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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 579/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto PROMOSSA DA
, (C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/08/1964 e residente in [...] E
, (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 04/01/1968 e residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi in virtù di mandati in calce al ricorso introduttivo dagli avv.ti Maria Elisa GARGIULO (C.F.: ) e Sebastiano C.F._3
GARGIULO (C.F.: ), presso i quali elettivamente domiciliano C.F._4 in S. Antonio Abate (NA) alla via De Luca n.3 RICORRENTI NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 04.11.2024, i ricorrenti hanno concluso per il recepimento da parte del collegio degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare il loro divorzio. Il P.M. in data 3.12.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 20.03.2024, ed Parte_1
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Santa Maria La Carità in data 22.06.1988. A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati due figli, (nato a [...] il Persona_1
28.09.1998) e , (nata a [...] il [...]), entrambi maggiorenni Persona_2 ma non economicamente autosufficienti;
2. che erano separati sin dal 03.04.2023, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n.
pag. 1 di 4 844/2023, e successivo decreto di rettifica del 12.04.2023, a seguito dell'udienza del 09.03.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale, celebrata in forma cartolare;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fissata con decreto del 27.03.2024 la data di udienza per il successivo 15 ottobre 2024 e rilevato, con il medesimo decreto, la necessità di integrare la documentazione di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma c.p.c.; rilevato, altresì, con medesimo decreto che gli accordi di cui al ricorso non prevedevano alcun contributo economico da parte del genitore non collocatario in favore dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi per l'udienza così fissata, invitando gli stessi ad integrare la documentazione reddituale allegata al ricorso ed a fornire chiarimenti relativamente ai profili innanzi evidenziati. All'udienza di comparizione dei coniugi del 04.11.2024, le parti ribadivano la volontà di divorziare;
aggiungevano che nelle more del procedimento i figli, tutti maggiorenni, erano divenuti entrambi economicamente autosufficienti e, su rilievo del Tribunale, rettificavano quanto previsto ai punti a) e d) del ricorso introduttivo, nel senso di specificare che “i coniugi continueranno a vivere separatamente” e che “la sig.ra sta corrispondendo a titolo di assegno di Pt_2 mantenimento e corrisponderà a titolo di assegno divorzile al sig. , Pt_1 mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 1.300,00”; quindi, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato riservava la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del P.M. Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 3.12.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (09.03.2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi, all'udienza del 04.11.2024 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, rettificandone parzialmente il contenuto in udienza, nei termini sopra specificati. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare, le parti in ricorso davano atto che il sig. aveva già lasciato Pt_1 la casa coniugale ed aveva fissato la propria residenza in Scafati (SA) alla via P. Vitiello n. 154, chiarendo che la sig.ra avrebbe continuato a gestire in Pt_2 autonomia i beni immobili di cui è proprietaria, sostenendone le spese e percependone le rendite, mentre il sig. avrebbe gestito autonomamente Pt_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 l'appartamento di cui è proprietario, provvedendo alla manutenzione ed al pagamento delle spese e percependone la rendita. Quindi, i ricorrenti davano atto di avere risolto ogni pendenza patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ed a qualsiasi titolo, ragione e/o azione, al di fuori di quanto previsto in ricorso. Da quanto dichiarato dalle parti all'udienza del 4.11.2024 e da quanto evincibile dalla documentazione allegata, è emerso che il attualmente non lavora Pt_1 ed è privo di redditi, né percepisce altre provvidenze, vivendo di fatto grazie all'assegno di mantenimento versatogli dalla coniuge, è proprietario dell'immobile in cui abita e di un'autovettura e non è gravato del pagamento di CP_1 ratei di mutuo o finanziamento;
la , invece, è proprietaria oltre che Pt_2 dell'immobile in cui abita, di altri cinque appartamenti ed un capannone, tutti locati e dai quali complessivamente ricava un reddito mensile di circa 3.300,00 euro, lavora come centralinista di call center con un contratto a tempo determinato da cui ricava un guadagno di € 475,00 circa mensili, con possibilità di guadagno di ulteriori 80/100 euro a seconda della produttività, ed è gravata del pagamento di un prestito all'attualità di 16.000,00 euro, per il cui rimborso versa un rateo mensile di circa 350,00 euro, il quale scadrà tra quattro anni. Quanto ai figli della coppia, i coniugi rappresentavano che gli stessi, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, avrebbero continuato a vivere con la madre, o dove vorranno, mantenendo i normali rapporti affettivi con entrambi i genitori. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 20.03.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Santa Maria La Carità in data 22.06.1988 da
[...]
e (atto n. 16, parte II, serie A, del registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del comune di Santa Maria La Carità dell'anno 1988) ai seguenti patti e condizioni: a) i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle attuali residenze dagli stessi fissate, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale ed ulteriore cambio di residenza;
b) la sig.ra sta corrispondendo a titolo di assegno di Pt_2 mantenimento e corrisponderà a titolo di assegno divorzile al sig.
, mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 10 di Pt_1 ciascun mese, la somma di € 1.300,00; c) si dà atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 16, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Santa Maria La Carità dell'anno 1988);
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4