Sentenza 30 ottobre 1958
Massime • 1
A) il contratto preliminare di vendita si diversifica dalla vendita obbligatoria, la quale ha soltanto un effetto immediato obbligatorio e non traslativo, in quanto mentre nel primo occorre una ulteriore manifestazione di volontà da parte dei contraenti, nel secondo l'obbligazione è già sorta ed il venditore è impegnato a fare acquistare la cosa al compratore, il quale, a sua volta, è obbligato a pagarne il prezzo appena ne avrà ottenuto la consegna. B) nell'ipotesi di una promessa di vendita di cosa altrui (vendita obbligatoria e non traslativa), ove il promittente non adempia all'Obbligo di concludere il contratto definitivo, l'altra parte può ottenere, a norma dell'art. 2932 codice civile, una sentenza costitutiva, produttiva degli effetti del contratto non concluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/1958, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1958 |
Testo completo
A) il contratto preliminare di vendita si diversifica dalla vendita obbligatoria, la quale ha soltanto un effetto immediato obbligatorio e non traslativo, in quanto mentre nel primo occorre una ulteriore manifestazione di volontà da parte dei contraenti, nel secondo l'obbligazione è già sorta ed il venditore è impegnato a fare acquistare la cosa al compratore, il quale, a sua volta, è obbligato a pagarne il prezzo appena ne avrà ottenuto la consegna. B) nell'ipotesi di una promessa di vendita di cosa altrui (vendita obbligatoria e non traslativa), ove il promittente non adempia all'Obbligo di concludere il contratto definitivo, l'altra parte può ottenere, a norma dell'art. 2932 codice civile, una sentenza costitutiva, produttiva degli effetti del contratto non concluso.