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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 764/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 04/03/2025
E'presente l avv Giuseppe Lucibello per l appellante il quale si riporta agli atti e ne chiede l integrale accoglimento e ribadisce che la cartella opposta riguarda una sanzione amministrativa in cui la competenza è esclusivamente il tribunale ordinario e inoltre si oppone a quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto in fondato in fatto ed in diritto .E altresì presente È presente per la parte appellata, dell'avvocato Minucci l'avvocato Vertullo che si riporta ai propri atti chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dall'istante e chiede assegnarsi la causa in decisione, trattandosi di vicenda meramente documentale, con rigetto dell'appello e vittoria di spese e competenze legali relative al doppio grado di giudizio. Infine, impugna la nota di trattazione scritta dell'1/3/2025, atteso che si tratta di una memoria difensiva di ben quattro pagine non autorizzata dal tribunale, per cui se ne chiede la immediata espulsione.l avv Lucibello contesta quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto ed osservò che alcun appello incidentale è stato proposto da controparte, per cui si riporta agli atti e ne chiede l integrale accoglimento . Il giudice alle ore 12,45, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 4.3.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile iscritta al n. 764 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali , vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Cilento Fraz. Vallo Scalo (SA), via Nazionale, n. 38., presso lo studio dell' avv.
Giuseppe Lucibello, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli, alla Via D. Fontana n. 27/10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Minucci, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 4.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. il Sig. Parte_1 citava in giudizio l' impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
10020229005512635/000, con la quale si chiedeva tra le altre cose il pagamento della cartella di pagamento n. 100200200505504789000, avente ad oggetto una sanzione amministrativa del 2022, che si assumeva notificata il 26.07.2002, per un importo totale pari ad euro 3.455,17.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
Con sentenza n. 351/2023 il Giudice di Pace di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva appello il signor il quale Parte_1 deduceva la mancanza del difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado, essendo l'impugnazione della cartella relativa ad una multa per violazione del codice della strada.
Ciò posto, l'appellante sul presupposto della mancata notifica degli atti presupposti nonché dell'avvenuta prescrizione del credito, chiedeva di dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento n.
100200200505504789000 e per l'effetto, di riformare la sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi ai procuratori antistatari.
2 Si costituiva in giudizio , che rappresentava: 1) la tardività della Controparte_2 notifica dell'atto di citazione in primo grado, per aver il signor la proposto l'opposizione a Pt_1 distanza di 33 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
2) il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario;
3) la mancata prescrizione del credito, per aver l'Ente di riscossione posto in essere correttamente il procedimento notificatorio.
Tanto premesso, l' chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la tardività Controparte_2 dell'opposizione proposta e il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, in via subordinata e nel merito, di rigettare la citazione di primo grado, perché tardiva, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 4.3.2025.
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
L'azione proposta dal signor trattandosi di opposizione volta ad accertare la mancata Pt_1 notifica degli atti presupposti, può essere senza dubbio configurata quale azione recuperatoria e dunque sottoposta al termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011.
Rileva il Tribunale che:'' in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione regolata dall'art.
615 cod. proc. civ. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell'avviso di pagamento, le opposizioni c.d. "recuperatorie", ossia con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto. (Cfr. Cassazione Civile, ordinanza, sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11900).
La cartella impugnata, rispetto alla quale è stata esercitata l'opposizione cosiddetta recuperatoria, aveva ad oggetto sia imposte rispetto alle quali sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza dell'orientamento sopra richiamato, sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa rispetto alla quale sussiste, viceversa, la giurisdizione del giudice ordinario ed, avendo limitato la parte l'impugnazione della cartella alla sola irrogazione della sanzione amministrativa, il primo giudice non avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione.
3 Passando all'esame del merito dell'opposizione recuperatoria concernente la sanzioni amministrativa, osserva il Tribunale che non possono essere utilizzati ai fini della decisione i documenti prodotti dall'appellata solo nel presente grado di giudizio, cosicchè anche a voler considerare proposto un appello incidentale, anche relativo alla tempestività dell'opposizione, esso non potrebbe essere accolto.
Ed, invero, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. quale risultante dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la legge n.
134 del 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di
"indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza
n. 26522 del 09/11/2017).
Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello, peraltro, appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 c.p.c.. Peraltro, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile" di cui alla norma di cui all'art.345 c.p.c., quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello merita parziale accoglimento.
Le spese del doppio grado di giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 7.7.2023 da Parte_1 nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione ed
[...] Controparte_1 eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità dell'atto impugnato limitatamente alla sanzione amministrativa di cui alla cartella di pagamento n.
100200200505504789000 ;
4 2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 2.400,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 4 marzo 2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
5
Verbale udienza del 04/03/2025
E'presente l avv Giuseppe Lucibello per l appellante il quale si riporta agli atti e ne chiede l integrale accoglimento e ribadisce che la cartella opposta riguarda una sanzione amministrativa in cui la competenza è esclusivamente il tribunale ordinario e inoltre si oppone a quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto in fondato in fatto ed in diritto .E altresì presente È presente per la parte appellata, dell'avvocato Minucci l'avvocato Vertullo che si riporta ai propri atti chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dall'istante e chiede assegnarsi la causa in decisione, trattandosi di vicenda meramente documentale, con rigetto dell'appello e vittoria di spese e competenze legali relative al doppio grado di giudizio. Infine, impugna la nota di trattazione scritta dell'1/3/2025, atteso che si tratta di una memoria difensiva di ben quattro pagine non autorizzata dal tribunale, per cui se ne chiede la immediata espulsione.l avv Lucibello contesta quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto ed osservò che alcun appello incidentale è stato proposto da controparte, per cui si riporta agli atti e ne chiede l integrale accoglimento . Il giudice alle ore 12,45, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 4.3.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile iscritta al n. 764 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali , vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Cilento Fraz. Vallo Scalo (SA), via Nazionale, n. 38., presso lo studio dell' avv.
Giuseppe Lucibello, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli, alla Via D. Fontana n. 27/10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Minucci, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 4.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. il Sig. Parte_1 citava in giudizio l' impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
10020229005512635/000, con la quale si chiedeva tra le altre cose il pagamento della cartella di pagamento n. 100200200505504789000, avente ad oggetto una sanzione amministrativa del 2022, che si assumeva notificata il 26.07.2002, per un importo totale pari ad euro 3.455,17.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
Con sentenza n. 351/2023 il Giudice di Pace di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva appello il signor il quale Parte_1 deduceva la mancanza del difetto di giurisdizione del Giudice di primo grado, essendo l'impugnazione della cartella relativa ad una multa per violazione del codice della strada.
Ciò posto, l'appellante sul presupposto della mancata notifica degli atti presupposti nonché dell'avvenuta prescrizione del credito, chiedeva di dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento n.
100200200505504789000 e per l'effetto, di riformare la sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi ai procuratori antistatari.
2 Si costituiva in giudizio , che rappresentava: 1) la tardività della Controparte_2 notifica dell'atto di citazione in primo grado, per aver il signor la proposto l'opposizione a Pt_1 distanza di 33 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
2) il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario;
3) la mancata prescrizione del credito, per aver l'Ente di riscossione posto in essere correttamente il procedimento notificatorio.
Tanto premesso, l' chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la tardività Controparte_2 dell'opposizione proposta e il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, in via subordinata e nel merito, di rigettare la citazione di primo grado, perché tardiva, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 4.3.2025.
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
L'azione proposta dal signor trattandosi di opposizione volta ad accertare la mancata Pt_1 notifica degli atti presupposti, può essere senza dubbio configurata quale azione recuperatoria e dunque sottoposta al termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011.
Rileva il Tribunale che:'' in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione regolata dall'art.
615 cod. proc. civ. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell'avviso di pagamento, le opposizioni c.d. "recuperatorie", ossia con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto. (Cfr. Cassazione Civile, ordinanza, sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11900).
La cartella impugnata, rispetto alla quale è stata esercitata l'opposizione cosiddetta recuperatoria, aveva ad oggetto sia imposte rispetto alle quali sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza dell'orientamento sopra richiamato, sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa rispetto alla quale sussiste, viceversa, la giurisdizione del giudice ordinario ed, avendo limitato la parte l'impugnazione della cartella alla sola irrogazione della sanzione amministrativa, il primo giudice non avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione.
3 Passando all'esame del merito dell'opposizione recuperatoria concernente la sanzioni amministrativa, osserva il Tribunale che non possono essere utilizzati ai fini della decisione i documenti prodotti dall'appellata solo nel presente grado di giudizio, cosicchè anche a voler considerare proposto un appello incidentale, anche relativo alla tempestività dell'opposizione, esso non potrebbe essere accolto.
Ed, invero, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. quale risultante dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la legge n.
134 del 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di
"indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza
n. 26522 del 09/11/2017).
Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello, peraltro, appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 c.p.c.. Peraltro, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile" di cui alla norma di cui all'art.345 c.p.c., quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello merita parziale accoglimento.
Le spese del doppio grado di giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 7.7.2023 da Parte_1 nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione ed
[...] Controparte_1 eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità dell'atto impugnato limitatamente alla sanzione amministrativa di cui alla cartella di pagamento n.
100200200505504789000 ;
4 2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 2.400,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 4 marzo 2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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