dovizia di particolari, la corrispondenza dei lavori riscontrati come eseguiti, come riportati in fatture e attestati nel certificato di regolare esecuzione e conformità dei lavori. Ha, quindi, dichiarato che il ha eseguito interamente i lavori di recinzione, il CP_1
muro esterno di terrazzamento e il rifacimento del tetto, regolarmente contabilizzati.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, comprovanti l'avvenuta ultimazione dei lavori, quale unica contestazione sollevata dall'appellante che, affermando di aver Pt_1
corrisposto la somma di €. 15.000,00 per il tramite del marito, implicitamente non ne contesta l'esecuzione.
Ininfluente è, pertanto, la dedotta mancata consegna delle fatture che, in ogni caso, attestano tutte la complessiva creditoria del , come accertata nel corso del CP_1
giudizio.
In definitiva, le prove testimoniali addotte dall'opposto in primo grado, in uno alla documentazione prodotta, sono idonee a comprovare l'esatta entità dei lavori portati dalle fatture, e attestati nel certificato di regolare esecuzione e conformità dei lavori.
In conseguenza, l'appello proposto da va respinto con integrale conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del secondo grado, della presente fase, nonché del giudizio innanzi alla Suprema Corte vanno dichiarate compensate in ragione di 1/3 ponendosi i restanti due terzi a carico dei in Parte_1
virtù della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 443/2013 del Tribunale di Vallo della Lucania, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Dichiara interamente compensate in ragione di 1/3 le spese del secondo grado,
della presente fase, nonché del giudizio innanzi alla Suprema Corte, ponendosi i restanti due terzi a carico di liquidate per l'intero, per il secondo Parte_1
grado in €. 7160,00, per il presente grado in €. 7.160,00 e per il giudizio innanzi alla Suprema Corte in €. 3828,00, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi