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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1243 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
VO LE e RO TO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Urso Iole, giusta procura in Controparte_1 atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 669 octies, VI comma, c.p.c. depositato il 09.03.2023, l'
[...]
premettendo di aver assunto in data 26.01.2023, con la Parte_1 Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
deliberazione n. 16540, il resistente in esecuzione dell'ordinanza Controparte_1 collegiale ex art. 700 c.p.c., resa in sede di reclamo della precedente ordinanza monocratica declaratoria del difetto di giurisdizione, al n. r. g. 5042/2022, che aveva accolto la domanda del ricorrente, adiva il Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito sin dalla fase ante causam ex art. 700 cpc dal dott. e a quella collegata e successiva al merito, Controparte_1 per avere la situazione giuridica soggettiva dallo stesso fatta valere nella domanda natura di interesse legittimo ed essere pertanto conoscibile dall'Autorità Giurisdizionale Amministrativa;
2. nella denegata ipotesi ritenesse di conservare la conoscibilità della controversia, accertare comunque l'insussistenza del diritto del dott. allo scorrimento della graduatoria del concorso n. 21358/2019 e del conseguente CP_1 obbligo dell di assumere il medesimo dott. sull'asserito diritto allo scorrimento della CP_2 CP_1 riferita graduatoria.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Si costituiva , insistendo sulle pretese già accolte, prima facie, in via Controparte_1 cautelare, e chiedendo, in via riconvenzionale, di “confermare integralmente l'impugnata Ordinanza collegiale del 10/01/2023, laddove -previo accertamento della giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla sola domanda di assunzione- ha dichiarato il diritto del dott. CP_1 all'assunzione nel posto di lavoro oggetto della relativa procedura concorsuale, con la qualifica di
[...]
“Tecnologo di III livello Professionale” e, per l'effetto, ha ordinato all' di adottare tutti gli atti CP_2 strumentali e necessari alla piena attuazione della decisione giudiziale;
- Accogliere la domanda riconvenzionale, accertando il diritto del dott. di essere assegnato a svolgere, così come Controparte_1 previsto dal bando, la seguente mansione: attività di sviluppo e ottimizzazione di rivelatori ad alta risoluzione e ultra-basso fondo, da adottare per la misura di eventi rari e la loro caratterizzazione. Misure di materiali per la caratterizzazione della loro composizione elementare con alta risoluzione tramite applicazione di varie tecniche e metodiche. Con vittoria di spese legali”. La causa, istruita con le produzioni documentali depositate dalle parti, è giunta alla decisione all'udienza del 07.10.2025, trattata in modalità cartolari.
*** 2. In base alla documentazione acquisita nella precedente fase cautelare (monocratica censita sub n.r.g. 3977/2022, e cautelare sub n.r.g. 5402/2022), risulta il sig.
[...]
ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'odierna CP_1 parte reclamata con Avviso n. 21358 pubblicato sulla G.U. n. 74, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 17.09.2019, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Tecnologo di III° livello (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento NRG 3977/2022), collocandosi al secondo posto nella correlata graduatoria pubblicata in data 12/11/2020 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento NRG 3977/2022). Il concorrente risultato primo classificato all'esito del concorso pubblico di cui sopra, sig.
, è stato regolarmente assunto in servizio alle dipendenze dell'odierna Parte_2 parte reclamata a far data dal 15/3/2021, ma si è poi dimesso in data 28/2/2022 con effetto da marzo 2022 (all. 8 al fascicolo di parte resistente nel procedimento NRG Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
3977/2022). L'odierna parte ricorrente ha bandito nel frattempo (e segnatamente in data 26/7/2021) una procedura selettiva di stabilizzazione – come tale riservata ai soggetti che avevano già prestato attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della stessa – riguardante n. 40 posti da Tecnologo di III livello (all. 6, 7 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento NRG 3977/2022), cioè riguardante lo stesso profilo professionale per il quale era stato in precedenza bandito il concorso pubblico al quale aveva partecipato il sig. , senza prevedere la riserva un posto per il profilo di CP_1
Tecnologo di III^ livello attingendo dalla graduatoria del 12.11.2020, ancora valida ed efficace presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nella fase cautelare dinanzi al giudice monocratico, era stata declinata la giurisdizione in favore del g.a.; nella successiva fase collegiale, in sede di reclamo, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del g.o., il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente all'assunzione in servizio alle dipendenze della parte reclamata in forza della graduatoria approvata con deliberazione di GE n. 12577 CP_2 del 12.11.2020, dichiarando il diritto della parte ricorrente all'assunzione nel posto di lavoro oggetto della relativa procedura concorsuale con la qualifica di Tecnologo di III livello Professionale e, per l'effetto, ordinato alla parte reclamata di adottare tutti CP_2 gli atti strumentali e necessari alla attuazione della presente pronuncia. Aveva, poi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in riferimento a tutte le altre domande presentate dalla odierna parte reclamante, aventi per oggetto l'accertamento dell'asserita illegittimità della procedura selettiva di stabilizzazione bandita dalla odierna parte reclamata in data 26/7/2021, sussistendo a tale riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo, e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, sia in relazione alla presente fase di reclamo sia in relazione al procedimento NRG 3977/2022 svoltosi innanzi al giudice di prime cure. 3. In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che non può essere accolta, condividendosi le motivazioni dell'ordinanza di reclamo. Infatti, secondo la giurisprudenza, “con riguardo allo specifico tema del cd. "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già avuto modo di precisare che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria;
ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;
ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi
o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo;
5. la pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione" (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2003, n. 14529; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20107; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3055), salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione;
[…]
6. la giurisprudenza di questa Corte, sempre in tema di "scorrimento" e con riguardo alla perdurante efficacia di una graduatoria, ha anche precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto ("deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione"), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (Cass., Sez. Un., n. 14529/2003, cit.; Cass. Sez. lav. 5 marzo 2003, n. 3252); anche tale principio è stato successivamente ribadito (Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019 n. 21607; Cass., Sez. Un. 20 ottobre 2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460) precisandosi che candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato;
7. in altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria più decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace;
tale decisione della amministrazione, una volta assunta, vincola dunque l'amministrazione a darvi corso;
in tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017, n. 26104 e giurisprudenza ivi citata)” (Cassazione civile, SS.UU., 15/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 15/02/2022), n. 4870). La situazione del soggetto classificato come primo idoneo non vincitore in una graduatoria di concorso ancora in corso di validità è, quindi, equiparabile, in caso di dimissioni di altro soggetto risultato vincitore del medesimo concorso e destinatario della proposta contrattuale proveniente dalla p.a. (poi accettata dallo stesso), a quella in cui tale altro soggetto risultato vincitore del concorso abbia rifiutato la suddetta proposta contrattuale, oppure a quella in cui vi sia stata decadenza dello stesso dalla nomina per mancata presa di possesso del posto di lavoro entro il termine fissato dalla legge o dal bando di concorso, oppure ancora a quella in cui lo stesso sia deceduto anteriormente all'accettazione di tale proposta o anche successivamente all'accettazione di tale proposta ma prima della data di effettivo inizio del servizio, oppure, infine, a quella in cui lo stesso sia deceduto dopo l'accettazione di tale proposta e nel periodo in cui la graduatoria di concorso è ancora in corso di validità. Pertanto, finché una determinata graduatoria di concorso è ancora in corso di validità, per effetto delle dimissioni (o della morte o della decadenza dalla nomina) del soggetto risultato vincitore del concorso in questione si rende disponibile, in favore del soggetto risultato primo tra gli idonei non vincitori, il medesimo posto di lavoro che era stato già Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
