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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1621/2022 R.G., avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”, pendente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. , tutti rappresentati e difesi, in virtù di P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv.
BUCCI ANTONIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, C.F._2
sito in Napoli alla via S. Carlo n. 26;
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_3
Per rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. dott. del 14.9.2022 e di procura alle liti rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, III comma, c.p.c., su foglio separato da considerarsi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione, dall'avv. ROBERTO ZICCHIERO (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli alla Via C.F._3
Epomeo 2^ Trav. n. 19;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificata in data 8.4.2022, la società Parte_1 [...]
e la proponevano appello avverso la sentenza n. 1929/2022 Parte_2 Parte_3
resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 23.2.2022, con la quale il Tribunale, rigettando la domanda principale del di dichiarazione della nullità degli atti di Controparte_1
conferimento del ramo di azienda stipulato il 15 giugno 2013, di cessione della quota di partecipazione sociale del 16 dicembre 2013 e di conferimento della quota societaria del 10 dicembre 2015, accoglieva la domanda subordinata da questo proposta ai sensi degli articoli 66 l.f. e
2901 c.c., dichiarando inefficaci nei confronti della curatela fallimentare e dei creditori ammessi nello stato passivo della procedura fallimentare i predetti atti e condannando, in solido tra loro, la e la a corrispondere al Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1 la somma di € 104.904,45, oltre interessi nella misura del saggio legale da calcolare dal deposito di questa sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché la somma di € 2.331,21 per ogni mese dal deposito di questa sentenza fino al suo passaggio in giudicato.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e riproponendo, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, tutte le domande già formulate in primo grado.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 16.7.2025.
Nelle more, con istanze depositate fuori udienza, le parti davano atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti, nonché dell'accettazione formulata dall'appellato , CP_1
chiedendo di definire il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, al fine di agevolare la chiusura della procedura fallimentare, anticipava, quindi, la trattazione della causa fissando all'uopo l'udienza del 9.4.2025, da svolgersi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno era presente, per cui, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti un ulteriore termine perentorio per il deposito di note fino al 28.4.2025. Neppure entro tale termine venivano depositate note di udienza, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, che va dichiarata di ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
dalla società e dalla nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1929/2022 del Tribunale di Napoli, Controparte_2
pubblicata il 23.2.2022, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1621/2022 R.G., avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”, pendente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. , tutti rappresentati e difesi, in virtù di P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv.
BUCCI ANTONIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, C.F._2
sito in Napoli alla via S. Carlo n. 26;
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_3
Per rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. dott. del 14.9.2022 e di procura alle liti rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, III comma, c.p.c., su foglio separato da considerarsi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione, dall'avv. ROBERTO ZICCHIERO (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli alla Via C.F._3
Epomeo 2^ Trav. n. 19;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificata in data 8.4.2022, la società Parte_1 [...]
e la proponevano appello avverso la sentenza n. 1929/2022 Parte_2 Parte_3
resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 23.2.2022, con la quale il Tribunale, rigettando la domanda principale del di dichiarazione della nullità degli atti di Controparte_1
conferimento del ramo di azienda stipulato il 15 giugno 2013, di cessione della quota di partecipazione sociale del 16 dicembre 2013 e di conferimento della quota societaria del 10 dicembre 2015, accoglieva la domanda subordinata da questo proposta ai sensi degli articoli 66 l.f. e
2901 c.c., dichiarando inefficaci nei confronti della curatela fallimentare e dei creditori ammessi nello stato passivo della procedura fallimentare i predetti atti e condannando, in solido tra loro, la e la a corrispondere al Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1 la somma di € 104.904,45, oltre interessi nella misura del saggio legale da calcolare dal deposito di questa sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché la somma di € 2.331,21 per ogni mese dal deposito di questa sentenza fino al suo passaggio in giudicato.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e riproponendo, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, tutte le domande già formulate in primo grado.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 16.7.2025.
Nelle more, con istanze depositate fuori udienza, le parti davano atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti, nonché dell'accettazione formulata dall'appellato , CP_1
chiedendo di definire il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, al fine di agevolare la chiusura della procedura fallimentare, anticipava, quindi, la trattazione della causa fissando all'uopo l'udienza del 9.4.2025, da svolgersi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno era presente, per cui, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti un ulteriore termine perentorio per il deposito di note fino al 28.4.2025. Neppure entro tale termine venivano depositate note di udienza, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, che va dichiarata di ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
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P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
dalla società e dalla nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1929/2022 del Tribunale di Napoli, Controparte_2
pubblicata il 23.2.2022, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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