Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pansini, Francesca Chiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
- del decreto Cat.-OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di un trentesimo della mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti agente scelto in servizio presso il reparto volanti della Questura di -OMISSIS-, durante la notte fra il -OMISSIS-, unitamente ad un altro collega (con il grado di assistente capo e con funzioni di capo pattuglia), fermava tre cittadini stranieri conducendoli in Questura.
I tre cittadini stranieri presentavano una denuncia all’autorità giudiziaria asserendo che in Questura sarebbero stati picchiati dai poliziotti, insultati e sottoposti a trattamenti degradanti ed umilianti. Pertanto nei confronti del ricorrente e del collega veniva avviato un -OMISSIS-.
2. Per effetto di tali avvenimenti, con atto di contestazione degli addebiti del -OMISSIS- al ricorrente – già sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 92 d.P.R. n. 3 del 1957 – veniva addebitata la commissione di -OMISSIS- nei confronti dei tre fermati. In particolare, nella contestazione degli addebiti venivano riportati i capi di imputazione formulati nel procedimento penale e richiamato l’art. 13 d.P.R. n. 782 del 1985, che impone al personale della Polizia di Stato di tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, nonché una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. Inoltre le condotte ascritte al ricorrente venivano ricondotte quelle contemplate nell’art. 7, n. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737 del 1981, che prevede la sanzione disciplinare della destituzione.
3. Acquisite le difese del ricorrente e la relazione del -OMISSIS- predisposta dal funzionario istruttore, il Questore di -OMISSIS- con il provvedimento prot.-OMISSIS- irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione. In particolare il Questore - premesso che la condotta del ricorrente «sembrerebbe non integrare quanto in origine contestato (art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737/81), bensì le ipotesi previste dall’art. 5 nn. 3 e 4 del D.P.R. n. 737/81» , che prevede la sanzione meno grave della deplorazione - osservava che il ricorrente, « nonostante “l’evidente stato di alterazione dovuto alla consumazione di sostanze alcooliche” e gli “atteggiamenti poco collaborativi” tenuti dai tre stranieri fermati per l’identificazione », aveva omesso di tenere « le azioni positive, “improntate alla massima correttezza, imparzialità e cortesia” prescritte dall’art. 13 del Regolamento di servizio », azioni che, invece, «avrebbe dovuto adottare in tali frangenti, volte, in primo luogo, a disinnescare comportamenti scomposti dei predetti soggetti, rischiosi sia per la propria che per l’altrui incolumità, quali ad esempio, “dare colpi al plexiglass” della stanza fermati; consentire ad uno dei tre fermati di telefonare per avvisare la propria moglie in stato di gravidanza e informare tempestivamente il Dirigente dell’ufficio o il Funzionario di turno dell’articolato intervento in corso».
4. A seguito dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente, il Questore di -OMISSIS- con l’impugnato decreto -OMISSIS- – previo annullamento della sanzione della deplorazione, dipeso dal fatto che al ricorrente era stata comminata la medesima sanzione inflitta al suddetto collega, superiore di gardo – irrogava al ricorrente medesimo la sanzione della pena pecuniaria nella misura di un trentesimo della mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Dalla motivazione di tale provvedimento sanzionatorio risulta che al ricorrente è stata imputata la seguente condotta: «durante il servizio di volante svolto la notte tra il -OMISSIS-, ha tenuto un grave comportamento in servizio, non ponendo in essere nessuna azione propositiva volta a scongiurare comportamenti scomposti di tre persone fermate, limitandosi ad allinearsi, in relazione alla propria qualifica e funzione rivestita al momento dei fatti, a quanto disposto dal proprio capo pattuglia» , così ponendo in essere una “ grave negligenza in servizio ”, come previsto dall’art. 4, comma 2, n. 10, d.P.R. n. 737 del 1981.