messo a concorso e attribuito ad altro soggetto vincitore (dimissionario o deceduto o dichiarato decaduto dalla nomina), cioè il medesimo posto di lavoro che la p.a. aveva deliberato di attribuire utilizzando proprio la graduatoria di concorso di cui si sta trattando;
conseguentemente, in tale situazione l'utilizzo della predetta graduatoria di concorso – quale strumento di reclutamento di personale da assumere in servizio – costituisce una conseguenza necessitata per la p.a. e non una scelta discrezionale della stessa, poiché la p.a. aveva già scelto, a monte, di assumere all'esito del concorso quantomeno il numero di unità di personale indicato nel relativo bando, auto- vincolandosi al rispetto di tale scelta. Non procedere all'assunzione in sostituzione costituirebbe un'illecita violazione del principio di parità di trattamento, buon andamento e correttezza della p.a., poiché significherebbe non voler assumere precisamente quel candidato vincitore, in assenza di valide ragioni di esclusione. A ben vedere, nella situazione sopra descritta non si è neppure in presenza di uno scorrimento della graduatoria in senso proprio e stretto – cioè di un utilizzo di una graduatoria di concorso ancora in corso di validità per reclutare un determinato numero di unità di personale in aggiunta a quello originariamente stabilito nel bando e negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale precedentemente adottati dalla p.a. procedente –, ma di una vicenda in cui la p.a. dispone il mero subentro di un soggetto, idoneo non vincitore, nella identica posizione (procedimentale e contrattuale) in cui si trovava un altro soggetto, vincitore di concorso, che, per ragioni varie, ha cessato di essere titolare della posizione in questione. Pertanto, alla data (28/2/2022) in cui vi sono state le dimissioni del primo classificato e poi assunto in servizio all'esito del concorso pubblico indetto dall' il 17/09/2019 CP_2
– il sig. era ancora titolare di un diritto soggettivo all'assunzione in Controparte_1 servizio, nei termini suindicati, in forza della graduatoria di tale concorso, approvata in data 12/11/2020 e ancora in corso di validità ai sensi dell'art. 35, co.
5-ter, del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. Non sono pertinenti le sentenze citate dalla ricorrente a sostegno della propria eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto partono da una errata lettura in fatto della vicenda: il concorso per la stabilizzazione è stato indetto successivamente all'assunzione del primo idoneo del concorso bandito il 17/09/2019, dunque non corrisponde a verità l'assunto per cui l'Amministrazione abbia scelto discrezionalmente di indire un nuovo concorso 40 unità di personale aventi la qualifica di Tecnologo tramite la procedura di stabilizzazione indetta dalla stessa in data 26/7/2021 invece di procedere allo scorrimento della graduatoria di quello già in essere, trattandosi di due procedure diverse che non hanno diretta relazione. Infatti, non si pone alcun problema di interferenza tra la (successiva) scelta della p.a. reclamata di procedere a nuove assunzioni di 40 unità di personale aventi la qualifica di Tecnologo tramite la procedura di stabilizzazione indetta dalla stessa in data 26/7/2021 Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
e il diritto soggettivo della odierna parte reclamante all'assunzione in forza della anteriore scelta della medesima p.a. di assumere una unità di personale avente la qualifica di Tecnologo in base agli esiti del concorso pubblico indetto in data 17/09/2019, giacché la menzionata procedura di stabilizzazione è stata avviata in un momento (26/7/2021) in cui risultava ancora coperto il posto di Tecnologo precedentemente attribuito in base agli esiti del concorso pubblico del 17/9/2019, e pertanto i posti di lavoro da assegnare tramite la procedura di stabilizzazione erano certamente aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto a quelli precedentemente programmati e assegnati dalla p.a. reclamata al momento della indizione del concorso del 17/09/2019. 4. Dalla ricostruzione in questi termini, in fatto e in diritto, della vicenda, discende il rigetto anche nel merito del ricorso dell' ; il diritto soggettivo, facente capo alla CP_2 odierna parte resistente, alla assunzione in servizio in forza della suddetta graduatoria del 12.11.2020 (esercitabile per l'intero periodo in cui quest'ultima aveva validità ai sensi dell'art. 35, co.
5-ter, del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i.) non è stato toccato dalla successiva scelta della p.a. reclamata di reclutare ulteriore personale avente la medesima qualifica tramite la procedura di stabilizzazione menzionata. La circostanza che la p.a. abbia scelto di coprire il posto lasciato scoperto dal con un'idonea vincitrice del Pt_3 nuovo concorso è una scelta dettata dalle contingenze del caso concreto, ma non il necessario riflesso di una opzione discrezionale operata a monte con l'indizione del nuovo concorso, dato che, in quel momento, il posto risultava ancora coperto. Dal diritto del sig. ad essere assunto, come secondo idoneo, in sostituzione del CP_1 primo idoneo vincitore del concorso indetto nel 2019 e ancora vigente, discende l'accoglimento anche della sua domanda riconvenzionale: il concorso era stato indetto per la copertura di “un posto per il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di sviluppo e ottimizzazione di rivelatori ad alta risoluzione e ultra-basso fondo, da adottare per la misura di eventi rari e la loro caratterizzazione. Misure di materiali per la caratterizzazione della loro composizione elementare con alta risoluzione tramite applicazione di varie tecniche e metodiche. La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i
, dunque con specifica indicazione di mansioni e di Parte_4 sede di lavoro. Il fatto che all'attualità il posto risulti coperto per l'opzione illegittima operata dall'Amministrazione, che ha espressamente rifiutato l'assunzione del ricorrente, nonostante la messa in mora – avvenuta prima del ricorso cautelare -, è una contingenza che non può andare a scapito del resistente. 5. Le spese della presente fase seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo;
non vi è ragione di rivedere la statuizione sulle spese dell'ordinanza cautelare in quanto detta pronuncia è stata integralmente confermata, e dipendeva dal rigetto di parte della domanda per difetto di giurisdizione che resta ferma anche nella presente fase di merito. Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Conferma integralmente l'ordinanza del 10.01.2023 resa in esito al procedimento n.r.g. 5402/2022;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta il diritto di CP_1
a svolgere le mansioni previste dal bando originario indetto dall'Istituto
[...]
Nazionale di Fisica Nucleare con Avviso n. 21358 pubblicato sulla G.U. n. 74, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 17.09.2019;
- Condanna l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 3.809, oltre iva, spese generali e Controparte_1
c.p.a., da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore costituito.
Così deciso in Velletri, il 13/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1243 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
VO LE e RO TO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Urso Iole, giusta procura in Controparte_1 atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 669 octies, VI comma, c.p.c. depositato il 09.03.2023, l'
[...]
premettendo di aver assunto in data 26.01.2023, con la Parte_1 Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
deliberazione n. 16540, il resistente in esecuzione dell'ordinanza Controparte_1 collegiale ex art. 700 c.p.c., resa in sede di reclamo della precedente ordinanza monocratica declaratoria del difetto di giurisdizione, al n. r. g. 5042/2022, che aveva accolto la domanda del ricorrente, adiva il Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito sin dalla fase ante causam ex art. 700 cpc dal dott. e a quella collegata e successiva al merito, Controparte_1 per avere la situazione giuridica soggettiva dallo stesso fatta valere nella domanda natura di interesse legittimo ed essere pertanto conoscibile dall'Autorità Giurisdizionale Amministrativa;
2. nella denegata ipotesi ritenesse di conservare la conoscibilità della controversia, accertare comunque l'insussistenza del diritto del dott. allo scorrimento della graduatoria del concorso n. 21358/2019 e del conseguente CP_1 obbligo dell di assumere il medesimo dott. sull'asserito diritto allo scorrimento della CP_2 CP_1 riferita graduatoria.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Si costituiva , insistendo sulle pretese già accolte, prima facie, in via Controparte_1 cautelare, e chiedendo, in via riconvenzionale, di “confermare integralmente l'impugnata Ordinanza collegiale del 10/01/2023, laddove -previo accertamento della giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla sola domanda di assunzione- ha dichiarato il diritto del dott. CP_1 all'assunzione nel posto di lavoro oggetto della relativa procedura concorsuale, con la qualifica di
[...]
