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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
IE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3003/2018 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliata in Nola al Parte_1 C.F._1 vicolo Marciano, n. 1, presso lo studio dell'avv. Mariano AVELLA,
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 01.10.2019,
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Vitaliano alla via Ariosto,
n. 47, presso lo studio dell'avv. Angelo CALIENDO, , dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 18.09.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 918/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 13.03.2018 su istanza della opposta e notificatole in data 17.03.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del della somma di Controparte_1
euro 11.220,53 a titolo di rivalsa successiva quale sostituto di imposta, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
Pag. 1 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: inammissibilità nel caso di specie di un'azione di rivalsa successiva ex art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 sia perché limitata all'IVA, sia perché entrata in vigore successivamente alla cessione risalente all'anno 2000 e sia perché ammissibile solo dopo l'integrale pagamento del dovuto da parte del sostituto di imposta;
che non esisteva alcuna obbligazione tributaria in capo alla opponente, sostituita di imposta, per intervenuta decadenza dei termini di accertamento previsti dall'art. 43 D.P.R. n. 600/1973; che la cartella di pagamento notificata il 05.05.2010 alla opponente era stata impugnata innanzi alla Commissione
Tributaria della Provincia di Napoli ed era stata annullata con la conseguenza che, non sussistendo più alcuna obbligazione tributaria in capo al sostituito, alcuna azione di rivalsa successiva poteva essere intentata dal sostituto nei suoi confronti;
che, poiché
Cont l' non aveva applicato la ritenuta di acconto al momento del pagamento, la opponente aveva dichiarato il reddito percepito per la cessione nella sua dichiarazione dei redditi senza poter detrarre alcun acconto di imposta, per cui l'imposta sull'importo della cessione risultava comunque pagata per intero e con la rivalsa si sarebbe attuata una duplicazione di pagamento della stessa;
che le sanzioni e gli interessi per la mancata ritenuta alla fonte dovevano ricadere solo sul sostituto, che non aveva adempiuto ai suoi obblighi.
Tanto esposto, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva che la rivalsa successiva doveva ritenersi ammissibile alla luce del disposto dell'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973; che il aveva comunque interesse alla rivalsa anche se il pagamento dell'imposta CP_1
non fosse ancora integralmente avvenuto potendo richiedere una sentenza condizionata al suo integrale pagamento;
che la sentenza della Commissione Tributaria di annullamento della cartella di pagamento notificata alla opponente non era opponibile all'opposta; che sull'opponente dovevano gravare anche gli interessi e le sanzioni, in quanto nel contratto di cessione non era previsto alcunché in ordine alla ritenuta, per cui la cartella era scaturita da un inadempimento della opponente, che non aveva versato le somme riscosse e dovute al SC.
Tanto esposto, l'opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecutorietà e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 18.09.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione non appare fondata e va rigettata.
Pag. 2 Il caso in esame attiene ad una fattispecie regolata dall'art. 64 del D.P.R. n. 600/73, secondo cui “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.”.
In particolare, è accaduto che l'opponente in data 05.10.2000, a seguito di decreti di occupazione temporanea e di urgenza emessi dal Sindaco di Acerra, cedette all' CP_1 odierna opposta, ai sensi dell'art. 12 della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni, la proprietà di fondi siti in Acerra per il prezzo di lire 80.518.238.
Orbene, poiché detta cessione era già all'epoca assoggettata alla norma dell'art. 11, comma 7, della Legge n. 413/91, la cessionaria (ente erogante) avrebbe dovuto CP_1 operare al momento del pagamento del prezzo una ritenuta di acconto IRPEF del 20%,
quale sostituto di imposta;
invece, detta ritenuta non veniva effettuata ed il prezzo veniva pagato integralmente alla cedente al lordo dell'imposta.
Poiché la cedente, sostituito di imposta, non ha provveduto al pagamento dell'imposta, pur essendo stato a lei corrisposto il prezzo al lordo di essa, l'Agenzia delle Entrate notificava nel corso del 2005 al obbligato in solido nei confronti CP_1 dell'Erario ex art. 35 del D.P.R. n. 602/73, dapprima un avviso di accertamento e successivamente nel corso del 2010 una cartella di pagamento, con sanzioni ed interessi, per ritenuta d'acconto non operata.
Il nel luglio 2010 proponeva all'Agenzia delle Entrate un piano di CP_1 rateizzazione per n. 132 cartelle, tra cui anche per quelle riferite alla cessione della opponente, vale a dire la cartella n. 07120100086018991 di euro 11.220,53.
L'Agenzia accordava un piano di rateizzazione del debito in 72 rate con prima rata al
15.09.2010 ed ultima rata al 15.08.2016.
Per le stesse cartelle veniva poi proposto ed approvato un nuovo piano di rientro rateizzato in 120 rate mensili decorrenti dal 15.12.2015 con ultima rata al 15.11.2025
ancora in corso e finora regolarmente adempiuto dal . CP_1
Il quale sostituto di imposta, ha, quindi, pagato l'imposta dovuta CP_1 all'Erario, quale obbligato in solido, ed ha diritto, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n.
600/73, di rivalersi nei confronti dei sostituiti titolari del debito, in quanto non ha operato al momento del pagamento la ritenuta di acconto. Infatti, se avesse operato la ritenuta e non versato successivamente l'acconto trattenuto la solidarietà non sarebbe sussistita.
Tale diritto di rivalsa non trova impedimento nella circostanza che l'opponente innanzi al G.T sia risultata vittoriosa nell'impugnazione della cartella ad essa notificata.
Pag. 3 Infatti, la sentenza favorevole ottenuta dall'opponente nei confronti del SC non può ritenersi opponibile al che non ha partecipato a quel giudizio. CP_1
Si rileva, infine, che l'opposta, nelle more del giudizio, come documentalmente provato, ha provveduto a pagare integralmente le rate del piano approvato dall'Agenzia
delle Entrate facendo venire ad esistenza il presupposto richiesto per l'esercizio della rivalsa successiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da all' Parte_1 Parte_2 rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna, infine, l'opponente al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che
[...] vengono liquidate in euro 2.600,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 15.12.2025.
Il Giudice
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