5. Il ricorrente impugnava il nuovo provvedimento sanzionatorio chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 737 del 1981, nonché la violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, la violazione del principio della specificità e immutabilità della contestazione degli addebiti, la violazione del diritto alla difesa, nonché profili di eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, erronea presupposizione di fatto e di diritto, motivazione mancante o solo apparente. In particolare, a detta del ricorrente, deve esservi piena corrispondenza fra la condotta indicata nella contestazione degli addebiti e quella indicata nel provvedimento sanzionatorio, sicché la facoltà dell’organo titolare del potere disciplinare di qualificare diversamente i fatti, ascrivendoli ad una norma sanzionatoria diversa da quella indicata nella contestazione degli addebiti, postula comunque che vi sia l’identità dei fatti addebitati, mentre la contestazione di un fatto nuovo e/o diverso postula una nuova contestazione degli addebiti. Inoltre il ricorrente lamentava un difetto di motivazione non risultando specificate le «azioni propositive» che, se adottate, avrebbero scongiurato i comportamenti scomposti delle persone fermate.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 737 del 1981 e la lesione del diritto di difesa, per omessa valutazione delle controdeduzioni presentate, nonché profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza. In particolare, a detta del ricorrente, né il provvedimento impugnato, né quello precedente, né il verbale della commissione consultiva menzionerebbero la memoria difensiva prodotta nel procedimento sanzionatorio, nonostante l’obbligo dell’organo titolare del potere disciplinare di valutare gli apporti difensivi dell’incolpato, dandone conto nella motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava violazione dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 737 del 1981 e del principio di gradualità nell’applicazione delle sanzioni, nonché profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, osservando che – seppure la sua condotta fosse stata meritevole di sanzione – non era motivata la relazione tra la sanzione irrogata ed il disvalore delle mancanze attribuite.
6. Si costituiva l’Avvocatura erariale con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. L’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 737 del 1981 indica, fra i presupposti per l’applicazione di una sanzione disciplinare a carico di un appartenente alla Polizia di Stato, la “ previa contestazione degli addebiti ” e lo scrutinio delle “ giustificazioni dell'interessato ”. Secondo il terzo comma del medesimo articolo, “ Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contradditorio ”. L’art. 14 d.P.R. n. 737 del 1981 dispone, al primo comma, che la contestazione degli addebiti “ deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere ”.
Dal combinato disposto di queste disposizioni emerge che l’irrogazione di una sanzione disciplinare postula la previa contestazione degli addebiti, che deve contenere una chiara ricostruzione dei fatti e la ricostruzione della “ specifica trasgressione ” imputata all’incolpato, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa.
Corollario del diritto di difesa dell’incolpato è il principio di non modificabilità della contestazione degli addebiti, di talché non è consentito all’organo titolare del potere disciplinare applicare una sanzione per fatti diversi da quelli contestati. Dunque la sanzione dev’essere conseguenza delle condotte descritte nella contestazione degli addebiti perché, in caso contrario, il provvedimento sanzionatorio lede il diritto di difesa dell’incolpato.
3. Tanto premesso, nell’atto di contestazione degli addebiti del -OMISSIS- al ricorrente era stata ascritta una condotta commissiva, consistente nell’avere usato violenza sugli stranieri condotti in Questura. Invece nell’impugnato decreto del-OMISSIS- al ricorrente è stata imputata una condotta omissiva, consistente nella mancata adozione di azioni propositive finalizzate a disinnescare i comportamenti scomposti dei tre soggetti fermati, con allineamento a quanto disposto dal proprio capo pattuglia.
Risulta, quindi, palese la differenza fra le condotta indicata nell’atto di contestazione degli addebiti (una condotta commissiva e violenta) ed i fatti per i quali è stata inflitta la sanzione disciplinare (una condotta essenzialmente omissiva).
4. In definitiva è fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 737 del 1981 e del principio di immutabilità della contestazione degli addebiti, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Non si rende, quindi, necessario valutare l’ulteriore circostanza - pur valorizzata dal ricorrente - che il pubblico ministero abbia ravvisato sopraggiunti elementi probatori, idonei a condizionare negativamente il giudizio di attendibilità delle parti offese. La radicale difformità fra i fatti contestati e quelli posti a base della sanzione irrogata assorbe ogli altra considerazione sul merito della vicenda.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina altresì l’assorbimento del secondo motivo, dal cui eventuale accoglimento il ricorrente non potrebbe conseguire una maggiore utilità, e del terzo motivo, in quanto la verifica della violazione del principio della gradualità afflittiva postula che la sanzione disciplinare sia stata adottata per condotte correttamente contestate, diversamente da quanto è avvenuto nel caso in esame.
5. Tenuto conto di quanto precede il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’impugnato provvedimento sanzionatorio. Peraltro, in considerazione dell’accoglimento del ricorso per un vizio di natura procedimentale, resta ferma la possibilità che l’Amministrazione eserciti nuovamente il potere disciplinare.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS-.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.