“Tecnologo di III livello Professionale” e, per l'effetto, ha ordinato all' di adottare tutti gli atti CP_2 strumentali e necessari alla piena attuazione della decisione giudiziale;
- Accogliere la domanda riconvenzionale, accertando il diritto del dott. di essere assegnato a svolgere, così come Controparte_1 previsto dal bando, la seguente mansione: attività di sviluppo e ottimizzazione di rivelatori ad alta risoluzione e ultra-basso fondo, da adottare per la misura di eventi rari e la loro caratterizzazione. Misure di materiali per la caratterizzazione della loro composizione elementare con alta risoluzione tramite applicazione di varie tecniche e metodiche. Con vittoria di spese legali”. La causa, istruita con le produzioni documentali depositate dalle parti, è giunta alla decisione all'udienza del 07.10.2025, trattata in modalità cartolari.
*** 2. In base alla documentazione acquisita nella precedente fase cautelare (monocratica censita sub n.r.g. 3977/2022, e cautelare sub n.r.g. 5402/2022), risulta il sig.
[...]
ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'odierna CP_1 parte reclamata con Avviso n. 21358 pubblicato sulla G.U. n. 74, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 17.09.2019, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Tecnologo di III° livello (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento NRG 3977/2022), collocandosi al secondo posto nella correlata graduatoria pubblicata in data 12/11/2020 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento NRG 3977/2022). Il concorrente risultato primo classificato all'esito del concorso pubblico di cui sopra, sig.
, è stato regolarmente assunto in servizio alle dipendenze dell'odierna Parte_2 parte reclamata a far data dal 15/3/2021, ma si è poi dimesso in data 28/2/2022 con effetto da marzo 2022 (all. 8 al fascicolo di parte resistente nel procedimento NRG Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
3977/2022). L'odierna parte ricorrente ha bandito nel frattempo (e segnatamente in data 26/7/2021) una procedura selettiva di stabilizzazione – come tale riservata ai soggetti che avevano già prestato attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della stessa – riguardante n. 40 posti da Tecnologo di III livello (all. 6, 7 al fascicolo di parte ricorrente nel procedimento NRG 3977/2022), cioè riguardante lo stesso profilo professionale per il quale era stato in precedenza bandito il concorso pubblico al quale aveva partecipato il sig. , senza prevedere la riserva un posto per il profilo di CP_1
Tecnologo di III^ livello attingendo dalla graduatoria del 12.11.2020, ancora valida ed efficace presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nella fase cautelare dinanzi al giudice monocratico, era stata declinata la giurisdizione in favore del g.a.; nella successiva fase collegiale, in sede di reclamo, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del g.o., il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente all'assunzione in servizio alle dipendenze della parte reclamata in forza della graduatoria approvata con deliberazione di GE n. 12577 CP_2 del 12.11.2020, dichiarando il diritto della parte ricorrente all'assunzione nel posto di lavoro oggetto della relativa procedura concorsuale con la qualifica di Tecnologo di III livello Professionale e, per l'effetto, ordinato alla parte reclamata di adottare tutti CP_2 gli atti strumentali e necessari alla attuazione della presente pronuncia. Aveva, poi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in riferimento a tutte le altre domande presentate dalla odierna parte reclamante, aventi per oggetto l'accertamento dell'asserita illegittimità della procedura selettiva di stabilizzazione bandita dalla odierna parte reclamata in data 26/7/2021, sussistendo a tale riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo, e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, sia in relazione alla presente fase di reclamo sia in relazione al procedimento NRG 3977/2022 svoltosi innanzi al giudice di prime cure. 3. In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che non può essere accolta, condividendosi le motivazioni dell'ordinanza di reclamo. Infatti, secondo la giurisprudenza, “con riguardo allo specifico tema del cd. "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già avuto modo di precisare che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria;
ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;
ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi
o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo;
5. la pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione" (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2003, n. 14529; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20107; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3055), salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dal novero delle questioni di giurisdizione;
[…]
6. la giurisprudenza di questa Corte, sempre in tema di "scorrimento" e con riguardo alla perdurante efficacia di una graduatoria, ha anche precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto ("deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione"), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (Cass., Sez. Un., n. 14529/2003, cit.; Cass. Sez. lav. 5 marzo 2003, n. 3252); anche tale principio è stato successivamente ribadito (Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019 n. 21607; Cass., Sez. Un. 20 ottobre 2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460) precisandosi che candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato;
7. in altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria più decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace;
tale decisione della amministrazione, una volta assunta, vincola dunque l'amministrazione a darvi corso;
in tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017, n. 26104 e giurisprudenza ivi citata)” (Cassazione civile, SS.UU., 15/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 15/02/2022), n. 4870). La situazione del soggetto classificato come primo idoneo non vincitore in una graduatoria di concorso ancora in corso di validità è, quindi, equiparabile, in caso di dimissioni di altro soggetto risultato vincitore del medesimo concorso e destinatario della proposta contrattuale proveniente dalla p.a. (poi accettata dallo stesso), a quella in cui tale altro soggetto risultato vincitore del concorso abbia rifiutato la suddetta proposta contrattuale, oppure a quella in cui vi sia stata decadenza dello stesso dalla nomina per mancata presa di possesso del posto di lavoro entro il termine fissato dalla legge o dal bando di concorso, oppure ancora a quella in cui lo stesso sia deceduto anteriormente all'accettazione di tale proposta o anche successivamente all'accettazione di tale proposta ma prima della data di effettivo inizio del servizio, oppure, infine, a quella in cui lo stesso sia deceduto dopo l'accettazione di tale proposta e nel periodo in cui la graduatoria di concorso è ancora in corso di validità. Pertanto, finché una determinata graduatoria di concorso è ancora in corso di validità, per effetto delle dimissioni (o della morte o della decadenza dalla nomina) del soggetto risultato vincitore del concorso in questione si rende disponibile, in favore del soggetto risultato primo tra gli idonei non vincitori, il medesimo posto di lavoro che era stato già Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
messo a concorso e attribuito ad altro soggetto vincitore (dimissionario o deceduto o dichiarato decaduto dalla nomina), cioè il medesimo posto di lavoro che la p.a. aveva deliberato di attribuire utilizzando proprio la graduatoria di concorso di cui si sta trattando;
conseguentemente, in tale situazione l'utilizzo della predetta graduatoria di concorso – quale strumento di reclutamento di personale da assumere in servizio – costituisce una conseguenza necessitata per la p.a. e non una scelta discrezionale della stessa, poiché la p.a. aveva già scelto, a monte, di assumere all'esito del concorso quantomeno il numero di unità di personale indicato nel relativo bando, auto- vincolandosi al rispetto di tale scelta. Non procedere all'assunzione in sostituzione costituirebbe un'illecita violazione del principio di parità di trattamento, buon andamento e correttezza della p.a., poiché significherebbe non voler assumere precisamente quel candidato vincitore, in assenza di valide ragioni di esclusione. A ben vedere, nella situazione sopra descritta non si è neppure in presenza di uno scorrimento della graduatoria in senso proprio e stretto – cioè di un utilizzo di una graduatoria di concorso ancora in corso di validità per reclutare un determinato numero di unità di personale in aggiunta a quello originariamente stabilito nel bando e negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale precedentemente adottati dalla p.a. procedente –, ma di una vicenda in cui la p.a. dispone il mero subentro di un soggetto, idoneo non vincitore, nella identica posizione (procedimentale e contrattuale) in cui si trovava un altro soggetto, vincitore di concorso, che, per ragioni varie, ha cessato di essere titolare della posizione in questione. Pertanto, alla data (28/2/2022) in cui vi sono state le dimissioni del primo classificato e poi assunto in servizio all'esito del concorso pubblico indetto dall' il 17/09/2019 CP_2
– il sig. era ancora titolare di un diritto soggettivo all'assunzione in Controparte_1 servizio, nei termini suindicati, in forza della graduatoria di tale concorso, approvata in data 12/11/2020 e ancora in corso di validità ai sensi dell'art. 35, co.
5-ter, del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. Non sono pertinenti le sentenze citate dalla ricorrente a sostegno della propria eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto partono da una errata lettura in fatto della vicenda: il concorso per la stabilizzazione è stato indetto successivamente all'assunzione del primo idoneo del concorso bandito il 17/09/2019, dunque non corrisponde a verità l'assunto per cui l'Amministrazione abbia scelto discrezionalmente di indire un nuovo concorso 40 unità di personale aventi la qualifica di Tecnologo tramite la procedura di stabilizzazione indetta dalla stessa in data 26/7/2021 invece di procedere allo scorrimento della graduatoria di quello già in essere, trattandosi di due procedure diverse che non hanno diretta relazione. Infatti, non si pone alcun problema di interferenza tra la (successiva) scelta della p.a. reclamata di procedere a nuove assunzioni di 40 unità di personale aventi la qualifica di Tecnologo tramite la procedura di stabilizzazione indetta dalla stessa in data 26/7/2021 Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
e il diritto soggettivo della odierna parte reclamante all'assunzione in forza della anteriore scelta della medesima p.a. di assumere una unità di personale avente la qualifica di Tecnologo in base agli esiti del concorso pubblico indetto in data 17/09/2019, giacché la menzionata procedura di stabilizzazione è stata avviata in un momento (26/7/2021) in cui risultava ancora coperto il posto di Tecnologo precedentemente attribuito in base agli esiti del concorso pubblico del 17/9/2019, e pertanto i posti di lavoro da assegnare tramite la procedura di stabilizzazione erano certamente aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto a quelli precedentemente programmati e assegnati dalla p.a. reclamata al momento della indizione del concorso del 17/09/2019. 4. Dalla ricostruzione in questi termini, in fatto e in diritto, della vicenda, discende il rigetto anche nel merito del ricorso dell' ; il diritto soggettivo, facente capo alla CP_2 odierna parte resistente, alla assunzione in servizio in forza della suddetta graduatoria del 12.11.2020 (esercitabile per l'intero periodo in cui quest'ultima aveva validità ai sensi dell'art. 35, co.
5-ter, del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i.) non è stato toccato dalla successiva scelta della p.a. reclamata di reclutare ulteriore personale avente la medesima qualifica tramite la procedura di stabilizzazione menzionata. La circostanza che la p.a. abbia scelto di coprire il posto lasciato scoperto dal con un'idonea vincitrice del Pt_3 nuovo concorso è una scelta dettata dalle contingenze del caso concreto, ma non il necessario riflesso di una opzione discrezionale operata a monte con l'indizione del nuovo concorso, dato che, in quel momento, il posto risultava ancora coperto. Dal diritto del sig. ad essere assunto, come secondo idoneo, in sostituzione del CP_1 primo idoneo vincitore del concorso indetto nel 2019 e ancora vigente, discende l'accoglimento anche della sua domanda riconvenzionale: il concorso era stato indetto per la copertura di “un posto per il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di sviluppo e ottimizzazione di rivelatori ad alta risoluzione e ultra-basso fondo, da adottare per la misura di eventi rari e la loro caratterizzazione. Misure di materiali per la caratterizzazione della loro composizione elementare con alta risoluzione tramite applicazione di varie tecniche e metodiche. La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i
, dunque con specifica indicazione di mansioni e di Parte_4 sede di lavoro. Il fatto che all'attualità il posto risulti coperto per l'opzione illegittima operata dall'Amministrazione, che ha espressamente rifiutato l'assunzione del ricorrente, nonostante la messa in mora – avvenuta prima del ricorso cautelare -, è una contingenza che non può andare a scapito del resistente. 5. Le spese della presente fase seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo;
non vi è ragione di rivedere la statuizione sulle spese dell'ordinanza cautelare in quanto detta pronuncia è stata integralmente confermata, e dipendeva dal rigetto di parte della domanda per difetto di giurisdizione che resta ferma anche nella presente fase di merito. Allegato al verbale di udienza del 07.10.2025 n. r. g. l. 1243/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Conferma integralmente l'ordinanza del 10.01.2023 resa in esito al procedimento n.r.g. 5402/2022;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta il diritto di CP_1
a svolgere le mansioni previste dal bando originario indetto dall'Istituto
[...]
Nazionale di Fisica Nucleare con Avviso n. 21358 pubblicato sulla G.U. n. 74, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 17.09.2019;
- Condanna l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 3.809, oltre iva, spese generali e Controparte_1
c.p.a., da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore costituito.
Così deciso in Velletri, il 13/10/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio