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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1518/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.2001, con il patrocinio dell'avv. LIOTTA MASSIMO del Foro di Varese, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Fiume n. 2, giusta procura in calce all'atto di integrazione del ricorso depositato telematicamente in data 10.7.2024 (si dà atto che con nota depositata in data 12.11.2024 l'avvocato Liotta ha comunicato la dismissione del mandato difensivo);
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(c.f. e p.iva: ), con sede in Cittiglio (VA), Via Controparte_1 P.IVA_1
Provinciale, 46, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché DEL Controparte_2
, (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_3 C.F._2 dell'avv. SALVEMINI LEONARDO del Foro di Varese, con domicilio telematico presso il difensore,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 9 E con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 21 d.lgs
150/2011, art. 5 della legge n. 180/1978 e art. 35 legge n. 833/1978;
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale dell'udienza in data 15.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso trasmesso al Tribunale in data 4.7.2024 e iscritto a ruolo in data 5.7.2024,
[...]
in qualità di figlia di nata in [...] il [...], ha Parte_1 Persona_1
proposto opposizione avverso al decreto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Varese in data
4.7.2024 nel procedimento n. 2822/2024 R.G. V.G, con cui è stata convalidata l'ordinanza n.
18/2024 del Sindaco del emessa in pari data che, vista la proposta del dott. Controparte_1
convalidata dalla dott.ssa dirigente medico in Parte_2 Persona_2 servizio presso il Servizio psichiatrico dell'Ospedale di Cittiglio, ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di Persona_1
Ha chiesto l'immediata interruzione del trattamento sanitario obbligatorio contestando la sussistenza dei relativi presupposti. Ha dedotto che la signora non era stata previamente Per_1
contattata con proposte di visite psichiatriche su base volontaria;
che il provvedimento emesso non trovava fondamento nel comportamento della signora, la quale non recava alcun danno né pericolo a sé o a terzi;
di avere motivo di credere che il procedimento e il conseguente ricovero della madre fossero stati condizionati da segnalazioni di terzi e del vicinato portatori di antipatie nei confronti della stessa.
Con decreto del 6.07.2024 il Presidente, ritenuta la mancanza di sufficienti ragioni per sospendere immediatamente il trattamento in corso, ha provveduto alla fissazione dell'udienza del 10.07.2024 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso.
pagina 2 di 9 Con atto integrativo depositato in data 10.7.2024 a mezzo del proprio difensore,
[...]
ha ulteriormente dedotto che: la sig.ra non si era mai opposta alle Parte_1 Per_1
cure e/o alle terapie consigliatale dal proprio medico curante;
tenuto conto degli esami e/o visite specialistiche effettuate negli ultimi anni, non necessitava di interventi terapeutici urgenti;
non si trovava nella condizione di non poter godere di cure extra-ospedaliere e non era un soggetto socialmente pericoloso;
ha inoltre precisato che in occasione del trattamento sanitario non era stata contattata la figlia convivente, contatta dalla struttura solo a ricovero effettuato, bensì l'ex marito dell'interessata, con il quale sussisteva un rapporto conflittuale e che non viveva da anni nella casa familiare.
Con atto depositato in data 10.7.2024 si è altresì costituita la avanti al Controparte_4
Tribunale di Varese, in persona del sost. proc. dott.ssa Maria Claudia Contini, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha dedotto che nell'ambito dell'attività di indagine svolta (fascicolo n.
793/2024 MOD. 45, iscritto in data 8.07.2024) era emerso che la sig.ra era stata, prima Per_1
della sottoposizione al trattamento, valutata e informata di quanto veniva realizzato a tutela della sua salute e incolumità: “merita in particolare di essere evidenziata l'annotazione di servizio della
Stazione dei Carabinieri di AV EL (doc.1 ), intervenuti in data 3.07.2024 presso
l'abitazione di , nella quale i militari danno atto del contesto e delle condizioni, anche Per_1
di salute, in cui era trovata la signora all' interno della propria abitazione della quale era altresì fornita una descrizione. Il contesto nel quale è stato disposto dal Comune il trattamento CP_1
in esecuzione, convalidato dal Tribunale in data 4.07.2024, è altresì descritto nella relazione redatta dai servizi sociali del , a firma della dott.ssa (doc. 2) Controparte_1 Per_3
nonché nella relazione trasmessa all'attenzione della stessa Stazione dei Carabinieri da parte del medico di base di , nella quale si evidenziano le condizioni di salute della paziente Per_1
alla data di sottoposizione al trattamento (doc. 3), confermate, in sede di sommarie informazioni
(doc. 4), dal medico psichiatra, dott.ssa che ha riscontrato, in data 3.07.2024, Per_2
come la paziente fosse affetta da DISTURBO DELIRANTE, caratterizzato da alterazioni del contenuto del pensiero di tipo persecutorio e di venificio, tale da ritenere necessaria la presa in carico da parte dei servizi competenti”.
pagina 3 di 9 All'udienza del 10.7.2024 avanti al Tribunale in composizione collegiale sono comparsi l'odierna ricorrente con il difensore, il Pubblico Ministero e il Sindaco del , benché non Controparte_1
formalmente costituito;
il Tribunale, con ordinanza in pari data, disponeva la notificazione del ricorso al Sindaco del e a fissando nuova udienza per la CP_1 CP_1 Persona_1
comparizione personale delle parti.
Con comparsa depositata in data 20.9.2024, si sono costituiti il Sindaco del e Controparte_1
il . Hanno eccepito in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse alla Controparte_1
decisione della presente controversia, evidenziando che il provvedimento impugnato (convalida del TSO n. 18 del 3 luglio 2024) era superato da un successivo TSO (ord. n. 19/2024), anch'esso privo di efficacia perché scaduto, con conseguente istanza di estinzione del giudizio.
Sempre in via preliminare, hanno chiesto di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo poiché notificato al Sindaco presso la casa comunale anziché all'Avvocatura dello Stato;
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della pretesa attorea deducendo che l'ordinanza che ha disposto il Tso era stata emessa tempestivamente e nel pieno rispetto dei presupposti di legge.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di all'udienza del Persona_1
15.4.2025 la ricorrente ha depositato atto notificato alla madre e ritirato a mani dalla stessa in data
27.1.2023, quindi il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, invitava le parti a procedere alla discussione. si è riportata al ricorso e all'atto di integrazione depositato a mezzo Parte_1
del difensore, ha chiesto di essere esonerata da eventuali spese di lite in ipotesi di condanna ed ha formulato richiesta di risarcimento;
ha inoltre chiesto di essere autorizzata a produrre ulteriore documentazione (Isee 2024 e 2025; valutazione psicopatologica forense a firma del dott Per_4
e della dott.ssa richiesta di accesso documentale TSO del
[...] Persona_5
2.8.2024; richiesta di risarcimento e fatture delle spese sostenute;
rapporto salute mentale anno
2023 attestante un numero di TSO superiore alla media nel Comune di;
assicurazioni della CP_1
autovettura della madre in relazione alle segnalazioni di guida pericolosa). La parte resistente si è opposta alle produzioni documentali e si è riportata alla comparsa di costituzione depositata e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa era dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 9
1. Le questioni preliminari
Preliminarmente si osserva che l'oggetto della presente controversia, qualificabile quale procedimento di opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 180/1978, art. 35 legge n. 833/1978 e art. 21 d.lgs. n. 150/2011, attiene alla verifica della legittimità e del rispetto dei presupposti di legge per la convalida del TSO disposta dal Giudice
Tutelare.
Così chiarito il thema decidendum, indipendentemente dal fatto che il TSO disposto in data
3.07.2024 sia scaduto in data 10.7.2025, non è revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse effettivo, concreto e attuale della ricorrente, nella sua qualità di figlia della persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio, al relativo accertamento giurisdizionale.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della notificazione svolta al
Sindaco presso la Casa Comunale, trattandosi di nullità sanata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c. 3 c.p.c. dalla regolare costituzione del Sindaco il quale, con comparsa del 20.9.2024, ha articolato e spiegato le proprie difese anche con riferimento al merito della controversia.
Sempre in via preliminare, chiarito il thema decidendum della presente controversia e ulteriormente precisato che, a mente dell'art. 21 d.lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall'art. 5 della legge n. 180/1978 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata da in quanto tardivamente Parte_1 proposta nel presente giudizio solo all'udienza del 15.4.2025.
2. Il merito dell'opposizione
Nel merito, l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è regolato dagli artt. 33,
34 e 35 della legge n. 833 del 1978, che ne disciplinano i presupposti sostanziali e le condizioni procedimentali.
Quanto ai profili sostanziali, il trattamento può essere adottato «solo se», ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della citata legge, ricorrono tre presupposti: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione degli stessi da parte pagina 5 di 9 dell'infermo; c) l'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
In relazione al secondo presupposto sostanziale (la mancata accettazione degli interventi), l'art. 33, quinto comma, prevede che i trattamenti «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato», prospettando il trattamento coattivo come extrema ratio, in coerenza con il principio espresso dal primo comma della stessa disposizione, per cui «[g]li accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari».
La legge, inoltre, circonda il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di garanzie procedimentali e processuali.
Le garanzie procedimentali precedono l'adozione del provvedimento sindacale e consistono in un duplice parere medico. Il provvedimento è adottato su proposta motivata di un medico (art. 33, terzo comma) sottoposta a «convalida» – così testualmente l'art. 34, quarto comma, ultimo periodo
– di un secondo medico dell'unità sanitaria locale, dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria. Il sindaco adotta il provvedimento che dispone il trattamento entro quarantotto ore dalla convalida da parte dello specialista (art. 35, primo comma), motivando espressamente in ordine all'esistenza dei tre presupposti sostanziali sopra richiamati, tra cui la ricerca dell'alleanza terapeutica e l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero (art. 34, quarto comma, ultimo periodo). Segue la convalida del giudice tutelare nelle successive quarantotto ore (Cfr. anche la sopravvenuta Corte Cost n. 76/2025 in motivazione).
Nel caso si specie, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, deve ritenersi accertata la piena legittimità del trattamento sanitario obbligatorio per cui è causa, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali e del rispetto delle regole procedimentali.
L'ordinanza motivata del Sindaco del n. 18/2024, emessa in data 4.7.2024 e Controparte_1
convalidata in pari data dal giudice tutelare, è stata pronunciata sulla base della proposta del dott.
medico generico, convalidata dalla dott.ssa Parte_2 Persona_2
dirigente medico in servizio presso il Servizio psichiatrico dell'Ospedale di Cittiglio, entrambe emesse in data 3.7.2024.
La proposta e la convalida dei medici di cui sopra, attestano la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del trattamento, ed in particolare: l'esistenza di alterazioni psichiche, ed in particolare la sussistenza di un “disturbo delirante in fase di scompenso” con “segni di
pagina 6 di 9 persecutorietà” (Cfr. proposta dott. , “alterazioni del contenuto del pensiero con Parte_2
ideazione delirante di matrice persecutoria con convinzioni relative a furti di identità, delirio di venificio” (Cfr. convalida;
la mancata accettazione degli interventi terapeutici, in Per_2 particolare l'assenza di consapevolezza di malattia e della necessità di cure.
L'ulteriore documentazione acquisita agli atti del giudizio, ed in particolare le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica in Sede, presso la quale è stato aperto il fascicolo n. 793/2024 MOD. 45, iscritto in data 8.07.2024 (Cfr. comparsa di costituzione del
Pubblico Ministero depositata il 10.7.2024 e documentazione allegata), confermano il rispetto di tutti i presupposti per l'attuazione del provvedimento, con riferimento al contesto in cui è intervenuto, alle contingenti condizioni di salute dell'interessata, alle informazioni alla stessa opportunamente rese, alle condizioni della abitazione, nonché con riferimento agli interventi e alle iniziative attivate con l'ausilio del medico di base, dei Servizi sociali e del CPS, funzionali alla cura e al supporto della persona.
In particolare, dalla annotazione di servizio del Comandante della Stazione dei Carabinieri di
AV EL, presente sul posto a supporto del personale sanitario, emerge che il personale coinvolto in data 3.7.2024 ha cercato un contatto e un'interlocuzione con la signora, inizialmente e a lungo rifiutato dalla stessa: “Giunti sul posto alle ore 11:20 circa abbiamo trovato all'esterno dell'abitazione personale del 118, Vigili del Fuoco e personale dell' - Parte_3 servizio di psichiatria. (…) era barricata in casa ed impediva 1' accesso Persona_1
a chiunque e non voleva né uscire né tantomeno far entrare alcuna persona. La casa era completamente sigillata da grate di ferro che impedivano qualsiasi effrazione (…) Dopo dei primi contatti pacifici con la signora che era in casa e continuava a camminare nel soggiorno leggendo una bibbia, si rivolgeva agli operanti intimando che senza la lettura del provvedimento del TSO lei non sarebbe uscita. Verso le ore 11:45 circa, giungeva sul posto personale della polizia locale di Cittiglio (…) che consegnava nelle mani della il provvedimento del TSO Persona_1
e dopo poco la donna usciva spontaneamente dall'abitazione e veniva caricata nell'ambulanza per essere portata all'ospedale di ”. CP_1
Analogamente la dott.ssa sentita a SIT in data 9.7.2024 ha dichiarato: Persona_2
“In data 3 luglio 2024 verso le ore 10,30, su pregresse segnalazioni del medico di base, dell'assistente sociale del Comune di e sulla base dei precedenti patologici, ci siamo recati CP_1
pagina 7 di 9 presso 1'abitazione della signora per effettuare una valutazione dello Persona_1
stato psichico della paziente. Effettivamente giunti sul posto la donna non faceva entrare nessuno asserendo di non avere le chiavi di casa in quanto sottratte da persone sconosciute, che a suo dire ogni giorno le praticavano' iniezioni della droga della sottomissione. (…) A quel punto chiedevamo alla donna, viste le condizioni, di venire volontariamente in Ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Ma la stessa si rifiutava categoricamente e pertanto veniva attivato il TSO nelle forme previste. (…) la donna era barricata in casa, le finestre erano tutte chiuse con delle grate di ferro che non si potevano aprire. (…) La donna visibilmente provata camminava nel soggiorno leggendo una bibbia e guardando nel vuoto, continuava a rifiutare qualunque tipo di cura. Quindi la Polizia Locale, (…) parlando alla stessa e mostrandogli l'ordinanza del TSO, di cui lei voleva copia, riusciva a farla uscire di casa e quindi con l'aiuto del personale sanitario trasportata in ambulanza presso il PS di dove dopo un'attenta valutazione veniva CP_1
ricoverata presso la locale psichiatria”.
Dalla relazione dei Servizi sociali del dell'8.7.2024, differentemente da quanto Controparte_1
affermato in sede di ricorso, risulta inoltre che la situazione personale e di salute della signora sono ben note al Servizio fin dal 2020, condivise con il medico di base dott. Per_1 Parte_2
con il quale sono state fatte diverse visite domiciliari;
pur tuttavia, i diversi tentativi di aggancio della signora non avevano portato a risultati, a fronte della chiusura e della ritrosia del nucleo Cont familiare;
a marzo del 2021 era richiesta la collaborazione del che aveva portato ad un primo
Cont TSO, con successiva presa in carico da parte del stesso, purtroppo interrotta nell'autunno
2022. A maggio del 2024, a fronte di nuove segnalazioni era contattato il marito della signora e con questi condivise le preoccupazioni relative alla salute della signora;
prima del 3 luglio è stata svolta con il dott. un'ulteriore visita domiciliare;
lo stesso 3 luglio era stato nuovamente Parte_2
contattato il marito per aggiornarlo sulla situazione e concordare come avvisare la figlia , Parte_1
che non era in casa e il cui telefono risultava spento.
Vale ulteriormente la pena osservare che, differentemente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, non rileva l'asserita assenza in capo all'interessata di una condizione di pericolosità sociale, ovvero di potenziale pericolosità per sé o per gli altri, il cui accertamento esula dal perimetro del presente procedimento e del procedimento che dispone un TSO. Come chiarito dalla giurisprudenza della
Part Corte di Cassazione, il costituisce uno strumento finalizzato esclusivamente alla tutela della pagina 8 di 9 salute del paziente e alla sua cura, e non costituisce una misura di difesa sociale, (Cass. n.
509/2023), in quanto il soggetto non viene sottoposto a restrizione perché “pericoloso”, ma solo per curarlo, rimanendo la finalità di tutela della salute nettamente separata dalla finalità di tutela della sicurezza sociale (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 09 settembre 2024, n. 24124 in motivazione).
Alla luce delle risultanze in atti, pertanto, si deve pertanto ritenere accertata la legittimità del TSO per cui è causa sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali.
