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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20805/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, parte rappresentata e difesa dagli avvocati COSTANTINI MASSIMILIANO, MAGGI-
TASSO GIANMARIO e FARAGLIA EMILIA ROSA;
PARTE ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato RUDEL MARTINA;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Rivalsa ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/01/2025, sono state precisate le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:
1) In data 22 maggio 2019 alle ore 22:30 circa il sig. percorreva in Roma, Parte_2
Circonvallazione Nomentana, altezza rampa d'uscita Via Nomentana, sul proprio motociclo Honda
CB tg. EP28363, assicurato con la compagnia straniera (operante in Controparte_2 CP_1
in regime di stabilimento ed al momento del sinistro al di fuori del sistema cd. Card di indennizzo diretto), con a bordo la terza trasportata , quando l'autovettura Renault Megane, Parte_3
1 tg. CV732NM, proveniente da tergo e sorpassando il motociclo cambiava repentinamente corsia, urtandolo e facendolo rovinare al suolo (doc. 2);
2) La terza trasportata sul motociclo , subiva danni fisici documentati dalla perizia Parte_3
medico legale prodotta agli atti e dai referti del P.S. (doc. 3);
3) Ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, in caso di danni al trasportato quest'ultimo deve essere indennizzato dalla compagnia di assicurazione del vettore su cui era a bordo, salvo diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti della compagnia del responsabile;
4) La società attrice, quale rappresentante della compagnia emittente della polizza RC del CP_3 motociclo, ha rimborsato alla trasportata la somma di € 22.500,00 a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite, come da quietanza e da contabile di pagamento che si producono (docc. 4 – 5);
5) Emerge in modo incontrovertibile, quindi, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di controparte, nel sinistro per cui è causa, di conseguenza è pienamente legittimo e fondato il diritto di ad ottenere, in via di rivalsa, il rimborso delle somme versate al terzo trasportato, in virtù Pt_1 dell'art. 141 CdA,;
6) Tuttavia, la raccomandata inviata a mezzo pec dal sottoscritto procuratore ad Avus, non ha sortito alcun effetto così come del resto nessun effetto aveva sortito la raccomandata inviata in precedenza dall'odierna attrice (docc. 6 e 7)».
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni di merito: quanto a parte attrice, come da comparsa conclusionale:
«CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Renault Megane, tg.
CV732NM, nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare la Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00 per i danni patrimoniali subiti dall'attrice medesima a seguito del sinistro per cui è causa di cui € 22.500,00 a titolo di capitale per quanto versato alla trasportata ed € 2.500,00, compresi accessori di legge, a titolo di competenze legali stragiudiziali, il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica dell'atto di citazione nonché degli interessi di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c. o comunque a condannarla alla maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta idonea dalla S.V. Ill.ma secondo il suo libero apprezzamento;
2 In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere stabilita la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato con la compagnia convenuta, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dei conducenti del motociclo Honda tg. EP28363 e della vettura Renault tg. CV732NM nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare la Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma che verrà accertata in corso di causa sulla base del concorso di responsabilità stabilito per i danni patrimoniali subiti dall'attrice a seguito del sinistro per cui è causa, oltre alla somma a titolo di competenze legali stragiudiziali, il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica dell'atto di citazione nonché degli interessi di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c.»; quanto a parte convenuta, come da note dell'8/11/2024:
«Voglia il Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, così come formulata e quantificata con l'atto di citazione, perché non provata ed in ogni caso perché infondata, sia in fatto, che in diritto, sia sotto il profilo dell'an, che sotto quello del quantum debeatur.
Spese e compensi rifusi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 141 D.Lgs. n. 209/2005, il quale, al comma 4, stabilisce:
«4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo
150».
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Prove documentali
Dalla documentazione in atti risulta:
- quanto alla dichiarazione resa dal conducente del motociclo ai Vigili Urbani (all. n. 2 al fascicolo di parte attrice): «Percorrevo, con una passeggera a bordo tale , Parte_3 la circonvallazione Nomentana […] transitavo sulla corsia di destra […] una macchina proveniente dal tunnel della Nuova Circonvallazione, quindi da sinistra, senza inserire l'indicatore di direzione, mi tagliava la strada per uscire su via Nomentana. Frenavo per evitare l'impatto ma nonostante ciò la colpivo sulla parte posteriore destra. Il conducente di questo veicolo fermava qualche metro più avanti rispetto al punto d'impatto. Sia io che la mia
3 passeggera cadevamo sul fianco sinistro e rotolavamo a terra, riportando lesioni».
- quanto alla dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura ai Vigili Urbani (all. n. 2 al fascicolo di parte attrice):
- quanto alla medesima dichiarazione riportata nell'allegato n. 3 al fascicolo di parte convenuta:
- quanto a ciò che è stato rilevato dai Vigili:
«sul manto stradale, in buono stato di manutenzione e privo di anomalie, è visibile una lunga incisione, presumibilmente lasciata dal motociclo in caduta, che si sviluppa per circa venti metri in maniera rettilinea, accanto al guard-rail di destra, a poca distanza dallo stesso manufatto.
La località teatro del sinistro è una carreggiata senso unico di marcia, caratterizzata da una curva a visuale libera, con andamento pianeggiante e tre corsie separate da linea tratteggiata: quella di sinistra destinata al sorpasso, quella centrale alla normale circolazione e quella di destra riservata ai veicoli che si immettono sulla Circonvallazione Nomentana dalla rotatoria prospiciente Via della Batteria Nomentana e da quelli che escono per imboccare Via
Nomentana in direzione di piazza Sempione»;
- quanto alla relazione medico-legale (all. n. 3 al fascicolo di parte attrice), redatta dal dott.
, con riferimento al sinistro contrassegnato dai seguenti dati: Codice Persona_1
incarico: 110121; Sinistro: 2019/3347; ID processo: 62690: «Si è presa visione della relazione effettuata dal fiduciario Dott. e del parere di controparte, redatto da medico non Per_2
specialista in medicina legale. Considerata la vicenda per come nota, le risultanze radiografiche esplicitate dal fiduciario e l'esame obiettivo riportato dallo stesso, ritengo la valutazione del danno permanente del Dott. condivisibile;
il quadro complessivo, Per_2
tuttavia, in sede di CTU credo potrebbe condizionare un esito anche sino a 11 punti percentuali.
In merito alla temporanea, ritengo motivato il riconoscimento di un periodo di 10 giorni al
100%. Il persistente uso del collare sino a fine agosto 2019, in sede di CTU potrebbe addivenire ad una affermazione di un lungo periodo al 75% (nella più sfavorevole delle ipotesi
4 pari a 90 giorni), a cui ragionevolmente aggiungere la valutazione al 50% e 25% proposta dal nostro fiduciario»;
- quanto al documento denominato “Quietanza”, allegato sub 4) al fascicolo attoreo: l'offerta di € 22.500 alla in relazione al sinistro contrassegnato dai seguenti dati: Sinistro Parte_3
del 22/05/2019 Ns.Rif.: 2019/3347 ID Processo 62690:
- quanto alla prova del pagamento, allegato 11 al fascicolo attoreo, pagamenti per € 17.000, prima, e per 22.500 in relazione al “sinistro numero S 2019/3347”.
Valutazione delle prove
Dalla documentazione in atti, anche in considerazione della sostanziale illeggibilità della dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura cui parte attrice imputa l'esclusiva responsabilità del sinistro, nonché da quanto rilevato dai Vigili in ordine alla «lunga incisione, presumibilmente lasciata dal motociclo in caduta, che si sviluppa per circa venti metri in maniera rettilinea», da cui è desumibile una non irrilevante velocità del motociclo, non è possibile evincere con certezza né che il responsabile sia il convenuto né che lo sia l'attore, onde il caso non può che essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c.: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Per quanto concerne la relazione medico-legale, non può esservi dubbio che la stessa si riferisca al sinistro per il quale parte attrice ha liquidato il danno alla terza trasportata, come si evince dalla corrispondenza degli estremi del sinistro indicati nella relazione stessa con quelli emergenti dagli altri documenti suindicati.
In merito alla congruità della somma liquidata, si osserva che, in base alle tabelle del Tribunale di
Roma del 2019, applicabili ratione temporis al danno lamentato dalla pur considerando Parte_3 solo l'invalidità permanente all'11% e l'inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, il danno avrebbe potuto essere liquidato nella misura di € 23.339,50, superiore a quello concretamente risarcito, pari a
€ 20.000, oltre a € 2.500 per onorari.
Prova del fatto allegato e responsabilità
Dall'espletata istruttoria risulta provato lo scontro tra veicoli, ma non che uno dei conducenti abbia fatto, ex art. 2054, c. 1, c.c., tutto il possibile per evitare il danno, onde si presume, ex art. 2054, c. 2,
c.c., che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno medesimo.
Ne deriva che parte convenuta dovrà corrispondere a parte attrice il 50% della somma domandata, ossia € 11.250, comprensiva di assistenza stragiudiziale.
5 Sulla somma sopra liquidata decorrono gli interessi legali dal 17/09/2021, data della pec di richiesta del pagamento, peraltro in misura maggiore rispetto a quella quantificata nell'odierna domanda, alla convenuta, allegata sub 7) alla citazione.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al 50% dei valori parametrici del D.M. 55/2014 e s.m.i. previsti per l'importo liquidato, ossia il 50% di € 5.077, pari ad € 2.538,50, oltre al rimborso integrale del contributo unificato e della marca da bollo per i diritti di cancelleria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di (P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore;
- condanna (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, al pagamento, in favore di P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 11.250,00, oltre interessi legali dal 17/09/2021 al saldo;
condanna (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, al pagamento, in favore di P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in:
• € 264,00 per il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo per diritti di cancelleria;
• € 2.538,50, per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali, calcolando gli onorari come da prospetto che segue:
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza non è a debito.
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20805/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, parte rappresentata e difesa dagli avvocati COSTANTINI MASSIMILIANO, MAGGI-
TASSO GIANMARIO e FARAGLIA EMILIA ROSA;
PARTE ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato RUDEL MARTINA;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Rivalsa ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14/01/2025, sono state precisate le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:
1) In data 22 maggio 2019 alle ore 22:30 circa il sig. percorreva in Roma, Parte_2
Circonvallazione Nomentana, altezza rampa d'uscita Via Nomentana, sul proprio motociclo Honda
CB tg. EP28363, assicurato con la compagnia straniera (operante in Controparte_2 CP_1
in regime di stabilimento ed al momento del sinistro al di fuori del sistema cd. Card di indennizzo diretto), con a bordo la terza trasportata , quando l'autovettura Renault Megane, Parte_3
1 tg. CV732NM, proveniente da tergo e sorpassando il motociclo cambiava repentinamente corsia, urtandolo e facendolo rovinare al suolo (doc. 2);
2) La terza trasportata sul motociclo , subiva danni fisici documentati dalla perizia Parte_3
medico legale prodotta agli atti e dai referti del P.S. (doc. 3);
3) Ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005, in caso di danni al trasportato quest'ultimo deve essere indennizzato dalla compagnia di assicurazione del vettore su cui era a bordo, salvo diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti della compagnia del responsabile;
4) La società attrice, quale rappresentante della compagnia emittente della polizza RC del CP_3 motociclo, ha rimborsato alla trasportata la somma di € 22.500,00 a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite, come da quietanza e da contabile di pagamento che si producono (docc. 4 – 5);
5) Emerge in modo incontrovertibile, quindi, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di controparte, nel sinistro per cui è causa, di conseguenza è pienamente legittimo e fondato il diritto di ad ottenere, in via di rivalsa, il rimborso delle somme versate al terzo trasportato, in virtù Pt_1 dell'art. 141 CdA,;
6) Tuttavia, la raccomandata inviata a mezzo pec dal sottoscritto procuratore ad Avus, non ha sortito alcun effetto così come del resto nessun effetto aveva sortito la raccomandata inviata in precedenza dall'odierna attrice (docc. 6 e 7)».
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni di merito: quanto a parte attrice, come da comparsa conclusionale:
«CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Renault Megane, tg.
CV732NM, nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare la Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00 per i danni patrimoniali subiti dall'attrice medesima a seguito del sinistro per cui è causa di cui € 22.500,00 a titolo di capitale per quanto versato alla trasportata ed € 2.500,00, compresi accessori di legge, a titolo di competenze legali stragiudiziali, il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica dell'atto di citazione nonché degli interessi di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c. o comunque a condannarla alla maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta idonea dalla S.V. Ill.ma secondo il suo libero apprezzamento;
2 In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere stabilita la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato con la compagnia convenuta, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dei conducenti del motociclo Honda tg. EP28363 e della vettura Renault tg. CV732NM nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare la Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma che verrà accertata in corso di causa sulla base del concorso di responsabilità stabilito per i danni patrimoniali subiti dall'attrice a seguito del sinistro per cui è causa, oltre alla somma a titolo di competenze legali stragiudiziali, il tutto maggiorato con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica dell'atto di citazione nonché degli interessi di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c.»; quanto a parte convenuta, come da note dell'8/11/2024:
«Voglia il Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, così come formulata e quantificata con l'atto di citazione, perché non provata ed in ogni caso perché infondata, sia in fatto, che in diritto, sia sotto il profilo dell'an, che sotto quello del quantum debeatur.
Spese e compensi rifusi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quadro normativo di riferimento su fatto e responsabilità
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 141 D.Lgs. n. 209/2005, il quale, al comma 4, stabilisce:
«4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo
150».
Ricostruzione del fatto e responsabilità
Prove documentali
Dalla documentazione in atti risulta:
- quanto alla dichiarazione resa dal conducente del motociclo ai Vigili Urbani (all. n. 2 al fascicolo di parte attrice): «Percorrevo, con una passeggera a bordo tale , Parte_3 la circonvallazione Nomentana […] transitavo sulla corsia di destra […] una macchina proveniente dal tunnel della Nuova Circonvallazione, quindi da sinistra, senza inserire l'indicatore di direzione, mi tagliava la strada per uscire su via Nomentana. Frenavo per evitare l'impatto ma nonostante ciò la colpivo sulla parte posteriore destra. Il conducente di questo veicolo fermava qualche metro più avanti rispetto al punto d'impatto. Sia io che la mia
3 passeggera cadevamo sul fianco sinistro e rotolavamo a terra, riportando lesioni».
- quanto alla dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura ai Vigili Urbani (all. n. 2 al fascicolo di parte attrice):
- quanto alla medesima dichiarazione riportata nell'allegato n. 3 al fascicolo di parte convenuta:
- quanto a ciò che è stato rilevato dai Vigili:
«sul manto stradale, in buono stato di manutenzione e privo di anomalie, è visibile una lunga incisione, presumibilmente lasciata dal motociclo in caduta, che si sviluppa per circa venti metri in maniera rettilinea, accanto al guard-rail di destra, a poca distanza dallo stesso manufatto.
La località teatro del sinistro è una carreggiata senso unico di marcia, caratterizzata da una curva a visuale libera, con andamento pianeggiante e tre corsie separate da linea tratteggiata: quella di sinistra destinata al sorpasso, quella centrale alla normale circolazione e quella di destra riservata ai veicoli che si immettono sulla Circonvallazione Nomentana dalla rotatoria prospiciente Via della Batteria Nomentana e da quelli che escono per imboccare Via
Nomentana in direzione di piazza Sempione»;
- quanto alla relazione medico-legale (all. n. 3 al fascicolo di parte attrice), redatta dal dott.
, con riferimento al sinistro contrassegnato dai seguenti dati: Codice Persona_1
incarico: 110121; Sinistro: 2019/3347; ID processo: 62690: «Si è presa visione della relazione effettuata dal fiduciario Dott. e del parere di controparte, redatto da medico non Per_2
specialista in medicina legale. Considerata la vicenda per come nota, le risultanze radiografiche esplicitate dal fiduciario e l'esame obiettivo riportato dallo stesso, ritengo la valutazione del danno permanente del Dott. condivisibile;
il quadro complessivo, Per_2
tuttavia, in sede di CTU credo potrebbe condizionare un esito anche sino a 11 punti percentuali.
In merito alla temporanea, ritengo motivato il riconoscimento di un periodo di 10 giorni al
100%. Il persistente uso del collare sino a fine agosto 2019, in sede di CTU potrebbe addivenire ad una affermazione di un lungo periodo al 75% (nella più sfavorevole delle ipotesi
4 pari a 90 giorni), a cui ragionevolmente aggiungere la valutazione al 50% e 25% proposta dal nostro fiduciario»;
- quanto al documento denominato “Quietanza”, allegato sub 4) al fascicolo attoreo: l'offerta di € 22.500 alla in relazione al sinistro contrassegnato dai seguenti dati: Sinistro Parte_3
del 22/05/2019 Ns.Rif.: 2019/3347 ID Processo 62690:
- quanto alla prova del pagamento, allegato 11 al fascicolo attoreo, pagamenti per € 17.000, prima, e per 22.500 in relazione al “sinistro numero S 2019/3347”.
Valutazione delle prove
Dalla documentazione in atti, anche in considerazione della sostanziale illeggibilità della dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura cui parte attrice imputa l'esclusiva responsabilità del sinistro, nonché da quanto rilevato dai Vigili in ordine alla «lunga incisione, presumibilmente lasciata dal motociclo in caduta, che si sviluppa per circa venti metri in maniera rettilinea», da cui è desumibile una non irrilevante velocità del motociclo, non è possibile evincere con certezza né che il responsabile sia il convenuto né che lo sia l'attore, onde il caso non può che essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c.: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Per quanto concerne la relazione medico-legale, non può esservi dubbio che la stessa si riferisca al sinistro per il quale parte attrice ha liquidato il danno alla terza trasportata, come si evince dalla corrispondenza degli estremi del sinistro indicati nella relazione stessa con quelli emergenti dagli altri documenti suindicati.
In merito alla congruità della somma liquidata, si osserva che, in base alle tabelle del Tribunale di
Roma del 2019, applicabili ratione temporis al danno lamentato dalla pur considerando Parte_3 solo l'invalidità permanente all'11% e l'inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, il danno avrebbe potuto essere liquidato nella misura di € 23.339,50, superiore a quello concretamente risarcito, pari a
€ 20.000, oltre a € 2.500 per onorari.
Prova del fatto allegato e responsabilità
Dall'espletata istruttoria risulta provato lo scontro tra veicoli, ma non che uno dei conducenti abbia fatto, ex art. 2054, c. 1, c.c., tutto il possibile per evitare il danno, onde si presume, ex art. 2054, c. 2,
c.c., che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno medesimo.
Ne deriva che parte convenuta dovrà corrispondere a parte attrice il 50% della somma domandata, ossia € 11.250, comprensiva di assistenza stragiudiziale.
5 Sulla somma sopra liquidata decorrono gli interessi legali dal 17/09/2021, data della pec di richiesta del pagamento, peraltro in misura maggiore rispetto a quella quantificata nell'odierna domanda, alla convenuta, allegata sub 7) alla citazione.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al 50% dei valori parametrici del D.M. 55/2014 e s.m.i. previsti per l'importo liquidato, ossia il 50% di € 5.077, pari ad € 2.538,50, oltre al rimborso integrale del contributo unificato e della marca da bollo per i diritti di cancelleria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di (P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore;
- condanna (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, al pagamento, in favore di P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi euro 11.250,00, oltre interessi legali dal 17/09/2021 al saldo;
condanna (P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, al pagamento, in favore di P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in:
• € 264,00 per il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo per diritti di cancelleria;
• € 2.538,50, per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali, calcolando gli onorari come da prospetto che segue:
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza non è a debito.
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
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