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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/07/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Cristina Flesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4553/2022 R.G. avente ad oggetto: azione di responsabilità professionale
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Vittoria Luciano (C.F. ) e Anna Riccio (C.F. C.F._2
) giusta procura posta in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; C.F._3
Ricorrente
E
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
da se medesimo nonché dall'Avv. Gaetano Apicella (C.F. ), ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Sant'Ilario dello Jonio
(RC) alla Via Matteotti n. 2.
Resistente
Nonché contro
(P.Iva – C.F. ) , con sede in Bologna, CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo procuratore speciale Dr. , elettivamente Controparte_3
domiciliata in Catanzaro alla Via madonna dei Cieli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Fabio Aliviggi (C.F. ) del Foro di Catanzaro che la rappresenta C.F._6
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata
Conclusioni: come da note conclusionali e di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente depositato e notificato, ha Parte_1
agito in giudizio al fine di sentire accertare l'inadempimento professionale dell'avv. nell'esecuzione dell'attività conferitagli e conseguentemente Controparte_1
condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti.
In ordine ai fatti di causa, ha allegato di essere rimasto coinvolto, in data 30.12.2015, in un sinistro stradale occorso in Monasterace all'altezza dell'incrocio con frazione
Campomarzo.
A seguito del sinistro in parola, lo stesso non soddisfatto in via stragiudiziale, Pt_1
decise di farsi assistere dall'avv. il quale gli consigliò di Controparte_1
intentare un giudizio civile.
L'attore, quindi, allegava anzitutto come l'avv. intrapresa la domanda CP_1
giudiziale, forniva indicazioni piuttosto generiche pur a fronte delle costanti richieste finalizzate a conoscere lo stato del procedimento e, contestualmente, lo rassicurava circa l'esito positivo della causa e, quindi, in ordine all'ottenimento del risarcimento sperato, nonostante il giudizio avesse preso una piega tutt'altro che a lui favorevole.
Invero, il evidenziava come nel mese di ottobre 2021, dopo essere venuto a Pt_1
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico in ordine alla denunciata falsità del sinistro stradale, chiedeva ed otteneva copia degli atti del giudizio civile.
Apprendeva, in tal modo, non solo di essere rimasto soccombente nel giudizio di primo grado, ma anche di esser rimasto soccombente nel giudizio di secondo grado, nelle more intentato, con conseguente condanna al pagamento dei due gradi di giudizio e relative spese legali e di registrazione.
Il quindi, constatava come l'avv. avesse fornito informazioni errate Pt_1 CP_1
circa il prosieguo e l'esito della vertenza: in un'occasione, ad esempio, il legale aveva riferito in ordine ad un rinvio per bonario componimento, mentre l'attore accertava, tramite carteggio, che la causa era stata semplicemente rinviata per decidere in merito all'ammissione della CTU (come da messaggio allegato del 7.12.2017); successivamente, pur rassicurato dal legale tramite messaggi (in data 3.3.2018 prodotti dall'attore in giudizio) in ordine alla ricezione dell'assegno ristorativo del danno,
l'attore appurava che la vertenza era stata semplicemente rinviata per la precisazione delle conclusioni;
infine, benché l'avv. lo avesse rassicurato in ordine alla CP_1
pubblicazione della sentenza a ridosso dell'estate, il aveva modo di constatare Pt_1
come la causa era stata ulteriormente rinviata ad ottobre per la precisazione delle conclusioni.
In ordine alla sentenza, nelle more intervenuta e pubblicata in data 30.1.2019, l'attore ha sottolineato di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall'avv. CP_1
È stato, infatti, allegato dall'attore che l'informazione in merito alla proposizione dell'impugnazione è stata fornita solo in data 15.4.2019, mentre l'appello è stato poi notificato alcuni mesi dopo, e cioè in data 29.7.2019.
Anche in occasione del giudizio di secondo grado, l'attore ha rappresentato come il legale, in spregio al dovere informativo cui deve essere improntato il mandato ricevuto, lo avesse rassicurato sull'esito positivo della vertenza, finanche rappresentando che l'assicurazione aveva inserito la sua pratica tra quelle in liquidazione.
In conclusione, ha dedotto che in data 17.2.2021 era stata pronunciata sentenza Pt_1
di rigetto del proposto appello e contestuale conferma della sentenza di prime cure, cui non seguiva proposizione del ricorso per Cassazione, ancora una volta per omessa comunicazione da parte del legale CP_1
Allegava, infatti, l'attore di avere avuto conoscenza dell'esito del giudizio di secondo grado solo in data 22.10.2021, quando erano ormai spirati i termini per l'impugnazione: il legale, così facendo, gli aveva impedito di valutare la possibilità di esperire l'ulteriore giudizio di legittimità.
Sulla base di quanto sopra riportato, il ha, quindi, dedotto che il comportamento Pt_1
dell'avv. integri gli estremi dell'illecito disciplinare (artt. 11 e 35 del Codice CP_1
deontologico).
A ciò si aggiunga che, ad avviso dell'attore, il legale convenuto ha in ogni caso gestito malamente la vertenza in sede civilistica, dando una scarna descrizione del sinistro nell'atto introduttivo del giudizio (non aveva neppure indicato i punti d'urto) il che si
è riverberato sull'esito sfavorevole della causa.
A ben vedere, Il per consentirgli di espletare correttamente il mandato, aveva Pt_1
fornito le foto del sinistro, il preventivo dei pezzi di ricambio, i nominativi dei testimoni da citare tra cui il carrozziere che, tuttavia, non veniva inserito tra le richieste istruttorie.
In punto di diritto ha dedotto la violazione dell'art. 1176 c.c. configurante una responsabilità del prestatore d'opera professionale, specificando che, pur trattandosi di una obbligazione di mezzi e non anche di risultato, la responsabilità del legale andrebbe ravvisata nella scorretta istruzione della vertenza e nel non aver dato le corrette informazioni in ordine agli sviluppi del procedimento.
Rispetto a tale causa, ha lamentato di avere subito, a seguito del sinistro Parte_1
stradale, un danno patrimoniale pari ad € 7.979,93, un ulteriore danno patrimoniale pari ad euro 15.000,00 per i compensi dell'avvocato, spese per i due gradi di giudizio, per il contributo unificato, per la registrazione delle due sentenze civili e di aver subito, inoltre, danno non patrimoniale, quale danno all'immagine, per essere stato imputato in un giudizio penale.
Si costituiva in giudizio l'Avv. il quale, nell'impugnare e contestare la CP_1
domanda avversaria, estendeva il contraddittorio alla propria Compagnia assicurativa, la per essere da quest'ultima manlevato in caso di condanna. Controparte_4
Nel merito, contestava l'avversa domanda deducendo che, nel mese di febbraio 2016, il per il tramite di Agenzia di Broker, si era rivolto a lui per la gestione della Pt_1
pratica relativa al sinistro stradale. Spiegava come l'odierno attore gli avesse consegnato copia CID a firma congiunta, preventivo per la riparazione e fotografie del mezzo che non era più nella sua disponibilità. Nonostante l'invito alla negoziazione assistita, la compagnia assicurativa, stante l'incompatibilità tra dinamica sinistro e i danni lamentati, non formulava proposta conciliativa. Riceveva, pertanto, incarico per intraprendere l'azione civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni, ancorché informato dei rischi correlati ad un eventuale contenzioso.
Deduceva l'osservanza del dovere di informazione, atteso che lo stesso era Pt_1
presente in aula durante l'escussione del teste (unico teste indicato Tes_1
dall'attore). Inoltre, l'attore era stato messo al corrente dell'esito negativo del giudizio di prime cure in data 7.2.2019 e cioè subito dopo la comunicazione della sentenza alle parti.
Deduceva, poi, di aver avvisato il cliente di aver proposto appello ed inviato alla
Compagnia proposta transattiva: l'appello veniva iscritto a ruolo nel luglio 2019, stante la mancata definizione stragiudiziale della vertenza.
Spiegava che, allorquando il aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle Pt_1
indagini preliminari per il reato di truffa asseritamente commesso con riferimento al medesimo sinistro, lo metteva in contatto con l'Avv. Regio, al fine di fornirgli assistenza legale nell'ambito dell'indicato procedimento penale.
Il ha, inoltre, precisato di avere informato l'attore, in data 22.2.2021, anche in CP_1
merito all'esito del giudizio di secondo grado (allega al riguardo conversazioni doc 3 sub. 11 e 12), dal momento che vi era stato proprio un incontro a ciò finalizzato.
Deduceva, infine, di avere dissuaso il proprio assistito dal procedere con il ricorso per
Cassazione, in ragione dei consistenti esborsi che avrebbe dovuto sopportare in caso di ulteriore soccombenza. Contestualmente, lo informava che, in caso contrario, avrebbe dovuto rivolgersi ad altro legale, non essendo egli stesso abilitato ad esercitare la professione forense presso le magistrature superiori.
Precisava, altresì, di aver anticipato le spese relative ai gradi di giudizio, senza aver mai ricevuto alcun compenso. Lamentava, inoltre, il convenuto, di avere egli stesso subito un danno all'immagine, atteso che la pratica risarcitoria da lui seguita è stata coinvolta in un procedimento penale per truffa, riguardo al quale lo stesso non ha mai assunto posizione, Pt_1
nonostante le dichiarazioni rese dalla teste . Tes_2
Ha dedotto che, a seguito dell'incarico conferitogli, dopo una prima fase stragiudiziale, ha successivamente incardinato giudizio, producendo foto (quelle fornite non ritraevano i veicoli coinvolti nel sinistro), allegando preventivo (e non anche la fattura rilasciata a seguito della riparazione del veicolo) ed indicando quale teste l'unico nominativo che gli era stato fornito dall'attore. All'esito della prova per testi, non era stata, tuttavia, ammessa la CTU per indisponibilità del mezzo, atteso che il lo Pt_1
aveva venduto immediatamente dopo il sinistro come risultava dalla visura al PRA: restava così precluso l'accertamento tecnico relativo al nesso di causalità tra sinistro e danno invocato.
Concludeva, pertanto, previa chiamata in garanzia della , per il Controparte_5
rigetto della domanda avversaria, con condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc commi 1 e 3 avendo lo stesso agito con mala fede e colpa grave.
Si costituiva, altresì, in giudizio la terza chiamata (P.I. , CP_2 P.IVA_1
evidenziando, quanto alla chiamata in garanzia dell'avv. l'insussistenza di CP_1
alcun obbligo di risarcimento danni o manleva a proprio carico, attesa l'operatività della clausola claims made.
Si tratta di una clausola che delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate entro il periodo di vigenza dell'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui il fatto o il danno si è verificato.
Orbene, la compagnia, al riguardo, ha dedotto che la missiva con la quale il terzo avanzava richiesta di risarcimento danni all'avv. è antecedente rispetto alla CP_1
stipula della polizza assicurativa.
La ha dedotto, inoltre, che la vicenda per cui è causa non è mai stata CP_4
denunciata alla compagnia assicurativa, che ha preso contezza della stessa solo a seguito della chiamata in garanzia, offrendo, quale riscontro documentale, la lettera racc. del 9.2.2022 con la quale il diffidava l'avv. al risarcimento dei Pt_1 CP_1
danni causati dal suo operato professionale.
Nel merito, ha sostenuto come l'avv. avesse correttamente adempiuto al CP_1
mandato conferitogli, sottolineando nel contempo la totale negligenza dell'attore, da ritenersi quale unico responsabile del coinvolgimento nell'ambito del procedimento penale per il reato di truffa che ne è derivato.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda formulata dal ricorrente, e, in via secondaria, il rigetto della domanda di manleva formulata dal convenuto per i motivi sopra esposti.
Con ordinanza del 14.11.2023, il Giudice, ritenendo che la causa necessitasse di una più puntuale istruzione, ha disposto il mutamento del rito.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, la causa è stata istruita, a mezzo prova testimoniale, con l'escussione del teste Avv. Regio e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, si registrava un rinvio per la discussione orale all'udienza del
26.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. A detta udienza, preso atto delle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, riservandone il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti che seguono.
L'azione intrapresa dall'attore è volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di una somma rispetto alla quale si allega la debenza a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale in relazione alla attività, asseritamente negligente, posta in essere dall'avvocato nell'ambito di una vicenda giudiziaria nella quale il legale aveva assunto la difesa dell'attore. La negligenza è stata declinata sia in termini di errata allegazione della domanda, da cui ne sarebbe derivato il rigetto, accoglibile se diversamene prospettata, che in termini di carente informativa al cliente. Tale carenza è stata ravvisata tanto per quel che riguarda l'esatto evolversi del procedimento civile, comprensivo dei rischi connessi all'intentare l'ulteriore giudizio d'appello, quanto in relazione all'esito sfavorevole del giudizio di secondo grado, cui
è derivata l'impossibilità di coltivare un ulteriore ed eventuale giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione.
L'attore ha, inoltre, avanzato richiesta risarcitoria, con riferimento al danno all'immagine, per essere stato coinvolto in un procedimento penale, a suo dire, diretta conseguenza dell'operato professionale del convenuto avvocato.
Prima di analizzare compiutamente i molteplici aspetti cui il ricorrente fa discendere la responsabilità professionale del legale è opportuno richiamare gli agganci CP_1
normativi e gli arresti giurisprudenziali in materia.
In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese dal professionista nell'esercizio delle relative attività è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia in relazione al tipo di professione.
Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha avuto modo di precisare che: “la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2
e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari
o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Solo quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave (ex art. 2236 c.c.).
Sul piano dell'onere probatorio che grava sul cliente che assume di aver subito un danno derivante dall'inesatto adempimento del mandato professionale del suo legale, egli ha l'onere di dimostrare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Quanto poi alla ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di mancata diligenza allegata con riferimento alla difesa svolta in un procedimento giudiziale rispetto al quale il difensore abbia tenuto un comportamento omissivo, vale osservare che da tempo la Suprema
Corte ha evidenziato (Cass 2001/15759; ma vedi anche successivamente ex multis 852 del 18/01/2006, 13241 del 06/06/2006, 14820 del 27/06/2007, 2581 del 02/02/2009), che la chance, concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione. Di conseguenza, la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (ex pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.2.85 n.
6506).
Tuttavia, la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto, al pari del danno da lucro cessante, se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi sulla base di elementi certi ed obiettivi da provarsi nel giudizio ove si alleghi la responsabilità (cfr Cass Sez. 3,
Sentenza n. 22376 del 10/12/2012 (Rv. 624461)).
La Corte (cfr anche Cass. 2638/2013), con orientamento del tutto condiviso da questo giudice, ha più volte chiarito che “ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n.
21894/04, Cass. n.6967/06, Cass. n.9917/2010)”; in tale contesto, il danno va liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta e, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, è possibile fare ricorso al criterio equitativo ex art. 1226
c.c. (ex pluribus Cass.
9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167, 29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n.
2368),
Invero, la responsabilità professionale dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite;
tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica ed è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità. In sostanza, dunque, la responsabilità dell'avvocato non si configura solo in ragione del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma ricorre solo previa verifica delle seguenti circostanze: a)il pregiudizio lamentato dal cliente deve essere riconducibile alla condotta del professionista;
b) il danno deve essersi effettivamente prodotto;
c) laddove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe avuto concrete ed elevate opportunità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni.
La mancata ricorrenza dei suddetti presupposti inficia la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Ciò posto, occorre esaminare separatamente le diverse condotte professionali contestate al convenuto difensore.
Occorre anzitutto vagliare l'asserita inottemperanza degli obblighi informativi che il legale avrebbe dovuto rispettare durante lo svolgimento del suo mandato con CP_1 riferimento al giudizio intentato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale nell'interesse di A tal riguardo, giova evidenziare come, Parte_1
pur potendosi ritenere che il ricorrente abbia dimostrato che il legale abbia CP_1
tenuto siffatta negligente condotta, per come emerge dal tenore dei messaggi prodotti e non contestati dal resistente, non è del pari possibile ritenere soddisfatta la prova in ordine al danno che da ciò ne sarebbe derivato. In altri termini, non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio che grava sul cliente in ordine al conseguimento di qualsivoglia utilità in caso di tenuta del comportamento dovuto. A ben vedere, anche qualora sia stata formulata, come in questo caso, un'eccezione di inadempimento (Cass.
11304/2012), non può dirsi provato, alla stregua di un criterio probabilistico, che dalla corretta informazione sull'andamento del procedimento civile ne sarebbe derivata una qualche utilità pratica per l'assistito in termini di riconoscimento delle sue ragioni in giudizio (Cass. 16690/2014, Cass. 2638/2013, Cass. 25112/2017, Cass.
1383/2020, Cass. 20707/2023, Cass. 25567/2023).
Invero, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, onde fondare il diritto risarcitorio del cliente, non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista, ma è necessario provare anche il danno che, in concreto, gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato. Tale domanda va, dunque, rigettata per mancanza di prova del danno lamentato.
Passando ad analizzare l'allegata mancanza di diligenza nell'impostazione della causa, giova premettere come il ricorrente abbia lamentato una scorretta prospettazione del sinistro e una cattiva gestione della vertenza nel non avere, l'avvocato operato CP_1
una allegazione specifica e dettagliata in ordine alla dinamica del sinistro, nel non avere citato altri testimoni e, infine, nel non avere richiesto ctu tecnico modale.
Anche a detto proposito, la giurisprudenza ha sottolineato che trattandosi di attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al compimento diligente di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendosi viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso arrecato un danno (Cass. 2638/16; tribunale di Catanzaro sent.
n.1488/18).
Tale aspetto è riservato al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare, con un giudizio prognostico da effettuarsi ex ante e non ex post alla luce della pronuncia intervenuta, se dal compimento diligente di determinate attività sarebbero potuti derivare dei risultati maggiormente favorevoli per il suo cliente.
Nel caso in esame, va, pertanto, appurato se il avendo esplicitato meglio la CP_1
dinamica del sinistro, prodotto ulteriori fotografie, citato a testimoniare il carrozziere, citato a testimoniare il meccanico che ha recuperato il veicolo dal luogo del sinistro, depositato le fatture, ovvero ancora richiesto ctu tecnico modale, con il parametro del più probabile che non, avrebbe potuto conseguire una sentenza favorevole al o Pt_1
comunque se da detta diligente condotta sarebbero potuti derivare effetti più vantaggiosi per il suo assistito, odierno ricorrente.
Operando, quindi, una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa, per verificare se la condotta non diligente addebitabile al legale convenuto risulti idonea a provocare la perdita di chances di vittoria, non è possibile affermare che, attraverso il compimento delle su indicate opportune attività, con elevato grado di probabilità sarebbe stato superato il vulnus con riferimento alla mancanza di elementi idonei cui ricavare la prova del nesso di causa tra danno alla vettura e sinistro.
Anzitutto va detto che non vi è prova in ordine al fatto che il avesse consegnato Pt_1
al legale altre fotografie, oltre quelle depositate in giudizio, non essendovi un verbale di consegna, né tanto meno è dato sapersi se, oltre al carrozziere, la cui citazione si sarebbe potuta ricavare dal preventivo sicuramente consegnato all'avvocato, sì come depositato nel giudizio di prime cure, il ricorrente avesse anche indicato gli altri nominativi tra cui e rispettivamente colui che ha prelevato il veicolo dal Pt_2 Per_1
luogo del sinistro ed il meccanico nella cui officina il veicolo è stato trasportato.
Invero, quanto alle foto, è possibile rilevare che, se da un lato le stesse sono sprovviste di data, rendendo di fatto impossibile inferire se fossero relative ad un momento successivo rispetto al sinistro per cui era causa, dall'altro, in esse, non si rinviene l'ubicazione dei veicoli antagonisti successivamente all'urto (cd. Posizione di quiete).
Inoltre, il ha omesso di allegare documentazione fotografica relativa all'altro Pt_1
veicolo coinvolto (Alfa Romeo targato 805 TR).
Invero, per tali tipologie di giudizi, più che le prove testimoniali, rilevanti ai fini del decidere, sono i cd. riscontri oggettivi.
Quanto alle ulteriori prove testimoniali, in mancanza di prova dell'inziale indicazione degli altri due testimoni ( e da parte del l'inserimento del Per_1 Tes_3 Pt_1
nominativo del carrozziere (da potersi estrapolare per come detto dalle fatture versate in atti), tra i testi da escutere, si sarebbe in ogni caso appalesata insufficiente ai fini del conseguimento del risarcimento sperato. Invero, il predetto non avrebbe in ogni caso potuto affermare che lo stato della vettura, sì come rappresentato nelle fotografie, era quello immediatamente conseguente al doppio urto, sì da consentire al giudicante di escludere che la vettura non fosse già danneggiata, in tutto o in parte, prima del duplice urto denunciato. La deposizione in parola avrebbe potuto semmai fornire elementi in ordine alla quantificazione dei danni, questione che, come noto, si affronta successivamente a quella relativa all'accertamento del nesso di causalità.
Stessa cosa dicasi con riferimento al teste del soccorso stradale che aveva recuperato il veicolo dal luogo dell'incidente. Anche con riferimento all'apporto conoscitivo che questi avrebbe potuto fornire in giudizio, si osserva che non è possibile affermare, con una certa probabilità, se al momento in cui ha recuperato il mezzo era presente sul luogo anche l'altro veicolo coinvolto. Peraltro, in detta ipotesi, si può certamente escludere che questi avrebbe potuto deporre in ordine alla compatibilità dei danni riportati da entrambi i veicoli, trattandosi di una mera valutazione sprovvista, in quanto tale, di qualsivoglia valore probatorio.
Ad analoghe conclusioni può giungersi con riferimento all'omissione in ordine alla richiesta di ctu tecnico modale, dal momento che, non essendo stata fornita prova sufficiente né del nesso di causalità né in ordine al quantum dei danni patiti, la CTU avrebbe assunto portata meramente esplorativa, e, in quanto tale, non sarebbe stata ammessa con elevato grado di probabilità. La ctu, come noto, è destinata ad operare su prove già acquisite e non anche per colmare lacune probatorie da attribuire alla parte che intende valersene.
Per le considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata anche in parte qua, non avendo il assolto all'onere probatorio su egli stesso gravante circa il nesso Pt_1
di causalità tra condotta negligente e omissiva e danno patito come mancato conseguimento dell'esito favorevole del giudizio di ristorazione dei danni conseguenti al sinistro occorso.
Per quanto riguarda poi l'ulteriore profilo meritevole di rigetto, e cioè l'omessa tempestiva comunicazione in ordine alla pubblicazione della sentenza di secondo grado che ha impedito al di valutare la proposizione di ricorso per cassazione, deve Pt_1
ritenersi, pur a fronte di una dimostrata omissione del legale contraria ai doveri di diligenza su di lui ricadenti, che, anche sotto tale profilo, non può ritenersi fondata la pretesa risarcitoria, non essendo stato dimostrato il danno che ne è derivato. Invero, con un giudizio prognostico da operare ex ante, sulla base del compendio istruttorio e tenuto conto dell'esito dei due gradi di giudizio, non si ravvisa con elevato grado di probabilità logica che, una volta esperito il giudizio di legittimità, quest'ultimo avrebbe determinato il conseguimento di una pronuncia favorevole all'attore. Anzi, ciò si ritiene alquanto improbabile, dal momento che trattasi di giudizio che attiene precipuamente ai profili afferenti alla violazione di legge e nel quale è preclusa una nuova ed ulteriore valutazione degli elementi probatori posti alla base della decisione di merito che, come noto, laddove presenti un apparato logico motivazionale esente da contraddizioni, impedisce alla Corte di incidere nuovamente sulle argomentazioni già svolte dai giudici dei gradi precedenti.
Può a tal proposito citarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per tardiva proposizione di un appello, atteso che i giudici di legittimità hanno in tale sede precisato che se l'ulteriore grado di giudizio è privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, la perdita di chance correlata alla mera partecipazione al giudizio di impugnazione, non può costituire per il cliente un danno risarcibile (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. nr. 24670 del 2024). Ultimo aspetto meritevole di rigetto è quello concernente la sottoposizione al giudizio penale per il reato di truffa cui è incorso il a suo dire frutto dell'errata gestione Pt_1
della vertenza in sede civilistica da parte dell'avv. Sul punto, sinteticamente CP_1
si osserva che la compagnia assicurativa, avendo ricevuto svariate denunce per sinistri verificatisi nella medesima zona, aveva presentato un esposto cumulativo che comprendeva anche il sinistro che ha visto coinvolto A tal riguardo, può Parte_1
tuttavia con certezza affermarsi, alla luce delle risultanze di causa, che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari cui è seguita la citazione diretta a giudizio del lungi dall'essere una diretta ed immediata conseguenza dell'operato del legale Pt_1
è di contro riconducibile alle informazioni fornite dalla (conducente CP_1 Tes_2
dell'altro veicolo coinvolto) agli inquirenti in sede di sit. A ben vedere, quest'ultima, così come risulta dalla sentenza emessa all'esito del giudizio penale (versata in atti), ha dichiarato di non essere in Calabria al momento del sinistro. Deve, quindi, concludersi per l'esclusione di qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al legale per la sottoposizione al giudizio penale. E ciò vieppiù considerato che, nel CP_1
corpo della sentenza di primo grado, si legge come il giudice di pace, investito della vertenza, aveva ritenuto come effettivamente verificatosi il sinistro oggetto di causa: il giudice di prime cure, vale rammentare, aveva rigettato la domanda formulata dal nell'interesse di per mancata soddisfazione dell'onere CP_1 Parte_1
probatorio relativo al nesso di causa tra danno lamentato e sinistro.
In ultimo, occorre trattare l'aspetto in ordine al quale ricorrono i presupposti per ritenere integrata la responsabilità dell'avv. CP_6
Ed infatti, secondo ormai costante e consolidata giurisprudenza, sussiste per l'avvocato l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente delle caratteristiche della controversia e delle possibili soluzioni, sussistendo in capo a questi un vero e proprio dovere di dissuasione. A tal fine, quindi, non basta che il difensore provi che il cliente aveva prestato un "consapevole consenso" all'avvio della causa, ma è necessario che egli dimostri di avere adempiuto il proprio dovere di dissuasione e che la causa era stata comunque introdotta a seguito della "irremovibile iniziativa" del cliente. Solo in tal caso, quindi, laddove il difensore dimostri di aver adempiuto al proprio dovere di informazione e riesca anche a provare che la causa sia stata comunque introdotta a seguito di tale irremovibile iniziativa del cliente e vi sia, in ogni caso, un consapevole consenso da parte di quest'ultimo, egli andrà esente da ogni colpa (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 24544/2009, n. 6782/2015 e n. 9695/2016).
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, dunque, si considera inadempiente l'avvocato che promuove una causa del tutto priva di fondamento e di possibilità di successo. La Corte ricorda, infatti, che esiste innanzitutto un obbligo di informazione per l'avvocato, che gli impone di non consigliare, ai propri clienti, azioni inutilmente gravose e di informarli preventivamente sulle caratteristiche della causa, nonché sulle possibilità di soluzioni alternative. Ma vi è di più dal momento che sul difensore grava, oltre che il dovere di informazione, anche quello di dissuasione, in quanto il professionista deve privilegiare l'interesse del cliente e quello più generale alla non strumentalizzazione del processo.
Con riferimento specifico a tale aspetto, il ha, non solo allegato, ma anche Pt_1
dimostrato la circostanza secondo cui il legale abbia intrapreso il giudizio CP_1
d'appello in modo del tutto autonomo, senza previo confronto con il suo assistito e senza, pertanto, averlo previamente avvertito delle ragionevoli probabilità di esito infausto. Ciò alla luce di quelle che sono le caratteristiche proprie di un giudizio di appello e di quelle che erano le risultanze riportate nella motivazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure. Di contro, il a sua discolpa, non CP_1
ha fornito prova in ordine all'effettivo assolvimento del suo dovere informativo/dissuasivo e di avere agito solo di fronte ad una irremovibile presa di posizione del suo assistito.
A ben vedere, sulla base del citato giudizio prognostico ex ante, è possibile addivenire alla considerazione secondo cui, se il fosse stato diligentemente informato Pt_1
dell'esito del giudizio di prime cure e dei connessi rischi correlati all'intentare il giudizio di impugnazione, è probabile che questi avrebbe desistito. Ebbene tale negligenza addebitale al legale nel caso di specie, è certamente CP_1
produttiva di danno, si come dimostrato, dal momento che l'esito infausto era accertabile alla luce della motivazione del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado da parte di un professionista di media avvedutezza, in quanto trattasi di una considerazione priva di margini di opinabilità. Invero, la mancanza di prova del nesso di causalità tra sinistro e danno da un lato, unitamente al fatto che la rinnovazione dell'attività istruttoria in secondo grado si verifica solo eccezionalmente consente di ritenere accertata la responsabilità in capo al legale. È possibile, quindi, accogliere la domanda ristorativa del relativo danno, quantificandolo appunto nelle spese del giudizio di secondo grado addossate, come da sentenza che ha definito l'appello, a carico del soccombente Pt_1
Sul punto è venuta in rilievo la conversazione prodotta da ambedue le parti e non oggetto di specifica contestazione (si fa riferimento alla conversazione whasapp del
15.04.2019 “buongiorno avvocato riavu puru pasqua e ancora nessuna Parte_1
risposta” “Ciao purtroppo la pratica è stata alquanto Controparte_1 Pt_1
sfortunata. Abbiamo fatto appello ed inviato proposta alla compagnia. In realtà stanno chiudendo delle pratiche e la collega di controparte ha sollecitato anche la tua. Spero di darti una buona notizia prima di Pasqua o a cavallo del ponte del 25 aprile. Un caro saluto), in cui appare ictu oculi come il non fosse stato messo a conoscenza Pt_1
dell'esito sfavorevole del giudizio di prime cure, né tanto meno delle ragioni per le quali il giudizio non ha avuto l'esito sperato. Inoltre, dalla stessa conversazione viene in rilievo come il abbia intentato un giudizio di impugnazione in assoluta CP_1
autonomia, senza assolvere al preventivo onere di informare il proprio assistito mettendolo al corrente delle concrete possibilità di successo. A fronte delle remote possibilità di successo, infatti, il legale ha deciso in totale autonomia di intraprendere il giudizio di appello, senza alcuna preventiva interlocuzione e senza aver svolto la doverosa opera di dissuasione.
Sul punto, è stato escusso il teste avv. Regio (cfr. verbale di udienza del 17.10.2024) come soggetto che per primo si era interessato del procedimento penale che vedeva coinvolto l'odierno ricorrente per truffa. La sua deposizione si rileva ininfluente sull'aspetto che qui ci occupa dal momento che, se anche l'avv. Regio ha confermato di avere informato il dell'intervenuta sentenza di primo grado, nulla dice in Pt_1
ordine all'esplicitazione delle ragioni che ne hanno giustificato l'esito infausto, né tanto meno è stato in grado di riferire in ordine alla materiale produzione della sentenza in quella specifica occasione.
In effetti, è indubbio che l'odierno ricorrente abbia sofferto un danno patrimoniale, consistente nell'inutile dispendio economico correlato alla condanna alle spese subita nel secondo grado di giudizio, pari ad euro € 1.618,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge. Inoltre, il predetto è stato altresì condannato al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificando ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater Dpr 115 del 2002 (euro 355,50), di guisa che anche con riferimento a detto importo il va condannato a risarcire la perdita economica subita quale diretta CP_1
conseguenza della sua negligente condotta. Sulla quantificazione operata, non può, tuttavia, tenersi conto dei compensi versati al legale per detta fase di giudizio, né tanto meno è possibile liquidare le spese di registrazione della sentenza di secondo grado, non rinvenendosi in atti alcuna prova documentale relativa ai suddetti aspetti.
Sulla predetta somma liquidata a titolo di risarcimento danni, con riferimento in sostanza all'epoca del fatto, vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno della messa in mora a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all'attualità, dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo, ciò in applicazione del principio affermato dalla Cassazione, al quale si intende dar seguito in questa sede, secondo il quale 'in materia di obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata devono calcolarsi gli interessi nella misura legale. Dal momento della pubblicazione della sentenza, invece, poiché il debito si converte in debito di valuta, la rivalutazione non è più dovuta ma, sino all'effettivo pagamento, devono essere corrisposti gli interessi moratori in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1224 c.c., comma 1 (cfr. Cass. Civ. sez. un. 17/02/1995,
n. 1712; Cass. Civ. sez. III, 31/05/2017, n. 13718; Cass. Civ. sez. I, 17/09/2015, n.
18243; Cass. Civ. sez. III, 18/07/2011, n. 15709).
Venendo alla domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa alla richiesta di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essa deve essere rigettata in quanto del tutto infondata.
Al riguardo, va evidenziato che l'accoglimento della relativa domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), dovendosi ravvisare il carattere temerario della lite nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
In assenza della prova relativa all'an e al quantum debeatur, prova certamente gravante sulla parte che invoca la richiesta risarcitoria, e comunque quando tali elementi non siano in concreto desumibili dagli atti di causa, ipotesi che ricorre nella fattispecie in esame, la domanda non può che essere rigettata (cfr tra le altre, Cass., SU, n.
7583/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Va poi analizzato il profilo della manleva in capo alla Compagnia Assicurativa che il ha chiamato in causa. CP_1
Deve, a questo punto, esaminarsi la domanda con la quale l'avv. ha chiesto CP_1
che, in forza della polizza da esso stipulata per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, lo tenesse indenne da quanto Controparte_2
dovuto al a titolo di risarcimento del danno. Pt_1
La domanda va esaminata con riferimento esclusivo al giudizio d'appello per il quale
è stata riconosciuta in questa sede la responsabilità professionale del difensore, rimanendo per il resto assorbita dal rigetto delle domande attoree.
Orbene, la domanda non è fondata. Come può evincersi dal libretto di polizza che la compagnia assicurativa ha offerto in comunicazione (All.2 della propria comparsa) l'Art.
1.1 relativo a “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” prevedeva che “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt . 1892, 1893 e 1894 codice civile)”.
Preme evidenziare che, in primo luogo, il sinistro non è mai stato denunciato alla la quale è venuta a conoscenza dello stesso, del tutto tardivamente, e Controparte_2
cioè solo quando gli è stato notificato l'atto di chiamata in causa nell'ambito del presente giudizio;
in secondo luogo, la prima richiesta di risarcimento danni è stata avanzata all'avv in data antecedente alla sottoscrizione della polizza (stipulata CP_1
con decorrenza dal 01.03.2022 al 01/03/2024), la quale, pertanto, non potrà in alcun modo essere attivata nel caso di specie. A detto proposito, infatti, preme evidenziate come il con lettera racc. del 9.02.22, aveva diffidato controparte al risarcimento Pt_1
dei danni, invitandolo a indicare l'operatività di un'eventuale polizza assicurativa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Può, quindi, concludersi che non sussiste in capo all'assicurazione chiamata in causa alcun obbligo di manleva, essendo venuto in rilievo che la polizza è stata stipulata dopo la ricezione della diffida ad adempiere che ha notificato al legale convenuto in Pt_1
data 11.02.2022 (così come da documento prodotto in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Sul punto, il disconoscimento della firma sulla raccomandata (di messa in mora del legale) fatto valere dal non può ritenersi legittimamente esperito. A detto CP_1
proposito si rileva, infatti, che il citato disconoscimento non è stato compiuto con il primo atto successivo alla produzione della stessa raccomandata, bensì tardivamente e cioè allorquando si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa. Sul punto va evidenziato, in effetti, che sebbene la produzione documentale sia stata effettuata con ricorso introduttivo del giudizio, la contestazione della firma apposta nella ricevuta di ritorno è intervenuta solo con le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2023
e non anche nel primo atto successivo alla citata produzione, quale appunto la comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra va, dunque, condannato il legale al CP_1
risarcimento dei danni patiti da così come sopra quantificati, per la sua Parte_1
condotta negligente integrante responsabilità professionale nel non avere in primis informato e successivamente dissuaso il suo assistito dall'intentare il giudizio d'appello.
Le ulteriori domande vanno, invece, rigettate, così come rigettata può dirsi la domanda di manleva formulata dal nei confronti della per quanto sopra CP_1 CP_2
esposto.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo adottando i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, parametri minimi per quella decisionale e per la fase istruttoria in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti
(scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 per un importo totale di euro 5.261,00).
Le suddette spese vanno compensate al 40%. L'avvocato va, quindi, CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura del Parte_1
60% e per l'importo di euro 3.156,60 per onorari, oltre al 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge. Anche con riferimento alla l'avv. va CP_2 CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla predetta compagnia in ragione del rigetto della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attore, e, per l'effetto, condanna l'avv. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 1.973,50, oltre gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno della messa in mora a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all'attualità, dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3)rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
3)Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti Controparte_1
della Unipolsai Ass.ni Spa;
4)compensa al 40% le spese di lite che liquida per l'intero in euro 5.261,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
5)condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
nella misura del 60% per l'importo di euro 3.156,60 per onorari, oltre 15% per
[...]
spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
liquidate in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_2
forfettario, spese generali nella misura dal 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Catanzaro, lì 27.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca