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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5524/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5524/2018 R.G. vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv.to Fausto Porcù, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta (CE), alla Via G. Galilei n. 2/a;
-attore-
E
(C. F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.11.1938 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Andrea Crafa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla via Lungo Calore Manfredi di Svevia n. 10;
– convenuta- nonchè
(C. F. ), nato a [...] il 25.08. Controparte_2 CodiceFiscale_3
1966, residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Pasquale
IC e IN IO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla Via San Giovanni Battista de La Salle n. 5;
– convenuto-
OGGETTO: riscatto agrario;
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.03.25, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale in atti. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
e per riscattare un fondo agricolo sito in Montesarchio (BN) alla CP_1 Controparte_2 località Torre Varoni, censito al foglio 17, p.lla 1720, trasferito da in Controparte_1 violazione della disciplina della prelazione agraria (artt. 8 l. 590/1965 e 7 l. 817/1971), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare: - la sussistenza in capo all'attore del diritto di prelazione agraria, ai sensi degli artt. 8 Parte_1
l. 590/1965 e 7 l. 817/1971, sul terreno sito in Montesarchio (BN) alla Località Torre Varoni, contraddistinto al Foglio 17, Particella 1720, del meglio precisata;
- la violazione, nei confronti dell'attore, del predetto diritto di prelazione per avere i convenuti sig.ri CP_1
e stipulato tra loro il contratto di compravendita per atto pubblico
[...] Controparte_2
n. 44273 di repertorio e n. 19576 di raccolta, rogato in Benevento il giorno 08.02.2015 dal
Notaio (in all.6), e così - accertare e dichiarare il subentro dell'attore Persona_1 per effetto della dichiarazione di riscatto notificata in data 5.2.2016 (in Parte_1 all.7), nella posizione negoziale del convenuto quale avente causa della Controparte_2 sig.ra nel predetto atto pubblico di compravendita del giorno 8.2.2015 (in Controparte_1 all.6), e di conseguenza il riscatto del fondo de quo, dando atto dell'offerta dell'attore a versare il prezzo di acquisto come risultante dall'atto pubblico di compravendita del giorno
8.2.2015 (in all.6), all'uopo disponendo i termini ed i modi del deposito di codesto importo;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Benevento la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; Il tutto, con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della proposta domanda deduceva le seguenti circostanze:
- di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Montesarchio (BN) alla Località Torre
Varoni, identificato in Catasto Terreni al foglio 17, p.lle nn. 42, 1138, 1139, 1683, 1709, quest'ultima confinante con la p.lla 1720 (cfr. atto di compravendita del 30.7.2013 rogato dal
Notaio , n. 41330 di repertorio, n. 17528 di raccolta e planimetria- all.ti 1 e Persona_1
2);
- che la p.lla 1720, unitamente ad altri beni, era già oggetto di un altro procedimento civile
(iscritto al n. R.G. 4500/14, al quale veniva successivamente riunito il giudizio recante n.
R.G. 4840/14) nel quale , in qualità di promissario acquirente, chiedeva Parte_1
l'emissione di una sentenza costitutiva, in luogo del contratto definitivo non conclusosi con , per la violazione degli obblighi assunti con il contratto preliminare del Controparte_1
13.2.12;
- con sentenza n. 1337/18, il Tribunale di Benevento rigettava l'azione costitutiva e l'attore si riservava di proporre appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c. (cfr. sentenza n. 1337/18 e verbale dell'udienza del 17.9.2018 - all.ti 4 e 5);
- nelle more di quel giudizio, però, con atto pubblico dell'08.02.15, vendeva Controparte_1 al figlio, e cioè a , la nuda proprietà della p.lla 1720 al prezzo di € Controparte_2
26.000,00, riservandosi sulla stessa il diritto di usufrutto, autorizzando l'acquirente “a prendere il possesso materiale dell'immobile in oggetto ed ad utilizzare lo stesso quale suo familiare (…)” e sottoponendo il preliminare di vendita (dell'08.02.15) ad una condizione sospensiva, e cioè che il giudizio proposto dall'attore ai sensi dell'art. 2932 c.c. avesse “(…) esito positivo per la sig.ra relativamente all'immobile in oggetto, nel Controparte_1 senso che risulti con sentenza passata in giudicato, l'inesistenza per essa Controparte_1 di obblighi di alienazione dell'immobile in oggetto, di guisa che il presente trasferimento possa spiegare efficacia definitiva” (cfr. atto pubblico dell'08.02.15, in particolare, pag.2, paragrafo 7 - all.to 6).
Tanto premesso, nella qualità di coltivatore diretto proprietario di un terreno agricolo confinante con la p.lla 1720, riteneva di avere subito una lesione Parte_1 procurata dalla mancata comunicazione della proposta di vendita, come prevista dal quarto comma dell'art. 8 L. 590/65, di talché, una volta venuto a conoscenza del trasferimento, in data 5.2.16, esercitava il diritto di retratto agrario nei confronti dei convenuti per surrogarsi nella posizione contrattuale di e, quest'ultimo, si opponeva (cfr. copia atto Controparte_2 di riscatto del 5.2.16 e copia atto di opposizione alla dichiarazione di riscatto - all. ti 7 e 8 all'atto di citazione).