L'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Varese in data 4.7.2024 nel procedimento n. 2822/2024 R.G. V.G, con cui
è stata convalidata l'ordinanza n. 18/2024 del Sindaco del emessa in pari data. Controparte_1
3. Le spese di lite
Vista la natura e l'oggetto del giudizio e considerata la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
- Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto emesso dal giudice tutelare del
Tribunale di Varese in data 4.7.2024 nel procedimento n. 2822/2024 R.G. V.G, con cui è stata convalidata l'ordinanza n. 18/2024 del Sindaco del emessa in pari data;
Controparte_1
- Compensa integralmente le spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa NA Fumagalli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.2001, con il patrocinio dell'avv. LIOTTA MASSIMO del Foro di Varese, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Fiume n. 2, giusta procura in calce all'atto di integrazione del ricorso depositato telematicamente in data 10.7.2024 (si dà atto che con nota depositata in data 12.11.2024 l'avvocato Liotta ha comunicato la dismissione del mandato difensivo);
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(c.f. e p.iva: ), con sede in Cittiglio (VA), Via Controparte_1 P.IVA_1
Provinciale, 46, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché DEL Controparte_2
, (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_3 C.F._2 dell'avv. SALVEMINI LEONARDO del Foro di Varese, con domicilio telematico presso il difensore,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 9 E con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 21 d.lgs
150/2011, art. 5 della legge n. 180/1978 e art. 35 legge n. 833/1978;
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale dell'udienza in data 15.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso trasmesso al Tribunale in data 4.7.2024 e iscritto a ruolo in data 5.7.2024,
[...]
in qualità di figlia di nata in [...] il [...], ha Parte_1 Persona_1
proposto opposizione avverso al decreto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Varese in data
4.7.2024 nel procedimento n. 2822/2024 R.G. V.G, con cui è stata convalidata l'ordinanza n.
18/2024 del Sindaco del emessa in pari data che, vista la proposta del dott. Controparte_1
convalidata dalla dott.ssa dirigente medico in Parte_2 Persona_2 servizio presso il Servizio psichiatrico dell'Ospedale di Cittiglio, ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di Persona_1
Ha chiesto l'immediata interruzione del trattamento sanitario obbligatorio contestando la sussistenza dei relativi presupposti. Ha dedotto che la signora non era stata previamente Per_1
contattata con proposte di visite psichiatriche su base volontaria;
che il provvedimento emesso non trovava fondamento nel comportamento della signora, la quale non recava alcun danno né pericolo a sé o a terzi;
di avere motivo di credere che il procedimento e il conseguente ricovero della madre fossero stati condizionati da segnalazioni di terzi e del vicinato portatori di antipatie nei confronti della stessa.
Con decreto del 6.07.2024 il Presidente, ritenuta la mancanza di sufficienti ragioni per sospendere immediatamente il trattamento in corso, ha provveduto alla fissazione dell'udienza del 10.07.2024 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso.
pagina 2 di 9 Con atto integrativo depositato in data 10.7.2024 a mezzo del proprio difensore,
[...]
ha ulteriormente dedotto che: la sig.ra non si era mai opposta alle Parte_1 Per_1
cure e/o alle terapie consigliatale dal proprio medico curante;
tenuto conto degli esami e/o visite specialistiche effettuate negli ultimi anni, non necessitava di interventi terapeutici urgenti;
non si trovava nella condizione di non poter godere di cure extra-ospedaliere e non era un soggetto socialmente pericoloso;
ha inoltre precisato che in occasione del trattamento sanitario non era stata contattata la figlia convivente, contatta dalla struttura solo a ricovero effettuato, bensì l'ex marito dell'interessata, con il quale sussisteva un rapporto conflittuale e che non viveva da anni nella casa familiare.
Con atto depositato in data 10.7.2024 si è altresì costituita la avanti al Controparte_4
Tribunale di Varese, in persona del sost. proc. dott.ssa Maria Claudia Contini, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha dedotto che nell'ambito dell'attività di indagine svolta (fascicolo n.
793/2024 MOD. 45, iscritto in data 8.07.2024) era emerso che la sig.ra era stata, prima Per_1
della sottoposizione al trattamento, valutata e informata di quanto veniva realizzato a tutela della sua salute e incolumità: “merita in particolare di essere evidenziata l'annotazione di servizio della
Stazione dei Carabinieri di AV EL (doc.1 ), intervenuti in data 3.07.2024 presso
l'abitazione di , nella quale i militari danno atto del contesto e delle condizioni, anche Per_1
di salute, in cui era trovata la signora all' interno della propria abitazione della quale era altresì fornita una descrizione. Il contesto nel quale è stato disposto dal Comune il trattamento CP_1
in esecuzione, convalidato dal Tribunale in data 4.07.2024, è altresì descritto nella relazione redatta dai servizi sociali del , a firma della dott.ssa (doc. 2) Controparte_1 Per_3
nonché nella relazione trasmessa all'attenzione della stessa Stazione dei Carabinieri da parte del medico di base di , nella quale si evidenziano le condizioni di salute della paziente Per_1
alla data di sottoposizione al trattamento (doc. 3), confermate, in sede di sommarie informazioni
(doc. 4), dal medico psichiatra, dott.ssa che ha riscontrato, in data 3.07.2024, Per_2
come la paziente fosse affetta da DISTURBO DELIRANTE, caratterizzato da alterazioni del contenuto del pensiero di tipo persecutorio e di venificio, tale da ritenere necessaria la presa in carico da parte dei servizi competenti”.
pagina 3 di 9 All'udienza del 10.7.2024 avanti al Tribunale in composizione collegiale sono comparsi l'odierna ricorrente con il difensore, il Pubblico Ministero e il Sindaco del , benché non Controparte_1
formalmente costituito;
il Tribunale, con ordinanza in pari data, disponeva la notificazione del ricorso al Sindaco del e a fissando nuova udienza per la CP_1 CP_1 Persona_1
comparizione personale delle parti.
Con comparsa depositata in data 20.9.2024, si sono costituiti il Sindaco del e Controparte_1
il . Hanno eccepito in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse alla Controparte_1
decisione della presente controversia, evidenziando che il provvedimento impugnato (convalida del TSO n. 18 del 3 luglio 2024) era superato da un successivo TSO (ord. n. 19/2024), anch'esso privo di efficacia perché scaduto, con conseguente istanza di estinzione del giudizio.
Sempre in via preliminare, hanno chiesto di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo poiché notificato al Sindaco presso la casa comunale anziché all'Avvocatura dello Stato;
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della pretesa attorea deducendo che l'ordinanza che ha disposto il Tso era stata emessa tempestivamente e nel pieno rispetto dei presupposti di legge.
Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di all'udienza del Persona_1
15.4.2025 la ricorrente ha depositato atto notificato alla madre e ritirato a mani dalla stessa in data
27.1.2023, quindi il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, invitava le parti a procedere alla discussione. si è riportata al ricorso e all'atto di integrazione depositato a mezzo Parte_1
del difensore, ha chiesto di essere esonerata da eventuali spese di lite in ipotesi di condanna ed ha formulato richiesta di risarcimento;
ha inoltre chiesto di essere autorizzata a produrre ulteriore documentazione (Isee 2024 e 2025; valutazione psicopatologica forense a firma del dott Per_4
e della dott.ssa richiesta di accesso documentale TSO del
[...] Persona_5
2.8.2024; richiesta di risarcimento e fatture delle spese sostenute;
rapporto salute mentale anno
2023 attestante un numero di TSO superiore alla media nel Comune di;
assicurazioni della CP_1
autovettura della madre in relazione alle segnalazioni di guida pericolosa). La parte resistente si è opposta alle produzioni documentali e si è riportata alla comparsa di costituzione depositata e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa era dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
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1. Le questioni preliminari
Preliminarmente si osserva che l'oggetto della presente controversia, qualificabile quale procedimento di opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 180/1978, art. 35 legge n. 833/1978 e art. 21 d.lgs. n. 150/2011, attiene alla verifica della legittimità e del rispetto dei presupposti di legge per la convalida del TSO disposta dal Giudice
Tutelare.
Così chiarito il thema decidendum, indipendentemente dal fatto che il TSO disposto in data
3.07.2024 sia scaduto in data 10.7.2025, non è revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse effettivo, concreto e attuale della ricorrente, nella sua qualità di figlia della persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio, al relativo accertamento giurisdizionale.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della notificazione svolta al
Sindaco presso la Casa Comunale, trattandosi di nullità sanata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c. 3 c.p.c. dalla regolare costituzione del Sindaco il quale, con comparsa del 20.9.2024, ha articolato e spiegato le proprie difese anche con riferimento al merito della controversia.
Sempre in via preliminare, chiarito il thema decidendum della presente controversia e ulteriormente precisato che, a mente dell'art. 21 d.lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall'art. 5 della legge n. 180/1978 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata da in quanto tardivamente Parte_1 proposta nel presente giudizio solo all'udienza del 15.4.2025.
2. Il merito dell'opposizione
Nel merito, l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è regolato dagli artt. 33,
34 e 35 della legge n. 833 del 1978, che ne disciplinano i presupposti sostanziali e le condizioni procedimentali.
Quanto ai profili sostanziali, il trattamento può essere adottato «solo se», ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della citata legge, ricorrono tre presupposti: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione degli stessi da parte pagina 5 di 9 dell'infermo; c) l'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
In relazione al secondo presupposto sostanziale (la mancata accettazione degli interventi), l'art. 33, quinto comma, prevede che i trattamenti «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato», prospettando il trattamento coattivo come extrema ratio, in coerenza con il principio espresso dal primo comma della stessa disposizione, per cui «[g]li accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari».
La legge, inoltre, circonda il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di garanzie procedimentali e processuali.
Le garanzie procedimentali precedono l'adozione del provvedimento sindacale e consistono in un duplice parere medico. Il provvedimento è adottato su proposta motivata di un medico (art. 33, terzo comma) sottoposta a «convalida» – così testualmente l'art. 34, quarto comma, ultimo periodo
– di un secondo medico dell'unità sanitaria locale, dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria. Il sindaco adotta il provvedimento che dispone il trattamento entro quarantotto ore dalla convalida da parte dello specialista (art. 35, primo comma), motivando espressamente in ordine all'esistenza dei tre presupposti sostanziali sopra richiamati, tra cui la ricerca dell'alleanza terapeutica e l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero (art. 34, quarto comma, ultimo periodo). Segue la convalida del giudice tutelare nelle successive quarantotto ore (Cfr. anche la sopravvenuta Corte Cost n. 76/2025 in motivazione).
Nel caso si specie, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, deve ritenersi accertata la piena legittimità del trattamento sanitario obbligatorio per cui è causa, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali e del rispetto delle regole procedimentali.
L'ordinanza motivata del Sindaco del n. 18/2024, emessa in data 4.7.2024 e Controparte_1
convalidata in pari data dal giudice tutelare, è stata pronunciata sulla base della proposta del dott.
medico generico, convalidata dalla dott.ssa Parte_2 Persona_2
dirigente medico in servizio presso il Servizio psichiatrico dell'Ospedale di Cittiglio, entrambe emesse in data 3.7.2024.
La proposta e la convalida dei medici di cui sopra, attestano la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del trattamento, ed in particolare: l'esistenza di alterazioni psichiche, ed in particolare la sussistenza di un “disturbo delirante in fase di scompenso” con “segni di
pagina 6 di 9 persecutorietà” (Cfr. proposta dott. , “alterazioni del contenuto del pensiero con Parte_2
ideazione delirante di matrice persecutoria con convinzioni relative a furti di identità, delirio di venificio” (Cfr. convalida;
la mancata accettazione degli interventi terapeutici, in Per_2 particolare l'assenza di consapevolezza di malattia e della necessità di cure.
L'ulteriore documentazione acquisita agli atti del giudizio, ed in particolare le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica in Sede, presso la quale è stato aperto il fascicolo n. 793/2024 MOD. 45, iscritto in data 8.07.2024 (Cfr. comparsa di costituzione del
Pubblico Ministero depositata il 10.7.2024 e documentazione allegata), confermano il rispetto di tutti i presupposti per l'attuazione del provvedimento, con riferimento al contesto in cui è intervenuto, alle contingenti condizioni di salute dell'interessata, alle informazioni alla stessa opportunamente rese, alle condizioni della abitazione, nonché con riferimento agli interventi e alle iniziative attivate con l'ausilio del medico di base, dei Servizi sociali e del CPS, funzionali alla cura e al supporto della persona.
In particolare, dalla annotazione di servizio del Comandante della Stazione dei Carabinieri di
AV EL, presente sul posto a supporto del personale sanitario, emerge che il personale coinvolto in data 3.7.2024 ha cercato un contatto e un'interlocuzione con la signora, inizialmente e a lungo rifiutato dalla stessa: “Giunti sul posto alle ore 11:20 circa abbiamo trovato all'esterno dell'abitazione personale del 118, Vigili del Fuoco e personale dell' - Parte_3 servizio di psichiatria. (…) era barricata in casa ed impediva 1' accesso Persona_1
a chiunque e non voleva né uscire né tantomeno far entrare alcuna persona. La casa era completamente sigillata da grate di ferro che impedivano qualsiasi effrazione (…) Dopo dei primi contatti pacifici con la signora che era in casa e continuava a camminare nel soggiorno leggendo una bibbia, si rivolgeva agli operanti intimando che senza la lettura del provvedimento del TSO lei non sarebbe uscita. Verso le ore 11:45 circa, giungeva sul posto personale della polizia locale di Cittiglio (…) che consegnava nelle mani della il provvedimento del TSO Persona_1
e dopo poco la donna usciva spontaneamente dall'abitazione e veniva caricata nell'ambulanza per essere portata all'ospedale di ”. CP_1
Analogamente la dott.ssa sentita a SIT in data 9.7.2024 ha dichiarato: Persona_2
“In data 3 luglio 2024 verso le ore 10,30, su pregresse segnalazioni del medico di base, dell'assistente sociale del Comune di e sulla base dei precedenti patologici, ci siamo recati CP_1
pagina 7 di 9 presso 1'abitazione della signora per effettuare una valutazione dello Persona_1
stato psichico della paziente. Effettivamente giunti sul posto la donna non faceva entrare nessuno asserendo di non avere le chiavi di casa in quanto sottratte da persone sconosciute, che a suo dire ogni giorno le praticavano' iniezioni della droga della sottomissione. (…) A quel punto chiedevamo alla donna, viste le condizioni, di venire volontariamente in Ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Ma la stessa si rifiutava categoricamente e pertanto veniva attivato il TSO nelle forme previste. (…) la donna era barricata in casa, le finestre erano tutte chiuse con delle grate di ferro che non si potevano aprire. (…) La donna visibilmente provata camminava nel soggiorno leggendo una bibbia e guardando nel vuoto, continuava a rifiutare qualunque tipo di cura. Quindi la Polizia Locale, (…) parlando alla stessa e mostrandogli l'ordinanza del TSO, di cui lei voleva copia, riusciva a farla uscire di casa e quindi con l'aiuto del personale sanitario trasportata in ambulanza presso il PS di dove dopo un'attenta valutazione veniva CP_1
ricoverata presso la locale psichiatria”.
Dalla relazione dei Servizi sociali del dell'8.7.2024, differentemente da quanto Controparte_1
affermato in sede di ricorso, risulta inoltre che la situazione personale e di salute della signora sono ben note al Servizio fin dal 2020, condivise con il medico di base dott. Per_1 Parte_2
con il quale sono state fatte diverse visite domiciliari;
pur tuttavia, i diversi tentativi di aggancio della signora non avevano portato a risultati, a fronte della chiusura e della ritrosia del nucleo Cont familiare;
a marzo del 2021 era richiesta la collaborazione del che aveva portato ad un primo
Cont TSO, con successiva presa in carico da parte del stesso, purtroppo interrotta nell'autunno
2022. A maggio del 2024, a fronte di nuove segnalazioni era contattato il marito della signora e con questi condivise le preoccupazioni relative alla salute della signora;
prima del 3 luglio è stata svolta con il dott. un'ulteriore visita domiciliare;
lo stesso 3 luglio era stato nuovamente Parte_2
contattato il marito per aggiornarlo sulla situazione e concordare come avvisare la figlia , Parte_1
che non era in casa e il cui telefono risultava spento.
Vale ulteriormente la pena osservare che, differentemente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, non rileva l'asserita assenza in capo all'interessata di una condizione di pericolosità sociale, ovvero di potenziale pericolosità per sé o per gli altri, il cui accertamento esula dal perimetro del presente procedimento e del procedimento che dispone un TSO. Come chiarito dalla giurisprudenza della
Part Corte di Cassazione, il costituisce uno strumento finalizzato esclusivamente alla tutela della pagina 8 di 9 salute del paziente e alla sua cura, e non costituisce una misura di difesa sociale, (Cass. n.
509/2023), in quanto il soggetto non viene sottoposto a restrizione perché “pericoloso”, ma solo per curarlo, rimanendo la finalità di tutela della salute nettamente separata dalla finalità di tutela della sicurezza sociale (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 09 settembre 2024, n. 24124 in motivazione).
Alla luce delle risultanze in atti, pertanto, si deve pertanto ritenere accertata la legittimità del TSO per cui è causa sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali.
L'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Varese in data 4.7.2024 nel procedimento n. 2822/2024 R.G. V.G, con cui
è stata convalidata l'ordinanza n. 18/2024 del Sindaco del emessa in pari data. Controparte_1
3. Le spese di lite
Vista la natura e l'oggetto del giudizio e considerata la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
- Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto emesso dal giudice tutelare del
Tribunale di Varese in data 4.7.2024 nel procedimento n. 2822/2024 R.G. V.G, con cui è stata convalidata l'ordinanza n. 18/2024 del Sindaco del emessa in pari data;
Controparte_1
- Compensa integralmente le spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa NA Fumagalli
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