Secondo la prospettazione attorea, sussistevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per riscattare il fondo, avendo entrambi i terreni confinanti destinazione agricola e non essendo insediati nella particella oggetto di retratto agrario mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
In particolare, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi sosteneva di essere un coltivatore diretto, perché coltivava personalmente il terreno confinante avendolo, sin dal
2011, coltivato e detenuto in qualità di affittuario coltivatore diretto, e di non avere alienato nel biennio antecedente alla stipula del preliminare di vendita dell'8.2.15 nessuno dei fondi di cui risultava proprietario (cfr. atto di compravendita del 30.7.2013 rogato dal Notaio Per_1
, n. 41330 di repertorio, n. 17528 di raccolta- all.to 1).
[...] Pertanto, secondo la prospettazione di parte attrice, la sua qualifica di coltivatore diretto ben poteva evincersi dalla seguente documentazione:
• dai dati camerali estratti sulla ditta individuale di cui lo stesso era titolare firmatario, denominata “Masseria Frattasi di Clemente” (cfr. copia visura camerale - all.to 9);
• dall'iscrizione all'INPS risalente all'anno 2011 e dal versamento dei contributi previdenziali (cfr. copia estratto conto previdenziale di - all.to 10); Parte_1
• dal possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (cfr. attestazione I.A.P. rilasciata dalla Regione Campania -all.to
11).
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.2019, si costituiva nel presente giudizio
, sostenendo di non essere tenuta ad alcuna “denuntiatio” nei confronti del Controparte_1 nipote, e cioè di , perché lui non era in possesso dei requisiti soggettivi e Parte_1 oggettivi previsti dalla legge per essere qualificato come un coltivatore diretto.
Peraltro, la stessa agiva in via riconvenzionale chiedendo il rilascio e la restituzione del fondo oggetto di retratto agrario, con ripristino dello stato quo ante dei luoghi, e il pagamento dei frutti non percepiti per un valore complessivo non inferiore a € 120.000,00.
In particolare, deduceva che il nipote, a partire dal 2011, deteneva, possedeva, utilizzava e sfruttava il terreno oggetto di causa senza titolo, senza pagarle alcun corrispettivo e, per giunta, stravolgeva completamente il fondo perché, attraverso l'impiego di una scrittura privata falsa datata 14.5.11, riusciva ad ingannare gli organi amministrativi preposti al rilascio di licenze, SCIA, autorizzazioni e contributi aziendali al fine di realizzare una serie di opere, e cioè un muro di contenimento, uno spiazzale (adibito a parcheggio e come deposito di attrezzi agricoli), una capanna deposito, una intera pavimentazione per oltre 100 mq in basoli di pietra, una struttura coperta amovibile, con installate diverse cisterne in acciaio per il deposito di vino e un recinto per cani e, da ultimo, estirpava un'intera piantagione di ulivi, composta da duecentoquaranta piante di oltre quaranta anni di vita e in piena fase di produzione, per spostarle in altri luoghi a lui più graditi allo scopo di realizzare un vigneto che gli avrebbe consentito di ottenere l'erogazione dei fondi GE, il tutto avvalendosi sempre di un contratto di fitto falso.
, costituitosi nel presente giudizio, conveniva con le difese della convenuta Controparte_2
(sua madre), ritenendo l'avversa domanda infondata per difetto dei requisiti Controparte_1 soggettivi e oggettivi in capo all'attore.
A tal proposito, evidenziava che l'attore non aveva coltivato il terreno confinante nel biennio antecedente e che, in realtà, lui non era nemmeno un coltivatore diretto ma un imprenditore agricolo professionale in quanto intestatario dell'impresa agricola denominata “Masseria
Frattasi” gestita di fatto dal padre Persona_2
Ed invero, dal contenuto del fascicolo aziendale GE (prodotto dalla controparte in altro giudizio) si riscontrava agevolmente che, all'epoca della compravendita della particella 1720, la sua impresa agricola coltivava n. 57 appezzamenti di terreno e aveva alle proprie dipendenze n. 9 braccianti agricoli.
Dunque, considerato che il diritto di prelazione veniva esteso agli imprenditori agricoli professionali con l'entrata in vigore della legge n. 154/16, e cioè in data 28.07.2016, e che l'atto di compravendita impugnato dall'attore risaliva all'8.2.2015, tale diritto non poteva essere riconosciuto all'attore in forza del principio generale di irretroattività della norma (ex art. 11 delle preleggi) considerato che, all'epoca del trasferimento, egli rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale e non era un mero coltivatore diretto.
Peraltro, la domanda attorea era da ritenersi comunque inammissibile stante la soggezione del preliminare di vendita alla condizione sospensiva e, quindi, prima del suo verificarsi, lo stesso doveva ritenersi inefficace, impedendo ai contraenti di beneficiare dei correlati diritti.
Istruita la causa con prova orale (udienza del 19.01.24), la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.24.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 12.09.24, con provvedimento del 04.02.25, il
Giudice convocava le parti al fine di ottenere chiarimenti, assegnando un breve termine per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2469/21.
Con provvedimento del 30.05.2025, acquisita la documentazione necessaria, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non merita accoglimento e deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Ai fini dell'accertamento della prelazione agraria, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 8,
L. 26 maggio 1965, n. 590, “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (termine, poi, portato a due anni dall'art. 7, co. 1, L. 14 agosto 1971,
n. 817), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
L'art. 7, co. 2, L. 14 agosto 1971, n. 817, ha, poi, esteso la prelazione 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti (numero introdotto dall'art. 1, co. 3, L. 28 luglio 2016, n. 154).
Infine, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha disposto, con l'art. 2, co. 3, che “L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12934/2007), la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, e L. n. 817 del 1971, art. 7, non è viziata da nullità - la violazione di una norma imperativa non dando necessariamente luogo alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418 c.c., co. 1, con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti dalla norma -, sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto da parte degli aventi diritto alla prelazione idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina (Cass.1.12.1994, n. 10274; Cass. 3.8.1987, n. 6691; Cass.
1.8.1987, n. 6668; Cass. 12.10.1982, n. 5270).
Ebbene, affinché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario è necessario che risulti accertato ognuno dei requisiti cui gli artt. 8 della l. n. 590 del 1965 e 7 della l. 14 agosto
1971, n. 817 subordinano l'esistenza del diritto di prelazione, che, in quanto tali, costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice anche d'ufficio (Cass. nn.
23090/2005, 3757/2007, 30741/2019, 7023/2020), e quindi, non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo (in tal senso cfr.
CORTE D'APPELLO L'AQUILA, Sez. 3, Ordinanza n. 28374 del 11/10/2023, Rv. 669064 -
01).
Nel caso di specie, a discapito di quanto sostenuto dall'attore, la qualifica di coltivatore diretto non può desumersi direttamente dai contributi previdenziali versati all'INPS e, in particolare, dall'iscrizione all'INPS risalente all'anno 2011 o dai dati camerali estratti sulla ditta individuale denominata “Masseria Frattasi di Clemente” di cui lo stesso risulta essere titolare, che, di fatto, possono essere valutati come indice dell'esercizio dell'attività agricola ma, da soli considerati, non sono sufficienti per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovendo necessariamente trovare un preciso riscontro con ulteriori elementi di prova (cfr. copia estratto conto previdenziale di e copia della visura Parte_1 camerale - all.ti n. 9 e 10 all'atto di citazione).
Al riguardo, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 19.01.24 non hanno restituito la piena prova circa l'effettiva coltivazione del fondo confinante con quello oggetto di riscatto da parte dell'odierno attore, risultando tra di loro contrastanti e, per certi versi, poco credibili atteso che esse non hanno trovato un preciso riscontro con altri elementi documentali.
I testi di parte attrice, quali e , hanno confermato le circostanze Parte_2 Testimone_1 oggetto di prova, sostenendo che coltivava personalmente il fondo Parte_1 confinante.
, qualificandosi come un dipendente assunto dall'azienda agricola di Testimone_1
a partire dal 2011, ha dichiarato che lo stesso coltivava il fondo Parte_1 confinante di cui era proprietario (p.lla 1709), che aveva il possesso e coltivava anche il fondo oggetto di retratto agrario (p.lla 1720) prima del 13.7.12 e, pur non ricordando con precisione quanti fossero i dipendenti assunti a tempo indeterminato negli anni 2011- 2012, ha affermato che raggiungevano circa 7 o 8 unità nel periodo della vendemmia.
Anche , quale consulente tecnico dell'attore all'epoca dei fatti, riportandosi alla Parte_2 propria consulenza di parte, ha confermato che si occupava Parte_1 personalmente della coltivazione dei fondi.
Le succitate dichiarazioni, però, sono state smentite da quelle rese dai testi di controparti. In particolare, il testimone , dichiaratosi indifferente rispetto alle parti in causa, Testimone_2 ha affermato che non svolgeva alcuna attività di coltivazione agricola Parte_1 dei fondi e che conosceva i luoghi di causa perché abitava a circa duecento metri dagli stessi.
Anche – le cui dichiarazioni appaiono esaustive e verosimili nonostante i CP_3 rapporti di parentela intrattenuti con le parti - ha palesemente smentito l'effettiva coltivazione del fondo da parte dell'attore.
Alla luce delle risultanze istruttorie non è possibile qualificare come un Parte_1 agricoltore diretto, non risultando che costui, all'epoca del trasferimento immobiliare, svolgesse direttamente e abitualmente l'attività di coltivazione o di allevamento del bestiame sul fondo di sua proprietà, confinante con la p.lla 1720 oggetto di retratto agrario.
Va altrettanto evidenziato che, pur avendo l'art. 7, co. 2, L. 14 agosto 1971, n. 817 esteso la prelazione all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita a partire dal 28.7.16 (art. 1, co. 3,
L. 28 luglio 2016, n. 154), la normativa invocata non appare applicabile ratione temporis al caso in esame, atteso che l'entrata in vigore della norma è successiva alla data di trasferimento della p.lla 1720, avvenuto l'8.2.15, e che, in ogni caso, la documentazione prodotta attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell'attore alla data del 5.12.17, nulla provando per il periodo precedente (cfr. fascicolo
GE, Protocollo: GE.CAA 1488.2015.0001892 - allegato con la comparsa di costituzione e risposta del 15.2.19 da e attestazione di possesso e di Controparte_2 mantenimento della qualifica di I.A.P.- allegato n. 11 all'atto di citazione).
Alla luce di quanto visto, la domanda è, pertanto, infondata, dovendo riconoscersi tutela alla posizione dell'acquirente rispetto al confinante. Controparte_2
Venendo ora ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da , va Controparte_1 osservato quanto segue.
La convenuta , in qualità di usufruttuaria del fondo, stante il verificarsi della Controparte_1 condizione sospensiva apposta al preliminare di vendita dell'8.02.15, e cioè il trasferimento della proprietà della p.lla 1720 al figlio che era condizionato al buon esito Controparte_2 del giudizio recante R.G. 4500/14 (come risulta dal passaggio in giudicato della sentenza n.
1337/18 – all.to), chiede il rilascio e la restituzione del fondo oggetto di retratto agrario, con ripristino dello status quo ante, nonché condanna al pagamento dei frutti non percepiti, maggiorati degli interessi, per un importo non inferiore ad € 120.000,00 ovvero, in alternativa, il pagamento del prezzo relativo al complessivo valore degli alberi spiantati, il pagamento del depauperamento subito dal fondo, nonché il risarcimento di tutti i danni materiali e morali. Va, innanzitutto, evidenziata l'assoluta genericità ed indeterminatezza della richiesta di risarcimento del danno, considerato che tale domanda è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, parte convenuta si limita ad affermare che il fondo avrebbe subito dei danni materiali e che, conseguentemente, anche l'usufruttuaria avrebbe patito Controparte_1 un correlato danno morale sull'assunto di un grave depauperamento arrecato all'immobile per la realizzazione di una serie di opere che ne avrebbero mutato l'assetto originario, quali un muro di contenimento, uno spiazzale adibito a parcheggio e come deposito di attrezzi agricoli, una capanna, una intera pavimentazione per oltre 100 mq in basoli di pietra, una struttura coperta amovibile, con installate diverse cisterne in acciaio per il deposito di vino e un recinto per cani, nonché la realizzazione di un vigneto nel punto in cui preesisteva un uliveto.
Tali affermazioni risultano del tutto generiche e nulla dimostrano in ordine all'elemento costitutivo di una fattispecie illecita, nel senso che le modifiche apportate al fondo agricolo nel corso del tempo da non sembrano aver integrato un danno ingiusto Parte_1 meritevole di risarcimento, non evincendosi dalla prospettazione della parte convenuta un effettivo deterioramento, una riduzione della funzionalità del fondo o delle difficoltà di utilizzo dello stesso, né risulta cambiata la destinazione agricola del bene il quale appare, comunque, impiegato per l'esercizio di attività agricole.
In sostanza, alla luce delle allegazioni e produzioni in atti, non è emersa l'ingiustizia del danno derivato dalla realizzazione delle succitate opere che costituisce un elemento indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con riguardo, invece, alla domanda di restituzione e di ripristino dello status quo ante del fondo, si osserva che, all'esito della declaratoria di nullità del contratto preliminare di vendita del 13.7.12 (cfr. sentenza parziale n. 1337/18, pubblicata in data 23.07.18), in quanto stipulato in violazione dei patti successori (art. 458 c.c.), e dell'accertata falsità del contratto di affitto datato 14.5.11 (cfr. sent. 140/21, pubblicata in data 29.01.2021), entrambe passate in giudicato come risulta dalla produzione documentale del 21.03.25, l'occupazione del fondo da parte dell'odierno attore non risulta fondata su alcun titolo.
Parimenti abusive appaiono tutte le opere da questo realizzate nel tempo (cfr. CTP redatta dal geom. allegata alla memoria 183, c.6, n. 2, c.p.c. della convenuta Controparte_4 [...]
), non emergendo dagli atti di causa, né tantomeno dai contratti intercorsi fra le parti, CP_1 un'esplicita autorizzazione da parte dell'usufruttuaria (all'epoca proprietaria della p.lla 1720) che ne legittimassero la realizzazione, ed anzi, le denunce-querele sporte da Controparte_1 nei confronti di rappresentano indici univoci dell'assenza di qualsiasi Parte_1 permesso o autorizzazione in tal senso.
In particolare, con la denuncia querela del 4.11.14, segnalava alle autorità Controparte_1
l'esistenza di un contratto di affitto falso avente ad oggetto il terreno di sua proprietà, rappresentando altresì che il nipote e suo padre Parte_1 Persona_2 stessero realizzando dei lavori abusivi senza il suo permesso o autorizzazione (cfr. denuncia querela del 4.11.14 - allegato alla memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra, va condannato all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile occupato abusivamente con ripristino dello status quo ante dei luoghi.
Va parimenti accolta la domanda di restituzione dei frutti civili non percepiti in virtù di quanto stabilito dall'art. 1148 c.c., secondo cui “Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia”.
In sostanza, la normativa testé richiamata, nell'attribuire al possessore di buona fede i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno, impone a quello in malafede di restituirli dal momento in cui ha iniziato il possesso in malafede al fine di garantire il pieno ripristino della situazione precedente al possesso illegittimo.
Ebbene, potendosi presumere che , a partire da gennaio 2019, ossia Parte_1 allorquando la sentenza n. 1337/18, che ha dichiarato la nullità del preliminare di vendita del
13.7.2012, risulta essere passata in giudicato, abbia esercitato il possesso del fondo in mala fede, non vi è dubbio che costui debba essere condannato alla restituzione in favore dell'usufruttuaria dei frutti civili maturati da quella data, che si quantificano, in via CP_1 equitativa, nella misura di € 10.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, oltre a quelli maturandi sino all'effettivo rilascio del fondo (quantificati equitativamente in € 125,00 mensili), su cui vanno calcolati gli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza e sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/22, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, aventi valore indeterminabile e di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
alla restituzione immediata del fondo illegittimamente occupato in Parte_1 favore di , al ripristino dello status quo ante nonché al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 10.000,00 a titolo di frutti civili non percepiti Controparte_1 da gennaio 2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo ed oltre ai frutti maturandi sino all'effettivo rilascio del fondo (€ 125,00 mensili), su cui vanno calcolati gli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza e sino al saldo effettivo;
3. condanna a rifondere nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 518,00 per esborsi e in € Controparte_2
10.860,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, oltre.
Così deciso in Benevento, il 15.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5524/2018 R.G. vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv.to Fausto Porcù, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta (CE), alla Via G. Galilei n. 2/a;
-attore-
E
(C. F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.11.1938 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Andrea Crafa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla via Lungo Calore Manfredi di Svevia n. 10;
– convenuta- nonchè
(C. F. ), nato a [...] il 25.08. Controparte_2 CodiceFiscale_3
1966, residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Pasquale
IC e IN IO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla Via San Giovanni Battista de La Salle n. 5;
– convenuto-
OGGETTO: riscatto agrario;
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.03.25, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale in atti. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
e per riscattare un fondo agricolo sito in Montesarchio (BN) alla CP_1 Controparte_2 località Torre Varoni, censito al foglio 17, p.lla 1720, trasferito da in Controparte_1 violazione della disciplina della prelazione agraria (artt. 8 l. 590/1965 e 7 l. 817/1971), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare: - la sussistenza in capo all'attore del diritto di prelazione agraria, ai sensi degli artt. 8 Parte_1
l. 590/1965 e 7 l. 817/1971, sul terreno sito in Montesarchio (BN) alla Località Torre Varoni, contraddistinto al Foglio 17, Particella 1720, del meglio precisata;
- la violazione, nei confronti dell'attore, del predetto diritto di prelazione per avere i convenuti sig.ri CP_1
e stipulato tra loro il contratto di compravendita per atto pubblico
[...] Controparte_2
n. 44273 di repertorio e n. 19576 di raccolta, rogato in Benevento il giorno 08.02.2015 dal
Notaio (in all.6), e così - accertare e dichiarare il subentro dell'attore Persona_1 per effetto della dichiarazione di riscatto notificata in data 5.2.2016 (in Parte_1 all.7), nella posizione negoziale del convenuto quale avente causa della Controparte_2 sig.ra nel predetto atto pubblico di compravendita del giorno 8.2.2015 (in Controparte_1 all.6), e di conseguenza il riscatto del fondo de quo, dando atto dell'offerta dell'attore a versare il prezzo di acquisto come risultante dall'atto pubblico di compravendita del giorno
8.2.2015 (in all.6), all'uopo disponendo i termini ed i modi del deposito di codesto importo;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Benevento la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; Il tutto, con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento, oltre accessori come per legge”.
A sostegno della proposta domanda deduceva le seguenti circostanze:
- di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Montesarchio (BN) alla Località Torre
Varoni, identificato in Catasto Terreni al foglio 17, p.lle nn. 42, 1138, 1139, 1683, 1709, quest'ultima confinante con la p.lla 1720 (cfr. atto di compravendita del 30.7.2013 rogato dal
Notaio , n. 41330 di repertorio, n. 17528 di raccolta e planimetria- all.ti 1 e Persona_1
2);
- che la p.lla 1720, unitamente ad altri beni, era già oggetto di un altro procedimento civile
(iscritto al n. R.G. 4500/14, al quale veniva successivamente riunito il giudizio recante n.
R.G. 4840/14) nel quale , in qualità di promissario acquirente, chiedeva Parte_1
l'emissione di una sentenza costitutiva, in luogo del contratto definitivo non conclusosi con , per la violazione degli obblighi assunti con il contratto preliminare del Controparte_1
13.2.12;
- con sentenza n. 1337/18, il Tribunale di Benevento rigettava l'azione costitutiva e l'attore si riservava di proporre appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c. (cfr. sentenza n. 1337/18 e verbale dell'udienza del 17.9.2018 - all.ti 4 e 5);
- nelle more di quel giudizio, però, con atto pubblico dell'08.02.15, vendeva Controparte_1 al figlio, e cioè a , la nuda proprietà della p.lla 1720 al prezzo di € Controparte_2
26.000,00, riservandosi sulla stessa il diritto di usufrutto, autorizzando l'acquirente “a prendere il possesso materiale dell'immobile in oggetto ed ad utilizzare lo stesso quale suo familiare (…)” e sottoponendo il preliminare di vendita (dell'08.02.15) ad una condizione sospensiva, e cioè che il giudizio proposto dall'attore ai sensi dell'art. 2932 c.c. avesse “(…) esito positivo per la sig.ra relativamente all'immobile in oggetto, nel Controparte_1 senso che risulti con sentenza passata in giudicato, l'inesistenza per essa Controparte_1 di obblighi di alienazione dell'immobile in oggetto, di guisa che il presente trasferimento possa spiegare efficacia definitiva” (cfr. atto pubblico dell'08.02.15, in particolare, pag.2, paragrafo 7 - all.to 6).
Tanto premesso, nella qualità di coltivatore diretto proprietario di un terreno agricolo confinante con la p.lla 1720, riteneva di avere subito una lesione Parte_1 procurata dalla mancata comunicazione della proposta di vendita, come prevista dal quarto comma dell'art. 8 L. 590/65, di talché, una volta venuto a conoscenza del trasferimento, in data 5.2.16, esercitava il diritto di retratto agrario nei confronti dei convenuti per surrogarsi nella posizione contrattuale di e, quest'ultimo, si opponeva (cfr. copia atto Controparte_2 di riscatto del 5.2.16 e copia atto di opposizione alla dichiarazione di riscatto - all. ti 7 e 8 all'atto di citazione).
Secondo la prospettazione attorea, sussistevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per riscattare il fondo, avendo entrambi i terreni confinanti destinazione agricola e non essendo insediati nella particella oggetto di retratto agrario mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
In particolare, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi sosteneva di essere un coltivatore diretto, perché coltivava personalmente il terreno confinante avendolo, sin dal
2011, coltivato e detenuto in qualità di affittuario coltivatore diretto, e di non avere alienato nel biennio antecedente alla stipula del preliminare di vendita dell'8.2.15 nessuno dei fondi di cui risultava proprietario (cfr. atto di compravendita del 30.7.2013 rogato dal Notaio Per_1
, n. 41330 di repertorio, n. 17528 di raccolta- all.to 1).
[...] Pertanto, secondo la prospettazione di parte attrice, la sua qualifica di coltivatore diretto ben poteva evincersi dalla seguente documentazione:
• dai dati camerali estratti sulla ditta individuale di cui lo stesso era titolare firmatario, denominata “Masseria Frattasi di Clemente” (cfr. copia visura camerale - all.to 9);
• dall'iscrizione all'INPS risalente all'anno 2011 e dal versamento dei contributi previdenziali (cfr. copia estratto conto previdenziale di - all.to 10); Parte_1
• dal possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (cfr. attestazione I.A.P. rilasciata dalla Regione Campania -all.to
11).
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.2019, si costituiva nel presente giudizio
, sostenendo di non essere tenuta ad alcuna “denuntiatio” nei confronti del Controparte_1 nipote, e cioè di , perché lui non era in possesso dei requisiti soggettivi e Parte_1 oggettivi previsti dalla legge per essere qualificato come un coltivatore diretto.
Peraltro, la stessa agiva in via riconvenzionale chiedendo il rilascio e la restituzione del fondo oggetto di retratto agrario, con ripristino dello stato quo ante dei luoghi, e il pagamento dei frutti non percepiti per un valore complessivo non inferiore a € 120.000,00.
In particolare, deduceva che il nipote, a partire dal 2011, deteneva, possedeva, utilizzava e sfruttava il terreno oggetto di causa senza titolo, senza pagarle alcun corrispettivo e, per giunta, stravolgeva completamente il fondo perché, attraverso l'impiego di una scrittura privata falsa datata 14.5.11, riusciva ad ingannare gli organi amministrativi preposti al rilascio di licenze, SCIA, autorizzazioni e contributi aziendali al fine di realizzare una serie di opere, e cioè un muro di contenimento, uno spiazzale (adibito a parcheggio e come deposito di attrezzi agricoli), una capanna deposito, una intera pavimentazione per oltre 100 mq in basoli di pietra, una struttura coperta amovibile, con installate diverse cisterne in acciaio per il deposito di vino e un recinto per cani e, da ultimo, estirpava un'intera piantagione di ulivi, composta da duecentoquaranta piante di oltre quaranta anni di vita e in piena fase di produzione, per spostarle in altri luoghi a lui più graditi allo scopo di realizzare un vigneto che gli avrebbe consentito di ottenere l'erogazione dei fondi GE, il tutto avvalendosi sempre di un contratto di fitto falso.
, costituitosi nel presente giudizio, conveniva con le difese della convenuta Controparte_2
(sua madre), ritenendo l'avversa domanda infondata per difetto dei requisiti Controparte_1 soggettivi e oggettivi in capo all'attore.
A tal proposito, evidenziava che l'attore non aveva coltivato il terreno confinante nel biennio antecedente e che, in realtà, lui non era nemmeno un coltivatore diretto ma un imprenditore agricolo professionale in quanto intestatario dell'impresa agricola denominata “Masseria
Frattasi” gestita di fatto dal padre Persona_2
Ed invero, dal contenuto del fascicolo aziendale GE (prodotto dalla controparte in altro giudizio) si riscontrava agevolmente che, all'epoca della compravendita della particella 1720, la sua impresa agricola coltivava n. 57 appezzamenti di terreno e aveva alle proprie dipendenze n. 9 braccianti agricoli.
Dunque, considerato che il diritto di prelazione veniva esteso agli imprenditori agricoli professionali con l'entrata in vigore della legge n. 154/16, e cioè in data 28.07.2016, e che l'atto di compravendita impugnato dall'attore risaliva all'8.2.2015, tale diritto non poteva essere riconosciuto all'attore in forza del principio generale di irretroattività della norma (ex art. 11 delle preleggi) considerato che, all'epoca del trasferimento, egli rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale e non era un mero coltivatore diretto.
Peraltro, la domanda attorea era da ritenersi comunque inammissibile stante la soggezione del preliminare di vendita alla condizione sospensiva e, quindi, prima del suo verificarsi, lo stesso doveva ritenersi inefficace, impedendo ai contraenti di beneficiare dei correlati diritti.
Istruita la causa con prova orale (udienza del 19.01.24), la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.24.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 12.09.24, con provvedimento del 04.02.25, il
Giudice convocava le parti al fine di ottenere chiarimenti, assegnando un breve termine per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2469/21.
Con provvedimento del 30.05.2025, acquisita la documentazione necessaria, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non merita accoglimento e deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Ai fini dell'accertamento della prelazione agraria, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 8,
L. 26 maggio 1965, n. 590, “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (termine, poi, portato a due anni dall'art. 7, co. 1, L. 14 agosto 1971,
n. 817), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
L'art. 7, co. 2, L. 14 agosto 1971, n. 817, ha, poi, esteso la prelazione 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti (numero introdotto dall'art. 1, co. 3, L. 28 luglio 2016, n. 154).
Infine, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha disposto, con l'art. 2, co. 3, che “L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12934/2007), la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, e L. n. 817 del 1971, art. 7, non è viziata da nullità - la violazione di una norma imperativa non dando necessariamente luogo alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418 c.c., co. 1, con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti dalla norma -, sussistendo il rimedio dell'esercizio del riscatto da parte degli aventi diritto alla prelazione idoneo a conseguire l'obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina (Cass.1.12.1994, n. 10274; Cass. 3.8.1987, n. 6691; Cass.
1.8.1987, n. 6668; Cass. 12.10.1982, n. 5270).
Ebbene, affinché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario è necessario che risulti accertato ognuno dei requisiti cui gli artt. 8 della l. n. 590 del 1965 e 7 della l. 14 agosto
1971, n. 817 subordinano l'esistenza del diritto di prelazione, che, in quanto tali, costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice anche d'ufficio (Cass. nn.
23090/2005, 3757/2007, 30741/2019, 7023/2020), e quindi, non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo (in tal senso cfr.
CORTE D'APPELLO L'AQUILA, Sez. 3, Ordinanza n. 28374 del 11/10/2023, Rv. 669064 -
01).
Nel caso di specie, a discapito di quanto sostenuto dall'attore, la qualifica di coltivatore diretto non può desumersi direttamente dai contributi previdenziali versati all'INPS e, in particolare, dall'iscrizione all'INPS risalente all'anno 2011 o dai dati camerali estratti sulla ditta individuale denominata “Masseria Frattasi di Clemente” di cui lo stesso risulta essere titolare, che, di fatto, possono essere valutati come indice dell'esercizio dell'attività agricola ma, da soli considerati, non sono sufficienti per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovendo necessariamente trovare un preciso riscontro con ulteriori elementi di prova (cfr. copia estratto conto previdenziale di e copia della visura Parte_1 camerale - all.ti n. 9 e 10 all'atto di citazione).
Al riguardo, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 19.01.24 non hanno restituito la piena prova circa l'effettiva coltivazione del fondo confinante con quello oggetto di riscatto da parte dell'odierno attore, risultando tra di loro contrastanti e, per certi versi, poco credibili atteso che esse non hanno trovato un preciso riscontro con altri elementi documentali.
I testi di parte attrice, quali e , hanno confermato le circostanze Parte_2 Testimone_1 oggetto di prova, sostenendo che coltivava personalmente il fondo Parte_1 confinante.
, qualificandosi come un dipendente assunto dall'azienda agricola di Testimone_1
a partire dal 2011, ha dichiarato che lo stesso coltivava il fondo Parte_1 confinante di cui era proprietario (p.lla 1709), che aveva il possesso e coltivava anche il fondo oggetto di retratto agrario (p.lla 1720) prima del 13.7.12 e, pur non ricordando con precisione quanti fossero i dipendenti assunti a tempo indeterminato negli anni 2011- 2012, ha affermato che raggiungevano circa 7 o 8 unità nel periodo della vendemmia.
Anche , quale consulente tecnico dell'attore all'epoca dei fatti, riportandosi alla Parte_2 propria consulenza di parte, ha confermato che si occupava Parte_1 personalmente della coltivazione dei fondi.
Le succitate dichiarazioni, però, sono state smentite da quelle rese dai testi di controparti. In particolare, il testimone , dichiaratosi indifferente rispetto alle parti in causa, Testimone_2 ha affermato che non svolgeva alcuna attività di coltivazione agricola Parte_1 dei fondi e che conosceva i luoghi di causa perché abitava a circa duecento metri dagli stessi.
Anche – le cui dichiarazioni appaiono esaustive e verosimili nonostante i CP_3 rapporti di parentela intrattenuti con le parti - ha palesemente smentito l'effettiva coltivazione del fondo da parte dell'attore.
Alla luce delle risultanze istruttorie non è possibile qualificare come un Parte_1 agricoltore diretto, non risultando che costui, all'epoca del trasferimento immobiliare, svolgesse direttamente e abitualmente l'attività di coltivazione o di allevamento del bestiame sul fondo di sua proprietà, confinante con la p.lla 1720 oggetto di retratto agrario.
Va altrettanto evidenziato che, pur avendo l'art. 7, co. 2, L. 14 agosto 1971, n. 817 esteso la prelazione all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita a partire dal 28.7.16 (art. 1, co. 3,
L. 28 luglio 2016, n. 154), la normativa invocata non appare applicabile ratione temporis al caso in esame, atteso che l'entrata in vigore della norma è successiva alla data di trasferimento della p.lla 1720, avvenuto l'8.2.15, e che, in ogni caso, la documentazione prodotta attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell'attore alla data del 5.12.17, nulla provando per il periodo precedente (cfr. fascicolo
GE, Protocollo: GE.CAA 1488.2015.0001892 - allegato con la comparsa di costituzione e risposta del 15.2.19 da e attestazione di possesso e di Controparte_2 mantenimento della qualifica di I.A.P.- allegato n. 11 all'atto di citazione).
Alla luce di quanto visto, la domanda è, pertanto, infondata, dovendo riconoscersi tutela alla posizione dell'acquirente rispetto al confinante. Controparte_2
Venendo ora ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da , va Controparte_1 osservato quanto segue.
La convenuta , in qualità di usufruttuaria del fondo, stante il verificarsi della Controparte_1 condizione sospensiva apposta al preliminare di vendita dell'8.02.15, e cioè il trasferimento della proprietà della p.lla 1720 al figlio che era condizionato al buon esito Controparte_2 del giudizio recante R.G. 4500/14 (come risulta dal passaggio in giudicato della sentenza n.
1337/18 – all.to), chiede il rilascio e la restituzione del fondo oggetto di retratto agrario, con ripristino dello status quo ante, nonché condanna al pagamento dei frutti non percepiti, maggiorati degli interessi, per un importo non inferiore ad € 120.000,00 ovvero, in alternativa, il pagamento del prezzo relativo al complessivo valore degli alberi spiantati, il pagamento del depauperamento subito dal fondo, nonché il risarcimento di tutti i danni materiali e morali. Va, innanzitutto, evidenziata l'assoluta genericità ed indeterminatezza della richiesta di risarcimento del danno, considerato che tale domanda è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso di specie, parte convenuta si limita ad affermare che il fondo avrebbe subito dei danni materiali e che, conseguentemente, anche l'usufruttuaria avrebbe patito Controparte_1 un correlato danno morale sull'assunto di un grave depauperamento arrecato all'immobile per la realizzazione di una serie di opere che ne avrebbero mutato l'assetto originario, quali un muro di contenimento, uno spiazzale adibito a parcheggio e come deposito di attrezzi agricoli, una capanna, una intera pavimentazione per oltre 100 mq in basoli di pietra, una struttura coperta amovibile, con installate diverse cisterne in acciaio per il deposito di vino e un recinto per cani, nonché la realizzazione di un vigneto nel punto in cui preesisteva un uliveto.
Tali affermazioni risultano del tutto generiche e nulla dimostrano in ordine all'elemento costitutivo di una fattispecie illecita, nel senso che le modifiche apportate al fondo agricolo nel corso del tempo da non sembrano aver integrato un danno ingiusto Parte_1 meritevole di risarcimento, non evincendosi dalla prospettazione della parte convenuta un effettivo deterioramento, una riduzione della funzionalità del fondo o delle difficoltà di utilizzo dello stesso, né risulta cambiata la destinazione agricola del bene il quale appare, comunque, impiegato per l'esercizio di attività agricole.
In sostanza, alla luce delle allegazioni e produzioni in atti, non è emersa l'ingiustizia del danno derivato dalla realizzazione delle succitate opere che costituisce un elemento indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con riguardo, invece, alla domanda di restituzione e di ripristino dello status quo ante del fondo, si osserva che, all'esito della declaratoria di nullità del contratto preliminare di vendita del 13.7.12 (cfr. sentenza parziale n. 1337/18, pubblicata in data 23.07.18), in quanto stipulato in violazione dei patti successori (art. 458 c.c.), e dell'accertata falsità del contratto di affitto datato 14.5.11 (cfr. sent. 140/21, pubblicata in data 29.01.2021), entrambe passate in giudicato come risulta dalla produzione documentale del 21.03.25, l'occupazione del fondo da parte dell'odierno attore non risulta fondata su alcun titolo.
Parimenti abusive appaiono tutte le opere da questo realizzate nel tempo (cfr. CTP redatta dal geom. allegata alla memoria 183, c.6, n. 2, c.p.c. della convenuta Controparte_4 [...]
), non emergendo dagli atti di causa, né tantomeno dai contratti intercorsi fra le parti, CP_1 un'esplicita autorizzazione da parte dell'usufruttuaria (all'epoca proprietaria della p.lla 1720) che ne legittimassero la realizzazione, ed anzi, le denunce-querele sporte da Controparte_1 nei confronti di rappresentano indici univoci dell'assenza di qualsiasi Parte_1 permesso o autorizzazione in tal senso.
In particolare, con la denuncia querela del 4.11.14, segnalava alle autorità Controparte_1
l'esistenza di un contratto di affitto falso avente ad oggetto il terreno di sua proprietà, rappresentando altresì che il nipote e suo padre Parte_1 Persona_2 stessero realizzando dei lavori abusivi senza il suo permesso o autorizzazione (cfr. denuncia querela del 4.11.14 - allegato alla memoria ex art. 183, c.6, n. 2 c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra, va condannato all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile occupato abusivamente con ripristino dello status quo ante dei luoghi.
Va parimenti accolta la domanda di restituzione dei frutti civili non percepiti in virtù di quanto stabilito dall'art. 1148 c.c., secondo cui “Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia”.
In sostanza, la normativa testé richiamata, nell'attribuire al possessore di buona fede i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno, impone a quello in malafede di restituirli dal momento in cui ha iniziato il possesso in malafede al fine di garantire il pieno ripristino della situazione precedente al possesso illegittimo.
Ebbene, potendosi presumere che , a partire da gennaio 2019, ossia Parte_1 allorquando la sentenza n. 1337/18, che ha dichiarato la nullità del preliminare di vendita del
13.7.2012, risulta essere passata in giudicato, abbia esercitato il possesso del fondo in mala fede, non vi è dubbio che costui debba essere condannato alla restituzione in favore dell'usufruttuaria dei frutti civili maturati da quella data, che si quantificano, in via CP_1 equitativa, nella misura di € 10.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, oltre a quelli maturandi sino all'effettivo rilascio del fondo (quantificati equitativamente in € 125,00 mensili), su cui vanno calcolati gli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza e sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/22, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, aventi valore indeterminabile e di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. rigetta la domanda principale;
2. accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
alla restituzione immediata del fondo illegittimamente occupato in Parte_1 favore di , al ripristino dello status quo ante nonché al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 10.000,00 a titolo di frutti civili non percepiti Controparte_1 da gennaio 2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo ed oltre ai frutti maturandi sino all'effettivo rilascio del fondo (€ 125,00 mensili), su cui vanno calcolati gli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza e sino al saldo effettivo;
3. condanna a rifondere nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 518,00 per esborsi e in € Controparte_2
10.860,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, oltre.
Così deciso in Benevento, il 15.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano